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Obblighi usufruttuario

Art.1001. C.c. Obblighi dell'usufruttuario

L`usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell`usufrutto, salvo quanto è disposto dall`art. 995 (2930).Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia

SENTENZA
sul ricorso (8121/00 R.G.) proposto da:
...... Adele, elettivamente domiciliato in Roma, via Zanardelli n. 20, presso l'avv. Fabio Lais, che la difende unitamente all'avv. Giovanni Bertora, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
....... Adriano; ...... Franco;
- intimati -
nonché sul ricorso (10316/00 R.G.) proposto da:
TANZI Adriano; TANZI Franco, elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso l'avv. Vincenzo Rinaldi, che li difende, anche disgiuntamente all'avv. Fabrio Massimo Catarelli, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
TEDESCHI Adele;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, sezione specializzata agraria, n. 1321/99 del 2-20 dicembre 1999 (R.G. 365/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Giovanni Bertora, per la ricorrente principale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri e dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 17 dicembre 1998 TEDESCHI Adele conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Parma, sezione specializzata agraria, TANZI Adriano e TANZI Franco. Esponeva l'attrice di essere proprietaria di un podere con sovrastante fabbricato colonico in località S. Faustino di Fidenza già goduto in usufrutto, sino alla data della morte, verificatasi il 14 agosto 1998, dalla propria madre BETTATI Elisa la quale, con contratto 25 luglio 1994, registrato l'11 novembre 1994, anticipando di 54 mesi la natura scadenza del contratto già in essere, aveva concesso detto fondo in affitto ai convenuti TANZI per la durata di anni 20 per un canone in natura assolutamente modesto.
Esposto quanto sopra l'attrice chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata la nullità, l'annullamento o la risoluzione o la revoca del ricordato contratto 25 luglio 1994, con conseguente condanna dei convenuti all'immediato rilascio del fondo, in via subordinata, che - a norma dell'art. 999 c.c. - venisse dichiarata la scadenza del contratto in questione al termine del quinquennio successivo alla morte della usufruttuaria o, comunque, in via di estremo subordine, che la durata massima del contratto fosse accertata in quindici anni dalla data della stipula. Costituitisi in giudizio i convenuti TANZI eccepivano che il contratto era stato stipulato prima della scadenza del precedente contratto di affitto per la mutata composizione della forza di lavoro della loro famiglia, a causa del pensionamento del proprio padre TANZI Nello, già titolare del precedente contratto. L'art. 41, della l. 3 maggio 1982, n. 203, che prevede una durata minima di 15 anni per i contratti di affitto agrario, evidenziavano ancora i convenuti, prevale sull'art. 999 c.c. che determina in cinque anni oltre la cessazione dell'usufrutto le locazioni dell'usufruttuario e, pertanto, ogni domanda avversaria doveva essere rigettata.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione accoglieva la domanda attrice e condannava i convenuti al rilascio immediato del fondo, atteso che il contratto 25 luglio 1994 era stato concluso in frode al proprietario.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti TANZI la corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria, con sentenza 2-20 dicembre 1999, in parziale riforma della pronunzia dei primi giudici dichiarava che il contratto 25 luglio 1994 concluso tra i TANZI, da una parte, e BETTATI Elisa, dall'altra, all'epoca usufruttuaria del fondo oggetto di controversia, aveva durata di anni quindici e sarebbe, per l'effetto, cessato il 24 luglio 2009.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, e illustrato da memoria, TEDESCHI Adele, con atto 13 aprile 2000.
Resistono, con controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo, pur esso illustrato da memoria, TANZI Adriano e TANZI Franco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 2. Come accennato in parte espositiva, BETTATI Elisa, usufruttuaria del fondo per cui è controversia, di proprietà di TEDESCHI Adele, con contratto (stipulato ai sensi dell'art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11) 25 luglio 1994, registrato l'11 novembre 1994, ha concesso in affitto detto fondo per la durata di anni 20 a TANZI Adriano e TANZI Franco. Deducendo la TEDESCHI, in morte della BETTATI, in via principale, la nullità del contratto in discussione o la applicabilità, in via subordinata, della disciplina di cui all'art. 999 c.c. e, unicamente in via di estremo subordine, di quella di cui alla l. 3 maggio 1982 n. 203, la corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria, con la sentenza in questa sede impugnata, esclusa la sussistenza, nel nostro ordinamento di una azione innominata di annullamento del contratto di locazione concluso dall'usufruttuario in frode dei diritti del proprietario, ricavabile dell'art. 999 c.c., ha ritenuto, ancora, che tra la disposizione - di carattere generale - prevista dalla citata norma (in forza della quale i contratti di locazione conclusi dall'usufruttuario purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto) e la disciplina di cui all'art. 41, della l. 3 maggio 1982, n. 203 (secondo cui, in particolare, i contratti agrari ultranovennali, anche se verbali o non trascritti, sono validi e hanno effetto anche riguardo ai terzi) prevale quest'ultima e hanno affermato, pertanto, che il contratto 25 luglio 1994 andrà a scadere al termine di un quindicennio dalla data della sua stipulazione.
3. La ricorrente principale TEDESCHI censura la riassunta pronunzia con due motivi.
Con il primo denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 979, primo comma, 981, 984, 999 e 1001 c.c., omessa, contraddittoria motivazione e insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.".
Si osserva, infatti, in conformità all'insegnamento contenuto nella pronunzia di questa Corte 31 agosto 1966, n. 2300, che bene è ammissibile l'azione di impugnazione della locazione stipulata dall'usufruttuario per frode in danno del nudo proprietario, in base ai principi generali dell'usufrutto e alla disciplina positiva delle locazioni stipulate dall'usufruttuario e si invoca, al riguardo, l'autorità, altresì, dell'insegnamento contenuto una sentenza del tribunale di Napoli 26 aprile 1951.
4. Il motivo è infondato, alla luce delle considerazioni che seguono.
4.1. Si precisa nella Relazione al Codice civile (n. 478) che "com'è noto, la disciplina del codice 1865 sulle locazioni concluse dall'usufruttuario (art. 494) aveva dato luogo a molte critiche e anche a dubbi d'interpretazione...".
Pertanto, nell'attuale art. 999, prosegue la ricordata Relazione, "nel regolare questo punto importante" sono stati seguiti "i seguenti criteri: unificazione della disciplina delle locazioni ultraquinquennali e di quelle più brevi; eliminazione dell'ipotesi della rinnovazione anticipata; predisposizione di un rimedio contro le locazioni fatte in frode".
Accertato che, per espressa scelta normativa, l'attuale art. 999 c.c. costituisce un rimedio contro le locazioni fatte dall'usufruttuario in frode delle ragioni del nudo proprietario è di palmare evidenza, già in una prima approssimazione, la insostenibilità dell'assunto invocato in via principale dalla ricorrente e fatto proprio dalla risalente pronunzia di questa Corte 31 agosto 1966, n. 2300.
Se, infatti, a tutela delle ragioni del nudo proprietario - pregiudicate da atti di frode dell'usufruttuario - già esiste, nel sistema positivo, una norma espressa (cioè l'art. 999 c.c.) è palese che è contrario a quelle che sono le regole generali di tema di interpretazione delle norme giuridiche ritenere che in realtà, ancorché inespressa e, quindi, per implicito esiste anche altra tutela, concorrente.
4.2. Premesso quanto sopra si osserva che l'assunto che qui si critica (e secondo cui, in particolare, esisterebbe, nell'ordinamento per la tutela che si deve al nudo proprietario contro gli atti posti in essere dall'usufruttuario, una azione di impugnativa delle locazioni stipulate dall'usufruttuario medesimo ove questa siano di pregiudizio del nudo proprietario diversa e concorrente con l'azione specifica di cui all'art. 999 c.c. è privo di qualsiasi riscontro nel vigente sistema positivo. In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, e da cui totalmente, e senza alcuna motivazione, prescinde parte ricorrente, in particolare, deve ribadirsi che non esiste alcuna norma che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode dei terzi, i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e cioè con l'azione di nullità, ove questa sussista, oppure con l'azione revocatoria (in termini, Cass. 24 ottobre 1983, n. 6239).
Nell'ordinamento vigente, in altri termini, non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi, essendo prevista espressamente solo la nullità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.).
Qualora, pertanto, debba escludersi che il contratto costituisca un mezzo per eludere una norma imperativa, i diritti dei terzi sono tutelati da specifiche norme in relazione a specifiche situazioni, le quali consentono loro di reagire contro l'apparenza contrattuale e farne valere la nullità (per simulazione o contrasto con norme imperative) o di far dichiarare l'inefficacia del negozio a loro danno (azioni revocatone o pauliane) (Cass. 16 giugno 1981, n. 3905).
Pacifico quanto sopra è palese che esattamente i giudici del merito hanno rigettato la domanda, principale, spiegata dalla TEDESCHI, diretta a sentire dichiarare nullo il contratto di affitto per cui è controversia (stipulata dalla usufruttuaria del fondo) per essere in frode delle ragioni del nudo proprietario.
4.3. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione della lite, appare quanto esposto in parte motiva di Cass. 31 agosto 1966, n. 2300, sopra ricordata, sulla sostanziale insufficienza, al fine di tutelare le ragioni del nudo proprietario, dello strumento di cui all'art. 999 c.c., atteso che "la frode può consumarsi anche attraverso la imposizione di un prezzo esiguo o di vantaggi a favore del solo usufruttuario, destinati a cessare dopo la cessazione dell'usufrutto o comunque attraverso la stipulazione di patti pregiudizievoli per il proprietario" e che, quindi, "ad evitare ciò soccorre l'azione di impugnazione per frode".
Pacifica, e non controversa, la inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all'art. 2901 c.c. (che tutela il "creditore", in caso di atti pregiudizievoli posti in essere dal proprio "debitore") nonché di quella di cui all'art. 1344 stesso codice (che reputa illecita la causa dei contratti allorché gli stessi costituiscono il mezzo per eludere la applicazione di una norma imperativa, c.d. contratti in frode alla legge), si osserva che le norme sull'usufrutto contengono diverse disposizioni a tutela delle ragioni del nudo proprietario, compromesse, da una condotta (per lui pregiudizievole) posta in essere dall'usufruttuario. Da un lato, infatti, l'art. 1015 c.c. prevede (e sanziona) eventuali "abusi dell'usufruttuario" alle ragioni del nudo proprietario, dall'altro, l'art. 999 c.c. dispone - sempre a tutela del nudo proprietario e sempre per paralizzare eventuali atti di frode posti in essere dall'usufruttuario - il particolare regime delle "locazione conclude dall'usufruttuario" con riguardo all'epoca successiva la cessazione del diritto di godimento.
Pacifico quanto precede, è evidente che una volta denunziato un atto posto in essere dall'usufruttuario e idoneo a pregiudicare i diritti del nudo proprietario il giudice deve limitarsi a verificare se lo stesso rientra, o meno, nella sfera di applicazione delle ricordate disposizioni (artt. 999 o 1015 c.c.), accogliendo la pretesa ove tale verifica dia esito positivo o rigettando, in difetto, la domanda attrice, salvo - eventualmente - sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa vigente sotto il profilo che la stessa non tutela adeguatamente le aspettative del nudo proprietario, a fronte di "altri" atti, per lui pregiudizievoli, posti in essere dall'usufruttuario e non suscettibili di essere paralizzati facendo applicazione delle norme sopra indicate (o delle altre azioni concesse, in linea generale dall'ordinamento, agli artt. 428, 1414, 1418, 1425 e ss. c.c.). Diversamente argomentando e procedendo secondo quanto ipotizzato da Cass. 31 agosto 1966, n. 2300 e ora suggerito dall'attuale ricorrente, l'interprete - a giudizio di questa Corte - viene meno ai propri doveri, quali delineati dall'art. 12, comma 1, preleggi (secondo cui, in particolare, nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore) e si sostituisce, inammissibilmente, al legislatore, creando "istituti" di cui non è traccia nelle norme positive (nella specie una azione di nullità del contratto per frode al nudo proprietario incompatibile con le azioni espressamente previste al riguardo dalla normativa vigente in tema di usufrutto). 4.4. Nè, da ultimo, è prospettabile, in riferimento agli artt. 3 e 42 cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 999 c.c. nella parte in cui, non prevede alcuna tutela in favore del nudo proprietario in presenza di contratti opponibili al proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto, per risultare da atto scritto con data certa e in cui la frode si consumi "attraverso la imposizione di un prezzo esiguo o di vantaggi a favore del solo usufruttuario, destinati a cessare dopo la cessazione dell'usufrutto o comunque attraverso la stipulazione di patti pregiudizievoli per il proprietario".
È di palmare evidenza, infatti, che il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 999, comma 1, c.c., prevedendo che - in ogni caso - i contratti posti in essere dall'usufruttuario non possono avere una durata superiore al quinquennio successivo alla cessazione dell'usufrutto, lungi dal pregiudicare i diritti del proprietario e a privare questi delle garanzie di cui all'art. 42 cost., ha inteso - secondo una valutazione assolutamente discrezionale e non sindacabile sotto il profilo costituzionale - contemperare i vari interessi contrapposti nella fattispecie (e, cioè, sia quello dell'usufruttuario (il quale, occorre ribadire, non solo ha diritto di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica, ma anche quello di "trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti" dalla legge), sia quello del nudo proprietario (che può, comunque, entro un termine ragionevole, avere la piena disponibilità della cosa), sia, infine, del terzo (che ha fatto affidamento sui poteri spettanti ex lege all'usufruttuario al momento della conclusione del contratto).
5. Come osservato in parte espositiva i giudici del merito, esclusa l'esistenza di una azione innominata per la caducazione del contratto di affitto posto in essere dall'usufruttuaria con gli attuali controricorrenti e rigettata, quindi, la domanda principale, proposta dalla TEDESCHI, con conseguente riforma, sul punto, della sentenza dei primi giudici, esaminando le domande, subordinate, proposte dalla TEDESCHI hanno dichiarato che il contratto di locazione concluso in data 25 luglio 1994 tra TANZI Adriano e TANZI Franco, da un lato, e BETTATI Elisa, dall'altro, avrebbe avuto durata di anni quindici e, per l'effetto, scadenza al 24 luglio 2009.
Hanno osservato, quei giudici, in particolare, che "nel caso di affitto di fondi rustici il principio generale di tutela delle ragioni del proprietario di cui all'art. 999 c.c. deve essere contemperato con i termini minimi di durata del contratto di affittanza agraria posti dall'art. 41 l. n. 203 del 1982, che prevale sulla disciplina codicistica in forza dell'interesse pubblico cui è sottesa la materia agraria".
"Tali principi - hanno ancora evidenziato quei giudici - sono desumibili dal costante indirizzo del Supremo Collegio che si è sempre espresso nel senso di riconoscere l'incidenza della normativa agraria sulla durata del rapporto opponibile al proprietario, quale regolata dall'art. 999 c.c." e si richiamano, al riguardo gli insegnamenti contenuti in Cass. 14 agosto 1984, n. 2418, nonché in Cass. 23 febbraio 1988, n. 1915.
6. Tale capo, della sentenza gravata è censurato, sotto opposti profili, sia dai ricorrenti incidentali, con l'unico motivo del loro ricorso, sia dalla ricorrente principale, con il secondo motivo. I ricorrenti incidentali, in particolare, denunziano "violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, e 23, l. 11 del 1971 come modificato dall'art. 43, l. n. 203 del 1982, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. limitatamente al capo della sentenza che limita la durata del contratto di locazione agrario stipulato con l'assistenza delle associazioni di categoria a 15 anni anziché ai 20 anni pattuiti".
La ricorrente incidentale, per contro, lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 999 c.c., nonché degli artt. 1, comma 2, e 41, l. n. 203 del 1982 e 23 l. n. 11 del 1971, come modificato dall'art. 45, l. n. 203 del 1982, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", atteso che i giudici del merito non potevano affermare la prevalenza della speciale normativa agraria, quanto alla durata (e alla opponibilità ai terzi) dei contratti di affitto rispetto all'art. 999 c.c..
7. I due motivi, intimamente connessi, in quanto involgenti la medesima problematica, devono essere esaminati congiuntamente e mentre, da un lato, deve dichiararsi, alla luce delle considerazioni di seguito espresse, la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, dall'altro deve rigettarsi il ricorso incidentale. 7.1. Come si è avuto modo di osservare sopra, in sede di esame del primo motivo del ricorso principale l'art. 999, comma 1, c.c. - per quanto rilevante a questo punto dell'esposizione - prevede che "le locazioni concluse dall'affittuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto".
Diversamente, la l. 3 maggio 1982, n. 203, dispone che:
- "i contratti di affitto a coltivatori diretti... hanno la durata minima di quindici anni, salvo quando previsto dalla presente legge" (art. 1, comma 2);
- "i contratti ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi" (art. 41);
- "le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate" (art. 58, comma 2).
Stante la - palese - antinomia tra le due disposizioni in molteplici occasioni si è affermato, sia in dottrina, che da parte di giudici di merito, che la norma sopravvenuta, id est la l. 3 maggio 1982, ha abrogato, ex art. 15 preleggi, la legge previgente, cioè l'art. 999, comma 1, c.c. Con la conseguenza, pertanto, che le "locazioni" poste in essere dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 999 c.c. salva, l'eventualità si tratti di locazioni aventi ad oggetto un fondo rustico, essendo applicabile, in una tale evenienza, la diversa disciplina di cui all'art. 41, l. 3 maggio 1982, n. 203 (con conseguente opponibilità dell'affitto al proprietario a prescindere dalla forma con cui è stato stipulato il contratto).
Investita, ex professo, della questione, questa Corte, con una giurisprudenza assolutamente costante nel tempo, e che al momento può definirsi diritto vivente, ha ripetutamente enunciato il principio in forza del quale l'art. 999 c.c., a norma del quale le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso alla data di cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, non è stato implicitamente abrogato dalla l. 3 maggio 1982, n. 203, che non disciplina anche le condizioni di forma e di sostanza richieste per la opponibilità al proprietario del contratto di affitto di fondo rustico concluso dall'usufruttuario (In questo senso, ad esempio, Cass. 4 giugno 1997, n. 4966; Cass. 28 gennaio 1995, n. 1051; Cass. 14 febbraio 1994, n. 1455; Cass. 11 luglio 1992, n. 8449; Cass. 23 febbraio 1988, n. 1915). 7.2. Precisato quanto sopra si osserva che nella precedenti occasioni in cui questa Corte ha avuto modo di affrontare lo specifico tema dei rapporti, reciproci, tra l'art. 999 c.c. e la legge n. 203 del 1982, il rapporto di affitto non risultava da scrittura privata di data certa anteriore alla cessazione dell'usufrutto (salvo che nella fattispecie alla attenzione di Cass. 14 febbraio 1994, n. 1455, nella quale, peraltro, non era in contestazione, in sede di legittimità, la durata del rapporto) e questa Corte non ha dovuto, per l'effetto, in precedenza, mai affrontare ex professo il problema della "durata" del contratto di affitto stipulato dall'usufruttuario con atto pubblico o con scrittura privata avente data certa.
7.3. Premesso quanto sopra ritiene la Corte - contrariamente a quanto per incidens affermato da alcune delle pronunzie sopra richiamate e in particolare da Cass. 23 febbraio 1988, n. 1915, specie in motivazione - che l'art. 999 c.c. non solo non è stato abrogato dall'art. 41, l. 3 maggio 1982, n. 203, quanto alla "forma" del contratto di affitto posto in essere dall'usufruttuario, per la sua opponibilità al nudo proprietario, ma neppure dall'art. 1, della stessa legge n. 203 del 1982, quanto alla "durata" dei contratti di affitto.
Ciò sulla base delle considerazioni che seguono.
7.3.1. È contraddittorio affermare, da un lato, che l'art. 999 nella parte in cui prevede che i contratti di locazione conclusi dall'usufruttuario devono risultare (per essere opponibili al nudo proprietario) da atto pubblico o da scrittura privata avente data certa, nonostante l'ampia previsione dell'art. 41 della legge n. 203 del 1982 (secondo cui i contratti agrari ultranovennali sono validi e hanno effetto anche riguardo ai terzi anche se verbali) e dall'altro, contemporaneamente invocare la parziale abrogazione dell'art. 999 nella parte in cui prevede che i contratti risultanti da atto pubblico o da scrittura privata avente data certa (con la conseguenza che tali contratti non hanno più durata quinquennale, successivamente alla scadenza dell'usufrutto, ma quindicennale, ex art. 1, l. n. 203 del 1982, o anche superiore (come nella specie: 20 anni, ma nulla esclude che le parti possano prevedere anche una maggiore durata) ex art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11). In realtà, o si ritiene, che "tutto" l'art. 999 c.c. è stato abrogato, per incompatibilità, dalla legge n. 203 del 1982, o - escluso che esista detta incompatibilità stante la specificità della disposizione di cui all'art. 999 c.c. - che "tutto" l'art. 999 è ancora in vigore.
7.3.2. A prescindere da quanto precede si osserva che ai sensi dell'art. 15 preleggi (e l'art. 58, comma 2, legge n. 203 del 1982, dichiarando genericamente abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili, non fa che ripetere la previsione della seconda ipotesi dell'art. 15 delle preleggi, come puntualmente precisato da Cass. 23 febbraio 1988, n. 1915, specie in motivazione), l'abrogazione tacita di una legge ricorre quando sussiste incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti, ovvero quando la nuova legge disciplina la materia già regolata da quella anteriore.
Il riferito principio, peraltro, come in molteplici occasioni avvertito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, trova deroga nell'ipotesi in cui ad una legge speciale faccia seguito una nuova disciplina generale della materia (lex posterior generalis non deroga legi priori speciali) (In questo senso, ad esempio, cfr. Cass. 26 aprile 2002, n. 6099, nonché Cass. 9 febbraio 1994, n. 1297 e Cass. 4 marzo 1993, n. 2611).
Pacifico quanto precede non può dubitarsi che mentre la legge 3 maggio 1982, n. 203 detta la disciplina "generale" dei contratti agrari, l'art. 999 c.c. è una norma "speciale", rispetto a quella prima richiamata, in quanto diretta a disciplinare, con riguardo al tempo della cessazione dell'usufrutto, i contratti di locazione conclusi dell'usufruttuario e non è, pertanto, suscettibile di modifica per effetto della prima.
7.3.3. Da ultimo, come si è evidenziato in sede di esame del primo motivo del ricorso principale, la norma di cui all'art. 999 c.c., non riguarda "la forma del contratto" (di locazione) ex artt. 1350 e ss.
c.c., ma ha, come avverte la Relazione al Codice civile, una funzione tipica e propria, quella di tutelare il "nudo proprietario" contro atti di frode posti ai suoi danni dall'usufruttuario. Appunto in questa ottica, per attuare un congruo contemperamento dei vari interessi coinvolti nella vicenda (quello dell'usufruttuario, quello del nudo proprietario e quello, infine, del terzo che ha assume in locazione la cosa) la disposizione in esame, da un lato, prevede che per essere opponibile al nudo proprietario il contratto di locazione deve avere una certa forma (risultare da "atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore" alla cessazione dell'usufrutto), dall'altro, dispone che anche nell'ipotesi in cui un tale contratto sia "opponibile", ciononostante, lo stesso ha una durata "massima" non derogabile dalla autonomia privata (cinque anni dopo la estinzione dell'usufrutto).
Certo quanto sopra è palese che ove si ritenesse, come affermato dalla sentenza in questa sede impugnata, o preteso dagli odierni ricorrenti incidentali, che deve prevalere, rispetto all'art. 999 c.c., la speciale normativa sui contratti agrari si giungerebbe a privare di qualsiasi idonea tutela il nudo proprietario contro atti in frode o comunque pregiudizievoli dei suoi diritti, posti in essere dall'usufruttuario.
Poiché per effetto di una tale conclusione verrebbero, palesemente, violati diversi principi costituzionali e, in primis l'art. 42 cost. sulla tutela del diritto di proprietà, (ove si aderisse alla tesi qui contrastata, ad esempio, la TEDESCHI, divenuta piena proprietaria del fondo per cui è controversia il 14 agosto 1998, potrebbe aveva la piena disponibilità del suo bene esclusivamente al termine dell'annata agraria 2114) è evidente che la stessa deve disattendersi.
Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, che a fronte di più significati possibili della stessa disposizione è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in quanto in linea di principio le leggi si dichiarano incostituzionali perché è impossibile darne interpretazioni secundum Constitutionem e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali (C. cost. 12 marzo 1999, n. 65), per cui tra le varie interpretazioni in astratto possibili delle fonti legislative, si deve scegliere quella che non si pone in contrasto con la Costituzione (C. cost. 27 dicembre 1996, n. 418), dovendo l'interprete privilegiare solo quella più conforme alla Costituzione (Cons. Stato, sez. 5^, 30 ottobre 1997, n. 1207;
Cons.
Stato, Atti norm., 11 maggio 1998, n. 72; C. cost. 28 maggio 1999 n. 197).
8. Deriva, dalle considerazioni svolte sopra, come anticipato, da un lato, la infondatezza del ricorso incidentale, dall'altro, la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale. Non essendosi, i giudici del merito attenuti i principi di diritto sopra enunciati, e in forza dei quali, in particolare, l'art. 999, comma 1, c.c. non è stato abrogato o modificato per effetto della legge 3 maggio 1982, n. 203, la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c, ultima parte.
Accertato, in particolare, che il contratto di affitto in forza del quale TANZI Adriano e TANZI Franco sono nel godimento del fondo per cui è controversia è stato stipulato il 25 luglio 1994 con l'usufruttuaria, all'epoca del fondo stesso, e che il diritto di usufrutto si è estinto a seguito della morte della concedente BETTATI (avvenuta il 14 agosto 1998), deve dichiararsi che il contratto in questione cesserà al termine del quinto anno successivo a quello della morte della predetta BETTATI (10 novembre 2003), con condanna dei TANZI al rilascio in favore della ricorrente principale per la detta data.
9. Attesa la novità delle questioni controverse sussistono giusti motivi onde disporre, tra le partì, la totale compensazione delle spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità. P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale;
accoglie il secondo motivo del ricorso principale, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara cessato il contratto di affitto al termine del quinquennio successivo alla morte di BETTATI Elisa con condanna dei TANZI al rilascio per la detta data;
compensa, tra le parti, le spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2003

 
 
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