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Diritto di uso su immobile

Diritto di uso su immobile

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con citazione notificata in data 8.7._ _________, premesso che era proprietario di un immobile ad uso cantina sito in _______, convenne davanti al pretore di ____________- proprietari dell'appartamento sovrastante - chiedendone la condanna a ripristinare la canna fumaria del camino posto nella proprietà di esso attore, mediante rimozione delle ostruzioni. Dedusse l'attore che per alcuni anni non aveva utilizzato il camino della propria cantina e che, avendo deciso nel corso dell'anno 1988 di tornare a fame uso, si era accorto che la canna era stata rimossa a seguito di lavori eseguiti nell'appartamento dei convenuti. Questi ultimi, costituitisi, eccepirono la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, e - nel merito - l'infondatezza, deducendo che, se effettivamente fosse esistito un camino avente la canna fumaria nel muro comune, questa era stato certamente rimossa dall'originario unico proprietario. Proposero inoltre domanda riconvenzionale perché, ove fosse risultato provato l'impossessamento del muro comune da parte loro, ne fosse dichiarata l'usucapione.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il pretore - con sentenza 12.11.1998 - condannò i convenuti a ripristinare la canna fumaria e rigettò la domanda riconvenzionale.
Il tribunale di Grosseto, adito dai convenuti per l'appello, con sentenza 14 dicembre 2000 accolse l'impugnazione e rigettò la domanda del Ginesi, condannandolo alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Osservò il giudice d'appello che la parte attrice non aveva assolto all'onere di provare la esistenza del diritto di servitù di canna fumaria, non potendosi a tal fine ritenere elementi idonei ne' le conclusione del c.t.u., che aveva accertato la presenza di una sagoma scavata nella parete nella quale un tempo vi sarebbe stato un camino, nè le deposizioni dei testi, secondo cui nel corso degli anni 1972/73 erano stati effettuati lavori di sostituzione dei pavimenti nell'immobile dei convenuti durante i quali era stata realizzata una libreria nell'incavo del muro in corrispondenza della sede della canna fumaria.
Osservò il tribunale che il Ginesi, reclamando un diritto di servitù, avrebbe dovuto dimostrare come tale diritto era venuto ad esistenza, se per usucapione, per destinazione del padre di famiglia o per atto negoziale. Al contrario, il teste Andreini - che aveva condotto in locazione l'immobile del Ginesi dal 1954 al 1960 - periodo in cui il camino avrebbe dovuto già esistere secondo la prospettazione del ricorrente- aveva riferito di non aver mai notato alcun camino, e non poteva condividersi il ragionamento del pretore secondo cui il teste non avrebbe posto attenzione alla esistenza dello stesso.
Osservò infine il tribunale che la domanda del Ginesi non poteva neppure essere accolta sotto il profilo della utilizzazione del muro ex art. 1102 c.c., perché una tal domanda non era mai stata formalmente avanzata, non potendo ritenersi compresa in quella di ripristino della servitù.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Ginesi, affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso Morelli Angelo e Lorenzini Elvira.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1102 e 1027 c.c.. Il ricorrente si duole che il tribunale, nell'affermare che non poteva essere accolta la domanda neppure sotto il profilo del riconoscimento del diritto ad utilizzare il muro comune per non avere l'attore formulato una richiesta in tal senso, non ha correttamente interpretato la domanda, con la quale esso attore aveva chiesto "la rimozione delle cause di ostruzione del muro comune", rappresentate dall'incavo realizzato dai convenuti nel muro comune, e quindi di ottenere il libero uso del bene stesso. Conclude il ricorrente che il giudice di merito, non provvedendo su detta istanza, ha violato il disposto dell'ari. 112 c.p.c, non avendo pronunciato su tutta la domanda, da valutarsi con riferimento al "bene" richiesto, nella cui accezione deve ritenersi compreso l'attribuzione di un bene materiale, ovvero l'attribuzione di un dato diritto, o la creazione, il regolamento, l'annullamento, o la declaratoria di nullità o estinzione di un dato rapporto. Sottolinea il ricorrente che la domanda deve essere interpretata con riferimento non solo alla formulazione letterale delle conclusioni, ma anche dell'intero complesso dell'atto che le contiene e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inesistente o insufficiente motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 1102 e 1027 c.c.. Si duole il ricorrente che il tribunale - senza alcuna motivazione - abbia affermato che, a seguito della domanda, incombeva sull'attore l'onere di provar l'esistenza del diritto di servitù, mentre egli non aveva mai addotto l'esistenza di una servitù perché il passaggio di una canna fumaria nel muro comune non integra un tale diritto, atteso che non ricorre l'elemento dell'aggravio per la proprietà altrui, bensì un uso del bene comune consentito dall'alt. 1102 c.c. perché non altera la destinazione e non produce alcuna lesione al paritetico uso degli altri comproprietari. Conclude il ricorrente che nella specie deve ravvisarsi anche la violazione dell'art. 1027 c.c., per avere il tribunale fatto applicazione di detta norma ad una fattispecie non corrispondente a quella astratta prevista dalla stessa.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 116 c.p.c., censurando la decisione impugnata in ordine alla valutazione delle prove, che non sarebbe sorretta da adeguata motivazione, che si presenterebbe lacunosa, illogica e contraddittoria se non addirittura apparente, non essendo possibile ricostruire l'iter logico seguito dal giudice. In particolare non sarebbe sufficientemente spiegato perché non potessero ritenersi probanti le conclusioni del c.t.u. che aveva accertato la presenza della sagoma del camino scavata nella parete, e la presenza di tavelle affumicate, e le deposizioni dei testi, che avevano riferito dei lavori radicali di ristrutturazione nel 1971/1973 e della presenza, in quell'epoca, della canna fumaria, e perché potesse dedursi la eliminazione della canna nell'anno 1952 ad opera dell'originario proprietario solo sulla base della dichiarazione della teste Andreini che aveva dichiarato di non aver mai visto il camino nel fondo attualmente di proprietà di esso attore.
I motivi proposti, da esaminare contestualmente per la loro connessione, sono infondati.
Va innanzitutto rilevata la inammissibilità delle censure formulate con riferimento alla interpretazione della domanda operata dal giudice d'appello.
Invero, premesso che nel ricorso il Ginesi non riporta il contenuto dell'atto di citazione in primo grado ne' le precise conclusioni rassegnate e, quindi, non consente al collegio di rilevare eventuali incongruità logico-giuridiche nella interpretazione operata dal giudice d'appello, va osservato che - alla stregua dei fatti riportati nella narrativa della sentenza - la motivazione suddetta appare immune da qualsivoglia vizio, in quanto la mancata formulazione da parte dell'attore di una specifica ricostruzione giuridica delle proprie pretese, ha correttamente indotto il giudice ad ipotizzare una richiesta di tutela di un diritto di servitù, tale dovendosi presumere - anche alla stregua della narrativa in fatto - l'affermazione del diritto di mantenere nel muro comune una canna fumaria ad uso esclusivo della proprietà individuale. Invero tutta l'impostazione del ricorso - con il quale il ricorrente assume di non aver mai parlato di servitù, ma di aver sempre addotto il proprio diritto ad utilizzare il bene comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. sembra condizionata dall'affermazione del giudice d'appello - verosimilmente inserita ad abundantiam ma, comunque, erronea sotto il profilo giuridico - di non poter accogliere la domanda ai sensi dell'art. 1102 c.c. perché mai formulata, affermazione che ha ingenerato nel ricorrente il convincimento che, se proposta in tali termini, la domanda sarebbe stata certamente accoglibile. In realtà il tribunale aveva correttamente interpretato la pretesa con riferimento alla servitù, in quanto l'ambito di operatività dell'art. 1102 c.c. - dal quale esula ogni utilizzazione che si risolva in una imposizione di limitazioni o pesi sul bene comune - presuppone che l'uso particolare o più intenso che un condomino faccia del bene non escluda il pari uso degli altri, non modifichi la destinazione del bene e non rechi pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio, pena la illegittimità dell'uso stesso.
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che la pretesa di mantenere all'interno del muro comune (costituente anche muro interno di delimitazione della proprietà individuale) una canna fumaria ad esclusivo sevizio del proprio immobile, non possa considerarsi alla stregua di un mero appoggio di canna fumaria (che a determinate condizioni può costituire uso consentito del bene comune ex art. 1102 c.c.), perché l'inserimento interno della canna fumaria è ampiamente invasivo dell'altrui proprietà (ed è da considerale "altrui" a tali fini anche la proprietà comune), quanto meno sotto il profilo delle immissioni di calore e per la evidente limitazione di alcune possibili utilizzazioni della parete interna dei resistenti nel cui ambito detta canna dovrebbe correre. La illegittimità che il ricorrente denuncia della utilizzazione da parte dei resistenti del vano in questione come libreria, sussiste anche per l'uso di detto vano ai fini del passaggio di una canna fumaria, salvo che a tal fine non sia stata acquisita una servitù.
Alla stregua di quanto esposto, risulta ineccepibile la decisione del giudice d'appello che ha rigettato la domanda sul presupposto della mancata dimostrazione del diritto di servitù in questione, incombendo sull'attore- per il principio generale - l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda, e cioè proprio la esistenza della servitù di cui veniva richiesta la tutela. Nè hanno pregio, sul punto, le censure mosse alla vantazione delle risultanze probatorie, che il giudice d'appello ha fatto con argomentazioni ineccepibili. Non è invero criticabile sul piano logico giuridico la svalutazione ai fini probatori delle risultanze della consulenza tecnica - limitate al rilievo della esistenza di un incavo sagomato indicativo della preesistenza di un caminetto - posto che ai fini di causa (e cioè per dimostrare costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia) era determinante anche dimostrare che la canna fumaria non fosse stata rimossa da chi ne aveva diritto, e cioè dal precedente unico proprietario. Non è, quindi, censurabile la motivazione del tribunale che - a fronte di deposizioni di testi che avevano attestato l'esecuzione di non precisati lavori di ristrutturazione da parte degli odierni resistenti negli anni '70 - ha ritenuto prevalente la dichiarazione di colui che aveva condotto in locazione il locale negli anni '50, di non essersi mai accorto della esistenza di un caminetto, dichiarazione che il giudice di primo grado aveva - lui si' in maniera illogica - relegato a frutto di probabile disattenzione e che, invece, non poteva non destare seri dubbi sulla esistenza della servitu' all'epoca dell'acquisizione dell'immobile da parte del Ginesi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizi liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2004

 
 
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