Art. 878 Muro di cinta
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un`altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall`art. 873. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d`appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
Sentenza della Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 23.3.__,______adì il pretore di ______ - sezione distaccata di ________- per la manutenzione del possesso del proprio fondo sito in _____, loc. _________, con accessi da via _______ deducendo che _______, proprietario di una porzione di terreno situata a confine e a monte di quella dell'attore, aveva parzialmente demolito l'originario muro di cinta in blocchi di tufo con sovrastante rete metallica, avente altezza variabile da m. 1,20 a m. 2,60, realizzando un nuovo muro, parte in blocchi di tufo e parte in cemento armato, con altezza variabile da m. 3,35 a m. 4,35. Detto muro, dedusse il ricorrente, veniva a configurarsi non già quale muro di cinta ai sensi dell'art. 886 c.c. ma come costruzione abusiva in relazione sia all'art. 907 c.c., sia al regolamento edilizio di __________; aggiunse poi che erano pregiudicate l'aria, la luce e la visuale di cui godeva il proprio terreno e veniva costituita altresì una illegittima servitù di affaccio in virtù del terreno accumulato nella parte retrostante la nuova costruzione. Il convenuto, costituitosi, contestò la fondatezza del ricorso, argomentando che il muro aveva la funzione di sostegno del rispettivo fondo che era posto ad una quota superiore a quella della controparte e che nessuna costruzione insisteva sui terreni delle parti. Il pretore, con ordinanza 27.8.1997 ordinò la demolizione del muro limitatamente alla parte di ultima realizzazione; il tribunale in sede di reclamo limitò la parte da demolire a quella eccedente l'altezza di metri tre; quindi con sentenza n. 254/1998 il pretore confermò la propria ordinanza, condannando l'Orso al ripristino dello stato dei luoghi con demolizione dei manufatti edificati sul preesistente muro di tufo, e alla rifusione delle spese del giudizio. Decidendo sul gravame interposto dall'Orso, il tribunale di Roma, con la sentenza n. 10333/2000, in totale riforma della sentenza pretorile, rigettò la domanda di manutenzione proposta dal Realacci, compensando tra le parti le spese del primo grado, e ponendo a carico del predetto le spese di consulenza tecnica, nonché le spese del giudizio di appello. I giudici d'appello motivarono il rigetto della domanda con il mancato assolvimento, da parte del Realacci, all'onere probatorio di cui era onerato. In particolare, il tribunale, premesso in linea generale che nel caso di fondi non a livello l'altezza del muro, ai fini della verifica dell'osservanza dei limiti stabiliti dal codice civile o dai regolamenti locali, doveva essere computata non a partire dal fondo inferiore bensì da quello superiore, avuto riguardo al declivio naturale del terreno e non all'eventuale terrapieno artificialmente creato a ridosso del muro stesso, osservò che nella specie l'altezza del muro variava dal lato del fondo inferiore tra m. 2,50 e m. 4,35, e dal lato del fondo superiore tra m.0,80 e m. 1,15 e che - pur avendo il c.t.u. rilevato che l'originario dislivello tra i due fondi era aumentato per l'accumulo di terra a ridosso del muro stesso - sarebbe stato onere dell'attore, per dimostrare l'asserito illecito possessorio, dimostrare l'originaria altezza del muro rispetto al preesistente livello del terreno superiore, non essendo decisiva l'allegata altezza rispetto al fondo inferiore. Quanto alla pretesa instaurazione di una servitù di veduta il tribunale osservò che l'attore non aveva dimostrato perché le opere realizzate dalla controparte avrebbero instaurato una servitù prima inesistente. Per la cassazione della menzionata sentenza ha proposto ricorso Realacci Paolo sulla base di tre motivi, cui resiste l'Orsi con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Realacci denuncia insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di risultanze processuali. Assume il ricorrente che l'impugnata sentenza, dopo aver ricordato la massima giurisprudenziale secondo cui l'altezza del muro tra due fondi a diverso livello deve essere computata con riguardo al declivio naturale del terreno e non all'eventuale terrapieno creato artificialmente a ridosso del muro, e dopo aver osservato che il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che era stata accumulata terra a ridosso del muro stesso, non ha tratto la conseguenza che la controparte aveva creato un terrapieno artificiale, concludendo in maniera contraddittoria e irragionevole che l'aumento dell'altezza rispetto al fondo inferiore non era decisiva e che era onere dell'attore dimostrare l'altezza del muro rispetto all'originario livello del fondo superiore. Afferma il ricorrente che il tribunale avrebbe facilmente potuto trarre dagli atti quale fosse la reale situazione antecedente, giacché non era mai stata contestata l'affermazione da lui fatta in tutte le memorie, secondo cui prima del gennaio 1996 sul confine vi era un muro di cinta in tufo a gradoni con altezze variabili rispetto al piano del fondo dell'attore da ml. 1,20 a ml. 2,60 e rispetto al piano di calpestio della controparte, di circa 50 cm., mentre il c.t.u. aveva verificato che il muro in cemento armato edificato dall'Orso ha un'altezza variabile da mt. 2,50 a mt. 4,35, sicché l'altezza attuale rispetto al piano di calpestio dell'Orso era mediamente superiore a mt. 1,50, con superamento del limite consentito. Con il secondo motivo il Realacci denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 886 c.c., avendo il tribunale affermato sbrigativamente che nella specie è applicabile quest'ultima norma non esistendo disposizioni edilizie locali specificamente riguardanti i muri di contenimento o di confine, laddove era stata prodotta copia della normativa vigente in materia di muri di recinzione contenuta nelle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale adottato dalla Regione Lazio, le quali all'art. 41 lettera g) stabiliscono che nel caso di variazioni delle quote altimetriche del terreno, non è ammessa una variazione nell'altezza del muro di cinta superiore a m. 1,50 e lo stesso articolo 41 lettera i) stabilisce che le recinzioni dei terreni devono essere realizzate con muri di altezza massima non superiore a cm 80. Il tribunale, pertanto, avrebbe dovuto rilevare il superamento del limite sia che si fosse trattato di muro di cinta, sia di muro di contenimento. Al contrario, il tribunale ha ritenuto che le norme citate non potessero essere considerate integrative dell'art. 886 c.c. essendo volte invece "a salvaguardare l'ambiente naturale in una zona non edificabile". Osserva il ricorrente che l'art. 886, nello stabilire l'altezza di metri tre per i muri di cinta "se non è diversamente determinata dai regolamenti locali" fa salva ogni disposizione più restrittiva che riguardi lo stesso argomento e che sia stata emanata nell'interesse della collettività. I primi due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione, concernendo entrambi la individuazione delle norme applicabili in tema di muri di recinzione. I motivi suddetti sono entrambi infondati. Il tribunale ha correttamente ritenuto che fosse onere della parte attrice dimostrare quale fosse il livello originario del piano di campagna del fondo superiore, si da consentire di valutare - alla stregua del principio giuridico generale dallo stesso tribunale premesso - se l'altezza del muro dovesse ritenersi superiore al limite di legge. Il mancato assolvimento all'onere probatorio di per sè giustifica il rigetto della sua domanda adottato dal giudice d'appello; peraltro non può sottacersi che è lo stesso ricorrente a ribadire anche in questa sede che originariamente il muro si elevava rispetto al piano del fondo superiore di circa cm. 50 e che lo stesso era stato innalzato mediamente di circa mt. 1,50, dati dai quali scaturisce come conseguenza che anche dopo l'innalzamento detto muro non superava il limite di metri tre fissato dall'art. 886 c.c., correttamente individuato dal tribunale come applicabile nel caso di specie in difetto di più restrittiva disposizione locale. In proposito deve disattendersi l'assunto del ricorrente secondo cui il tribunale aveva erroneamente escluso la vigenza di un diverso e minore limite di altezza contenuto nell'art. 41 lettera g) delle norme tecniche di attuazione dei piani territoriali paesaggistici emanate dalla Regione Lazio, in quanto - come correttamente hanno valutato i giudici d'appello - la disposizione invocata dal ricorrente, che indica, in particolare, le modalità costruttive dei muri di cinta in determinate zone, non può ritenersi integrativa del codice civile e, quindi, modificativa dell'art. 886 c.c., rientrando essa nel novero delle norme con finalità di tutela di interessi generali o urbanistici o di salvaguardia generale dell'ambiente, (cfr. Cass. Sez. 2^, 7 ottobre 1997, n. 10558; Cass. Sez. 2^, 3 aprile 1998, n. 3433; Cass. Sez. 2^, 5 novembre 1990, n. 10625). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione sul punto riguardante l'affaccio ed omesso esame delle risultanze processuali. Assume il Realacci che il tribunale ha affermato che non sarebbe stata dimostrata la turbativa del possesso conseguente alla minore possibilità d'affaccio derivata dalla costruzione del nuovo muro, senza rilevare che nulla era da dimostrare perché dalla consulenza tecnica d'ufficio risultava che il muro era stato sopraelevato da una altezza massima di mt. 2,60 sino a mt. 4,35 ed era consequenziale la diminuita possibilità di inspicio sull'area della controparte, oltre che la esistenza di un ostacolo alla circolazione dell'aria e alla normale insolazione e una lesione estetica, fattori tutti integranti una minore fruizione del possesso sino ad allora praticato. Il motivo suddetto è destituito di fondamento, posto che nella specie si è del tutto fuori dall'ambito delle luci o delle vedute, le quali hanno come imprescindibile presupposto che esistano delle costruzioni sulle quali dette luci o vedute si aprono sul fondo confinante, presupposto che nella specie difettano pacificamente per entrambi i fondi. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2003 |