Sentenza Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da: ---------- ricorrenti - contro ------------ controricorrenti - nonché contro CIPRIANI GABRIELA, CIPRIANI PAOLA, VENTURIN AMEDEO, (deceduto), CIPRIANI MASSIMO; - intimati - e contro MARENGO MARIA FRANCA; - intimata con integrazione del contraddittorio - avverso la sentenza ------. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 1 luglio 1989 ---e altri ventidue condomini dell'edificio sito in viale -------citarono davanti al Tribunale di quella città Renato Mariotti e Anna Maria Balbi, chiedendo tra l'altro - per quanto ancora rileva in questa sede - di essere dichiarati titolari di un diritto di servitù, acquisito per usucapione, consistente nella facoltà di parcheggiare i loro autoveicoli in un adiacente terreno di proprietà dei convenuti. Questi ultimi, costituendosi in giudizio, contestarono l'ammissibilità, la procedibilità e la fondatezza di tale domanda, che fu però accolta, con sentenza del 3 marzo 1994. Impugnata da Renato Mariotti e Anna Maria Balbi, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Genova, che con sentenza del 17 novembre 1998 ha rigettato il gravame, ritenendo: - esistono in atti, come correttamente è stato rilevato dal Tribunale, prove documentali circa l'esercizio di fatto, fin dall'anno 1961-1962, del diritto in questione; - lo stesso Mariotti ne aveva riconosciuto l'esistenza, partecipando, come condomino a sua volta dell'edificio di viale Ansaldo n. 2/2A, a una deliberazione concernente i contrassegni da apporre sulle autovetture in sosta e alla redazione di un regolamento relativo a tale uso dell'area di sua proprietà; - è irrilevante che questa venisse utilizzata anche da terzi estranei, poiché costoro non potevano acquisire la servitù e si era trattato di comportamenti abusivi e mal tollerati dal condominio, che aveva cercato di impedirli, delimitando e transennando in modo sempre più efficace quello spazio; - sussiste il requisito dell'apparenza, in quanto i posti-auto erano stati segnati sull'asfalto e il terreno era stato recintato, anche se inizialmente in modo rudimentale. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Renato Mariotti e Anna Maria Balbi, in base a due motivi, poi illustrati anche con memorie. Natale Valli e altri diciannove degli originari attori o loro aventi causa hanno resistito con controricorso e presentato a propria volta una memoria. Gli altri destinatari del ricorso e Maria Franca Marengo (per la quale era mancata la notificazione dell'atto di impugnazione, sicché nei suoi confronti era stata disposta da questa Corte ed è stata poi ritualmente eseguita l'integrazione del contraddittorio) non si sono costituiti in questa sede ne' hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso - tra loro strettamente connessi e da esaminare pertanto congiuntamente - Renato Mariotti e Anna Maria Balbi sostengono che la Corte di appello è incorsa in "violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ (art. 360 n. 3 cpc", nonché in "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cpc", nel ritenere che l'utilizzazione dell'area in questione come parcheggio, da parte degli originari attori, si fosse protratta effettivamente per più di venti anni, che avesse avuto il carattere di esclusività necessario per poterla qualificare come possesso, che esistessero opere visibili e permanenti destinate all'esercizio di tale pretesa servitù. Sul primo punto i ricorrenti lamentano che il giudice di secondo grado si è limitato a un semplice e generico richiamo alle "prove documentali" menzionate nella sentenza del Tribunale, senza compiere alcuna loro valutazione critica, alla luce di motivi di gravame. La doglianza non può essere accolta. Nell'adire la Corte di appello, Renato Mariotti e Anna Maria Balbi non avevano affatto contestato che i condomini dell'edificio di viale Ansaldo n. 2/2A avessero per più di venti anni posteggiato le loro autovetture nello spazio adiacente al fabbricato (sul quale erano già titolari di una servitù di passaggio veicolare, costituita convenzionalmente). Avevano, invece negato che ciò avesse dato luogo al "possesso ad usucapionem della servitù di parcheggio per difetto dell'elemento oggettivo, ossia del corpus", in quanto "come pare evidente dai documenti prodotti dagli stessi attori, sul tratto di strada venivano posteggiate non solo le autovetture dei condomini ma anche veicoli di persone estranee al condominio". Non occorreva quindi che la Corte di appello, in proposito, svolgesse ulteriori argomentazioni, dopo aver rilevato che"come ha correttamente affermato il Tribunale di Genova, esistono in atti prove documentali che il Condominio in oggetto aveva ampliato l'estensione dell'esercizio della servitù, esistente sul tratto di terreno in contestazione, fin dall'anno 1961-1962" e che "inoltre, risulta sempre dalla sentenza di primo grado che nel corso degli anni i condomini utilizzavano sempre a parcheggio della proprie auto tale tratto di area". Relativamente alla questione della "esclusività", i ricorrenti insistono nell'assunto - che avevano già prospettato in appello - secondo cui la promiscuità dell'uso dello spazio in contestazione, da parte di estranei oltre che dei condomini, esclude anche in questi ultimi la configurabilità come possesso della servitù di cui si tratta. La tesi non è fondata. Ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo del possesso di una servitù, è necessario, ma anche sufficiente, che il proprietario di un fondo utilizzi di fatto un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio. È dunque ininfluente che un'attività analoga venga svolta anche da terzi estranei, salvo che non dia luogo a una "interruzione naturale" del possesso, impedendone l'esercizio. Ma una simile ipotesi è stata esclusa dal giudice di secondo grado, in base al rilievo che "il prarcheggio di auto di estranei risulta essere stato sempre abusivo e mal tollerato dal Condominio, che, nel corso degli anni, ha cercato sempre di impedirlo delimitando e transennando, sempre in modo più efficace, l'area in questione", ne' del resto è stata formulata dai ricorrenti, i quali riconoscono "la circostanza del parcheggio sull'area de qua anche di veicoli estranei al Condominio": circostanza che quindi non ha comportato il venire meno, per i condomini, del loro possesso, che indipendentemente, dalla compresenza degli "abusivi" ha continuato a manifestarsi in attività corrispondenti all'esercizio della servitù in contestazione. Infine, in ordine alla "apparenza", i ricorrenti sostengono che la Corte di appello l'ha ritenuta sussistente, pur essendo mancata ogni prova circa la collocazione di paletti e catenelle nel periodo precedente al 1978, quando con una deliberazione condominiale ne era stata decisa l'installazione. Anche questa censura va disattesa. La predisposizione di opere visibili e permanenti, destinate all'esercizio della servitù di cui si tratta, nella sentenza impugnata è stata ravvisata (anche) nel fatto del "segnare i posti auto sull'asfalto": elemento a proposito del quale, nel ricorso, non vengono sollevate contestazioni di sorta. Quanto poi al rilievo della Corte di appello, secondo cui dalla documentazione acquisità risultava che fin dal 1961/1962 si era provveduto a "recintare, sia pure inizialmente in modo rudimentale, l'area in questione", appunto per evitare le intrusioni degli estranei, le contestazioni dei ricorrenti si risolvono nella negazione della realizzazione e del carattere apparente delle misure destinate a tale scopo, prima dell'apprestamento dei più drastici rimedi deliberati nel 1978. Ma si verte nel campo di accertamenti di fatto e di valutazioni di merito, adeguatamente motivati e quindi non sindacabili in sede di legittimità: questa Corte supererebbe i limiti dell'ambito della sua cognizione, se di addentrasse nella verifica circa la concreta visibilità e permanenza delle misure di "protezione" dei posti-auto decise prima del 1978 e circa l'eventualità che in concreto non siano state attuate, come pure viene ipotizzato da Renato Mariotti e Anna Maria Balbi. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti - in solido, stante il comune loro interesse nella causa - al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido "a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 605.000, oltre a lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001
|