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Garanzia dell'usufruttuario
L`usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (982).Egli è tenuto a fare a sue spese l`inventario dei beni, previo avviso al proprietario (Cod. Proc. Civ. 769). Quando l`usufruttuario è dispensato dal fare l`inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.L`usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1179). Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l`usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (324). Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d`usufrutto (796); ma, qualora questi cedano l`usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.L`usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni (982) prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati.
Sentenza Corte di Cassazione
sul ricorso iscritto al n. 10123-93 del R.G.AA.CC., proposto da RUGGIERI MARIA VINCENZA, elett.te dom.ta in Roma, Via degli Scipioni n. 268-A presso lo studio dell'avv.to Domenico Battista, rapp.ta e difesa dall'avv.to Lucio Riccardi, giusta delega a margine del ricorso. Ricorrente contro COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Roma, Via Donatello n. 33, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Criscuolo, rapp.to e difeso dall'avv.to Beniamino Chiaia Noya, giusta delega a margine del controricorso. Controricorrente e STRAGAPEDE ANGELA, elett.te dom.ta in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 96, presso lo studio dell'avv.to Antonio Maizza, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe Angiolillo e Vito Sisto, giusta delega in calce al controricorso. Controricorrente Avverso la sentenza n. 61-93 della Corte di Appello di Bari dep. il 28.1.93 e notificata il 22.6.93 (R.G. n. 1130-91). Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 2.12.94 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Vittoria. Uditi gli avv.ti P. Quaranta p.d. e Sisto. Udito il P.M., nella persona del Dr. Mario Di Renzo, Avv.to pen.le presso la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per il rigetto del 1 motivo - accoglimento del 2 e 4 motivo assorbente rispetto il 3 . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - Maria Vincenza Ruggieri conveniva in giudizio il Comune di Bari ed Angela Stragapede e, con la citazione notificata il 19.12.1988, li citava a comparire davanti al tribunale di Bari. L'attrice esponeva d'essere nuda proprietaria di porzione di un locale, già adibito ad autorimessa, sito in Carbonara di Bari, di cui era usufruttuaria la madre, Angela Stragapede. Costei s'era immessa nel possesso dell'immobile senza prestare alcuna garanzia; lo aveva poi dato in locazione per uso di supermercato ad una società, consentendo, oltre il mutamento della destinazione d'uso, l'esecuzione di eventuali opere necessarie ai fini del godimento previsto nel contratto. L'attrice proseguiva esponendo che la società, avvalendosi di tale autorizzazione, ma in assenza di qualsiasi concessione amministrativa, aveva demolito opere esistenti ed altre ne aveva costruite. Accertata l'esecuzione di tali opere abusive, il sindaco, dopo avere rivolto alla madre l'ingiunzione a demolirle, con ordinanza 90.6.1986 aveva disposto l'acquisizione dell'intera proprietà al patrimonio comunale. A questi provvedimenti aveva fatto seguito un'ulteriore ordinanza - la n. 57140 del 20.10.1988 - con cui il sindaco aveva rivolto l'ingiunzione di demolire a lei ed alla sorella Antonia Maria Ruggieri, anch'essa nuda proprietaria. L'attrice, in confronto del Comune di Bari, concludeva chiedendo fosse dichiarato che ella era rimasta estranea alla commissione dell'abuso edilizio e che l'ingiunzione a demolire rivoltale con l'ordinanza del 20.10.1988 era nulla perché assunta in carenza di potere. In confronto di Angela Stragapede, concludeva chiedendo fosse dichiarato che la stessa aveva abusato del diritto di usufrutto: domandava perciò che il diritto fosse dichiarato estinto o che, in subordine, la convenuta fosse condannata a, prestare cauzione e che i beni fossero posti sotto amministrazione con obbligo per l'amministratore di provvedere alla demolizione delle opere abusive a spese dell'usufruttuaria. 2. - Il Comune di Bari, costituitosi in giudizio, deduceva che la giurisdizione sulla domanda proposta nei suoi confronti spettava al giudice amministrativo. Angela Stragapede chiedeva che la domanda proposta in suo confronto fosse rigettata perché l'aver dato in locazione l'immobile non integrava un abuso dell'usufrutto così come non lo integrava il fatto delle costruzioni eseguite dal conduttore. 3. - Il tribunale di Bari dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla prima domanda e rigettava le altre. La decisione veniva confermata dalla corte d'appello di Bari. 4. - La corte d'appello - con la sentenza 28.1.1993 - affermava: - che la domanda proposta in confronto del Comune rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 16 L. 28 gennaio 1977, n. 10: a ciò non sarebbe stata d'ostacolo un'eventuale nullità dell'ingiunzione a demolire che fosse stata adottata in carenza di potere e, peraltro, la qualità di nudo proprietario non esclude per sè che l'ingiunzione possa essergli rivolta, mentre il provvedimento può risultare illegittimamente adottato se viene accertato che il nudo proprietario non si è reso responsabile dell'abuso; - che le modificazioni apportate all'immobile non ne avevano comportato il deterioramento, sicché sotto questo punto di vista era da escludersi vi fosse stato abuso del diritto di usufrutto; - che, escluso l'abuso del diritto, all'usufruttuario, che non aveva dato garanzia all'atto della immissione nel possesso dei beni, non si sarebbe potuto imporre di prestarla; si sarebbe bensì potuto far luogo alle misure previste dall'art. 1003 cod. civ., ma una domanda in tal senso non era stata proposta; - che la condanna a demolire le opere non si inquadrava tra le possibili reazioni all'abuso del diritto di usufrutto, mentre neppur poteva essere emessa sul presupposto che la loro costruzione avesse integrato un fatto illecito, giacché l'attrice non aveva dedotto ne' provato l'esistenza degli elementi costitutivi di questo. 5. - Maria Vincenza Ruggieri ha proposto ricorso per cassazione. Il Comune di Bari ed Angela Stragapede hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie: alla propria la resistente Angela Stragapede ha unito copia della sentenza 28.3.1991 pronunziata in sede penale dalla stessa corte d'appello. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Il ricorso contiene quattro motivi: il primo riguarda il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta contro il Comune di Bari; gli altri concernono i capi della sentenza relativi alle domande proposte dall'attuale ricorrente contro la convenuta Angela Stragapede. 2. - Il primo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione all'art. 16 della L. 28 gennaio 1977, n. 10). La ricorrente richiama la sentenza 15 luglio 1991 n. 345 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, L. 28 febbraio 1985, n. 47, che era stata sollevata dal T.A.R. del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.: osserva che, alla stregua di tale decisione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione a demolire; come tale si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, mentre non può operare nella sfera di altri soggetti ed in particolare nei confronti del proprietario dell'area, quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva. La ricorrente sostiene che la sua estraneità all'abuso edilizio era pacifica in base alle stesse risultanze dell'ordinanza sindacale, che era stata emessa in suo danno in quanto nuda proprietaria e sul presupposto che fosse perciò necessario estendere in suo confronto i provvedimenti già adottati contro l'usufruttuaria. Il motivo non è fondato, perché, come è stato ritenuto dalla corte d'appello nella sentenza impugnata, la domanda proposta contro il comune di Bari rientra tra le controversie devolute alla competenza dei tribunali amministrativi regionali in sede di giurisdizione esclusiva, quale configurata dall'art. 16 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. I ricorsi contro i provvedimenti preveduti dall'art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 16 citato: come è espressamente stabilito dall'art. 2 della legge n. 47 del 1985, le disposizioni dettate dall'art. 7 della stessa legge hanno sostituito quelle di cui all'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, richiamate dall'art 16 di quest'ultima (Sez. Un. 5.9.1989 n. 3840). L'art. 16 della legge n. 10 del 1977, secondo la costante interpretazione di questa Corte, configura una fattispecie di giurisdizione esclusiva (Sez. Un. 27.5.1980 n. 4831). L'ambito della giurisdizione esclusiva non trova limite in ciò, che i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione possano esserlo stati in situazione di carenza di potere (Sez. Un. 19.10.1990 n. 10177), giacché, quando una materia è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spetta a questo conoscere sia di situazioni di interesse legittimo sia di situazioni di diritto soggettivo e d'ogni effetto che in rapporto a tali situazioni sia ricollegabile a provvedimenti atti e comportamenti dell'amministrazione, con la sola eccezione delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre e delle altre espressamente indicate dagli artt. 7, comma 3, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 30, comma 2, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054. L'affermazione che il sindaco abbia agito in carenza di potere non è dunque sufficiente ad attrarre la controversia alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario. L'affermazione non è peraltro corrispondente a diritto. L'art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 - secondo l'interpretazione che consente di ritenere quanto in esso disposto compatibile con gli artt. 3 e 42 Cost. - non esclude in assoluto che l'ingiunzione a demolire possa essere rivolta contro il nudo proprietario dell'immobile investito dall'abuso edilizio, giacché consente di esercitare il potere repressivo anche contro costui, se non risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva e tale estraneità, per configurarsi, richiede anche che, venuto a conoscenza dell'abuso, il nudo proprietario si sia adoperato per impedire l'abuso utilizzando i mezzi offertigli dall'ordinamento (Corte cost. 15 luglio 1991 n. 345). La corte d'appello ha perciò correttamente osservato che si fa questione di illegittimo esercizio del potere anche quando si afferma che già dal provvedimento impugnato risulta che non è stato compiuto un accertamento sulla concreta imputabilità dell'abuso edilizio a soggetto diverso da quello che ha assunto l'iniziativa di eseguire la costruzione. 3. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1015 cod. civ.). La ricorrente sostiene che la corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di difetto di motivazione quando ha omesso di valutare se non costituisse un'ipotesi di abuso del diritto l'avere l'usufruttuaria modificato la destinazione economica del bene - da autorimessa a supermercato - eliminando gli impianti ad essa inerenti. La corte d'appello avrebbe poi illogicamente considerato inesistente una delle ipotesi di grave abuso descritte dall'art. 1015 cod. civ., in un caso in cui conseguenza della condotta dell'usufruttuario era stata la perdita del bene per effetto dell'acquisizione al patrimonio comunale dispostane dal sindaco. Si ricollegano a queste censure quelle svolte con il quarto motivo per denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 1015 e 2043 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). La ricorrente osserva che, a norma dell'art. 981 cod. civ., l'usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene, sicché l'esecuzione di opere che alterino tale destinazione - e che non possono configurarsi come miglioramenti per essere soggette a demolizione - costituisce violazione di tale obbligo e per sè giustifica una condanna alla riduzione in pristino. La ricorrente osserva ancora che la corte d'appello ha affermato che il comportamento dell'usufruttuario può configurare una fattispecie di illecito civile e però ha ritenuto di non poter affermare su tale base la responsabilità dell'usufruttuaria perché non sarebbero stati ne' dedotti ne' provati gli elementi essenziali del fatto illecito: senonché - sostiene la ricorrente - i fatti erano stati dedotti ed il loro inquadramento giuridico sarebbe spettato al giudice, mentre allo scopo di poterli provare ella aveva chiesto fosse ordinato al comune di esibire l'istanza relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile, su cui era stata apposta la propria firma falsificata dall'usufruttuaria, come sarebbe stato possibile dimostrare nel prosieguo del giudizio. La Corte osserva pregiudizialmente che, nell'esame di queste e delle altre censure proposte con il ricorso, nessun rilievo può assumere la sentenza resa in sede penale dalla corte d'appello di Bari: l'attuale resistente avrebbe dovuto opporre nella fase di merito l'eventuale autorità di tale giudicato ed impugnare con ricorso incidentale la sentenza che l'avesse erroneamente disconosciuta, ma la sentenza non ha esaminato la questione ne' l'attuale resistente l'ha impugnata. Le censure appena riassunte sono in parte fondate per le ragioni di seguito esposte. L'art. 981, comma 1, cod. civ. dispone che l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. L'art. 986, comma 1, nel disporre che l'usufruttuario può eseguire addizioni, e pone il limite che esse non ne alterino la destinazione economica. L'art. 1001, comma 2, cod. civ. impone all'usufruttuario l'obbligo di usare nel godimento della cosa la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, cod. civ.): obbligo che - come è stato osservato - "implica l'esigenza di mantenere il godimento nel limite necessario per la conservazione dell'integrità materiale della cosa e della sua originaria destinazione economica, al fine di poter restituire la cosa medesima, al termine dell'usufrutto, inalterata nella sua essenza materiale e nella sua sostanza economica". Il limite al diritto che l'usufruttuario ha di godere della cosa, limite rappresentato dal dovere di rispettarne la destinazione MOTIVI DELLA DECISIONE economica, dà luogo ad una sua obbligazione verso il nudo proprietario. L'usufruttuario che imprime al bene una destinazione economica diversa da quella in atto al momento in cui è sorto il suo diritto di goderne o che eseguendo opere su questa, ancorché rimuovibili, ne alteri la primitiva destinazione fa un uso del bene che non gli è consentito e perciò tiene una condotta che è rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 1015 cod. civ. in relazione alla gravità delle conseguenze che in concreto ne derivino. La possibile applicazione di queste sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligazione che l'usufruttuario ha verso il nudo proprietario, sanzioni di cui il nudo proprietario ha il potere di provocare l'applicazione e che si traducono nella perdita o modificazione del contenuto del proprio diritto per l'usufruttuario, non esauriscono la valenza negativa del suo comportamento, non escludono cioè che l'usufruttuario sia tenuto al risarcimento del danno in confronto del nudo proprietario, se dalla alterazione della destinazione economica del bene sia appunto derivato un danno (in tema di responsabilità dell'usufruttuario per non aver impiegato l'ordinaria diligenza nel godimento del bene, Cass. 28 giugno 1968 n. 2200). Ciò deriva dalla applicazione dell'art. 1218 cod. civ. La presenza di un danno consente poi che il risarcimento ne avvenga in forma specifica, in base all'art. 2058 cod. civ., applicabile non solo nel campo delle obbligazioni per risarcimento del danno da fatto illecito (Cass. 1.2.1993 n. 1221; 16.12.1988 n. 6856; 26.6.1984 n. 3739; 7.5.1984 n. 2763, tra le più recenti). Orbene, la corte d'appello, ripetendo la motivazione del tribunale, non ha preso in considerazione la allegazione della parte, la quale aveva sostenuto che l'usufruttuaria, consentendo alla conduttrice di adattare a supermercato i locali prima destinati ad autorimessa, ne aveva modificato la destinazione economica e si è limitata a considerare le trasformazioni eseguite sull'immobile da un punto di vista oggettivo e non in relazione alla sua precedente destinazione ad autorimessa. La sentenza impugnata presenta dunque, sotto l'aspetto prima considerato, il vizio di difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. La corte d'appello, infine, ha affermato che la condanna dell'usufruttuario a rimettere in pristino l'immobile, previa eliminazione delle opere abusive, non trova fondamento nella disciplina dei rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario apprestata dalla norma dettata dall'art. 1015 cod. civ. L'affermazione della corte d'appello è corretta se posta in rapporto al profilo della esecuzione delle opere senza concessione: invero, se, pur eseguite dall'usufruttuario senza concessione, non alterano la destinazione economica del bene, le opere dovranno essere da lui rimosse o potranno esserlo dall'autorità amministrativa a sue spese, ma il comportamento dell'usufruttuario non eccede per sè dai limiti del suo diritto e non viola una sua obbligazione verso il nudo proprietario (per un'analoga soluzione, in tema di affitto, Cass. 19.6.1981 n. 4048). L'affermazione della corte d'appello invece, per le ragioni prima indicate, presenta il vizio di violazione di norme di diritto in quanto nega che l'usufruttuario possa essere condannato al ripristino del bene, quando la originaria destinazione economica sia stata alterata da opere da lui eseguite o consentite. Le precedenti considerazioni dimostrano che nel caso non è invece configurabile una ipotesi di responsabilità da fatto illecito. 4. - Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1002 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.). La ricorrente osserva che l'usufruttuario, il quale, abbia conseguito il possesso dei beni senza aver prima prestato idonea garanzia, viene a versare in una situazione di obbligo a prestarla e il nudo proprietario può agire in giudizio per ottenere che l'usufruttuario sia condannato a tanto: la corte d'appello sarebbe perciò incorsa nei vizi denunziati non accogliendo la domanda sul presupposto che dalla mancata prestazione della cauzione possono derivare per l'usufruttuario solo le conseguenze previste dall'art. 1003 cod. civ., cui deve indirizzarsi la domanda del nudo proprietario. Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Gli artt. 1002, commi 3 e 4, e 1003 cod. civ. dispongono che l'usufruttuario, che non ne sia dispensato dalla legge (o non ne sia stato dispensato dal titolo), è tenuto a prestare cauzione, in difetto di che non può conseguire il possesso dei beni, all'amministrazione (in senso lato) dei quali si provvede allora nei modi prescritti dall'art. 1003 cod. civ. Se il nudo proprietario consente a che l'usufruttuario si immetta nel possesso dei beni senza prestare previamente la cauzione, questo comportamento non implica rinunzia a che la cauzione sia prestata in prosieguo (Cass. 22.4.1986 n. 2817). Se tra le parti sorga controversia sul punto, il nudo proprietario può agire per ottenere sia pronunziata condanna alla restituzione dei beni (Cass. 22.4.1986 n. 2817) da parte dell'usufruttuario il quale non abbia inteso prestare idonea garanzia, ma questo non esclude che il nudo proprietario possa agire anche solo per ottenere che sia dichiarato l'obbligo dell'usufruttuario (Cass. 28.5.1968 n. 2200), salvo ad agire per la restituzione dei beni od a chiedere la nomina dell'amministratore, se si tratti di beni immobili, una volta che l'usufruttuario abbia mancato di prestare la garanzia, cui sia stato dichiarato tenuto. 5. - La domanda proposta da Maria Vincenza Ruggieri contro il Comune di Bari rientra nella competenza dei tribunali amministrativi regionali, in sede di giurisdizione esclusiva, a norma dell'art. 16 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ed il primo motivo del ricorso è perciò rigettato. La ricorrente è condannata a rimborsare al Comune di Bari le spese di questo grado del giudizio, liquidate nel dispositivo. 6. - L'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, nei limiti prima indicati, comporta che la sentenza impugnata debba essere cassata e la causa rimessa al giudice di rinvio. Il giudice di rinvio riprenderà in esame la domanda proposta da Maria Vincenza Ruggieri in confronto di Angela Stragapede - basata sulla allegazione che la convenuta aveva modificato l'originaria destinazione economica dell'immobile oggetto del suo diritto ed aveva eseguito o consentito che fossero eseguite opere che avevano comportato un'alterazione di quella destinazione, domanda volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione dell'usufrutto o, gradatamente, la condanna alla prestazione di cauzione ed alla riduzione in pristino. Il giudice di rinvio, nel conoscere di tale domanda, si uniformerà al seguente principio di diritto: - "L'usufruttuario che esegue o consente siano eseguite opere che alterino l'originaria destinazione economica dell'immobile oggetto del suo diritto si rende inadempiente all'obbligazione di godere della cosa usando della diligenza del buon padre di famiglia e, essendo tenuto a risarcire il danno che ne derivi al nudo proprietario, può essere condannato al risarcimento del danno in forma specifica e perciò al ripristino delle precedenti condizioni dell'immobile". Il giudice di rinvio, ove pervenga al rigetto della domanda di condanna alla prestazione di garanzia basata sull'art. 1015 cod. civ., prenderà in esame la domanda proposta sulla base dell'art. 1002 cod. civ., uniformandosi in tale sede al seguente principio di diritto: - "Il nudo proprietario, ancorché abbia consentito che l'usufruttuario consegua il possesso dei beni senza previa prestazione di idonea garanzia, può proporre domanda di accertamento dell'obbligo dell'usufruttuario di prestarla". Il giudice di rinvio è indicato in altra sezione della corte d'appello di Bari e gli è rimesso di provvedere sulle spese di questo grado del giudizio nei rapporti tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo dei ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al Comune di Bari le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 2.178.000, di cui L. 2 milioni per onorari di avvocato; accoglie per quanto di ragione gli altri motivi, cassa in relazione e rinvia la causa tra Maria Vincenza Ruggieri ed Angela Stragapede anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 1994, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. |