Servitù di acquedotto
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ----------------------; - ricorrenti - contro ----------------- controricorrente - avverso la sentenza n. 140/01 del Tribunale di GENOVA, depositata il 16/01/01; ---------------SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 31/10/1990 __________conveniva in giudizio _______________assumendo di essere proprietaria di un fabbricato con annessi terreni confinanti con immobili di proprietà dei convenuti i quali avevano sconfinato nel suo fondo apponendovi dei pali in ferro, costruendo un'aiuola e attraversando detto tondo con condutture idriche, fili elettrici e fili della TV. L'attrice chiedeva quindi la rimozione di tutte le opere installate abusivamente nella sua proprietà. I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto delle domande della Puppo e la costituzione a loro favore delle servitù di elettrodotto e di acquedotto. Con sentenza 14/6/1994 l'adito pretore di Genova condannava i convenuti a rimuovere i fili elettrici sospesi sul terreno dell'attrice e respingeva le altre domande. Avverso la detta sentenza la Puppo proponeva gravame al quale resistevano gli appellati. Con sentenza 16/1/2001 il tribunale di Genova, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava illegittimi gli atti - nel dettaglio descritti - posti in essere dagli appellati e condannava questi ultimi alla rimozione delle opere realizzate nella proprietà Puppo come delimitata dal c.t.u. Osservava il tribunale: che il consulente aveva ricostruito il confine tra il mappale 151 di proprietà Puppo ed il mappale 170 di proprietà D'Agostino/Drago; che tale ricostruzione era stata effettuata sulla base dei rilievi in loco e delle mappe catastali; che il confine "rilevato" di cui alla mappa allegata alla consulenza non era il confine che il c.t.u. aveva trovato sul posto, ma era il confine rideterminato dallo stesso consulente alla luce delle mappe e dei rilievi in loco; che, come rilevato dal c.t.u. alla stregua di questo confine, l'aiuola costruita dagli appellati aveva sconfinato sul mappale 151 di proprietà Puppo come sconfinavano i pali di ferro apposti dal Drago e dalla D'Agostino; che, in relazione al passaggio delle tubazioni e dei fili elettrici e della TV sul terreno Puppo, gli stessi appellati avevano confermato tale circostanza ed avevano chiesto il riconoscimento di una servitù di passaggio; che detta domanda non poteva essere accolta in quanto non era suffragata da alcuna prova circa la necessità di far passare tali condutture e fili sulla proprietà Puppo e sul fatto che quella era l'unica via dove poter passare. La cassazione della sentenza del tribunale di Genova è stata chiesta da Drago Giuseppe e D'Agostino Teresa con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. Puppo Emilia ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Drago e la D'Agostino, denunciando violazione dell'articolo 950 c.c. e vizi di motivazione, sostengono che il tribunale ha aderito ciecamente alle risultanze della c.t.u. ed ha considerato la sola ricostruzione catastale del confine pur in presenza degli altri elementi (filare di vite, paletti posti a sostegno di tale filare, fotografie, planimetria) che nella fattispecie sono emersi e per la sussistenza dei quali la citata norma ammette ogni mezzo di prova. Inoltre i testi escussi in grado di appello hanno confermato che il filare di vite aveva sempre costituito il confine tra i due fondi. È stata quindi accertata l'esistenza di termini (mai prima contestati) che impedivano (o rendevano sussidiario) il ricorso alle risultanze catastali. Il tribunale è incorso in un palese equivoco, frutto del sommario (od omesso) esame delle risultanze istruttorie, confondendo ciò che sia il pretore che il c.t.u. avevano inteso per "confine rilevato" in contrapposizione al "confine catastale". La Corte rileva l'infondatezza della detta censura che si risolve essenzialmente, pur se titolata come violazione di legge e come difetto di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valu-tazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità se sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Nel caso in esame non sono ravvisagli ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' l'asserita violazione di legge: la sentenza impugnata - per la parte relativa alla determinazione del confine in questione - è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. In relazione alla censura concernente il criterio adottato dal tribunale per la determinazione del confine tra i fondi in questione è appena il caso di rilevare che. nell'azione di regolamento di confini, la prova dell'appartenenza all'uno o all'altro proprietario confinante della striscia di terreno contestata può essere fornita, a norma del secondo comma dell'articolo 950 c.c., "con ogni mezzo". Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce altresì che "in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene alle mappe catastali". Secondo i principi in proposito costantemente affermati nella giurisprudenza di questa Corte, razione di regolamento di confini si configura come una "vindicatio duplex incertae partis" nel senso che, ai fini dell'incidenza probatoria, la posizione dell'attore e quella del convenuto sono sostanzialmente eguali, incombendo a ciascuno di essi di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, men-tre il giudice - svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur" - ha un amplissimo potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità delle prove disponibili, il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali. In particolare occorre osservare che, come è noto e pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in tema di regolamento di confini il ricorso al sistema di accertamento sussidiario configurato dalle mappe catastali è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nel caso in cui questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino, secondo l'accertamento incensurabile del giudice del merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine. Inoltre la parte la quale si dolga che il giudice del merito per accertare il confine tra due fondi abbia utilizzato le risultanze catastali, alle quali si può ricorrere a norma dell'articolo 950 c.c. soltanto in via sussidiaria, ha l'onere di indicare gli specifici elementi probatori alla cui stregua risulterebbe la linea di confine controversa. Nella specie il tribunale si è attenuto ai detti principi giurisprudenziali di questa Corte e, come riportato nella parte espositiva che precede, ha ineccepibilmente ritenuto, con corretto apprezzamento di merito, di dover determinare il confine tra i mappali 151 (della Puppo) e 170 (dei ricorrenti) secondo le risultanze della relazione peritale del c.t.u. il quale aveva ricostruito tale confine "sulla base dei rilievi in loco e delle mappe catastali". Va inoltre segnalato che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta - ne' è stato dedotto in ricorso - che l'esame dei titoli di acquisto avrebbe consentito di risolvere la questione della determinazione del confine contenendo i detti titoli elementi, anche indiretti, atti ad eliminare al riguardo ogni incertezza. I ricorrenti nella censura in esame hanno fatto riferimento solo ad elementi (relativi ad asseriti termini di confine riscontrati in loco dal c.t.u., a documenti allegati alla relazione peritale quali fotografie e planimetrie, a dichiarazioni rese dai testi escussi) che riguardano in sostanza l'interpretazione e la valutazione della disposta c.t.u. e della prova testimoniale. Al riguardo va rilevato che, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha esaminato attentamente il contenuto della relazione del c.t.u. con riferimento alla ricostruzione del confine in questione ed agli elementi posti a fondamento di tale ricostruzione, tra i quali "i rilievi in loco" e "le mappe catastali", ossia proprio quegli elementi richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura in esame. In proposito il tribunale ha dato conto delle proprie valutazioni circa i riportati accertamenti in fatto e, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della Puppo, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del Drago e della D'Agostino. Alla detta valutazione i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione. Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge ed i denunciati vizi di motivazione che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. In particolare le critiche mosse in questa sede alla relazione del c.t.u. (ed alla sua valutazione) e le censure concernenti il mancato esame della prova testimoniale non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità. Sotto quest'ultimo rilievo sogna segnalare che i ricorrenti denunciano l'errata interpretazione e valutazione della relazione del c.t.u. e l'omesso esame della prova testimoniale senza riportare il contenuto specifico e completo di tali risultanze processuali il che non consente di ricostruirne - alla luce esclusivamente di alcune isolate parti - il senso complessivo ed i punti salienti ed importanti. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dai ricorrenti. Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: tale onere non è stato nella specie rispettato. I ricorrenti, infine, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie (con riferimento, in particolare, al contenuto ed alla valutazione della c.t.u. e della prova testimoniale). Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089). Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 1033 e 1056 c.c. e vizi di motivazione sul punto decisivo relativo alla domanda riconvenzionale volta all'accertamento e/o alla costituzione delle servitù ex articoli 1033 e 1056 c.c. a carico del mappale 151 di proprietà Puppo. Il tribunale ha rigettato tale domanda ignorando sia la documentazione in atti che le risultanze istruttorie quali: l'estratto di mappa catastale (all. due alla c.t.u.); i rilievi planimetrici (all. tre e quattro della c.t.u.) e la planimetria allegata alla relazione peritale in altra causa (doc. 2 prodotto in appello); le corrispondenti conclusioni del c.t.u. il giudice di secondo grado ha negato l'evidenza con riferimento all'interclusione del mappale 170 ed all'unica via di accesso al medesimo. Con la sentenza di primo grado era stata rigettata la domanda attrice ed era stato ordinato ad essi ricorrenti solo di rimuovere il filo elettrico volante per cui erano rimasti impregiudicati l'accertamento e/o la costituzione della servitù di elettrodotto ex articolo 1056 c.c. La necessità da far passare condutture e fili - erroneamente esclusa dal tribunale per asserito difetto di prova - non solo è provata per tabulas ma è addirittura in re ipsa. Il tribunale non ha altresì considerato che gli immobili in questione sono ubicati in area semi-rurale ove il passaggio delle acque è funzionale ai bisogni della vita ed all'uso agrario. Lo stesso vale per la servitù di elettrodotto ex articolo 1056 c.c.. Il motivo è in parte inammissibile e in parte fondato. In via preliminare la Puppo ha eccepito l'inammissibilità del motivo in esame in quanto relativo alla domanda riconvenzionale spiegata dai ricorrenti in primo grado non accolta dal pretore e non riproposta in sede di appello. L'eccezione è fondata limitatamente alla parte concernente la servitù coattiva di elettrodotto. Dalla lettura degli atti processuali attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura della sollevata eccezione - la fattispecie in esame risulta caratterizzata dai seguenti dati: a) nel costituirsi nel giudizio di primo grado i convenuti (ossia i ricorrenti) chiesero in via riconvenzionale la costituzione delle servitù coattive ex articoli 1033 e 1056 c.c.; b) l'adito pretore alla pagina 3 della sentenza di primo grado affermò testualmente: "Quanto alla tubatura per l'acqua, dalle fotografie allegate alla c.t.u. si rileva che essa passa al di là del filare di vite, e che il passaggio delle acque doli uno all'altro del propri fondi è certamente utile ai convenuti, ed inoltre che la tubatura come rilevato dal c.t.u. non corre lungo aie o cortili o giardini attinenti alla casa attorea (cfr. c.t.u.) pertanto, anche in ipotesi di parziale sconfinamento, gli attori sarebbero tenuti a consentire la posa delle tubature ai sensi dell'art. 1033 c.c. Anche la domanda di rimozione della tubatura viene pertanto respinta"; c) con la sentenza di primo grado venne accolta la domanda dell'attrice (ossia della Puppo) limitatamente alla richiesta di rimozione dei fili elettrici sospesi tra i due fabbricati dei convenuti - e ciò per la ritenuta esclusione della sussistenza della servitù di elettrodotto - e vennero rigettate le altre domande; d) con l'atto di appello la Puppo chiese la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, ivi compresa quella relativa alla rimozione delle tubature di acqua per la dedotta inesistenza dei requisiti per la costituzione della servitù coattiva ex articolo 1033 c.c.; e) gli appellati Drago e D'Agostino nel giudizio di secondo grado chiesero il rigetto dell'impugnativa e la conferma della decisione del pretore - sostenendo l'infondatezza dei motivi di gravame ivi compresi quello concernente il citato articolo 1033 c.c. dopo aver affermato di aver rimosso il cavo elettrico in esecuzione della sentenza pretorile con la precisazione che restava "impregiudicato ogni altro diritto degli appellati a norma dell'articolo 1056 c.c.". Ciò posto è evidente l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame per la parte relativa alla servitù ex articolo 1056 c.c. in quanto concernente una domanda proposta dai ricorrenti in primo grado e che era stata rigettata dal pretore con sentenza sul punto passata in giudicato perché non impugnata dal Drago e dalla D'Agostino. La censura in esame è invece ammissibile con riferimento alla servitù coattiva di passaggio delle acque di cui all'articolo 1033 c.c. che il tribunale ha ritenuto insussistente al contrario di quanto in proposito affermato nella sentenza del pretore sorretta sul punto da più ragioni giuridiche (sopra testualmente riportate) compresa quella relativa alla ravvisabilità nella specie dei requisiti richiesti per il riconoscimento della servitù coattiva in questione. La domanda al riguardo proposta dai ricorrenti in primo grado è stata quindi dal pretore ritenuta "in ogni caso" fondata per cui sul punto ai ricorrenti era preclusa la possibilità di proporre appello mancando il necessario presupposto della soccombenza. Per la detta parte il motivo è quindi ammissibile ed è anche fondato: sul punto, infatti, la sentenza impugnata non si sottrae alle critiche mosse dai ricorrenti. Il tribunale ha ritenuto infondata la domanda di servitù coattiva "di passaggio delle tubazioni" in quanto non sorretta da alcuna prova in ordine alla necessità di far passare dette condutture sulla proprietà Puppo ed all'inesistenza di altre vie ove poter passare. Si tratta di una motivazione estremamente sintetica (se non apodittica) che non tiene conto dei principi elaborati nella giurisprudenza di legittimità in tema di servitù ex articolo 1033 c.c. e secondo i quali: - la presenza di situazioni di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile è necessaria solo per escludere l'operatività della disposizione dettata agli ultimi commi degli articoli 1033 e 1051 c.c. circa l'esonero delle case, dei cortili, dei giardini e delle aie ad essi attinenti dalle servitù coattive (sentenze 26/5/1098 n. 5223; 1/8/1995 n. 8426): nella specie non risulta che il fondo della Puppo rientri tra i detti beni indicati nei citati articoli; - per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto, è sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c. e cioè la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo servente de passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 c.c. (sentenze 11/10/2000 n. 13548; 26/3/1994 n. 2948; 23/5/1984 n. 3140). Nella sentenza impugnata non si fa alcun accenno a tali requisiti indicati dall'articolo 1037 c.c., ne' risulta sottoposta a critica la parte della decisione di primo grado con la quale era stata ravvisata la sussistenza nella specie dei presupposti in fatto per il riconoscimento della servitù ex articolo 1033 c.c.. È ben vero che l'accertamento della esistenza in concreto delle condizioni alle quali la legge subordina la costituzione della servitù coattiva di acquedotto è apprezzamento di fatto, ma in tanto si sottrae alla sindacabilità in sede di legittimità in quanto sia sorretto da idonea motivazione il che nel caso in esame deve escludersi: la sentenza impugnata è al riguardo priva di adeguato approfondimento e non contiene alcun riferimento specifico alla risultanze processuali (ivi compresa la relazione peritale del c.t.u.) concernenti il punto in questione, alla necessaria comparazione tra interessi contrastanti, nonché al requisito della "necessità" sotto il profilo della dettagliata descrizione dello stato dei luoghi tenuto conto che il diritto alla servitù sorge quando il richiedente non abbia la possibilità di condurre in altro modo l'acqua o, pur avendola, non possa tradurla in atto se non con eccessivo dispendio o disagio. La motivazione della sentenza impugnata è pertanto inidonea a fondare il convincimento del giudice di appello. In definitiva deve essere rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo nei sensi e nei limiti sopra precisati. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata - a norma dell'articolo 341 c.p.c. come modificato dall'articolo 73 del d. lg. 19/2/1998 n. 51 - non più al tribunale ma alla corte di appello di Genova la quale, sulla base delle precedenti considerazioni e tenendo conto dei rilievi sopra esposti, provvederà a nuovo esame della controversia dando adeguata motivazione circa la sussistenza o meno, nel caso concreto, delle condizioni che legittimano la costituzione coattiva della servitù di acquedotto. Il designato giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004
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