Art. 900 Finestre
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all`aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 15 novembre _________, _________ convennero _________innanzi al Pretore di ___________, al quale chiesero di "dichiarare l'illegittimità della finestrella da quest'ultimo aperta nella parete divisoria tra le loro proprietà", e di condannarlo alla sua chiusura (se considerata veduta) o alla sua regolarizzazione (se considerata luce). Il convenuto si costituì e rispose che l'apertura era stata praticata dal costruttore del fabbricato, prima dell'acquisto, da parte degli attuali condomini, delle singole unità immobiliari; e chiese quindi il rigetto della domanda. Istruita la causa, il Pretore pronunziò il 10 giugno ______sentenza con cui, qualificata luce la detta apertura, condannò il convenuto alla sua regolarizzazione. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di ________ha rigettato l'appello del soccombente. Ha in particolare affermato che l'eccezione con cui il convenuto aveva sostenuto di aver acquistato, in relazione alle caratteristiche della apertura, una servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 del codice civile era stata tardivamente formulata in primo grado (con la comparsa conclusionale), e dunque che era inammissibile in appello; e che la motivazione della sentenza non era contraddittoria, come sostenuto dall'appellante, per le ragioni nel dettaglio esposte. Ottavio Natalucci ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata per due motivi, che ha illustrato con memoria. Iole Pallotti ha resistito con controricorso, nel quale è stata richiamata, non anche trascritta, la procura conferita al difensore apposta in calce alla copia notificata del ricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorso è inammissibile, perché manca la prova che Iole Pallotti ha rilasciato la procura all'avvocato che l'ha redatto in data anteriore alla notificazione dell'atto; prova che, essendo stata la procura scritta in calce alla copia notificata del ricorso, non può essere tratta dalla mera circostanza che di essa si faccia menzione nel controricorso, essendo necessario a tal fine anche la sua trascrizione in quest'ultimo (cfr. le sentenze di questa Corte n. 3292/1994, 7544/1995, 5893/1996). Con il primo motivo del suo ricorso Ottavio Natalucci denunzia la nullità del procedimento di primo e secondo grado e la nullità delle relative sentenze, osservando che l'immobile al quale da aria e luce l'apertura per cui è causa appartiene per una metà a lui, e per l'altra metà ad E1va Cococcia, che era ed è, dunque, litisconsorte necessaria, e nei cui confronti non è stato integrato il contraddittorio. Per provare la comproprietà dell'immobile, il ricorrente ha esibito un atto notarile, ai sensi dell'art. 372 del codice di rito. La censura è inammissibile. La nullità della sentenza in relazione alla quale è consentita la produzione di nuovi documenti nel giudizio di Cassazione - ai sensi dell'art. 372 del codice di rito - è quella che deriva da vizi della stessa pronuncia per mancanza di requisiti essenziali di sostanza e di forma e non anche quella originata in via mediata e riflessa dai vizi del procedimento, quale l'irregolare costituzione del rapporto processuale. Non è pertanto ammissibile il deposito di un documento tendente a provare il presupposto di fatto di un litisconsorzio necessario non rilevato dal giudice del merito (vedi le sentenze di questa Corte n. 2778 e 5900/1987, 6287 e 3001/1988, 7701/1994, 7083/1995, 2239/1996, 593/2001). Nella sua memoria depositata ai sensi dell'art. 378 del codice di rito il ricorrente afferma che il documento in questione era già in atti, allegato in particolare alla relazione del consulente tecnico di ufficio, al quale era stato esibito. Tale allegazione non può essere presa in esame dalla Corte, perché le memorie consentite dall'art. 378 del codice di rito possono essere utilizzate esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi di impugnazione ritualmente proposti con ricorso, e non per integrare il contenuto dei motivi originari. Con il secondo motivo del suo ricorso Ottavio Natalucci afferma che all'atto della sua costituzione in giudizio egli eccepì di aver acquisito il diritto di conservare la luce che è stato condannato a regolarizzare, in virtù dell'apparenza delle sue caratteristiche e per destinazione del padre di famiglia, e che sia il Pretore, sia il Tribunale avrebbero dovuto esaminare la sua eccezione, ed accoglierla, dal momento che hanno "riconosciuto l'esistenza delle condizioni oggettive che avrebbero consentito l'applicazione dell'art. 1062 del codice civile". Il ricorrente denunzia pertanto violazione dell'art. 112 del codice di rito, e contraddittorietà della motivazione. Il motivo è inammissibile, per carenza di interesse. L'eccezione proposta da Ottavio Natalucci è infatti infondata in diritto, perché il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e di luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo contiguo di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, perché l'apparenza non consiste soltanto nella esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino, in modo da far presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Nè la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito dalla legge, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi la sentenza 21 novembre 1996, n. 10285), che nella circostanza hanno affermato che la contraria opinione, seguita in precedenza da talune isolate pronunce di questa stessa Corte, impedirebbe l'applicazione della norma di cui all'art. 902 cod. civ., per la quale un'apertura che non abbia i caratteri di veduta o prospetto è considerata come luce, anche se non sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 901 ed il vicino ha sempre facoltà che essa sia regolarizzata in conformità delle prescrizioni. Nulla sulle spese, per l'inammissibilità del controricorso di cui si è detto innanzi. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004 |