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Vendita del diritto di usufrutto

SENTENZA


sul ricorso proposto
da
-------.
Ricorrenti
contro
-------------.
Controricorrente
per l'annullamento della sentenza della C.A. di .......
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31-10-88 dal Cons. Antonio Bronzini.
Per il ricorrente è comparso l'avv. Lorusso Caputi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Per il controricorrente è comparso l'avv. Mario Salerni, per delega dell'avv. Borrometi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Paolo DETTORI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 29 dicembre 1980, l'avv. Scrofani Franco conveniva davanti al tribunale di Ragusa Delizia Re, quale erede universale del marito Domenico Giuseppe Pisani, deceduto intestato a Vittoria l'11 novembre 1980, esponendo che quest'ultimo, con scrittura privata del 20 giugno 1972, gli aveva venduto per il prezzo complessivo di L. 20.000.000 interamente versato, la nuda proprietà (con usufrutto riservato al venditore ed alla di lui moglie) della casa palazzata sita in vittoria alla via Matteotti nn. 194, 196, 198, composta di pianterreno e primo piano, nonché la metà indivisa (appartenendosi l'altra meta alla moglie) della casa sita in Scoglitti alla via Riviera Gela n. 23, iscritta in catasto al foglio 185 particelle 72-P e 72-B.
Aggiungeva che il "tramutamento" della vendita in atto pubblico sarebbe dovuto avvenire a semplice richiesta di esso acquirente e che per l'inadempimento era stata pattuita una penale di L. 20.000.000. Chiedeva l'accertamento giudiziale della sottoscrizione del Pisani ai fini e per gli effetti dell'art. 2652 n. 3 cc per conseguire la trascrizione della scrittura privata predetta e, in via subordinata, qualora si fosse ritenuto che detta scrittura racchiudesse soltanto un preliminare di compravendita, il trasferimento coattivo ex art. 2932 cc della proprietà dei due immobili.
La convenuta non si costituiva.
Con sentenza del 17 dicembre 1981, il tribunale rigettava la domanda, ritenendo che con la scrittura in oggetto fosse stato concluso un contratto preliminare e non definitivo di compravendita e che all'esecuzione specifica di tale negozio ostava la prova dell'inadempimento del promittente venditore e della sua erede, non avendo l'attore neppure dedotto di avere chiesto a costoro la stipulazione dell'atto pubblico di trasferimento. Avverso tale sentenza, l'avv. Scrofani proponeva appello, nei confronti degli eredi di Re Delizia ved. Pisani, deceduta nelle more, invitando contestualmente gli stessi a comparire il 10 marzo 1983 dinanzi al notaio Valentini di Vittoria per stipulare il contratto definitivo di vendita.
Gli appellati si costituivano, resistendo al gravame. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 20 giugno 1985, in accoglimento del secondo motivo d'impugnazione, trasferiva all'avv. Scrofani Franco la piena proprietà della casa palazzata sita in Vittoria alla via Matteotti nn. 194-196 e 198, con accessori e pertinenze, già appartenente a Pisani Domenico Giuseppe, e della metà indivisa della casa appartenente nell'intero ai coniugi Pisani Domenico Giuseppe e Re Delizia.
La corte di merito osservava che, anche in carenza di una costituzione in mora extra processuale, la citazione in giudizio per l'esecuzione specifica del preliminare (cui tendeva la domanda subordinata pure respinta dal primo giudice) era di per sè idonea a manifestare la volontà del promittente acquirente di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo e che il comportamento omissivo sul punto da parte della convenuta integrava un ingiustificato inadempimento dell'obbligazione assunta dal suo dante causa, in considerazione anche del fatto che nessun'altra obbligazione residuava a carico dello Scrofani il quale da tempo aveva corrisposto l'intero prezzo pattuito; che analoga situazione d'inadempienza era riscontrabile, poi, a carico degli appellati eredi, i quali avevano resistito alla domanda ed avevano lasciato cadere nel nulla l'invito a presentarsi davanti ad un notaio per la stipulazione del contratto definitivo, che, pertanto, non poteva contestarsi il diritto dello Scrofani di ottenere una sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso con la pronuncia del trasferimento in testa allo stesso della piena proprietà (con la morte di entrambi i titolari del diritto di usufrutto, questo si era consolidato con la nuda proprietà) degli immobili contemplati nella scrittura privata 20 giugno 1972.
Ricorrono per cassazione i soccombenti Giusto Gaetano Giovanni, Giudice Giacomina, Giudice Angela, Pisani Dante Gaetano, proponendo un unico articolato mezzo d'impugnazione.
L'avv. Franco Scrofani resiste, con controricorso. Le parti hanno presentato rispettive memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva, preliminarmente, che l'eccezione formulata dai ricorrenti nella memoria difensiva, di inammissibilità del controricorso, per essere stato questo presentato fuori termine, è fondata.
Invero, essendo stato il ricorso notificato al resistente il 28 ottobre 1985, il controricorso avrebbe dovuto essere notificato al ricorrente, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per deposito del ricorso (giorni venti dalla notificazione del ricorso, cioè, nel caso di specie, entro il 7 dicembre 1985. Il controricorso risulta, invece, notificato fuori termine, cioè il 14 gennaio 1986.
Pertanto all'esame del ricorso, la Corte rileva che questo è infondato.
Con unico motivo, il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1218 e 2932 cod. civ. e difetto di motivazione su un punto decisivo della causa, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., deduce che al momento della decisione non sussistevano le condizioni giuridiche, con i relativi presupposti di fatto, che consentivano che la sentenza costitutiva in luogo del contratto non concluso rispecchiasse integralmente le previsioni delle parti in sede di preliminare infatti, trattandosi di promessa di vendita con riserva d'usufrutto, la morte del promittente venditore prima della stipulazione del contratto definitivo aveva provocato l'impossibilità oggettiva di realizzare il previsto assetto definitivo di interessi, con la conseguenza che era venuto meno il requisito di "possibilità" della prestazione cui è subordinata l'eseguibilità in via specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
Pertanto, secondo i ricorrenti, la corte di merito ha errato nell'avere attribuito nella specie la mancata stipula del contratto definitivo ad un ingiustificato inadempimento di Delizia Re ved. Pisani e dei di lei eredi e, comunque, nell'aver trasferito all'avv. scrofani la piena proprietà degli immobili.
Questa corte osserva che la duplice doglianza espressa dai ricorrenti riguardo alla sentenza, per aver questa trasferito all'avv. Scrofani la piena proprietà degli immobili, al posto della prevista nuda proprietà, e, inoltre, per aver ritenuto un ingiustificato inadempimento da parte della loro dante causa Delizia Re e da parte loro, è infondata.
A sostegno della propria tesi i ricorrenti richiamano, in via di principio alcune massime giurisprudenziali, elaborate da questa Corte di Cassazione, e in particolare quelle enunciate nella sentenza di questa stessa seconda sezione, Cass. sez. II - 20.1.1976 n. 167, la quale fra altro, in un caso in parte analogo (morte, avvenuta prima della sentenza, del promissario venditore, che nel preliminare intendeva riservarsi l'usufrutto - rigetto della domanda nei confronti dell'erede di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ex art. 2932 c.c., inquadrava il caso nel requisito di "possibilità, cui l'art. 2932, comma I cc. subordina l'eseguibilità in via specifica dell'obbligo di concludere un contratto, enunciando la seguente massima: "non sempre l'esistenza di un preliminare valido e la inadempienza dell'obbligazione di prestare l'attività necessaria per la stipulazione del contratto definitivo attribuiscono alla parte adempiente il diritto di fare ricorso alla esecuzione in forma specifica, occorrendo che, al momento della decisione del giudice adito, sussistevano altresì tutte le condizioni giuridiche, con i relativi presupposti di fatto, che consentano che la sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso rispecchi integralmente le previsioni delle parti in sede di preliminare".
Questa Corte non ritiene di poter pienamente aderire a tali troppo rigidi principii, in ordine ai limiti posti dall'operatività della sentenza costitutiva, per i seguenti rilievi:
A- Va, innanzitutto, osservato che la "impossibilità prevista dal primo comma dell'art. 2932 cc, deve essere riferita o alla impossibilità in relazione al soggetto (promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo art. 1381 cc) o al titolo (contratti che presuppongono il requisito della spontaneità del soggetto - art. 769 cc) o ad impedimenti di fatto o di diritto (sopravvenuta distribuzione del bene o alienazione dello stesso a terzi), ma non alla ipotesi sostenuta della non perfetta corrispondenza del regolamento degli interessi recepito nella sentenza costitutiva con quello previsto nel preliminare.
Il problema, dunque, riguardante la ricorrenza, al momento della emananda decisione sostitutiva dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 cod. civ. delle condizioni oggettive e dei presupposti di fatto previsti dai contraenti originari del preliminare, problema non aveva formato oggetto del doppio grado del giudizio di merito, ma che è stato sollevato per la prima volta in questa sede, non è rilevabile d'ufficio non potendo esso inquadrarsi nella ipotesi di cui al primo comma del citato articolo 2932 cc. B - Alla stregua anche della successiva evoluzione giurisprudenziale questa Corte ritiene, inoltre che debba essere attenuato il rigore del principio così come sopra enunciato nella richiamata sentenza n. 167-1976, essendo consentito al giudice, nella emanazione della sentenza ex art. 2932 cc. non solo di apportare modifiche che non incidano sulle previsioni dei contraenti del preliminare, in ordine alla causa ed all'oggetto, bensì anche di tener presenti i comportamenti inadempienti delle parti successivi alla domanda, che siano in rapporto col mutarsi della situazione prevista dai contraenti, nel corso del processo (per gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e per un principio generale di diritto, per cui la durata del processo non deve andare a danno di chi ha ragione, per cui anche la sentenza costitutiva avente effetti ex nunc - quale è quella ex art. 2932 cc - deve attuare la legge ed accertare il diritto in conformità della situazione giuridica esistente alla data in cui la domanda venga proposta).
C - Vanno, infine, tenuti distinti i preliminari così detti "puri" da quelli "ad effetti in tutto o in parte anticipati", i quali ultimi, ponendosi, in sostanza, sulla via del perfezionamento del contratto definitivo quanto alla esecuzione, necessitano di una adeguata più marcata tutela per colui che ha eseguito nei confronti dell'altro contraente, anche ai fini propri della esecuzione, specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, che costituisce uno strumento di attuazione del previsto regolamento degli interessi, per assicurare il risultato al creditore. Con riferimento al primo rilievo (A), questa Corte osserva che, in ipotesi, escluso l'inquadramento del caso nell'ambito del primo comma dell'art. 2932 cc; si potrebbe versare in una fattispecie di "presupposizione" di una determinata situazione la quale però non deve considerarsi implicita nello strumento di attuazione della volontà negoziale delle parti, ex 2932 cc, ma deve essere dedotta da una parte e accertata dal giudice di merito. Invero, secondo costanti massime giurisprudenziali di legittimità, "l'indagine diretta all'individuazione di una presupposizione si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto e costituisce pertanto accertamento riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici". Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha neppure dedotta una siffatta "presupposizione", cioè la supposizione di un complesso di circostanze, che, pur richiamata nella manifestazione negoziale, sia stata determinante nella decisione di entrambe le parti di concludere l'affare.
Parimenti, l'eccessiva onerosità - 1467 cc, cioè il disquilibrio delle prestazioni corrispettive, per un evento a carattere di straordinarietà e imprevedibilità, deve essere dedotta dalla parte. Nel caso di specie, invece:
- le anzidette questioni "di fatto" non furono dedotte in sede di merito:
- comunque l'eccessiva onerosità non sarebbe neppure fondata, sia perché il promissario acquirente aveva pagato integralmente il prezzo d'acquisto, riservandosi per giunta la facoltà di richiedere immediatamente e in qualsiasi momento la stipulazione del contratto definitivo, sia perché di fatto il promittente venditore (e sua moglie che sarebbe stata anche beneficiaria del costituendo usufrutto) rimase - vita sua natura durante - nel godimento del bene immobile, oggetto del preliminare di vendita, sia perché l'evento letale, verificatosi medio tempore prima della stipulazione del contratto definitivo, non aveva carattere di straordinarietà e imprevedibilità, sia, infine, contestualmente alla citazione introduttiva del giudizio l'avv. Scrofani invitò Re Delizia (vedova del promittente venditore e beneficiaria anch'essa dell'usufrutto) a stipulare il contratto definitivo per cui il successivo ritardo deve imputarsi a colpa della stessa. l'eventuale eccessiva onerosità si sarebbe dunque dovuta accertare con riferimento alla data della citazione e contestuale diffida a stipulare, e non con riferimento al tempo della decisione essendo irrilevante la sua eventuale sopravvenienza dopo quel momento.
con riferimento al secondo e terzo rilievo (B e C), questa Corte osserva che notevoli sono le peculiarità del caso concreto - che lo differenziano anche dal caso di specie deciso con la sentenza n. 167-1976, quali emergono dalla stessa sentenza impugnata, cioè, Delizia Re era ancora in vita quando le fu notificata la citazione introduttiva del presente giudizio: dunque, il contratto definitivo si sarebbe potuto stipulare con la prevista costituzione MOTIVI DELLA DECISIONE
dell'usufrutto a suo favore, il prezzo era stato pagato per intero all'atto della sottoscrizione del preliminare: il momento della stipula del contratto definitivo era rimesso alla piena discrezionalità del promissario acquirente, avv. Scrofani. Alla stregua delle indicate peculiarità del caso (anche a non voler dare una più generale rilevanza causale all'aleatorietà naturale insita nella riserva di usufrutto via natural durante), si evidenzia già che la realizzazione del previsto assetto definitivo degli interessi nei confronti del promittente venditore si era di fatto attuata a favore dello stesso che, rimasto insieme con la moglie nel godimento dell'appartamento promesso in vendita, aveva ricevuto l'integrale pagamento del prezzo pattuito, contestualmente alla conclusione del preliminare di vendita, mentre, trattandosi di preliminare, il differimento del trasferimento del dominio sull'appartamento al momento della stipula dell'atto pubblico sarebbe potuto avvenire, secondo l'intervenuto accordo, in qualsiasi momento a richiesta del compratore il che rendeva indifferente per il venditore tale momento, rimesso solo alla scelta del compratore, a cui carico passava il relativo rischio.
Consegue dei rilievi di cui innanzi in relazione al caso di specie, che la morte del promittente venditore, intervenuta nelle more della stipulazione dell'atto definitivo, ne' rende impossibile la stipulazione del contratto definitivo, in conformità alle pattuizioni e previsioni del preliminare, con la automatica variante prevista dalla riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stesa persona dell'acquirente (ex art. 1014 n. 2 cc), perché gli eredi succedono nella identica posizione creditoria e debitoria del foro dante causa, ne' rende applicabile l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopraggiunta (art. 1487 cpv cod. civ.). Consegue che in mancanza di spontanea cooperazione degli eredi, che deve consistere nel prestare il relativo consenso, per la stipulazione dell'atto definitivo, il giudice, se richiesto, può emettere la sentenza costitutiva ex art. 2932, di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, essendone rispettate le condizioni e previsioni degli originari contraenti del preliminare. Pertanto, nel caso di specie l'originaria convenuta Delizia Re - la quale per giunta se dopo l'intimazione ad adempiere (contenuta contestualmente nella citazione introduttiva del presente giudizio) avesse adempiuto, avrebbe consentito la costituzione di usufrutto a suo favore - e successivamente i suoi eredi non avevano alcuna valida giustificazione ad opporsi alla stipulazione del contratto definitivo, col quale essi avrebbero trasferito non un diritto reale diverso aliud pro alio - bensì lo stesso previsto diritto di proprietà virtualmente suscettibile di espandersi in piena proprietà.
Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.
La controvertibilità delle questioni di diritto che il caso di specie suscita giustifica la compensazione totale delle spese di questo giudizio (art. 92 cpc).
P.Q.M.
La Corte, seconda sezione civile,
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Roma, 31 ottobre 1988.

 
 
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