aree di consulenza - consulenza legale - consulta le guide
ProprietàCondominioSuccessioneTestamento
SocietàLocazioneLavoroContratti
Esame di avvocatoMatrimonioReatiMarchi e Brevetti
AppaltiObbligazioniCasaImmigrazione
ResponsabilitàPersoneFamigliaFallimento
ConsulenzaInformaticaDiritto militareDiritto sanitario
AssicurazioniEdiliziaCreditiBanche
Diritto sportivoInternazionaleAmbienteNavigazione
ConsumatoriConcorso uditoreProcessoStradale
Amministrativo
 
 
Chiedi una consulenza
 
  Proprietà  
Diritto di Abitazione  
 
- Casa coniugale a favore del coniuge
 
Diritto di proprietà  
 
- Distanze nelle costruzioni
 
 
- Azione di regolamento di confini
 
 
- Distanze per gli alberi
 
 
- Distanze per pozzi cisterne tubi
 
 
- Finestre
 
 
- Luci e vedute
 
 
- Muro di cinta
 
Diritto di servitù  
 
- Azione a difesa della servitù
 
 
- Esercizio della servitù
 
 
- Estinzione della servitù
 
 
- Indennità per la servitù
 
 
- Modi di costituzione della servitù
 
 
- Servitù a vantaggio di un condominio
 
 
- Servitù coattive
 
 
- Servitù di acquedotto
 
 
- Servitù di passaggio
 
 
- Servitù di veduta
 
 
- Servitù personali
 
 
- Servitù prediale
 
 
- Servitù reciproche
 
 
- Servitù volontarie
 
 
- Termini di ricerca
 
 
- Uso esclusivo della servitù
 
Diritto di superficie  
 
- Colonna di aria e superficie
 
 
- Estensione del diritto di superficie
 
 
- Il diritto di superficie nel condominio
 
 
- Requisiti del diritto di superficie
 
Diritto di uso  
 
- Diritto di uso del coniuge
 
 
- Diritto di uso su immobile
 
 
- Diritto di uso su parcheggi
 
Diritto di usufrutto  
 
- Abusi usufruttuario
 
 
- Garanzia usufrutto
 
 
- Obblighi usufruttuario
 
 
- Opere straordinarie
 
 
- Usufrutto ed opere straordinarie
 
 
- Vendita del diritto di usufrutto
 
 
- Termini di ricerca
 
     
Sei nella Categoria: Proprietà
Estinzione della servitù

Art. 1072 Estinzione della servitù per confusione

La servitù si estingue (853, 2812), quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.

Art. 1073 Estinzione della servitù per prescrizione

La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni (2934 e seguenti).
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell`uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l`esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l`esercizio.
Agli effetti dell`estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l`uso della servitù fatto da una di esse impedisce l`estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l`interruzione della prescrizione (2941 e seguenti) a vantaggio

 

SENTENZA


sul ricorso proposto
da
----Ricorrente
contro
-------.
Controricorrente
e contro
-------.
Intimati
Per la cassazione della sentenza 338 della Corte d'Appello di Brescia del 28.3.90-5.5.90.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.4.92 dal Cons. Dr. Cristarella.
È comparso l'avv. Enrico Romanelli difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Paolo Dettori che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giugno 1979 Giacomo Bassini convenne in giudizio avanti il Tribunale di Brescia Orsolina Gatti con i figli Angiolino, Giulia e Maria Carla Calzoni, quali eredi di Francesco Calzoni, e Adele Sabattoli con i figli Fausto Giuseppe, Francesca, Lorenzo e Caterina Spalenza, quali eredi di Giambattista Spalenza, esponendo quanto segue: esso Bassini era proprietario, nel comune di Pompiano, di due aree edificabili contigue allineate da ovest ad est, distinte in catasto rispettivamente coi mappali 605 e 137 (già 261-m e 261-a) e facenti parte di un "piano di lottizzazione" predisposto oltre vent'anni prima dall'allora proprietario Paolo Tenchini; in prosecuzione di tali aree, sempre da ovest ad est, vi erano quelle distinte, rispettivamente, col mappale 642 (già 261-n), di proprietà degli eredi Calzoni, e coi mappali 643 e 507 - 522 (già 261-n e 261-o), di proprietà degli eredi Spalenza, anch'esse facenti parte di detto "piano di lottizzazione"; negli atti di vendita dei singoli lotti il "lottizzante" Tenchini aveva stralciato a suo tempo una striscia per tutta la lunghezza dell'allineamento a sud dei lotti medesimi e per la larghezza di m. 5, metà dei quali a carico dei terreni a sud rimasti al venditore e l'altra metà a carico dei terreni compravenduti, striscia da destinare a strada di collegamento tra le due vie pubbliche, Marconi ad ovest e Galilei ad est, esistenti nella zona; sennonché, mentre esso attore aveva provveduto a realizzare tale strada nel tratto di sua spettanza, cioè a sud dei mappali 605 e 137, con sbocco in Via Marconi, gli altri si erano astenuti dal farlo, conglobando, anzi, nelle rispettive proprietà l'intera striscia di terreno, compresa la quota di m. 2,50 dismessa dal venditore "lottizzante", e i Sabattoli-Spalenza avevano addirittura chiuso il loro fondo lungo il tracciato della costruenda strada, impedendone, così, l'uso comune.
Sulla base di tali premesse, il Bassini chiese che i convenuti, previa declaratoria del loro obbligo di adibire a strada di uso comune a servizio dei vari lotti, compresi quelli di sua proprietà, la striscia di terreno corrente per tutto il lato sud dei loro rispettivi mappali per una larghezza di m. 5, fossero condannati a sgomberare e rilasciare la predetta striscia e gli eredi Spalenza, inoltre, ad aprire i confini ad ovest e ad est del proprio fondo per consentire l'apertura della strada medesima. Chiese, altresì, condannarsi i convenuti ad eseguire le opere necessarie alla realizzazione della strada in parola oppure, in difetto, autorizzarsi esso attore ad eseguirle direttamente a loro spese.
I convenuti, tutti costituitisi, ad eccezione di Fausto Giuseppe Spalenza, rimasto contumace, contestarono la fondatezza della pretesa avversaria.
Dopo l'acquisizione di tutta la serie degli atti negoziali riguardanti i terreni interessati alla controversia e dopo l'espletamento di consulenza tecnica, l'adito tribunale, con sentenza del 28.11.1986, respinse le domande attoree.
Proposto gravame dal Bassini al quale resistettero gli appellati, sempre fatta eccezione per Fausto Giuseppe Spalenza, rimasto contumace anche in secondo grado, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 5.5.1990, ha confermato la decisione del tribunale. Nelle conclusioni dell'atto di gravame e in sede di precisazione delle conclusioni in appello il Bassini, oltre ad insistere sulle domande già proposte, aveva chiesto tra l'altro: a) di dichiarare che tutta la porzione di terreno congiungente Via Marconi e Via Galilei lungo il confine sud dei lotti delle parti in causa per una larghezza di cinque metri andava adibita a "strada comune" al servizio dei singoli lotti su di essa prospicienti anche quale accessorio in comproprietà di tutte le parti subentrate al signor Tenchini per successivi frazionamenti dell'originaria intera proprietà di quest'ultimo; b) di statuire l'esistenza di "servitù reciproca" a favore dei fondi posti tra le due vie succitate... da esercitarsi sulla predetta striscia di terreno destinata per volontà del "lottizzante" a strada di "lottizzazione" posta al servizio dei singoli "comparti" per l'uso corrispondente e per aggravio "pro quota".
La Corte bresciana, però, ha ritenuto inammissibili tali domande perché nuove, in quanto in primo grado l'attore aveva chiesto il riconoscimento di un suo diritto sulla sola striscia di terreno posta sul lato sud dei tre lotti di proprietà dei convenuti e non sull'intero tratto tra le due vie pubbliche; e del resto il riconoscimento di un diritto di maggior portata quantitativa nel senso preteso dall'appellante avrebbe dovuto coinvolgere anche i proprietari dei terreni posti a sud della striscia destinata a strada, cosa che, invece, non era avvenuta.
Nel merito la Corte territoriale, condividendo per gran parte la motivazione offerta dal Tribunale, ha osservato quanto segue: 1) Mai l'appellante aveva prodotto un piano di lottizzazione, con relativa mappa catastale e vari frazionamenti, contenente la previsione di una strada di cui si dovesse tener conto nei successivi atti di acquisto dei singoli lotti facenti parte del piano stesso, ma si era limitato a produrre degli atti di frazionamento nei quali non vi era traccia di una strada che percorresse tutti i lotti interessati alla presente controversia; c'era sì traccia del tratto sito a sud dei mappali 605 e 137 di proprietà Bassini con inizio da Via Marconi ad ovest, ma si trattava della strada realizzata sulla base dell'atto 30.9.1959 con cui l'originario unico proprietario del comprensorio, Paolo Tenchini, aveva venduto a tal Bernardo Calzoni (da non confondere col dante causa dei convenuti Gatti-Calzoni che si chiamava Francesco) dei terreni posti appunto a sud di detti mappali, prevedendo la creazione di una strada a cavallo degli uni e degli altri, sicché non interessava la controversia in atto in quanto estranea alla domanda attorea che mirava soltanto alla prosecuzione del tracciato stradale verso est sino a raggiungere Via Galilei. 2) In realtà, solamente l'atto 31.8.1961 - col quale il già nominato Tenchini, ancora proprietario all'epoca dei mappali 605, 137, 642, 643 e 507 - 522, aveva venduto quest'ultimo, situato ad est a confine con Via Galilei, ai coniugi Spalenza-Sabattoli e tutti i rimanenti a tal Antonio Casotti - poteva dirsi contenere la costituzione convenzionale di una servitù di passaggio a favore ed a carico dei terreni venduti, in quanto si prevedeva espressamente e per la prima volta (nè poteva avvenire prima, data l'unicità del proprietario) il diritto degli Spalenza di accedere al loro lotto anche da Via Marconi attraversando i terreni acquistati dal Casotti e l'analogo diritto di quest'ultimo di accedere ai propri lotti da Via Galilei attraversando il terreno acquistato dagli Spalenza. 3) Tale situazione di asservimento, stante la sua reciprocità, era rimasta immutata anche quando, venduti nel 1962 i mappali 605, 137, 642 e 643 dal Casotti a Francesca Finassi, quest'ultima, a sua volta, con atti 9.11.1964 e 9.7.1966, aveva venduto i mappali 605 e 137 al Bassini e, con atto 31.8.1966, il mappale 642 a Francesco Calzoni, mentre il rapporto di servitù doveva ritenersi cessato per confusione tra i contigui mappali 507 - 522 e 643 allorquando, con lo stesso atto 31.8.1966, il secondo era stato venduto dalla Finassi ai coniugi Spalenza Sabattoli, già proprietari dei primi. 4) Tuttavia, per effetto di tutto questo i mappali 605 e 137 di proprietà Bassini (parte dell'originario fondo dominante) non erano più contigui ai mappali 507-522 di proprietà Sabattoli - Spalenza (originario fondo servente) essendo interposti tra essi i mappali 642 e 643, sicché, ai fini dell'accoglimento delle specifiche richieste dell'attore appellante nei confronti dei Sabattoli-Spalenza, occorreva prima accertare se fossero fondate le sue analoghe pretese nei riguardi dei suddetti mappali intermedi. 5) Tale indagine, però, dava esito negativo. Escluso, infatti, in base al principio "nemini res sua servit", che una servitù di passo si fosse potuta costituire tra una porzione e l'altra del fondo comprendente i mappali 605, 137, 642 e 643 allorquando esso apparteneva per intero ad Antonio Casotti e, a partire dal 21.2.1962, a Francesco Finassi, doveva ugualmente escludersi che ciò fosse avvenuto in occasione dei successivi atti negoziali del 9.11.1964, 9.7.1966 e 31.8.1966 con cui la Finassi aveva smembrato detto fondo, cedendone prima il mappale 605 al Bassini, poi il mappale 137 allo stesso Bassini ed infine i mappali 642 e 643 rispettivamente a Francesco Calzoni e ai coniugi Spalenza; infatti, da nessuno di tali contratti risultava la volontà dei contraenti di costituire una servitù di passaggio a favore ed a carico delle singole porzioni compravendute, ne' voleva il richiamo in essi contenuto allo stato di fatto e di diritto del fondo, servitù comprese, dal momento che queste non potevano preesistere a causa dell'originaria appartenenza di quelle porzioni ad un unico proprietario; per di più, nel contratto 9.7.1966, quello col quale il Bassini, già resosi acquirente del mappale 605 confinante dal lato ovest con via Marconi, aveva acquistato dalla Finassi il contiguo mappale 137, lo stesso Bassini aveva dato atto con specifica dichiarazione che ad est del terreno vendutogli si dipartiva una strada privata costeggiante tutta la proprietà, strada che avrebbe gravato, per una larghezza di m. 2,50, anche detto terreno, ma "a condizione che i proprietari limitrofi lascino una striscia di eguale larghezza con servitù reciproca a favore di esso Bassini", con il che si escludeva chiaramente che esistesse già, in modo attuale, una servitù di passo, ma la si prevedeva come semplice possibilità per il futuro nell'ipotesi, poi non realizzatasi, che i vicini fossero disposti anch'essi a lasciar libera quella striscia da destinare a strada. 6) Del tutto privo di supporto probatorio era poi, l'assunto attoreo secondo cui la costituzione della servitù di passaggio a carico dei mappali 642 e 643 doveva desumersi dalla conoscenza che gli acquirenti di tali terreni avevano dell'intenzione dell'originaria lottizzante di costruire una strada di lottizzazione collegante Via Marconi e Via Galilei, dal momento che un piano di lottizzazione non era stato mai prodotto in causa. 7) In definitiva, nessuna servitù di transito pedonale o carraio poteva dirsi costituita per atto negoziale tra il terreno di proprietà Bassini (mappali 605 e 137) e quelli contigui ad est di proprietà aliena e di conseguenza la servitù di passo sorta, con l'atto 31.8.1961, a carico del mappale 507 - 522, attualmente di proprietà Spalenza-Sabattoli, e a favore del fondo, allora di proprietà Casotti, comprendente i mappali 605, 137, 642 e 643, era sì sopravvissuta, come onere reale attivo, a favore dei primi due dopo lo scorporo, ma era nell'impossibilità di venir esercitata dal Bassini a causa della mancanza del requisito essenziale della contiguità, per cui versava in una condizione di quiescenza anche se non poteva ritenersi estinta sino a quando non fosse decorso il periodo ventennale di non uso (art. 1074 cod. civ.). Ricorre per cassazione il Bassini sulla base di cinque motivi ai quali replica con controricorso soltanto Fausto Giuseppe Spalenza rimasto contumace nei due gradi di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - denunziandosi violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione al disposto dell'art. 112), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere erroneamente rigettato siccome inammissibili ex art. 345 c.p.c. le domande proposte con l'atto di appello alle lettere a) e b) sebbene fosse chiaro che già la domanda rivolta al primo giudice, nel suo contenuto reale, riguardava l'accertamento dell'esistenza di strada consortile o di lottizzazione e, in subordine, l'accertamento dell'esistenza di servitù reciproca a carico e a favore delle porzioni interessate, come emergeva dagli atti negoziali prodotti e dai richiamati frazionamenti dell'intero comparto in lotti edificabili con previsione di detta strada.
Secondo il ricorrente, insomma, nessuna novità era ravvisabile nelle conclusioni formulate in appello, posto che esse riconfermavano solo la già prospettata richiesta di adibire a strada comune "la porzione di terreno per larghezza di m. 5, localizzata sull'allineamento sud dell'originario mappale 261-a", ovvero, in subordine, "statuire l'esistenza di servitù reciproca a favore e a carico dei fondi in questione". I giudici del merito, quindi, nella attività, pur ad essi riservata, di interpretazione della domanda giudiziale, non si erano attenuti a criteri ermeneutici di ricerca della effettiva portata sostanziale della domanda stessa; ne' a tal fine - si aggiunge - poteva assumere rilievo la mancata integrazione del contraddittorio, poiché il dato di fatto dell'esistenza della strada di lottizzazione era pacifico e non contestato da parte dei proprietari confinanti con il primo tronco della strada medesima. Con il secondo motivo - denunziandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione al disposto dell'art. 112 c.p.c. - si lamenta che la Corte bresciana abbia rigettato il primo motivo di appello (col quale si rimproverava al tribunale di aver omesso l'esame della domanda principale di accertamento dell'uso comune della strada) in base al rilievo che il Bassini, pur avendo, nelle premesse e nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado, affermato la propria pretesa all'uso di strada comune, aveva poi "svolto le proprie difese, nella comparsa conclusionale del grado, sull'assunto della costituzione negoziale della servitù", rilievo erroneo e frutto di errata interpretazione, poiché si era data preferenza e prevalenza al contenuto della parte espositiva o descrittiva rispetto a quello delle specifiche conclusioni formulate, con evidente "error in procedendo". Entrambe queste censure sono prive di fondamento.
Quanto alla prima, è lo stesso ricorrente a ricordare che MOTIVI DELLA DECISIONE
l'interpretazione della domanda giudiziale spetta in via esclusiva al giudice del merito e non è, quindi, sindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua e logica motivazione, ma nel caso di specie, oltre tutto, non si trattava neppure di compiere una vera e propria opera interpretativa per giungere alle conclusioni cui è giunta la Corte bresciana, bastando la pura e semplice constatazione dell'evidente ampliamento quantitativo della pretesa attorea, non più limitata, come in primo grado, al riconoscimento di un diritto sulla striscia di terreno al confine sud dei tre lotti, mappali 642, 643 e 507-522, di proprietà degli eredi Calzoni e degli eredi Spalenza, ma estesa all'accertamento di quel diritto sull'intero tratto, largo cinque metri, a cavallo della linea di confine separante da ovest ad est i fondi compresi tra Via Marconi e Via Galilei. Ed in questa constatazione il rilievo della mancata "vocatio in ius" dei proprietari dei fondi situati a sud di detta linea confinaria assume più che altro il sapore di un "obietr dictum" o, meglio, di semplice argomento confermativo della nessuna riconoscibile intenzione iniziale del Bassini di far valere diritti su parti di terreno diverse da quelle appartenenti ai fondi delle parti convenute, dal che l'ineccepibile giudizio di novità delle domande formulate sotto le lettere a) e b) dell'atto di appello e ripetute nelle successive conclusioni del grado.
Nessuna incongruenza logica o giuridica, poi, passando all'altro dei su esposti motivi, è dato riscontrare nella sentenza impugnata là dove essa, per giustificare la mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, dell'ipotesi della comunione sulla striscia di terreno, quale strada di natura consortile posta al servizio dei singoli lotti, ha Osservato che il Bassini, anche se aveva fatto generico riferimento, nelle premesse e nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, ad una strada da adibire all'"uso comune", aveva poi sviluppato il proprio sistema defensionale esclusivamente sull'assunto della costituzione negoziale, sulla striscia di terreno in contestazione, di una reciproca servitù di passo tra il suo fondo e quello dei convenuti: con il che non si è affatto data prevalenza al contenuto della parte espositiva e descrittiva rispetto a quello delle specifiche conclusioni formulate, ma si è fatta soltanto legittima opera interpretativa, individuandosi il reale tenore della domanda alla luce della successiva impostazione argomentativa e probatoria, oltre che della circostanza, già prima evidenziata, di essere stati evocati in giudizio soltanto i proprietari dei fondi situati ad est di quello dell'attore, con esclusione di tutti quelli a sud della asserita strada "di uso comune" che pur sarebbero stati direttamente interessati all'eventuale accertamento della comunione sulla medesima.
Con il terzo motivo - enunciato come "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione al disposto degli artt. 1027, 1028, 1031, 1058 e 1071 c.c.; nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione al disposto dell'art. 112 e segg. c.p.c." - si lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte bresciana allorquando, pur avendo correttamente ricostruito le vicende negoziali attinenti ai terreni che facevano parte un tempo di un unico fondo e dopo aver riconosciuto che in origine la strada era stata prevista e la servitù costituita a favore ed a carico del mappale 507-522 da una parte e di tutta la residua proprietà dall'altra, ha considerato estinto il rapporto per confusione tra detto mappale 507-522 e il 643, acquistati in tempi diversi dalle stesse persone, ed è giunta ad affermare che i mappali 642 e 643, venutisi a frapporre tra la proprietà Bassini e quella Spalenza, non erano interessati alla strada e alla servitù costituita, senza dare adeguato rilievo al rogito 30.9.1959 e ai frazionamenti dell'originario unico mappale 261 in cui risultava chiara la destinazione di una strada a servizio dei vari lotti.
Si lamenta, poi, mancanza di motivazione sull'assunto della certa conoscenza, da parte degli Spalenza e dei Calzoni, che i mappali 642 e 643 da essi rispettivamente acquistati il 31.8.1966 erano gravati dalla servitù di passo a favore dei terreni del Bassini: i primi perché erano stati parti del contratto 31.8.1961 con cui era sorta la servitù tra il mappale 507-522 da essi acquistato e il residuo fondo acquistato dal Casotti, i secondi perché erano stati parti del contratto 30.9.1959 da cui risultava l'originaria destinazione della striscia di terreno a strada e la costituzione del diritto di passaggio reciproco tra le varie parti del fondo.
In conclusione si sostiene che contenuto dei vari atti negoziali e consistenza risultante dai tipi di frazionamento "richiedevano una interpretazione e una valutazione congiunta e complessiva, non disarticolata per dati cronologici o per riferimenti specifici". Con il quarto motivo - enunciato come "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 1074 c.c.) - si deplora l'errore in cui sarebbe incorsa la corte d'appello per non essersi resa conto che, anche a voler accettare il suo ragionamento della non contiguità tra fondo dominante e fondo servente, non era affatto decorso il termine ventennale di cui all'art. 1074 cod. civ..
Si passa, quindi, ad argomentare che, in realtà, per effetto dei successivi passaggi di proprietà, "non esiste spazio temporale entro cui ravvisare un'interposizione o una mancanza di contiguità", salvo a sostenersi, poi, che, comunque, nel caso di specie, non era invocabile il "non uso" di cui all'art. 1073 c.c., bensì l'impossibilità di uso di cui all'art. 1074 c.c, derivante da fatti imputabili tanto al proprietario del fondo servente quanto a quello del fondo dominante, entrambi causativi soltanto della quiescenza della servitù.
Infine si sostiene che l'eventuale termine di prescrizione era rimasto comunque interrotto dall'atto introduttivo del giudizio con cui il Bassini aveva chiesto il rispetto delle pattuizioni e l'eliminazione degli ostacoli impeditivi dell'esercizio della servitù.
Con il quinto motivo - enunciato come "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto - Omessa e insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) - si rimprovera ai giudici del merito di essersi limitati a riportare in dettaglio le espressioni usate o i passaggi cronologici, senza collegare il tutto all'unico dato oggettivo certo che l'originario proprietario aveva frazionato il terreno per scopo edificatorio con previsione di strada di servizio all'intero comparto, cioè senza attenersi alle regole di ermeneutica che impongono di ricercare l'intenzione delle parti non solo attraverso le espressioni letterali usate ma anche con riguardo alle finalità perseguite dalle parti stesse.
Si lamenta, inoltre, che sia stata disattesa la richiesta di ulteriore istruttoria, a mezzo consulenza o prove per testi, al fine dell'esatta ricostruzione dei fatti e dei collegamenti dei vari atti negoziali con il dato di fatto di cui sopra.
Anche le surriferite doglianze, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, mancano di qualsiasi pregio. Le profluvie di rilievi e di deduzioni che testè si è cercato di sintetizzare nasconde, a ben vedere, l'estrema difficoltà avvertita dal ricorrente di controbattere sul piano giuridico o di inficiare sotto il profilo dell'adeguatezza e logicità della motivazione il ponderoso e stringente iter argomentativo della sentenza impugnata il quale si articola in una precisa e minuziosa ricostruzione delle complesse vicende negoziali concernenti i fondi delle parti in causa nonché in un'attenta e scrupolosa interpretazione dei vari negozi succeditisi nel tempo e si ancora saldamente ad indiscutibili principi di diritto, in particolare a quello secondo cui il venir meno della "contiguitas" tra fondo servente e fondo dominante, per effetto di smembramento del secondo tra più proprietari, con conseguente impossibilità di fatto di esercitare la servitù (di passaggio) sul non più vicino fondo servente, pone la servitù stessa, pur senza estinguerla, in uno stato di quiescenza, ex art. 1074 cod. civ., che può cessare soltanto col ripristino di detta "contiguitas" prima che sia trascorso il termine ventennale di prescrizione per non uso previsto dall'art. 1073 dello stesso codice (v. Cass. 5.2.1983 n. 965 nonché n. 5417 del 1978 e n. 835 del 1980).
A quest'ultimo proposito deve rilevarsi l'assoluta inconsistenza delle critiche mosse con il quarto motivo, dove si crede di poter cogliere in fallo i giudici del merito per non essersi resi conto che non era ancora maturato il termine di prescrizione ventennale e che questo era comunque rimasto interrotto dall'atto di citazione. La corte territoriale, invero, non ha affatto dichiarata estinta la servitù di passaggio a favore di mappali 605 e 137 del Bassini e a carico dei non contigui mappali 643 e 507-522 degli Spalenza (sorta negozialmente con i rogiti di compravendita del 31.8.1961), ne' avrebbe potuto farlo in assenza di un'apposita eccezione delle controparti, ma si è limitata, in piena armonia col disposto dell'art. 1074 cod. civ., ad affermare che essa versava in stato di quiescenza e che perciò non poteva essere accolta la domanda attorea mirante ad ottenere l'immediata disponibilità del passaggio. Resta così assorbito l'argomento dell'avvenuta interruzione della prescrizione per effetto della citazione introduttiva, per altro del tutto erroneo, in quanto lo stato di quiescenza e, quindi, il termine prescrizionale può essere interrotto solo col ripristino della "contiguitas" e con la conseguente ripresa dell'esercizio della servitù.
Il ricorrente, d'altra parte, ben consapevole dell'impossibilità di contrastare efficacemente le diffuse e chiare argomentazioni del giudice d'appello a sostegno della ritenuta inesistenza, a favore del fondo Bassini, sia di una servitù di passo a carico del contiguo mappale 642 dei Calzoni, perché non costituita all'atto della vendita, allorquando i fondi avevano cominciato ad appartenere a proprietari diversi, sia di un'analoga servitù, attualmente esercitabile, a carico dei mappali 643 e 507-522 degli Spalenza, perché quella sorta coi rogiti 31.8.1961 era entrata in stato di quiescenza col frapporsi di detto mappale 642 che ne impediva l'esercizio, il ricorrente - si diceva - concentra gran parte dei suoi sforzi nel tentativo di valorizzare le pattuizioni contenute nel rogito 30.9.1959 - con il quale i coniugi Tenchini-Cadeo, nel vendere a tal Bernardo Calzoni un terreno situato a sud degli odierni mappali 605 e 537, aveva convenuto col medesimo che una striscia larga cinque metri a cavallo del confine tra il fondo venduto e quello a nord di esso fosse destinata a strada -, nonché di accreditare la tesi che tutti i contratti successivi contenessero un richiamo, esplicito od implicito a detto rogito e, comunque, evidenziassero "una volontà negoziale, nota a tutte le parti in quanto connessa ad una situazione obiettiva", di reciproco asservimento dei vari fondi per effetto del frazionamento e della lottizzazione dell'originaria unica proprietà. Se non che, anche questi tentativi, già ampiamente sperimentati nelle fasi di merito, sono destinati a naufragare di fronte alle precise e puntuali affermazioni della Corte bresciana, frutto di accertamenti e valutazioni di fatto non censurabili in questa sede, secondo cui: non era stato mai prodotto in causa un qualunque piano di lottizzazione, con relativa mappa catastale e vari frazionamenti, dal quale si potesse trarre la prova che era stata prevista e voluta dagli originari unici proprietari Tenchini-Cadeo una strada di lottizzazione collegante Via Marconi a Via Galilei lungo il confine sud dei terreni interessati alla presente controversia; gli esibiti atti di frazionamento dei vari mappali non recavano traccia di una strada del genere, a parte il tratto a sud della proprietà Bassini, con inizio da Via Marconi ad ovest, realizzato sulla base del ridetto rogito 30.9.1959 concluso dai Tenchini-Cadeo con tal Bernardo Calzoni (quest'ultimo maliziosamente identificato nel ricorso con Francesco Calzoni, resosi acquirente il 31.8.1966 del mappale 642 da Francesca Finassi e, quindi, dante causa degli attuali intimati non resistenti eredi Calzoni, mentre, in realtà, si trattava di un omonimo); tale limitato tratto di strada era estraneo alla domanda proposta dal Bassini, essendo questa diretta soltanto ad ottenere il riconoscimento della servitù di passo sui terreni degli eredi Calzoni e Spalenza siti ad est del tratto medesimo; negli atti di acquisto dei danti causa dei convenuti, Francesco Calzoni e coniugi Spalenza-Sabattoli, non si faceva affatto richiamo ad un'unica strada di lottizzazione, bensì ad una servitù di passo reciproca tra il lotto 507-522 e la residua proprietà dei pretesi lottizzanti Tenchini-Cadeo; nel rogito 9.7.1966, con cui Francesco Finassi aveva venduto al Bassini il mappale 137 ad est del contiguo mappale 605 già di proprietà di quest'ultimo, lo stesso Bassini aveva dato atto con specifica dichiarazione che ad est del lotto vendutogli, cioè dagli attuali mappali 642 e 643, si dipartiva una strada privata, costeggiante tutta la proprietà, la quale avrebbe gravato per m. 350 sul lotto da lui acquistato, ma solo alla condizione, pacificamente mai realizzatasi, "che i proprietari limitrofi lascino una striscia di uguale larghezza con servitù reciproca a favore di esso Bassini", la qual cosa escludeva che esistesse allo stato una servitù di tal tipo.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo procedimento in favore della parte resistente Spalenza Fausto Giuseppe, liquidandole in L. 2.038.750, di cui L. 2.000.000 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma il 9 aprile 1992.

 

 
 
Chiedi una consulenza
 
 
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Ripeti Email :
Tel. Cell. Fax
Allegato :

Descrizione della richiesta di consulenza

 
  *Campi facoltativi  
 
     
 
  Accedi ai servizi di Astianatte.com :
   
 
 
  Contatti | La tua Pubblicità su Astianatte | I nostri banner | Aggiungi il Sito tra i preferiti | Fai di Astianatte.com la tua home page |  
 
   
 

powered by mediaday srl