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Luci e vedute

Art. 901 Luci

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un`inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l`altezza stessa.

Sentenza della Corte di Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di ______________ (con sentenza n. ___________) ha rigettato l'appello proposto da ____________________ nei confronti di _____________ avverso la decisione del Giudice di pace di __________ il quale aveva disatteso la domanda del Nicosia diretta ad ottenere la rimozione ovvero la riduzione in pristino stato di una tettoia che il __________ aveva realizzato a distanza inferiore a quella legale rispetto ad una sua finestra. Ha osservato il Tribunale che presupposto per l'operatività dell'art. 907, comma 3^, c.c., applicabile alla fattispecie, è la possibilità di qualificare l'opera posta a distanza inferiore a quella legale come "costruzione", e che tale concetto non è da intendere in senso rigoroso; sicché quando si tratta di opere in calce e muratura o in conglomerato cementizio il solo fatto che esse si trovino a distanza inferiore a quella legale le rende illegittime, mentre per le opere "che non presentano inequivoche caratteristiche, si impone al contrario una più puntuale analisi della loro effettiva attitudine a costituire ostacolo al libero esercizio delle facoltà protette. In sostanza, se un'opera non appare immediatamente dotata dei requisiti propri di un fabbricato in senso stretto, occorre verificare se essa arrechi stabile ed effettivo pregiudizio alla prospectio esercitatile dal proprietario del piano sovrastante, se diminuisca l'aria e la luce di cui egli può godere, se in sostanza ostacoli in modo apprezzabile l'esercizio della veduta.". Nel caso specifico, rilevato che la tettoia "è costituita da un manufatto della lunghezza di ... 4 metri e della larghezza (sporgenza) di m. 1,5, realizzato a distanza inferiore ai tre metri dalla soglia delle vedute soprastanti, e costituito di un materiale plastico di spessore sottilissimo e di colore bianco trasparente, appoggiato su alcuni sostegni infissi nel terreno", ha aggiunto il Tribunale tali caratteristiche pregiudizievoli non sono state riscontrate nel corso del sopralluogo eseguito dal giudice di pace, il quale ha dato atto che il manufatto in questione "non ostacola in alcun modo gli esercizi di luce, vedute e prospetti sia diretti che obliqui dell'appartamento sovrastante" del Nicosia. Quanto agli altri profili di danno (pregiudizio per la sicurezza e per l'igiene) ha osservato il Tribunale che essi risultano parimenti esclusi dai risultati della già menzionata ispezione, giacché la estrema leggerezza e la struttura liscia del materiale di cui è costituita la tettoia, la rendono del tutto inadatta a costituire un punto di appoggio per occasionali animali e tanto più per essere umani intenzionati ad introdursi nell'appartamento del Nicosia. Pertanto, ha concluso il Tribunale, la tettoia in questione non può considerarsi illegittima.
Avverso tale sentenza il Nicosia ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi.
Il Calderoni ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 907 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver escluso che la tettoia in questione sia da considerare costruzione, ed assume che essa deve essere classificata, secondo l'insegnamento di questa Corte, tra quelle opere (quali i tralicci, i loggiati, le verande, le pensiline) che per le loro caratteristiche costruttive sono di per se stesse illegittime ove siano poste a distanza inferiore ai tre metri dalle vedute. Aggiunge che anzi, come affermato di recente in giurisprudenza, ogni costruzione che ricada nella zona di tre metri prevista nell'art. 907 c.c. è illegale e va rimossa.
Inoltre sostiene che erroneamente i giudici di merito hanno voluto dedurre da preteso difetto di pregiudizio a luci, vedute e prospetti la liceità della costruzione, senza considerare che l'obbligo di rispettare le distanze legali tra costruzioni prescinde dalla dimostrazione, da parte del titolare del diritto dominicale leso, della sussistenza di un concreto pregiudizio della sua posizione giuridica, in quanto il legislatore (in relazione anche ad esigenze di igiene e sicurezza) ha compiuto una astratta e generale valutazione dell'illegittimità della violazione delle distanze stesse.
Invero, il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino, di cui all'art. 907 c.c., diretto ad assicurare non solo aria e luce in quantità sufficiente, ma anche e soprattutto l'integrità della veduta, si riferisce ad ogni opera stabile, qualunque ne sia la foggia o la materia.
2. Col secondo motivo, denunciando insufficiente, contraddittoria ed omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare se la tettoia ostacola l'esercizio di veduta del Nicosia, limitandosi a ripetere sul punto quanto apoditticamente affermato dal giudice di pace. Ove l'indagine fosse stata condotta secondo le risultanze istruttorie, sarebbe emerso senza ombra di dubbio che le facoltà e i diritti in capo al Nicosia erano stati lesi, dato che la tettoia, non affatto trasparente bensì opaca, sporge per circa metri 1,50 dal muro sul quale si aprono le vedute e si estende per una lunghezza di circa 4 metri.
Erroneamente l'impugnata sentenza afferma che non sarebbe stata contestata la circostanza che la tettoia non ostacola in alcun modo gli esercizi di luce, vedute e prospetti, atteso che nell'atto di appello (pagg. 4, 5, 6 e ss.) era stato sostenuto la lesività della tettoia in relazione a tutte le facoltà di prospectio ed inspectio, 3. Col terzo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha escluso che il Nicosia abbia subito a causa della realizzazione della tettoia pregiudizi alla sicurezza e all'igiene. Al riguardo il ricorrente deduce che la tettoia costituisce facile accesso per gli animali e potenziale veicolo di introduzione anche per esseri umani nella proprietà del Nicosia.
I motivi, da trattare congiuntamente perché fra loro connessi, meritano accoglimento per quanto di ragione in base alle seguenti considerazioni.
Come emerge dalla parte espositiva che precede, il Tribunale ha rigettato l'appello proposto dal Nicosia e, quindi, la domanda dello stesso di rimozione della tettoia posta dal Calderoni a distanza inferiore a metri tre dalla veduta esercitata dalla finestra, partendo dalla premessa che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine "costruzione" (o "fabbricato") adoperato dall'art. 907 c.c.. deve essere inteso in senso molto ampio, comprensivo cioè non solo di un'opera edilizia realizzata in calce e mattoni o cemento, ma anche di qualsiasi opera stabile e consistente, indipendentemente dalla natura del materiale con il quale sta stata realizzata, dalla forma e mole della stessa. Mostrando di condividere detto orientamento giurisprudenziale, ha poi osservato, menzionando alcune sentenze di questa Corte (Cass. 9.2.1993, n. 1598; 18.3. 1991, n. 2873; 30.7.1988, n. 4797), che tale lata accezione del concetto di "costruzione", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 907 c.c., è stata, però, sempre posta in stretta correlazione con la idoneità del manufatto stesso ad ostacolare l'esercizio della veduta da parte del proprietario del fondo vicino.
Ora, è pienamente da condividere la precisazione che - ove, nella zona cosiddetta di rispetto di metri tre dalla veduta, sia eseguito, non un fabbricato in senso tecnico e proprio, ma un manufatto diverso - per assimilare questo, ai fini del divieto, alla "costruzione" (o "fabbricato") di cui all'arti. 907 c.c., si richiede che esso sia idoneo ad impedire ed ostacolare l'esercizio della veduta da parte del proprietario del fondo vicino, e tanto, come esattamente ha evidenziato il Tribunale, in armonia con la ratio o specifica finalità della norma, che è indubbiamente quella di assicurare al titolare del diritto di veduta una quantità sufficiente di aria e luce, consentendogli l'esercizio dell'inspectio e della prospectio nel fondo altrui.
Del resto, la suddetta precisazione è tratta proprio dalla giurisprudenza alla quale si deve l'affermazione del principio che il termine "costruire" (o "fabbricare"), adoperato dall'art. 907 c.c., non riguarda esclusivamente i manufatti in calce e mattoni (o cemento), cioè le opere che hanno le caratteristiche di un edificio o, comunque, di una fabbrica in muratura, ma comprende ogni opera avente il carattere della stabilità e una certa consistenza, indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa (cfr. fra tante:
Cass. 9.2.1993, n. 1598; 22.11,1990, n. 11271). In tal caso viene posto l'accento sulla esigenza che l'opera, diversa da una costruzione in senso tecnico e proprio, ostacoli l'esercizio della veduta del proprietario del fondo vicino; e tale valutazione concreta un giudizio di fatto, che non è censurabile in sede di legittimità ove risulti congruamente ed adeguatamente motivato. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale, ai fini dell'esame se il manufatto, diverso dalla costruzione in senso tecnico e proprio, ostacoli in concreto l'esercizio della veduta, si è limitato a richiamare quanto affermato dal giudice di pace, e cioè che il manufatto "non ostacola in alcun modo gli esercizi di luce, vedute e prospetti sia diretti che obliqui dall'appartamento sovrastante dell'attore Nicosia", assumendo che tali circostanze verbalizzate in sede di ispezione giudiziale non erano state contestate. Ma tale motivazione è affatto carente e insufficiente perché non spiega per quali ragioni la tettoia non era di ostacolo alla veduta, tanto più che col gravame si era sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, la tettoia, realizzata con materiale plastico, compatto, consistente, ancorché di spessore sottilissimo e di colore bianco trasparente, ma destinato per la sua funzione a permanere in loco e a diventare opaco, costituiva un manufatto idoneo ad incidere negativamente sull'esercizio della veduta.
Se la ratio dell'art. 907 c.c. è quella di assicurare al titolare del diritto di veduta sufficiente aria e luce consentendogli l'esercizio dell'inspectio e della prospectio, l'accertamento e valutazione della idoneità della "costruzione" a non ostacolare la fruizione di tali beni, nonché a non determinare modifica sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare del diritto di veduta, richiedono una motivazione congrua ed adeguata, che non può esaurirsi da parte del giudice d'appello nella mera ripetizione dell'apprezzamento espresso dal giudice di primo grado, specialmente quando tale apprezzamento sia stato col gravame contestato e messo in discussione.
Per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la causa va rimessa per nuovo esame allo stesso Tribunale di Civitavecchia, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame al Tribunale di Civitavecchia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004

 
 
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