Abusi dell'usufruttuario
L`usufrutto può anche cessare per l`abuso (2561, 2814) che faccia l`usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni (1004).L`autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l`usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l`obbligo di pagare annualmente all`usufruttuario, durante l`usufrutto, una somma determinata.I creditori dell`usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l`avvenire (2900).
Sentenza Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - ____conveniva in giudizio il Comune di ________ e, con la citazione notificata il 19.12.________ li citava a comparire davanti al tribunale di ________i. L'attrice esponeva d'essere nuda proprietaria di porzione di un locale, già adibito ad autorimessa, sito in ________, di cui era usufruttuaria la madre, ________. Costei s'era immessa nel possesso dell'immobile senza prestare alcuna usufrutto garanzia; lo aveva poi dato in locazione per uso di supermercato ad una società, consentendo, oltre il mutamento della destinazione d'uso, l'esecuzione di eventuali usufrutto opere necessarie ai fini del godimento previsto nel contratto. L'attrice proseguiva esponendo che la società, avvalendosi di tale usufrutto autorizzazione, ma in assenza di qualsiasi concessione amministrativa, aveva demolito opere esistenti ed altre ne aveva costruite. Accertata l'esecuzione di tali opere abusive, il sindaco, dopo avere rivolto alla madre l'ingiunzione a usufrutto demolirle, con ordinanza 90.6.1986 aveva disposto l'acquisizione dell'intera proprietà al patrimonio comunale. A questi provvedimenti aveva fatto seguito un'ulteriore ordinanza - la n. 57140 del 20.10.1988 - con cui il sindaco aveva rivolto l'ingiunzione usufrutto di demolire a lei ed alla sorella Antonia Maria Ruggieri, anch'essa nuda proprietaria. L'attrice, in confronto del Comune di Bari, concludeva chiedendo fosse dichiarato che ella era rimasta estranea alla commissione dell'abuso edilizio e che l'ingiunzione a demolire usufrutto rivoltale con l'ordinanza del 20.10.1988 era nulla perché assunta in carenza di potere. In confronto di Angela Stragapede, concludeva chiedendo fosse dichiarato che usufrutto la stessa aveva abusato del diritto di usufrutto: domandava perciò che il diritto fosse dichiarato estinto o che, in subordine, la convenuta fosse condannata a, prestare cauzione e che i beni fossero posti usufrutto sotto amministrazione con obbligo per l'amministratore di provvedere alla demolizione delle opere abusive a spese dell'usufruttuaria. 2. - Il Comune di Bari, costituitosi in giudizio, deduceva che la giurisdizione sulla domanda proposta nei suoi confronti spettava al usufrutto giudice amministrativo. Angela Stragapede chiedeva che la domanda proposta in suo confronto fosse rigettata perché l'aver dato in locazione l'immobile non integrava un abuso dell'usufrutto così come non lo integrava il fatto delle costruzioni eseguite dal conduttore. 3. - Il tribunale di Bari dichiarava il difetto di giurisdizione del usufrutto giudice ordinario sulla prima domanda e rigettava le altre. La decisione veniva confermata dalla corte d'appello di Bari. 4. - La corte d'appello - con la sentenza 28.1.1993 - affermava: - che la domanda proposta in confronto del Comune rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 16 L. 28 gennaio 1977, n. 10: a ciò non sarebbe stata d'ostacolo un'eventuale nullità dell'ingiunzione a demolire che fosse stata adottata in carenza di potere e, peraltro, la qualità di nudo proprietario non esclude per sè che l'ingiunzione possa essergli rivolta, mentre i usufrutto l provvedimento può risultare illegittimamente adottato se viene accertato che il nudo proprietario non si è reso responsabile dell'abuso; - che le modificazioni apportate all'immobile non ne avevano usufrutto comportato il deterioramento, sicché sotto questo punto di vista era da escludersi vi fosse stato abuso del diritto di usufrutto; - che, escluso l'abuso del diritto, all'usufruttuario, che non aveva dato garanzia usufrutto all'atto della immissione nel possesso dei beni, non si sarebbe potuto imporre di prestarla; si sarebbe bensì potuto far luogo alle misure previste dall'art. 1003 cod. civ., ma una domanda in tal senso non era stata proposta; - che la condanna a demolire le opere non si inquadrava tra le possibili reazioni all'abuso del diritto di usufrutto, mentre neppur poteva essere emessa sul presupposto che la loro costruzione avesse integrato un fatto illecito, giacché l'attrice non usufrutto aveva dedotto ne' provato l'esistenza degli elementi costitutivi di questo. 5. - Maria Vincenza Ruggieri ha proposto ricorso per cassazione. Il Comune di Bari ed Angela Stragapede hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie: alla propria la resistente Angela Stragapede ha unito copia della sentenza 28.3.1991 pronunziata in sede penale dalla usufrutto stessa corte d'appello. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Il ricorso contiene quattro motivi: il primo riguarda il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta contro il Comune di Bari; gli altri concernono i capi usufrutto della sentenza relativi alle domande proposte dall'attuale ricorrente contro la convenuta Angela Stragapede. 2. - Il primo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione all'art. 16 della L. 28 gennaio 1977, n. 10). La ricorrente richiama la sentenza 15 luglio 1991 n. 345 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di usufrutto legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, L. 28 febbraio 1985, n. 47, che era stata sollevata dal T.A.R. del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.: osserva che, alla stregua di tale decisione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce u usufrutto na sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione a demolire; come tale si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, mentre non può operare nella sfera di altri soggetti ed in particolare nei confronti del proprietario dell'area, quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera usufrutto abusiva. La ricorrente sostiene che la sua estraneità all'abuso edilizio era pacifica in base alle stesse risultanze dell'ordinanza sindacale, che era stata emessa in suo danno in quanto nuda proprietaria e sul presupposto che fosse perciò necessario estendere in suo confronto i provvedimenti già adottati contro l'usufruttuaria. Il motivo non è fondato, perché, come è stato ritenuto dalla corte d'appello nella sentenza usufrutto impugnata, la domanda proposta contro il comune di Bari rientra tra le controversie devolute alla competenza dei tribunali amministrativi regionali usufrutto in sede di giurisdizione esclusiva, quale configurata dall'art. 16 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. I ricorsi contro i provvedimenti preveduti dall'art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 usufrutto rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 16 citato: come è espressamente stabilito dall'art. 2 della legge n. 47 del 1985, le disposizioni dettate dall'art. 7 della stessa legge hanno sostituito quelle di cui all'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, usufrutto richiamate dall'art 16 di quest'ultima (Sez. Un. 5.9.1989 n. 3840). L'art. 16 della legge n. 10 del 1977, secondo la costante interpretazione di questa Corte, configura una fattispecie di giurisdizione esclusiva (Sez. Un. 27.5.1980 n. 4831). L'ambito della giurisdizione esclusiva non trova limite in ciò, che i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione possano esserlo stati in situazione di carenza usufrutto di potere (Sez. Un. 19.10.1990 n. 10177), giacché, quando una materia è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spetta a questo conoscere sia di situazioni di interesse legittimo sia di situazioni di diritto soggettivo e d'ogni effetto che in rapporto a usufrutto tali situazioni sia ricollegabile a provvedimenti atti e comportamenti dell'amministrazione, con la sola eccezione delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di illegittimità usufrutto dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre e delle altre espressamente indicate dagli artt. 7, comma 3, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 30, comma 2, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054. L'affermazione usufrutto che il sindaco abbia agito in carenza di potere non è dunque sufficiente ad attrarre la controversia alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario. L'affermazione non è peraltro corrispondente a diritto. L'art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 - secondo usufrutto l'interpretazione che consente di ritenere quanto in esso disposto compatibile con gli artt. 3 e 42 Cost. - non esclude in assoluto che l'ingiunzione a demolire possa essere rivolta contro il nudo proprietario dell'immobile investito dall'abuso edilizio, usufrutto giacché consente di esercitare il potere repressivo anche contro costui, se non risulti, in modo inequivocabile, usufrutto la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva e tale estraneità, per configurarsi, richiede anche che, venuto a conoscenza dell'abuso, il nudo proprietario si sia adoperato per impedire l'abuso utilizzando i mezzi offertigli dall'ordinamento (Corte cost. 15 luglio 1991 n. 345). La corte d'appello ha perciò correttamente osservato che si fa questione di illegittimo esercizio del usufrutto potere anche quando si afferma che già dal provvedimento impugnato risulta che non è stato compiuto un accertamento sulla concreta imputabilità dell'abuso edilizio a soggetto diverso da quello che ha assunto l'iniziativa di eseguire la costruzione. 3. - Il secondo usufrutto motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1015 cod. civ.). La ricorrente sostiene che la corte d'appello sarebbe usufrutto incorsa nel vizio di difetto di motivazione quando ha omesso di valutare se non costituisse un'ipotesi di abuso del diritto l'avere l'usufruttuaria modificato la destinazione economica del bene - da autorimessa a supermercato - eliminando gli impianti ad essa inerenti. La corte usufrutto d'appello avrebbe poi illogicamente considerato inesistente una delle ipotesi di grave abuso descritte dall'art. 1015 cod. civ., in un caso in cui conseguenza della condotta dell'usufruttuario era stata la perdita del bene per effetto dell'acquisizione al patrimonio comunale dispostane usufrutto dal sindaco. Si ricollegano a queste censure quelle svolte con il quarto motivo per denunziare la violazione e falsa applicazione usufrutto degli artt. 981, 1015 e 2043 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). La ricorrente osserva che, a norma dell'art. 981 cod. civ., l'usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene, sicché l'esecuzione di opere che alterino tale destinazione - e che non usufrutto possono configurarsi come miglioramenti per essere soggette a demolizione - costituisce violazione di tale obbligo e per sè giustifica una condanna alla riduzione in usufrutto pristino. La ricorrente osserva ancora che la corte d'appello ha affermato che il comportamento dell'usufruttuario può configurare una fattispecie di illecito civile e però ha ritenuto di non poter affermare su tale base la responsabilità dell'usufruttuaria perché non sarebbero stati ne' dedotti ne' provati gli elementi essenziali del fatto illecito: senonché - sostiene la ricorrente - i fatti erano stati dedotti ed il loro inquadramento usufrutto giuridico sarebbe spettato al giudice, mentre allo scopo di poterli provare ella aveva chiesto usufrutto fosse ordinato al comune di esibire l'istanza relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile, su cui era stata apposta la propria firma falsificata dall'usufruttuaria, come sarebbe stato possibile dimostrare nel prosieguo usufrutto del giudizio. La Corte osserva pregiudizialmente che, nell'esame di queste e delle altre censure proposte con il ricorso, nessun rilievo può assumere la sentenza resa in sede penale dalla corte d'appello di Bari: l'attuale resistente avrebbe dovuto opporre nella fase di merito l'eventuale autorità di tale giudicato ed impugnare con usufrutto ricorso incidentale la sentenza che l'avesse erroneamente disconosciuta, ma la sentenza usufrutto non ha esaminato la questione ne' l'attuale resistente l'ha impugnata. Le censure appena riassunte sono in parte fondate per le ragioni di seguito esposte. L'art. 981, comma 1, cod. civ. dispone che l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. L'art. 986, comma 1, nel disporre che l'usufruttuario può eseguire addizioni, e pone il limite che esse non usufrutto ne alterino la destinazione economica. L'art. 1001, comma 2, cod. civ. impone all'usufruttuario l'obbligo di usare nel godimento della cosa la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, cod. civ.): obbligo che - come è stato osservato - "implica l'esigenza di mantenere il godimento nel limite necessario per la conservazione dell'integrità materiale della cosa e della sua originaria destinazione economica, al fine di poter restituire la cosa medesima, al termine dell'usufrutto, inalterata nella sua essenza materiale e nella sua sostanza economica". Il limite al diritto che l'usufruttuario ha di godere della cosa, limite rappresentato dal dovere di rispettarne la destinazione MOTIVI DELLA DECISIONE economica, dà luogo ad una sua obbligazione verso usufrutto il nudo proprietario. L'usufruttuario che imprime al bene una destinazione economica diversa da quella in atto al momento in cui è sorto il suo diritto di goderne o usufrutto usufrutto che eseguendo opere su questa, ancorché rimuovibili, ne alteri la primitiva destinazione fa un uso del bene che non gli è consentito e perciò tiene una condotta che è rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 1015 cod. civ. in relazione alla gravità delle conseguenze che in concreto ne usufrutto derivino. La possibile applicazione di queste sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligazione che l'usufruttuario ha verso il nudo proprietario, usufrutto sanzioni di cui il nudo proprietario ha il potere di provocare l'applicazione e che si traducono nella perdita o modificazione del contenuto del proprio diritto usufrutto per l'usufruttuario, non esauriscono la valenza negativa del suo usufrutto comportamento, non escludono cioè che l'usufruttuario sia tenuto al risarcimento del usufrutto danno in confronto del nudo proprietario, se dalla alterazione della destinazione economica del bene sia appunto derivato un danno (in tema di responsabilità dell'usufruttuario per non aver impiegato l'ordinaria diligenza nel godimento del bene, Cass. 28 giugno 1968 n. 2200). Ciò deriva dalla applicazione dell'art. 1218 cod. civ. La presenza di un danno consente poi che il risarcimento ne avvenga in forma specifica, in base all'art. 2058 cod. civ., applicabile non solo nel campo delle obbligazioni per risarcimento usufrutto del danno da fatto illecito (Cass. 1.2.1993 n. 1221; 16.12.1988 n. 6856; 26.6.1984 n. 3739; 7.5.1984 n. 2763, tra le più recenti). Orbene, la corte d'appello, usufrutto ripetendo la motivazione del tribunale, non ha preso in considerazione la allegazione della parte, la quale aveva sostenuto che l'usufruttuaria, consentendo alla conduttrice di adattare a supermercato i locali prima destinati ad autorimessa, usufrutto ne aveva modificato la destinazione economica e si è limitata a considerare le trasformazioni eseguite sull'immobile da un punto di vista oggettivo e non in relazione alla sua precedente destinazione ad autorimessa. La sentenza impugnata presenta dunque, sotto l'aspetto usufrutto prima considerato, il vizio di difetto di motivazione su punto decisivo della usufrutto controversia. La corte d'appello, infine, ha affermato che la condanna dell'usufruttuario a rimettere in pristino l'immobile, previa eliminazione usufrutto delle opere abusive, non trova fondamento nella disciplina dei rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario apprestata dalla norma dettata dall'art. 1015 cod. civ. L'affermazione della corte d'appello è corretta se posta in rapporto al profilo della esecuzione usufrutto delle opere senza concessione: invero, se, pur eseguite dall'usufruttuario senza concessione, usufrutto non alterano la destinazione economica del bene, le opere dovranno essere da lui rimosse o potranno esserlo dall'autorità amministrativa a sue spese, usufrutto ma il comportamento dell'usufruttuario non eccede per sè dai limiti del suo diritto e non viola una sua obbligazione verso il nudo proprietario (per un'analoga soluzione, in tema di affitto, Cass. 19.6.1981 n. 4048). L'affermazione della corte d'appello invece, per le ragioni prima indicate, presenta il vizio di violazione di norme di diritto in quanto nega che l'usufruttuario possa essere condannato al ripristino del bene, quando la originaria destinazione usufrutto economica sia stata alterata da opere da lui eseguite o consentite. Le precedenti considerazioni dimostrano che usufrutto nel caso non è invece configurabile una ipotesi di responsabilità da fatto illecito. usufrutto 4. - Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1002 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.). usufrutto La ricorrente osserva che l'usufruttuario, il quale, abbia conseguito il possesso usufrutto dei beni senza aver prima prestato usufrutto idonea garanzia, viene a versare in una usufrutto situazione di obbligo usufrutto a prestarla e il nudo proprietario può agire usufrutto in giudizio per ottenere che l'usufruttuario sia condannato a tanto: la corte d'appello usufrutto sarebbe perciò incorsa nei vizi denunziati non accogliendo la domanda sul presupposto usufrutto che dalla mancata prestazione della cauzione possono derivare per l'usufruttuario usufrutto solo le conseguenze previste dall'art. 1003 cod. civ., cui deve indirizzarsi la domanda del nudo proprietario. Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Gli artt. 1002, commi 3 e 4, e 1003 cod. civ. dispongono che l'usufruttuario, usufrutto che non ne sia dispensato dalla legge (o non ne sia stato usufrutto dispensato dal titolo), è tenuto a prestare cauzione, in difetto di che non può conseguire il possesso dei beni, all'amministrazione (in senso lato) dei quali usufrutto si provvede allora usufrutto nei modi prescritti dall'art. 1003 cod. civ. Se il nudo proprietario consente a che l'usufruttuario si immetta usufrutto nel possesso dei beni senza prestare previamente la cauzione, questo comportamento non usufrutto implica rinunzia a che la cauzione sia prestata in prosieguo (Cass. 22.4.1986 n. 2817). Se tra le parti sorga controversia sul punto, il nudo proprietario può agire usufrutto per ottenere sia pronunziata condanna alla restituzione usufrutto dei beni (Cass. 22.4.1986 n. 2817) da parte dell'usufruttuario il quale non abbia inteso prestare idonea garanzia, ma questo non esclude che il nudo proprietario possa agire anche usufrutto solo per ottenere che sia dichiarato l'obbligo dell'usufruttuario (Cass. 28.5.1968 n. 2200), salvo ad agire per la restituzione dei beni od a chiedere la nomina dell'amministratore, se si tratti di beni immobili, una volta che l'usufruttuario abbia mancato di prestare la garanzia, cui sia stato dichiarato tenuto. 5. - La domanda proposta da Maria Vincenza Ruggieri contro usufrutto il Comune di Bari rientra nella competenza dei tribunali amministrativi regionali, in sede usufrutto di giurisdizione esclusiva, a norma dell'art. 16 della usufrutto L. 28 gennaio 1977, n. 10, ed il primo motivo del ricorso è perciò rigettato. La ricorrente è condannata a rimborsare al Comune di Bari usufrutto le spese di questo grado del giudizio, liquidate nel dispositivo. 6. - L'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, nei limiti prima indicati, comporta usufrutto che la sentenza impugnata debba essere cassata e la causa rimessa al giudice di rinvio. Il giudice di rinvio riprenderà in esame la domanda usufrutto proposta da Maria Vincenza Ruggieri in confronto di Angela Stragapede - usufrutto basata sulla allegazione che la convenuta aveva modificato l'originaria destinazione economica dell'immobile oggetto del suo diritto ed aveva eseguito o consentito usufrutto che fossero eseguite opere che usufrutto avevano comportato un'alterazione di quella destinazione, domanda volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione dell'usufrutto o, gradatamente, la usufrutto condanna alla prestazione di cauzione ed alla riduzione in pristino. Il giudice di rinvio, nel conoscere di tale domanda, si usufrutto uniformerà al seguente principio di diritto: - "L'usufruttuario che esegue o consente usufrutto siano eseguite opere che alterino l'originaria destinazione economica dell'immobile oggetto del suo diritto si rende inadempiente usufrutto all'obbligazione di godere usufrutto della cosa usufrutto usando della diligenza del buon padre di famiglia e, essendo tenuto a risarcire il danno che ne derivi al nudo proprietario, usufrutto può essere condannato al risarcimento usufrutto del danno in forma specifica e perciò al ripristino delle precedenti condizioni dell'immobile". Il giudice di rinvio, ove pervenga al rigetto della domanda di condanna usufrutto alla prestazione di garanzia basata sull'art. 1015 cod. civ., prenderà in esame la domanda proposta sulla base dell'art. 1002 cod. civ., uniformandosi in usufrutto tale sede al seguente principio di diritto: - "Il nudo proprietario, usufrutto ancorché abbia consentito che l'usufruttuario consegua il possesso dei beni senza previa prestazione usufrutto di idonea garanzia, può proporre domanda di accertamento dell'obbligo dell'usufruttuario di prestarla". Il giudice di rinvio è indicato in altra sezione usufrutto della corte d'appello di Bari e gli è rimesso di provvedere sulle spese di usufrutto questo grado usufrutto del giudizio nei rapporti tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo dei ricorso e condanna la ricorrente usufrutto a rimborsare al Comune di Bari le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 2.178.000, di cui L. 2 milioni per onorari di avvocato; accoglie usufrutto per quanto di ragione gli altri motivi, cassa in relazione e rinvia la causa tra Maria Vincenza Ruggieri ed Angela Stragapede anche per le spese ad altra sezione della Corte usufrutto d'appello di Bari. Così deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 1994, nella usufrutto camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema usufrutto di cassazione. |