Servitù volontarie
Corte Suprema di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2 ottobre _- _____proponeva appello avverso la sentenza n. ____con cui il Tribunale di _____,accogliendo la domanda nei suoi confronti proposta da __________,aveva dichiarato l'inesistenza della servitù di passaggio gravante sull'immobile dell'attrice ed a favore di quello dell'appellante. Con i motivi di appello si deduceva l'erroneità della decisione di primo grado che aveva escluso l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, di cui il convenuto aveva chiesto l'accertamento in via riconvenzionale,nonostante le conclusioni al riguardo formulate dal consulente tecnico d'ufficio e la presenza di quattro accessi al fondo realizzati dal comune dante causa per consentire un comodo accesso a tutti i figli dopo la donazione- divisione tra i medesimi dell'edificio de quo. L'appellata, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza depositata il 20 dicembre 2000 la Corte di appello territoriale rigettava l'impugnazione, dichiarando compensate le spese processuali di quel grado di giudizio. I giudici di appello rilevavano innanzitutto che: non era stato oggetto di censure il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per l'accertamento dell'esistenza della servitù sulla base del titolo negoziale; era da ritenersi abbandonata, altresì,la domanda di acquisto della servitù per usucapione. La sentenza escludeva quindi la costituzione per destinazione del padre di famiglia della predetta servitù, osservando che al momento della donazione del 12-3-1976,con cui l'unico proprietario aveva trasferito il fondo dividendolo tra i figli, l'edificio de quo non era ancora completato, sicché non risultava l'esistenza di opere visibili, stabilmente destinate all'esercizio del passaggio a favore dell'immobile del convenuto, rivelatrici dell'assoggettamento di un fondo all'altro. Nè,d'altra parte, assumeva rilevanza la previsione nel progetto, presentato per ottenere la licenza edilizia, di quattro accessi,di cui era dotato l'edificio all'epoca indiviso, non risultando il collegamento fra ciascuno dei predetti accessi e le singole proprietà. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione Luciano Lucci sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Maria Grazia Lucci. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso,sollevata da Maria Grazia Lucci per la mancanza dei requisiti del ricorso per Cassazione prescritti dall'art. 366 c.p.c. in considerazione della genericità delle doglianze formulate senza alcun riferimento specifico alle argomentazioni e alla ratio decidendi della sentenza impugnata - individuata soltanto numericamente - di cui non era stata compiuta alcuna esposizione. Orbene, per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto dall'art. 366 c.p.c. a pena di inammissibilità, non occorre che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi ne' è necessaria una narrativa analitica o particolareggiata ma è sufficiente che dal contesto del ricorso (ossia dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata)sia possibile desumere una conoscenza del fatto sostanziale e processuale sufficiente a comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass. 12681/2001). Nella specie, deve ritenersi assolto il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., atteso che il contenuto della sentenza impugnata e delle ragioni poste a base della decisione possono desumersi dalla esposizione delle censure sollevate dal ricorrente nei motivi del ricorso. Va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. il deposito - successivo a quello del ricorso, di quei documenti - non prodotti nei precedenti gradi - che non riguardano l'ammissibilità del ricorso. Con il primo motivo il ricorrente,lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., lamenta che erroneamente la sentenza impugnata,nell'escludere che la situazione di asservimento del fondo dell'attrice fosse anteriore all'atto di donazione del 12-3-1976 effettuata dall'unico proprietario in favore dei figli,non aveva in proposito considerato che l'esistenza delle opere visibili e permanenti era risultata dalla scrittura privata del 20-10-1975, dalla documentazione urbanistica e catastale nonché dal certificato rilasciato dal Comune di Pomezia (n. 215/AAP/99) Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1159 c.c., deduce che i giudici di appello, dopo avere erroneamente ritenuto abbandonata la domanda di acquisto per usucapione della servitù, sempre invocata in via subordinata, l'avevano comunque disattesa, escludendo l'esistenza di un possesso ventennale con riferimento alla data di acquisto del fondo dominante, avvenuto con l'atto di donazione del 1976,mentre nella specie doveva riconoscersi l'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 c.c. per effetto del possesso di buona fede in base a titolo trascritto. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando omesso esame di documentazione sui presupposti, travisamento dei fatti, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la decisione impugnata che non aveva esaminato la scrittura privata del 20-10-1975 e il documento rilasciato dal Comune di Pomezia in data 12-3-1999 a Luciano Lucci: da tali documenti si sarebbe dovuto escludere il carattere precario e provvisorio del passaggio esercitato dall'attore, il quale non aveva altri accessi dalla pubblica via. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Le censure si sono rivelate infondate. I giudici di appello, nell'escludere la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, hanno accertato che al momento in cui il fondo era stato diviso e trasferito dal donante ai figli, non esistevano opere visibili e permanenti che dimostrassero la subordinazione di un fondo all'altro: rilevavano fra l'altro che nel progetto presentato al Comune per ottenere la licenza edilizia ciascuno degli accessi di cui era dotato l'edificio non si collegava automaticamente ad una singola proprietà immobiliare. La decisione è corretta. Ai sensi dell'art. 1062 della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che due fondi,appartenenti in origine al medesimo proprietario,siano posti da lui con segni visibili in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale e inoltre che tale situazione sia mantenuta, allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. Ne consegue che la costituzione per destinazione del padre di famiglia è un acquisto a titolo originario, che avviene ope legis in virtù di una situazione oggettiva di fatto,caratterizzata dalla situazione di subordinazione di un fondo a un altro non espressa attraverso una manifestazione di volontà, seppure tacita o presunta, diretta a dare vita alla servitù, ma rivelatrice per se stessa di quell'assoggettamento del fondo o di parte di esso a servizio di un altro e che si esplica in un rapporto iure domini fino al momento della cessazione dell'appartenenza all'unico proprietario e da tale momento si traduce in un rapporto iure servitutis (Cass. 10425/2001; 7698/1999/277/1997). Pertanto essenziale è la presenza - al momento della cessazione dell'appartenenza del fondo al medesimo proprietario - di segni ed opere stabili che devono rivelare in modo palese e non equivoco il rapporto stabilitosi fra i due fondi, in modo da rendere edotto l'acquirente del peso gravante sul bene. Nell'applicare esattamente il principio surrichiamato, come già ricordato,la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridicità escluso che, al momento della donazione - divisione effettuata il 12-3-1976 in favore dei figli dell'originario unico proprietario, esistessero opere visibili e permanenti che dimostrassero obiettivamente l'assoggettamento del fondo dell'attrice al servizio di quello del convenuto, tenuto conto anche del mancato completamento della costruzione dell'edificio all'epoca della donazione del 12-3-1976. L'apprezzamento al riguardo compiuto - sulla base delle risultanze istruttorie acquisite - costituisce l'oggetto di un indagine di fatto,riservata al giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova:infatti è sottratto al giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, giacché il sindacato della Corte di Cassazione concerne la correttezza giuridica, sotto il profilo logico e formale della decisione (Cass. 2222/2003), mentre l'eventuale travisamento dei fatti emersi nel corso del processo è suscettibile semmai del rimedio previsto all'art. 395 n. 4 c.p.c. in tema di errore revocatorio. Le considerazioni che precedono e la natura non negoziale della fattispecie di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia rendono del tutto irrilevante il riferimento al mancato esame dei documenti menzionati nel ricorso. Per quanto riguarda l'acquisto per usucapione della servitù,oggetto del secondo motivo del ricorso, dall'esame degli atti(consentito dalla natura di error in procedendo della relativa doglianza), va osservato che,avendo il Tribunale rigettato anche la domanda di usucapione, il relativo capo avrebbe dovuto formare oggetto di specifica impugnazione, che invece non risulta formulata, sicché la relativa statuizione è coperta dal giudicato (interno). Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente risultato soccombente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 1100, di cui 100 per esborsi e 1000 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004 |