SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 16/18.01.1995,______comproprietari delle ville n. _____facenti parte del CONDOMINIO _________, premesso che erano state eseguite abusivamente, perché in violazione del regolamento del condominio e comunque non autorizzate, da parte di taluni condomini alcune modificazioni e innovazioni nei loro edifici e precisamente:
a) durante il periodo di gestione dell'amministratore ____, da parte di:
1) _________, la costruzione di un portico antistante il soggiorno e di una pompeiana sul lato destro della villa n. 62 di sua proprietà;
2) - ____, la costruzione di una mansarda fuoriesposta rispetto al corrispondente sito originario del tetto della propria villa n. 34;
b) - durante il periodo di gestione dell'amministratore _____
1) - il ____________, la costruzione del campo per il gioco delle bocce con relativi accessori;
2) - ____________, la costruzione della mansarda fuoriesposta rispetto al corrispondente sito originario del tetto della propria villa n. 38.
3) - _________, la costruzione di mansarde fuoriesposte rispetto ai corrispondenti lati originari del tetto e il ampliamento del seminterrato delle propria villa n. 25. C) - durante il periodo di gestione dell'amministratore LONARDONI Leonzio, da parte di;
1) - ___________, la costruzione di mansarde fuoriesposte rispetto ai tre lati del tetto e di un balcone con trasformazione delle finestre in portefinestre sulla facciata della propria villa n. 65 nonché l'ampliamento del seminterrato;
2) - ______, il ampliamento del seminterrato e la costruzione di un camino con focolare esterno rispetto ad uno dei lati della propria villa n. 38;
3) - ___, proprietarie della villa n. 33, la costruzione di mansarde fuoriesposte rispetto ai lati originari del tetto, l'apertura di due vedute su uno dei lati del tetto, la costruzione di un balcone sulla facciata della villa con trasformazione delle finestre in porte finestre, ampliamento del seminterrato con destinazione dello stesso a deposito di materiali edili;
4) - ________, la costruzione di mansarde fuoriesposte rispetto al lato originario del tetto con apertura di due vedute ed ampliamento del seminterrato della villa n. 26 di sua proprietà;
5) - __________, la costruzione di un camino con focolare all'esterno della villa n. 69 di sua proprietà;
6) - __________, la costruzione di un camino con focolare all'esterno della villa n. 42 di sua proprietà;
tutto ciò premesso, convenivano in giudizio davanti al tribunale di MONZA, i condomini suddetti al fine di sentir disporre la riduzione in pristino delle singole unità immobiliari e la loro condanna al risarcimento del danno e condannare altresi a risarcirli del danno, gli amministratori succedutisi nella gestione del condominio nei periodi di tempo in cui le opere abusive erano state eseguite, per non avere vigilato a che il regolamento condominiale venisse rispettato.
Tutti i convenuti si costituivano in. giudizio ad eccezione dei condomini Giovanni e Giorgio PERINI e dell'amministratore ZUCCA Giuseppe, che venivano dichiarati contumaci.
I condomini contestavano la domanda deducendo che le variazioni denunciate non avevano apportato alcun aumento di volumetria rispetto al piano di lottizzazione approvato e che le stesse erano state sempre assentite dal sindaco e per molte di esse vi era stato anche il consenso dell'architetto MONZEGLIO che aveva avuto mandato dal condominio di ogni modifica. Proponevano, a loro volta domanda riconvenzionale chiedendo che venisse accertato che anche gli attori avevano apportato varianti ai loro immobili.
Gli amministratori LOVATI e LONARDONI negavano ogni loro responsabilità sostenendo che le varianti apportate dai condomini erano legittime.
Il Tribunale di MONZA, con sentenza del 12.5/11.11.1987, accoglieva le domande proposte nei confronti dei condomini ad eccezione di quella avanzata contro LONARDONI Leonzio e CARBONERO Riccardo mentre respingeva la richiesta di condanna degli amministratori.. Avverso tale sentenza proponevano, quindi, appello gli attori lamentando sia l'assoluzione del LONARDONI e del CARBONERO che quella. degli amministratori, nonché i condomini LOMBARDO Franca in LOVATI, OLDONI LOMBARDO Ambrogina, POZZI Renato, AVANZINI Rosina Maria Pia, MAIOCCHI Giuseppe, POZZOLI Giancarlo e JESU Selene, BESATI Carlo e VEZZULLI Annamaria - succeduti a titolo particolare nell'immobile dei coniugi PERINI -, SCARÌ Diego e GIANNI Giuseppina. Non proponeva appello il TENNIS CLUB pur condannato ad eliminare il campo di bocce.
Con sentenza del 5 marzo 1996, la Corte d'Appello di MILANO, in parziale riforma della decisione di primo grado, accogliendo l'impugnazione dei LEONARDI-CASTELLI, condannava anche gli eredi di LONARDONI Leonzio e CARBONERO Riccardo ad eliminare le modifiche apportate. nelle loro ville e gli amministratori LOVATI, ZUCCA e LONARDONI al risarcimento dei danni, rinviandone la liquidazione in separata sede.
Premesso che era incontroverso che le opere eseguite dai condomini nelle proprie ville erano state espletate in modifica dell'originario progetto, la Corte affermava che la loro realizzazione era avvenuta in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 10, ultimo capoverso, del regolamento condominiale, inserite, per effetto del 3 Cpv. della clausola 2, quali vere e proprie reciproche, in ciascuno degli atti di acquisto sicché non si sarebbe potuto procedere, se non' con decisione adottata all'unanimità, a modifiche o varianti esterne senza il consenso di un tecnico appositamente nominato. ed a quelle interne senza l'approvazione dell'amministratore. Adduceva, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'assemblea del 21 aprile 1965 che aveva deliberato a maggioranza una sanatoria di tutte le modifiche eseguite fino a quella data doveva considerarsi affetta da nullità assoluta ed inidonea a produrre qualsiasi effetto in quanto non poteva sanare opere che violavano diritti esclusivi di ciascun condomino dacché tali opere potevano essere eseguite soltanto con un'autorizzazione preventiva da parte di tutti i condomini. Per la stessa ragione dovevano considerarsi nulle e prive di effetti sia la delibera del 21.4.1965 che ha previsto una particolare disciplina delle già avvenute modifiche di modesta entità ove avessero l'approvazione dell'architetto MONZEGLIO, sia quella ancora successiva dell'11.4.1975 con la quale era stato conferito allo stesso architetto "di esaminare ogni modificazione edile eventualmente apportata senza la sua preventiva approvazione alle varie unita del villaggio, affinché egli esprima attualmente il suo giudizio vincolante di ammissibilità o inammissibilità della stessa."
Veniva, altresì, affermata la responsabilità degli amministratori per non essersi essi attivati, in violazione del relativo mandato, a far rispettare il. regolamento proponendo in caso di non ottemperanza agli inviti di desistere dall'eseguire le opere non autorizzate, le opportune azioni giudiziarie.
Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso principale LOMBARDO Franca ved. LOVATI, anche quale erede di OLDANI LOVATI Ambrogina, gli eredi di LOVATI Diego, POZZI Renato ed i coniugi SCARII Diego e GIANNI Giuseppina per cinque motivi, illustrati da memoria.
Hanno altresì, con separati atti, proposto ricorso incidentale i coniugi POZZOLI Giancarlo e JESU Selene per un motivo ed i coniugi BESATI Carlo e VEZZULLI Annamaria per due motivi.
LEONARDI Leonida, RICOTTI Maria e LEONARDI Giovanna hanno resistito con controricorso a ciascuno dei ricorsi avversari ed hanno anche depositato memoria.
CASTELLI Giovanni e CASTELLI Pasquale non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, rilevato che, trattandosi di violazioni autonomamente compiute da singoli condomini sui propri beni, le domande, pur originariamente proposte dagli attori nei confronti di più persone con lo stesso atto di citazione, si traducono in più cause tra loro scindibili con la conseguenza del passaggio in giudicato, ai sensi dell'art 324 c.p.c., della sentenza nei confronti di coloro che non hanno provveduto ad impugnarla nei termini.
Da tanto consegue che è divenuta cosa giudicata formale la decisione adottata dalla Corte d'Appello nei confronti dei condomini:
a) Maria Pia Rosina AVANZINI;
b) Giuseppe MAIOCCHI;
c) gli eredi di Leonzio LONARDONI: PEDROTTI Antonia ved. LONARDONI, LONARDONI Luca e Rosamaria;
d) Riccardo CARBONERO;
e) Tennis Club BRUGHERIO;
nonché degli amministratori:
1) ZUCCA Giuseppe e 2) LONARDONI Leonzio.
Ciò posto, e passando all'esame dei tre separati ricorsi, che vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 va rilevato che con il primo motivo del ricorso principale, denunziando violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 con riferimento agli artt. 1027, 1058, 1063, 1065, 1120, 1136, 1137, 1138, 1218, 1362 C.c., LOMBARDO Franca ved. LOVATI anche quale erede di OLDANI Ambrogina, POZZI Renato, SCARII Diego e GIANNI Giuseppina, quali condomini, nonché LOMBARDO Franca, LOVATI Stefano e LOVATI Laura, quali eredi dell'amministratore LOVATI Diego, deducono che la Corte d'Appello abbia erroneamente interpretato gli articoli 10 e 20 del regolamento di condominio.
Sostengono con tale mezzo i ricorrenti che, mentre il primo comma dell'art. 10 del regolamento prevede un divieto di facere (di unire le proprietà, di costruire ad un'altezza superiore e di superare determinate cubature) che rientra nello schema delle servitù, il secondo comma, del tutto autonomo, prevedendo che "qualsiasi eventuale progetto di costruzione o semplicemente di modifica di ogni singola proprietà del villaggio dovrà sempre essere approvato, oltre che dalle autorità comunali, anche dal tecnico appositamente incaricato dall'assemblea dei proprietari" non rientra, invece, nello schema delle servitù. Sostengono, infatti, che non essendo stati indicati i limiti di quantità, estensione ed importanza delle costruzioni o delle modifiche consentite ne' le sanzioni conseguenti ed essendo rimesse alla valutazione del tecnico approvarle o meno secondo valutazioni ché possono variare nel tempo o per i soggetti chiamati ad effettuarle, le prescrizioni del secondo comma del suddetto, art. 10 rientrano nello schema dell'onere reale o dell'obbligazione propter rem oppure nel vincolo di destinazione che configura limiti pattizi al diritto di proprietà. La clausola regolamentare suddetta, cioè, avrebbe contenuto obbligatorio e non reale sicché la sua violazione non può comportare l'obbligo della riduzione in Pristino ma solo il diritto al risarcimento del danno. Rilevano, inoltre, i ricorrenti che anche l'art. 20 del regolamento, che disciplina le opere interne ai locali delle singole proprietà, ha contenuto obbligatorio in quanto il benestare scritto dell'amministratore è stato erroneamente considerato quale condizione del tutto autonoma e di per sè rilevante, mero requisito formale, mentre andava correlato con le due successive condizioni e cioè che i lavori non recassero danno alle parti ed agli impianti comuni e che non costituissero infrazione al regolamento. Traggono, quindi, da tale rilievo la conseguenza che, dovendosi correlare il benestare dell'amministratore con le altre due condizioni, senza che fossero stati fissati i criteri ed i limiti entro i quali l'approvazione doveva essere rilasciata, si sarebbe anche in tal caso al, di fuori dello schema della servitù ma nell'ambito di vincoli obbligatori con inammissibilità della condanna alla riduzione in pristino.
Le censure sono infondate.
Si omette, infatti, di considerare che le prescrizioni contenute nel regolamento, sia quelle riguardanti i progetti di ricostruzione o modificazione di ogni unità del villaggio (seconda parte dell'ultimo capoverso dell'art. 10), sia quelle relative ai lavori ed impianti da eseguire all'interno dei locali di ciascun condomino (art. 20), per effetto del 3^ capoverso della clausola n. 2 inserita in ciascuno dei rogiti di acquisto sono, come correttamente affermato dalla Corte d'Appello, "convenute come vere e proprie servitù reciproche fra i vari lotti del Villaggio " con la conseguenza che, per la loro natura reale, non possono essere modificate o anche soltanto disapplicate se non con il consenso di tutti i condomini espresso per iscritto." Nè è vero che le valutazioni del tecnico appositamente incaricato dall'assemblea dei proprietari nel primo caso, e quella dell'amministratore, nel secondo, siano svincolate da limiti, questi essendo indicati nei divieti di cui al primo comma dell'art. 10 (di unire le proprietà, di costruire ad un'altezza superiore, e di superare determinate cubature) per le opere esterne e nelle prescrizioni dell'art. 20 per le opere interne (divieto di recare danno alle parti ed agli impianti comuni; di ledere i diritti dei terzi; e di violare il regolamento).
Dal contenuto reale di siffatte limitazioni deriva, quindi ed indubbiamente, non soltanto l'ammissibilità della richiesta della riduzione in pristino, ma anche il potere dell'amministratore di promuovere ex officio le azioni giudiziali del caso, accertate le violazioni, come peraltro riconoscono gli stessi ricorrenti, i quali deducono dal prospettato contenuto obbligatorio degli artt. 10, comma 2 e 20 del- regolamento, la diversa valutazione da darsi al comportamento tenuto dall'amministratore.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 con riferimento agli artt. 1063 e 1065 C.c., i ricorrenti sostengono che, anche ove dovesse ritenersi che si sia in presenza di servitù reciproche, andava comunque ammessa la consulenza tecnica richiesta in quanto il peso posto a carico reciproco degli immobili dei condomini non poteva essere la valutazione in sè del terzo, chiamato ma la limitazione prevista nelle norme regolamentari. Il rilievo non è fondato.
Anche se è vero che il benestare dell'amministratore per le opere interne e il approvazione del tecnico appositamente incaricato dall'assemblea dei proprietari per quelle esterne, avrebbe dovuto essere preventiva, non è per questa violazione soltanto che è stata disposta la riduzione in pristino dei luoghi.
La Corte, infatti, ha anche affermato che sia le varianti realizzate dagli appellati eredi LONARDONI e Riccardo CARBONERO, che quelle poste in essere da LOMBARDO Franca +3 (LOMBARDO Ambrogina, Rosina Maria Pia AVANZINI e POZZI Renato) e da SCARÌ Diego e GIANNI Giuseppina (per quelle di BESATI e VEZZULLI e di POZZOLI Giancarlo e JESU Selene si dirà in occasione dell'esame del loro ricorso) oggettivamente costituiscono violazione dei vincoli condominiali reciprocamente assunti dai condomini all'atto dell'acquisto delle rispettive unità immobiliari, sicché non vi era ragione di disporre la richiesta consulenza tecnica per l'accertamento delle già riconosciute violazioni.
E poiché siffatta violazione dei limiti reciproci imposti ai fondi, costituendo servitù prediale, ha natura reale ed importa, quindi, l'accoglibilità della domanda di riduzione in pristino, una volta affermato che quanto realizzato dai ricorrenti LOMBARDO Franca, anche quale erede di OLDANI Ambrogina, SCARÌ Diego e GIANNI Giuseppina e POZZI Renato era in violazione dei vincoli reali di cui all'art. 10 comma 2 del regolamento per le opere esterne e dell'art. 20 per le opere interne, siffatta riduzione è stata giustamente disposta. i successivi motivi di impugnazione dei condomini con i quali si contestava la legittimità della deliberazione assembleare del 12 aprile 1978 nonché la necessità della forma scritta della preventiva approvazione del tecnico incaricato e si lamentava il mancato accoglimento di ulteriori mezzi istruttori restavano superati dall'accoglimento del precedente, trattandosi di censure rivolte alla partè della sentenza che aveva rilevato nella mancata approvazione preventiva del tecnico e dell'amministratore la ragione dell'accoglimento della domanda degli attori, una volta accertato che anche l'obiettiva violazione dei limiti fissati dal regolamento, e riconosciuti quali servitù reciproche, aveva determinato il rigetto dell'appello.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso dei condomini LOMBARDO, POZZI, SCARÌ e GIANNI, va rigettato.
Va, invece, accolto il motivo di censura proposto dagli eredi dell'amministratore LOVATI Diego i quali lamentano, denunziando violazione degli articoli 1130 e 1131 nonché 1292, 1710 e 1711 cod. civ., che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto colpevole il suo comportamento per non essersi attivato a far rispettare il regolamento proponendo le opportune azioni giudiziarie. Orbene, avendo il LOVATI promosso, come la stessa Corte riconosce, lunghe ed a volte animate discussioni in sede assembleare del condominio, non può dirsi che non si sia attivato perché il regolamento venisse rispettato (peraltro, come evidenziano i ricorrenti si tratterebbe delle sole violazioni compiute dalla AVANZINI e dai PERINI) e non può certo imputarsi a lui, anche se ne aveva il potere, di non avere promosso le azioni giudiziarie, atteso che l'assemblea, investita del problema, era impegnata, sia pure nella sua maggioranza, a tentare di risolvere in via extragiudiziale i contrasti insorti tra i vari comproprietari, come la stessa Corte d'Appello riconosce, sicché non può essergli correttamente addebitata la dedotta mala gestio, atteso che le relative azioni reali di riduzione in pristino degli immobili non potevano essere proposte dall'amministratore contro la volontà dell'assemblea (Cfr.:
Cass. 16 aprile 1993 n.4530).
L'appello dei LEONARDI, RICOTTI, CASTELLI avverso la sentenza del tribunale di MONZA che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, proposta contro il Lovati quale amministratore per mala gestio, andava, quindi, rigettato e tanto può affermarsi decidendosi in tal senso in questa sede a norma dell'art. 384 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Accolto il motivo di ricorso proposto dagli eredi dell'amministratore LOVATI Diego, la sentenza, nella parte in cui ha affermato, in riforma della sentenza di primo grado, la sua inadempienza nell'esecuzione del mandato conferitogli e lo ha condannato al risarcimento dei danni ed alle spese, va cassata, invece, senza rinvio e decisa nel merito con rigetto dell'appello relativo. Anche il ricorso dei coniugi POZZOLI - JESU va rigettato. Si dolgono i ricorrenti, denunziando omessa o quanto meno insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, che la Corte li abbia condannati alla demolizione della mansarda ed al ripristino del tetto affermando genericamente, e senza tener conto alcuno dei loro scritti, che le deduzioni e produzioni erano "prive di qualsivoglia significanza favorevole alla tesi degli appellanti" senza in alcun modo giustificare tale affermazione e nonostante che:
a) avevano prodotto una copia del progetto di realizzazione della mansarda con l'approvazione dell'arch. Aldo MONZEGLIO datata 30/4/1971;
b) avevano prodotto la licenza edilizia del Comune di BRUGHERIO con alligato il progetto della mansarda;
c) avevano prodotto la dichiarazione ricognitiva dell'arch. MONZEGLIO in data 29.11.88 con la quale aveva confermato l'approvazione;
d)avevano dedotto due capitoli di prova sulla approvazione del progetto da parte dell'arch. MONZEGLIO;
e) avevano esibito il verbale dell'assemblea dei condomini del VILLAGGIO del 21.1.1965 dal quale risultava che, per le eventuali varianti sarebbe stata necessaria l'approvazione di un tecnico designato nella persona dell'arch. MONZEGLIO e che il giudizio di quest'ultimo sarebbe stato definitivo ed inappellabile. Orbene, la Corte distrettuale ha affermato che la prova testimoniale non poteva essere ammessa perché il avvenuta approvazione andava provata per iscritto, ed ha motivato il rigetto dell'appello affermando che le produzioni documentali effettuate al riguardo non provavano che le opere in questione fossero state preventivamente approvate dal tecnico designando dall'assemblea dopo che il relativo progetto era stato presentato all'amministratore, poiché concernevano autorizzazioni o altri adempimenti che non avevano rilevanza in causa.
La Corte ha escluso, quindi, che vi sia stata una apposita approvazione del progetto da parte del tecnico nominato dall'assemblea in data 11.04 1975 (evidentemente non ritenendo tale la semplice apposizione sulla copia del progetto della mansarda della dicitura: "sta bene" firmata dal progettista Aldo MONZEGLIO e datata 20.9.196 8), mentre ha affermato che anche la mansarda realizzata dai coniugi POZZOLI/JESU oggettivamente costituiva violazione dei vincoli reciprocamente assunti dai condomini all'atto dell'acquisto delle rispettive unità immobiliari (vedi pag. 26 della sentenza impugnata).
Orbene, premesso che il giudice del merito è libero nella individuazione e valutazione delle fonti del proprio convincimento e non incontra altro limite che quello di indicarne le ragioni, avendo, nella specie, la Corte distrettuale riconosciuto che le produzioni documentali prodotte dai ricorrenti erano prive di qualsivoglia significanza favorevole alla tesi degli appellanti, ha implicitamente, ma non per questo meno chiaramente, ritenuto che anche lo scritto, datato 20.09.1968, apposto sulla copia del progetto, non integrasse gli estremi della verifica da esprimersi per iscritto prevista dalla successiva delibera 11.04.1975, con la quale al MONZEGLIO era stato affidato un apposito incarico e per la quale si sarebbe potuto, (sempre che la delibera di conferimento fosse valida) in ipotesi, addivenire ad una soluzione opposta della lite che riguardava gli attuali ricorrenti.
Passando, quindi, all'esame dell'ultimo ricorso, proposto dai coniugi BESATI-VEZZULLI, va rilevato che con il primo motivo i ricorrenti pregiudizialmente lamentano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Giovanni e Giorgio PERINI, che, parti nel giudizio di primo grado, non sono stati chiamati a partecipare in secondo grado, e la mancata partecipazione sin dal primo grado delle mogli dei due PERINI, Amelia MICHELI e Luciana MAGNAGHI, unite in matrimonio in regime di comunione dei beni. L'eccezione va, sia pure parzialmente, accolta.
Va disattesa, infatti, l'eccezione riguardante la necessità della integrazione del contraddittorio stante la mancata partecipazione al giudizio, sin dal primo grado, delle mogli di Giovanni e Giorgio PERINI per essere costoro in regime di comunione legale. Invero, non soltanto la villa è stata acquistata dai PERINI prima dell'entrata in vigore della legge 19.5.1975 sul nuovo diritto di famiglia che ha introdotto, modificando l'art. 159 cod. civ., il regime di comunione dei beni quale regime patrimoniale legale, ma anche il presente giudizio è stato iniziato prima ancora della approvazione, di detta legge, essendo stato l'atto introduttivo notificato in data 16/18 gennaio 1975.
Al giudizio. di appello, invece, dovevano partecipare i PERINI che non sono stati chiamati in giudizio.
Contumaci in primo grado, i PERINI - benché condannati a demolire la mansarda costruita sulla loro villa n. 34 - non hanno proposto appello. Essi avevano, però, nel frattempo, venduto agli attuali ricorrenti la villa suddetta e furono costoro, successori ex art. 111 c.p.c., a proporre impugnazione senza, tuttavia, che fossero stati, comunque, chiamati in giudizio i loro danti causa.
Ora, il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo autore, che non sia stato in precedenza estromesso e che perciò conservi la veste di litisconsorte necessario, deve chiamare nell'istituito giudizio di gravame detto suo dante causa. La mancata vocatio in ius di questi ultimo, se non è sanata ai sensi dell'art. 331 c.p.c., comporta un difetto di integrità del contraddittorio rilevabile anche in sede di legittimità con conseguente rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è verificato ai fini della relativa eliminazione (Cfr.; Cass. 27 ottobre 1995 n.11195; Cass.: 19 gennaio 1995 n.590).
Orbene, poiché l'appello avverso la sentenza di primo grado proposto dai coniugi BESATI/VEZZULLI non è stato notificato ai PERINI e costoro non hanno comunque partecipato al giudizio di secondo grado, il ricorso va accolto in parte qua, assorbite le censure ulteriori, e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese, ritiene il collegio che ricorrano giusti motivi per compensare fra tutte le parti quelle di questo giudizio ed anche quelle di appello già poste a carico degli eredi di LOVATI Diego con la sentenza in parte qua cassata.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale dei condomini LOMBARDO Franca, in proprio e nella qualità di erede di OLDANI Ambrogina LOMBARDO, POZZI Renato, SCARÌ Diego e GIANNI Giuseppina, nonché quello incidentale proposto da POZZOLI Giancarlo e JESU Selene.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto dai coniugi BESATI e VEZZULLI, cassa la sentenza impugnata nella statuizione che li riguarda e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di MILANO.
Accoglie, altresi, il ricorso proposto dagli eredi di LOVATI Diego, già amministratore del condominio, sigg.ri LOVATI Franca ved. LOVATI, LOVATI Stefano e LOVATI Laura e, per l'effetto, cassa senza rinvio, per la parte che li riguarda, la sentenza impugnata. Dichiara interamente compensate fra le parti tutte le spese di questo giudizio ed anche quelle di secondo grado già poste a carico degli eredi LOVATI.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.