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Azione a difesa della servitù

Azione a difesa della servitù

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
-------------------- ricorrente -
contro
---------------------- intimati -
avverso la sentenza n. 86/00 del Tribunale di ---------;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Franco DE LAURENTIS, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cosimo Gennari, con atto di citazione notificato il 31 maggio 1990, convenne innanzi al Pretore di Manduria Giovanni La Greca, Domenico Telesca, Vincenzo D'Erario, Pasquale Lamuraglia, Luigi Paterno, Vito Laddaga, Angelo Lo Praino, Maria Domenica Moliterni, Dario Musciagli e Michelina Cataldo, per ivi sentir accertare il diritto di servitù di passaggio carrozzabile a vantaggio di un proprio fabbricato rustico con annesso terreno ed a carico dei fondi dei convenuti, dei quali chiese la condanna alla rimozione di una "freschiera" in struttura metallica ancorata al terreno, che limitava l'esercizio della servitù, nonché di due cancelli successivamente apposti, che inibivano del tutto il passaggio.
Dei convenuti il Lo Praino restò contumace; gli altri, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, eccependo, preliminarmente, la non integrità del contraddittorio sul rilievo che, richiedendosi dall'attore anche una tutela costitutiva (per la parte della domanda con cui si domandava la rimozione dei manufatti) destinata ad incidere su una situazione plurisoggettiva per sua natura inscindibile, si rendeva necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari dei fondi che l'attore assumeva gravati dalla rivendicata servitù. In tal senso provvide l'adito pretore con ordinanza in data 27 settembre 1991 e l'attore, nel termine all'uopo fissato, chiamò in causa Rosa Maria Laddaga, Giuseppe Calenda, Michele Laddaga, Filomena Laddaga, Consolazione Digiacomo, Mariannina Grasso, Maria Raffaella Loglisci, Beatrice Schineo, Caterina Buonamassa, Michela Zitoli, Maria Rosaria Attanasi, Giuseppe Di Palma e Angelo Lo Praino.
I convenuti eccepirono, però, l'estinzione del processo per omessa integrazione del contraddittorio, nel termine fissato, di altri proprietari dei fondi ritenuti serventi, in particolare di Lucia Maria Antonia Magno, Giacomo Carito, Antonio Monticelli, Anna Attanasi, Pietro Montillo, Mario Abete e gli eredi di Consolazione Digiacomo. Ma il Pretore, con ordinanza in data 27 luglio 1992, rilevate le obbiettive difficoltà nell'individuare tutti i proprietari dei fondi serventi, rimise in termini il Gennari, che provvide all'integrazione, omettendo, tuttavia, di chiamare in causa gli eredi di Consolazione Di Giacomo, Vito Antonio Montillo, Pietro Montino e Teresa Tragni, gli ultimi due successori a titolo particolare di Giovanni La Greca.
La completa integrazione del contraddittorio ebbe luogo con un ulteriore atto di chiamata in causa.
Essendo stata accolta la domanda dal Pretore, proposero appello Dario Musciagli, Luigi Paterno, Michele Laddaga, Maria Domenica Moliterni, Vincenzo D'Erario e Vitantonio Montillo.
Integrato il contraddittorio con la citazione di tutte le parti del giudizio di primo grado, il Tribunale di Taranto, con sentenza resa in data 17 gennaio 2000, in accoglimento del gravame, ha dichiarato estinto il processo per mancata integrazione del contraddittorio nel termine del 20 gennaio 1992 concesso dal Pretore con l'ordinanza del 27 settembre 1991.
Premesso che il termine previsto dall'art. 102, cpv., cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio, per il suo carattere di termine perentorio non è suscettibile di proroga, il giudice d'appello ha rilevato che l'integrazione del contraddittorio disposta dal Pretore, determinata dalla pretermissione della citazione di alcuni proprietari dei fondi serventi, era addebitabile all'attore, il quale, peraltro, aveva solo parzialmente adempiuto all'ordine del giudice.
Dal canto loro - ha soggiunto il Tribunale - gli appellanti avevano tempestivamente eccepita l'estinzione del processo, indicando anche, all'udienza del 6 febbraio 1992, le altre persone da evocare in giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Gennari, affidandosi ad un unico motivo.
Gli intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1079 cod. civ., in relazione all'art. 102 cod. proc. civ., nonché per illogica, contraddittoria, omessa od insufficiente motivazione, adducendo, in primo luogo, che, avendo egli convenuto in giudizio, con l'atto introduttivo, i proprietari dei fondi serventi che dal rapporto dei Vigili Urbani di Manduria risultavano essere autori delle opere impeditive dell'esercizio della servitù, non sarebbe stato, comunque, necessario chiamare in giudizio anche gli altri proprietari, in mancanza di prove sulla loro partecipazione alle turbative suddette.
Peraltro, rileva il ricorrente, i convenuti, eccependo la non integrità del contraddittorio, avevano l'onere di indicare preventivamente le persone nei cui confronti il contraddittorio, a loro avviso, andava integrato ed il titolo giustificativo della loro partecipazione al giudizio. Tale onere doveva essere adempiuto già con la comparsa di risposta e non all'udienza del 6 febbraio 1992, come erroneamente ritenuto dal giudice d'appello.
La duplice censura, nella quale si risolve il motivo, è infondata. Non può condividersi, in primo luogo, la tesi che la citazione in giudizio di coloro che dal rapporto dei Vigili Urbani di Manduria risultavano essere autori delle opere limitative o impeditive dell'esercizio della servitù fosse sufficiente a rispettare il principio del contraddittorio, poiché, trattandosi di actio confessoria servitutis diretta anche a modificare lo stato dei luoghi mediante rimessione in pristino rispetto alle opere eseguite in violazione del diritto di servitù, la domanda doveva essere necessariamente proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi ritenuti serventi (cfr. Cass., 24 aprile 1981, n. 2449). Quanto, poi, alla necessità che la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio indichi le persone nei cui confronti il contraddittorio andrebbe integrato ed il titolo giustificativo della loro necessaria partecipazione al giudizio, correttamente il giudice d'appello ha ritenuto, nel caso in esame, assolto tale onere con la prospettazione della necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei fondi serventi, non solo di coloro che l'attore riteneva autori delle opere da rimuovere.
Poiché l'onere suddetto non può sorgere se non in caso di dissenso sulle persone da chiamare in causa e nella specie il dissenso era circoscritto alle categorie di proprietari dei fondi serventi da chiamare in causa (solo i proprietari autori delle opere da rimuovere o tutti i proprietari), non v'è dubbio che nel caso in esame i convenuti avessero adempiuto a quanto da essi si esigeva, non potendosi pretendere che essi si sostituissero all'attore nella individuazione dei vari proprietari; tale compito, invero, spetta alla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio e ciò, con riferimento al caso concreto, tanto più risulta esatto se si consideri che mai tra le parti è sorta contestazione circa la qualità di proprietari dei fondi serventi delle persone nei cui confronti l'ordine di integrare il contraddittorio è rimasto non adempiuto.
Il ricorso va, pertanto, respinto, senza che, tuttavia, sia adottato alcun provvedimento sulle spese di lite, poiché nessuno degli intimati ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2004

 
 
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