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Esercizio della servitù

Art 1065 esercizio della servitù

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l`estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente

SENTENZA
----------
- ricorrenti -
contro
------------------- controricorrenti -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/1083 proposto da:
---------- in atti;
- ricorrente -
contro
----------------- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 552/00 della Corte d'Appello di GENOVA-----udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato NICOLAIS Lucio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorsi principali (RG. 1082/00 e 1083/00);
udito l'Avvocato TROIANO Riccardo, con delega rilasciata dall'Avvocato TONUCCI Mario, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.11.1989 Giovanni Micheletti, Simonetta Costantini, Pierfranco Micheletti e Franca Di Berto, proprietari congiuntamente di casa e terreni siti in Comune di Camogli, Monte di Portofino, convenivano in giudizio Benito Romano e Giovanni Diobelli e Stefania Olcese, agendo in negatoria servitutis contro la pretesa di Benito Romano e Giovanni Diobelli, proprietari confinanti, ad esercitare il passo pedonale su di un sentiero dipartentesi dalla via Gaggini (collegante la Ruta con il Monte di Portofino), sentiero che attraverso la proprietà degli attori conduceva a quelli dei convenuti, sita in v. Monti 22, Ruta di Camogli; rivendicavano altresì contro lo stesso Benito Romano Diobelli e Stefania Olcese la proprietà di talune fasce di terreno poste sul confine tra i fondi.
I convenuti si costituivano contestando le pretese degli attori, eccependo la propria costante ed effettiva coltivazione delle suddette fasce delle quali chiedevano fosse riconosciuta la proprieà per acquisto fattone mediante usucapione; quanto al passaggio sul sentiero di cui sopra, eccepivano di avere sempre esercitato la relativa serviù attiva; deducevano, pertanto, di avere acquisito la serviù di passo, chiedendo, in subordine, la costituzione del passaggio coattivo, siccome l'unico accesso alternativo alla loro proprieà era costituito dalla via comunale Monti, pedonale, in forte pendenza, resa di fatto impraticabile da uno stato di avanzato degrado ed abbandono.
Pendente tale causa, con citazione notificata il 29.12.1989 la società Portofino Vetta, in persona del suo legale rappresentante Giovanni Micheletti, conveniva in giudizio Benito Romano e Giovanni Diobelli, agendo in negatoria servitutis contro la pretesa degli stessi Diobelli di esercitare il passo pedonale e carrabile sulla strada privata denominata Viale Privato Bernardo Gaggini (strada che collega la S.S. Aurelia a Portofino Vetta), contestando altresì ai convenuti l'esercizio abusivo del parcheggio su un posto fisso a margine della carreggiata stradale. Chiedeva pertanto al Tribunale di accertare l'inesistenza del diritto dei convenuti ad usare liberamente e gratuitamente della strada come cosa propria, richiamandoli all'osservanza delle disposizioni impartite dalla società proprietaria per disciplinare l'accesso del pubblico alla strada.
I convenuti, costituendosi anche in tale giudizio, affermavano di avere sempre esercitato, con animo dominicale, il passo carrabile sul viale privato B. Gaggini sino al punto in cui posteggiavano le autovetture per raggiungere a piedi la loro proprietà (distaccata dalla strada), sul sentiero pedonale che attraversava il fondo dei Micheletti e di cui alla causa precedente; in ogni caso asserivano di esercitare una serviù di uso pubblico sul viale Gaggini che all'epoca della sua realizzazione, risalente all'inizio del secolo, era aperto al pubblico transito per uso e beneficio della collettività degli utenti.
Con sentenza n. 1611/99 del 12.5.1994 il Tribunale di Genova in accoglimento della domanda proposta dalla soc. Portofino Vetta, dichiarava che Benito Romano e Giovanni Diobelli non avevano la serviù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada privata di proprie dell'attrice denominata V.le Privato B. Gaggini che collega Ruta di Camogli e Portofino Vetta: conseguentemente dichiarava che i convenuti erano tenuti ad osservare le disposizioni impartite dalla società proprietaria per l'accesso alla strada e l'uso della stessa, in particolare dichiarava che i convenuti non avevano diritto a posteggiare l'auto mori dalla zona riservata e dai limiti segnati dalla società, condannandoli a recedere da qualsiasi comportamento od atteggiamento contrario al regolamento di uso della strada; in accoglimento della domanda proposta dai Micheletti, dichiarava che Benito Romano e Giovanni Diobelli non avevano la serviti di passo pedonale sul fondo degli attori per accedere dal viale privato B, Gaggini al fabbricato di loro proprietà distinto coi civv. n.ri 22 e 23 della via comunale Monti in Ruta di Camogli; respingeva la domanda riconvenzionale subordinata dei convenuti di costituzione della serviti coattiva sui fondi degli attori; respingeva la domanda attrice di rilascio di talune fasce di terreno comprese nel fondo di proprietà Micheletti e dichiarava che i convenuti avevano acquistato in forza di usucapione ventennale la proprietà esclusiva delle fasce degradanti di terreno poste vicino a casa, graficamente descritte - delimitate con linea tratteggiata e colorata in verde - nella planimetria generale con sovrapposizione catastale prodotta dai convenuti e regolava le spese.
Contro detta sentenza veniva interposto appello da Benito Romano, Giovanni Diobelli e Stefania Olcese al fine di ottenere la parziale riforma della decisione in punto accoglimento della già menzionata azione negatoria servitutis proposta da entrambe le parti attrici. I Micheletti, parte appellata soccombente in punto rilascio delle fasce di terreno coltivate dalla famiglia Diobelli, per intervenuto acquisto per usucapione di dette fasce, proponevano a loro volta appello incidentale contro tale capo della sentenza. Si costituiva anche l'appellata Portofino Vetta s.r.l. che contestava il fondamento dell'appello principale, e chiedeva la conferma della pronuncia di primo grado per quanto atteneva la sua posizione. Con sentenza in data 21.9.1999/27.7.2000, l'adita Corte di appello di Genova accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale, regolando le spese.
Osservava la detta Corte che risultava accertata "de visu" la sussistenza del requisito dell'apparenza in ragione del posizionamento della casa dei Diobelli, dinanzi al sito da cui si diparte il sentiero, mentre una gettata di cemento sull'acciottolato della via comunale rendeva inequivoco il rapporto di funzionalità tra il fondo dominante ed il ricordato sentiero; a maggior ragione in quanto, avendo i Diobelli usucapito la proprietà di alcune fasce di terreno vicino alla loro casa e sul fondo degli allora appellati, si doveva necessariamente usufruire di quel passaggio per accedere alle dette fasce.
Con riferimento poi alla serviti di passo sulla strada, neppure in tal caso il convincimento del Tribunale poteva essere condiviso, in quanto gli allora appellati e, ancor prima, i loro danti causa, avevano percorso la carrozzabile che porta al monte di Portofino per esigenze abitative, atteso che ivi risiedevano da prima del 1930. Posto che i Diobelli utilizzavano tale passaggio su un fondo privato e un posteggio veicolare fisso da oltre sessanta anni, senza dover rendere conto ad alcuno per accedere al fondo in cui abitano ne consegue che costoro vantavano un titolo al passaggio sulla detta strada.
Quanto all'appello incidentale, si rilevava che la "presenza operativa" dei Diobelli sulle undici fasce, soggette manifestamente a ultraventennale coltura era dimostrata a prescindere dalla assiduità degli accessi o dalla quantità di riscontri.
In tale ottica, in cui è la presenza di colture in atto sui fondi frutto dell'evoluzione nel tempo, le risultanze probatorie erano da ritenersi sufficienti a dimostrare la continuità e la pubblicità nel possesso delle fasce.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Giovanni e Pierfranco Micheletti, Simonetta Costantini e Franca di Berto sulla base di tre motivi e la Portofino Vetta s.r.l. con quattro motivi. Resistono, con separati controricorsi, Romano e Giovanni Diobelli e Stefania Olcese. Entrambi i ricorrenti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, notificati nella stessa data, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. Per ragioni di ampiezza, appare utile iniziare l'esame da quello proposto dai Micheletti, che si definirà principale per comodità di esposizione. Orbene, costoro, con il primo motivo, lamentano violazione degli artt. 1027, 1061 e 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.. La doglianza verte sul capo della sentenza impugnata che ha dichiarato l'usucapione, da parte di Benito Romano e Giovanni Diobelli e Stefania Olcese, della servili di passaggio sul terreno degli odierni ricorrenti onde accedere al viale privato B. Gaggini; essa si basa sul principio secondo cui il requisito dell'apparenza della serviti è presupposto necessario ai fini dell'acquisto di essa per usucapione. Comunemente, si ritiene che detta apparenza debba sostanziarsi in segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate all'esercizio di detta serviti, tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità di quello dominante.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto che il sentiero di cui qui si dibatte collegava soltanto la proprietà Micheletti da un lato con il viale Gaggini e dall'altro con la via Monti, non esistendo in loco alcuna opera visibile e permanente tale da rivelare inequivocamente l'esistenza della pretesa serviti. La Corte genovese, sul rilievo che la casa dei Diobelli si trova di fronte al sito da cui si diparte il sentiero e che una gettata di cemento sull'acciottolato della via comunale rende inequivoco il rapporto di funzionalità tra il fondo dominante ed il sentiero, unitamente alla constatazione che gli stessi Diobelli avevano usucapito alcune fasce di terreno poste vicino alla loro casa, ha disatteso il ragionamento del Tribunale, ritenendo apparente la serviti; poiché non risulta contestato che del sentiero in questione si servissero i Diobelli, si è dichiarata l'intervenuta usucapione della serviù di passaggio. Lamentano i ricorrenti che non esisterebbero opere visibili atte a costituire l'apparenza della serviti, atteso che il sentiero porta alla via Monti e la casa Diobelli è sita oltre tale strada. Rimane la gettata di cemento; ad avviso dei ricorrenti, la stessa non sarebbe mezzo necessario per l'esercizio della servitù. Quanto alla motivazione, la stessa poi risulterebbe carente per non aver considerato che tra il sentiero e la casa c'è la via Monti, mentre il sentiero sbocca in quel sito per possibile conseguenza del tracciato, in coerenza con lo stato dei luoghi attraversati; inoltre il riferimento alla gettata di cemento è generico, mentre il riferimento all'usucapione delle fasce (e quindi alla necessità di usufruire del sentiero per accedervi) prescinde dalla domanda in cui si indicava il passaggio come necessario per accedere al viale Gaggini e non alle fasce; ancora, i Diobelli avevano indicato la propria casa di abitazione e non le fasce come fondo dominante;
infine, l'usucapione delle fasce dipendeva da un giudizio anch'esso in contestazione e di cui al successivo terzo motivo. In particolare, la Corte territoriale, con riferimento alla gettata di cemento avrebbe omesso di considerare la assoluta carenza di prova in ordine alla preesistenza della stessa da almeno vent'anni prima dell'instaurazione del giudizio.
Quanto al requisito dell'apparenza, occorre ricordare come sia stato condivisibilmente affermato che una serviti di passaggio può considerarsi apparente, e quindi suscettibile d'acquisto per usucapione, anche se esercitata attraverso un sentiero naturalmente formatosi per effetto del calpestio, soltanto se venga preventivamente accertata, in rapporto alle caratteristiche della complessiva situazione di fatto, la precisa struttura del sentiero, al fine di verificare se ne sia o non visibile la strumentanti rispetto al bisogno del fondo da considerare dominante (Cass. Sez. 2^ 30.6.1982, n. 3931; nello stesso senso Cass. 2^, 16.5.1975, n. 1894;
Cass. 2^, 4.5.1978, n. 2077; Cass. 2^, 11.4.1996, n. 3405). Orbene, la Corte territoriale ha legato al sito in cui il sentiero sbocca la apparenza della serviti, ma anche alla presenza della gettata di cemento.
Tale valutazione, legata a fattori obiettivi, certamente non sufficienti, ciascuno da solo, a fondare l'apparenza, ma, insieme, discrezionalmente valutabili come tali, sono quindi, nello stesso ragionamento della Corte genovese, intimamente legati, per cui se viene a mancare la valenza di uno di essi, none sufficiente l'altro, da solo, a reggere l'argomentazione.
Per la verità, la sentenza impugnata argomenta anche in ragione dell'accesso alle fasce ma va rilevato che i Diobelli non avevano indicato come fondo dominante anche le fasce, ma solo il fondo ove sorge la loro casa di abitazione, cosa questa che elide la possibilità di considerare la connessione con le fasce come elemento utile a dimostrare l'apparenza della serviù.
Ciò posto, è esatto il rilievo secondo cui non v'è prova della data di costruzione della gettata di cemento; e tale prova, non v'ha dubbio alcuno, era necessaria per dimostrare l'esistenza di un'opera visibile necessaria all'apparenza della serviù, stante che il sentiero sbocca sul viale Monti, come rilevato dagli odierni ricorrenti.
Fermo dunque che non sussiste la lamentata violazione di legge, in quanto la Corte genovese si è fatta carico di dimostrare in fatto l'apparenza della serviù, rimane il profilo afferente al se, considerata la carenza di prova sulla gettata di cemento, o meglio, sull'epoca della costruzione di essa, le altre circostanze indicate siano o meno sufficienti a sorreggere la motivazione. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al profilo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova che valuterà se, escluso il riferimento alla gettata di cemento, l'apparenza sussista o meno, e quindi, se l'usucapione sia o meno attuabile, segnatamente in relazione alla discontinuità, costituita dalle strade, tra sentiero e fondo dominante e al conseguente profilo circa la non univoca destinazione del sentiero.
Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 99 e 100 c.p.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione; si assume che in difetto di qualsivoglia prova sul punto, la Corte genovese abbia dichiarato l'avvenuta usucapione della serviti anche a favore di Stefania Olcese, in ragione della mera declaratoria di comproprietà della stessa sul fondo de quo. A prescindere da ogni altro profilo, il motivo risulta assorbito dall'accoglimento del primo, atteso che solo all'esito del giudizio di rinvio sarà possibile sapere se vi sarà declaratoria di usucapione o meno e si dovrà valutare oppure no la questione della legittimazione della Olcese.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1158, 1140 e 2697 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c..
La doglianza attiene alla dichiarata usucapione di undici fasce di terreno (4 al di sopra del sentiero che attraversa la proprieà degli odierni ricorrenti e 7 al di sotto) non contigue.
Si sostiene, sulla base delle prove testimoniali diligentemente riportate, che la prova dell'intervenuta usucapione doveva riguardare tutte le fasce, mentre, trattandosi di porzioni di terreno separate ed autonome, tanto non era avvenuto.
Ha ritenuto la Corte territoriale che tutte le undici fasce erano manifestamente soggette ad ultraventennale coltura; e tanto ha desunto sia dalla ammissione delle controparti afferenti alla coltivazione di fondi (tutti) in questione da parte dei Diobelli, sia dal complesso delle prove testimoniali che ha sostanzialmente confermato tale dato. Premesso che il potere di fatto fa presumere il possesso, la Corte genovese ha ritenuto che il complesso dei fattori acclarati dimostrasse l'avvenuta usucapione.
Il motivo non ha pregio; la effettivamente scarna motivazione si basa comunque su elementi di fatto accertati e valutati discrezionalmente in modo plausibile, che si basano sulla presunzione di possesso su chi esercita il potere di fatto nella cosa e none scalfito dal rilievo afferente all'animus, anche in quanto non risulta che tale profilo sia stato in precedenza sollevato, Va solo aggiunto che essendo stata addotta la tolleranza relativamente a tale possesso, erano gli originali attori che avrebbero dovuto provare tale dato e che tanto non hanno fatto ne' chiesto di fare. In tal senso, la motivazione va integrata; ciò posto il motivo non può essere accolto.
Venendo ad esaminare il ricorso della Portofino Vetta s.r.l. (ricorso incidentale), con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 1061 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c..
Si evidenzia come la sentenza impugnata abbia dichiarato l'avvenuta usucapione della serviti di passaggio sul viale Gaggini indipendentemente dalla sussistenza del requisito dell'apparenza. Infatti, sul punto, la motivazione si basa sul fatto che i Diobelli percorrevano quella strada da un tempo largamente superiore a quello necessario per l'usucapione per pure esigenze abitative; essi pertanto hanno, secondo la Corte genovese, titolo ad un uso particolare della strada rispetto a coloro che la percorrono a scopo turistico.
Ora, emerge dalla sentenza in esame che, per transitare nel viale privato Gaggini si paga un pedaggio; da tanto consegue che il titolo per passarvi è costituito proprio dal pagamento ed è bene ribadire che l'asserito assoggettamento del viale Gaggini a diritto di uso pubblico non è stato riproposto in sede di appello, di talché tale questione non può essere esaminata in questa sede.
Ora, la giurisprudenza formatasi sull'art. 1061 c.c., non prescinde dall'apparenza quale requisito indispensabile per l'usucapione della serviù. È stato ritenuto che il requisito dell'apparenza, senza del quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c. la serviti non può essere usucapita ne' acquistata per destinazione del padre di famiglia, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della serviti e deve conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non dal modo in cui questa è stata utilizzata (Cass. Civ., sez. 2^, 3.5.1993, n. 5126; conforme, Cass. 2^, 23.3.1995, n. 3370).
E, ancora, che (Cass. 17.12.1996, n. 11254; 14.1.1997, n. 277) il requisito dell'apparenza della serviti necessario ai fini dell'acquisto di essa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in guisa da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un onere preciso a carattere stabile. Pertanto, ai fini dell'apparenza di una serviti di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante;
sicché occorre un quid pluris atto a dimostrare la specifica destinazione di essi all'esercizio della serviti invocata. Ora, detto che la sentenza impugnata non motiva il proprio convincimento se non con riferimento al transito sulla strada de qua (che, come emerge dalla stessa sentenza, non conduce direttamente al fondo dominante che non confina con il viale Gaggini), va esplicitato che la peculiarità della situazione consiste nel fatto che la strada in questione sia percorribile dal pubblico previo pagamento di un pedaggio nonché di un ulteriore prezzo per la sosta. È pacifico, perde ammesso dalla controparte, che i Diobelli non hanno mai pagato tali somme. La Società ha asserito che tanto sarebbe stato concesso per mera tolleranza, quindi avrebbe dovuto provare tale estremo e non lo ha fatto ne' ha richiesto di farlo.
Quanto all'apparenza della servili, appare indiscutibile che il mancato pagamento del pedaggio sia ineludibile sintomo di esercizio di fatto del possesso e, anche se non consistente in opere materiali, chiaro segno di un asservimento che, unito all'indiscusso percorso della strada senza molestia, alla funzionalità della stessa per raggiungere l'abitazione dei Diobelli, pur se discosta dalla strada, ed alla durata dell'uso da parte degli stessi Diobelli, costituisce indizio di percepibilità indiscutibile.
Va del resto ricordato che è stato ritenuto che la visibililà delle opere destinate all'esercizio della serviti è un carattere che non sempre si presta ad esemplificazioni puramente teoriche, ma che deve essere verificato caso per caso, nella reale sociale specifica, nei costumi, negli usi e nelle consuetudini proprie di un determinato luogo in un'epoca precisa; un segno esteriore, invero, può assumere rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luogo, di ambiente sociale, di tempo; la visibililà poi, deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come in equivoca espressione di una precisa funzione, e deve far capo ad un punto di osservazione non necessariamente coincidente col fondo servente.
Essenziale è, allo scopo, che, nel peculiare contesto suddetto, siano obiettivamente manifeste, per chi possegga il fondo servente, le opere che di fatto osservano il fondo medesimo a quelli altrui (Cass., sez. 2^, 15.6.1976, n. 2225); e che l'apparenza della serviti, necessaria perché possa indursi una presunzione di conoscenza del suo esercizio da parte del proprietario del fondo servente, deve essere verificata caso per caso, tenendo conto comunque della necessiti che esista una situazione di fatto la quale inequivocabilmente riveli per struttura e consistenza l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro, ancorché l'apparenza non debba estendersi in ogni caso all'opera nel suo complesso e pertanto anche a quelle parti che per essere a volte defilate ed interne - non avendo una intrinseca rilevanza espressiva - sono necessariamente non apparenti.
Quanto all'espressione "uso particolare" è evidente che il significato da ritenere preminente è nel senso secondo cui la Corte ha inteso parlarne come di possesso esercitato gratuitamente, senza certamente aver ipotizzato una specifica (e diversa) ipotesi di acquisizione per usucapione. Ne consegue che tale motivo non può essere accolto.
Il secondo ed il terzo motivo attengono alla legittimazione, processuale e sostanziale della Olcese; premesso che per quanto attiene alla serviti, il rapporto si instaura tra i fondi e che, quindi, è irrilevante la identificazione dei soggetti proprietari, stante che la proprietà dei fondi stessi può mutare senza che venga meno il rapporto di sottomissione dell'un fondo all'altro, la questione appare priva di interesse.
Quanto poi alla legittimazione all'impugnazione della stessa Olcese, stante che l'appello fu proposto anche dai Diobelli con posizione assolutamente identica, ben può ritenersi anche sotto tale profilo la carenza di interesse. Entrambi tali motivi devono essere pertanto respinti.
Il quarto motivo presuppone che, non essendo stato impugnato il capo della sentenza relativo al parcheggio, lo stesso sarebbe passato in giudicato.
Non può essere accolto; la stessa prospettazione dell'appello dimostra chiaramente l'intenzione di porre in discussione la pronuncia di primo grado sotto tutti i profili trattati, donde l'esclusione dell'acquiescenza sul punto, stante che si riproponevano tutte le ragioni gi esposte in primo grado e comprensive anche del parcheggio.
Si parla rettamente, in ipotesi del genere, di effetto espansivo dell'impugnazione, in quanto la doglianza sul profilo fondamentale si estende, salvo specifica esclusione, anche alle statuizioni connesse. Anche tale motivo non può essere pertanto accolto.
In definitiva, il primo motivo del ricorso principale va accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova; il secondo motivo è assorbito ed il terzo va respinto, come del resto il ricorso incidentale. Le spese relative al presente grado di giudizio tra la Portofino Vetta s.r.l. e le controparti, data la sussistenza di giusti motivi, possono essere interamente compensate, mentre la Corte territoriale, in sede di rinvio, provvederà anche sulle spese afferenti al presente procedimento per cassazione in relazione al rapporto inerente al ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale; assorbito il secondo; rigetta il terzo; rigetta il morso incidentale; cassa e rinvia in relazione al motivo accolto ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che deciderà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione tra ricorrenti principali e controricorrenti. Spese compensate relativamente a questo grado di giudizio tra ricorrente incidentale e controricorrenti.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004

 
 
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