Art. 873 Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 7 dicembre ________conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di ______________per sentirli condannare all'abbattimento o, comunque, all'arretramento ad una distanza di almeno cinque metri dal confine di un garage costruito sul mappale 208 del Comune di ____________ L'attore, premesso di essere proprietario di una casa con scoperto sita in __________confinante con il predetto mappale n. 208 di proprietà di Pin Ermanno e Zamuner Paola, affermava che i convenuti avevano eretto, nel 1985, un garage in muratura a distanza illegale, ovvero a soli 45 cm. dal confine, costruzione, quest'ultima, neppure suscettibile di usucapione. Nella contumacia di ____________si costituivano gli altri due convenuti i quali, resistendo alla pretesa avversaria, sostenevano che la costruzione oggetto di lite era stata realizzata, con originarie funzioni di "pollaio", unitamente all'abitazione di proprietà degli stessi, nel lontano 1968 e che nel 1985 era stato abbattuto il pollaio con immediata ricostruzione, sullo stesso sedime, dell'attuale garage, con un modesto ampliamento a sud, verso l'interno della loro proprietà. Chiedevano pertanto il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto, occorrendo anche per intervenuta usucapione ventennale, di mantenere il manufatto utilizzato come garage nella sua collocazione attuale. Assunte prove testimoniali il Pretore, con sentenza del 20 febbraio 1998, rigettava le domande attoree e, in accoglimento della riconvenzionale dei convenuti Paola ____________, dichiarava che costoro avevano acquisito per usucapione il diritto di mantenere nella sua attuale collocazione il manufatto adibito a garage e condannava il Fontanive alle spese di lite. Proposto gravame dal soccombente e costituitisi i soli nudi proprietari del fondo Paola Zamuner e Pin Ermanno, nella persistente contumacia dell'usufruttuario Zamuner Francesco, il Tribunale di Treviso, con sentenza del 6 aprile 2000, in accoglimento dell'impugnazione, condannava gli appellati ad arretrare la costruzione realizzata a distanza inferiore a quella legale dal confine comune all'appellante e comunque all'abbattimento della medesima ed al pagamento delle spese del doppio grado, con obbligo di restituzione alla controparte di quelle eventualmente corrisposte al Fontanive in esecuzione della pronunzia di prime cure. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione Ermanno Pin e Paola Zamuner sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Sergio Fontanive. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 832, 872, 922, 1158 e 2967 (rectius 2697) cc. Osservano i ricorrenti che proprio perché il giudice d'appello aveva riconosciuto che le risultanze istruttorie di primo grado avevano consentito di ritenere comprovata la circostanza della preesistenza dal 1968 di un pollaio in muratura presso il confine comune alle parti, del tutto legittima in virtù del principio della prevenzione, non essendo all'epoca ancora applicabile il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Colle Umberto, approvato soltanto nel gennaio del 1975, sarebbe stato onere del Fontanive, onde pretendere l'osservanza della distanza dal confine di mt. 5 imposta dallo strumento urbanistico, dimostrare che l'attuale garage era una "nuova costruzione", diversa per dimensioni rispetto alla precedente. Essendo mancata detta prova doveva essere confermato il diritto di essi ricorrenti a mantenere "in loco" la costruzione oggetto di causa per effetto delle previgenti norme del codice civile e ciò anche in ipotesi di difetto dei requisiti richiesti ai fini di una eventuale usucapione, da essi richiesta in via riconvenzionale. Trattandosi, quindi, nel caso di specie, di mera ristrutturazione con realizzazione di un manufatto sullo stesso sedime di altro preesistente, la domanda di abbattimento e/o di arretramento del garage avrebbe dovuto esser rigettata, così come statuito dal Pretore, anche dal Tribunale, mediante conferma della decisione di prime cure. Inoltre, in applicazione dell'art. 872 cc, che consente al danneggiato dalla violazione delle norme di edilizia la facoltà di chiedere esclusivamente la riduzione in pristino, la decisione del giudice d'appello avrebbe dovuto avere una "portata" decisamente meno "invasiva", anche in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "nell'ipotesi in cui manchi nello strumento urbanistico locale una norma espressa che estenda anche alle ricostruzioni le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni, queste trovano applicazione solo relativamente a quella parte del fabbricato ricostruito che ecceda i limiti di quello preesistente". Rilevano ancora i ricorrenti che il Tribunale, nel respingere la domanda di usucapione sull'errato presupposto che l'intera costruzione realizzata in sostituzione della preesistente andava considerata nuova costruzione, aveva anche affermato che l'eccepita usucapione andava comunque riferita all'"animus" e al "corpus" attuali e risalenti al 1985, relativi ad un bene immobile delle dimensioni, uso e stabile destinazione diverse da quelle attinenti alla situazione di fatto preesistente ai fini del possesso utile "ad usucapionem", non considerando l'irrilevanza a quei fini dell'"uso" e della "destinazione" concreti cui può essere adibito l'immobile medesimo, qualora di esso si rivendichi la proprietà, costituendo essi mere facoltà spettanti al proprietario. Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Reputano i ricorrenti del tutto carente la motivazione del giudice d'appello nella parte in cui frettolosamente conclude che le dimensioni della costruzione attuale sono notevolmente diverse da quella preesistente;che l'ampliamento risulta compreso nella fascia di rispetto dei m. 5 dal confine comune e che comunque quanto edificato va considerato un "quid novi". Rilevano che un più attento esame delle prove testimoniali avrebbe condotto il Tribunale a conclusioni diverse, nel senso cioè del mantenimento delle medesime dimensioni tra il manufatto preesistente rispetto a quello edificato nel 1985 e, comunque, del mantenimento dello stesso fronte di fabbrica verso il confine con la proprietà Fontanive. In ogni caso, essendo ormai pacifico, secondo la giurisprudenza del giudice amministrativo, che nella nozione di "ristrutturazione edilizia" ex art. 31 lett. D) L. 5 agosto 1978 n. 457 rientrano anche gli interventi di "demolizione e successiva ricostruzione" come quello in esame, il giudice d'appello avrebbe dovuto tollerare il modesto incremento di volumetria e la lieve variazione di superficie, tanto più che, essendo rimasto il fronte della costruzione a confine immutato sia in altezza sia in profondità, la "ricostruita" fabbrica non aveva pregiudicato ulteriormente e/o diversamente la situazione del confinante sotto il profilo, ad esempio, dell'amenità, del soleggiamento e della visuale. L'esame congiunto dei motivi di ricorso, indispensabile stante la loro stretta connessione, conduce all'accoglimento per quanto di ragione della proposta impugnazione. Ha affermato il Tribunale che le risultanze istruttorie di primo grado consentono di ritenere comprovata la circostanza (confermata dai testi A. Da Dalt, M. Zamuner, S.Fontanive nell'udienza del 25.11.96 e dai testi D. Poser, E. Canai e D. Artico all'udienza del 10.2.1997)/della preesistenza dal 1968 di un pollaio in muratura, presso il confine comune alle parti, demolito nel 1985 e sostituito dal garage attuale dei Pin- Zamuner, che tuttavia ha dimensioni (mt. 4, 49x5, 74x2, 80, come da documentazione prodotta dal Fontanive Sergio) eccedenti il sedime della costruzione preesistente (circa mt. 2, 00x2, 00x 1, 80 o 2, 00 di altezza secondo i testi Da Dalt e S. Fontanive, mentre gli altri testi menzionati hanno comunque confermato l'ampliamento a sud e in altezza della ricostruzione rispetto alla preesistenza). Ciò posto, ha ritenuto il giudice d'appello che l'intera costruzione realizzata in sostituzione della preesistente vada considerata "nuova costruzione" in quanto ha volumetria unitaria, maggiore della preesistente, nonché caratteristiche funzionali e strutturali diverse. Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, costituiscono accertamento di fatto, sorretto da motivazione congrua, ancorché succinta, immune da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità anche in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, come noto riservata all'apprezzamento insindacabile del giudice di merito ove questi, come nel caso di specie, abbia convenientemente assolto all'obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento. Configurando, pertanto, il garage, realizzato nel 1985, un "quid novi" rispetto al preesistente pollaio, correttamente il Tribunale ha escluso che in ordine a tale costruzione si fosse maturata l'invocata usucapione, che il Pretore aveva riconosciuto come diritto dei Pin- Zamuner a mantenere il manufatto nella sua attuale collocazione, proprio perché l'attuale garage non era stato da quel giudice ritenuto un "quid novi" rispetto alla costruzione preesistente. Nè, a fronte dell'assorbente rilievo, ai fini della esclusione della usucapione, della assoluta diversità dei due manufatti succedutisi nel tempo, hanno pregio le considerazioni dei ricorrenti in ordine alla irrilevanza, ai fini della prescrizione acquisitiva, della diversità di uso e destinazione dei manufatti medesimi. Esclusa l'usucapione, il Tribunale ha condannato gli attuali ricorrenti ad arretrare la costruzione realizzata, a distanza inferiore da quella legale dal confine comune al Fontanive (mt. 5 secondo il vigente strumento urbanistico) e comunque all'abbattimento della medesima, risultando nel caso concreto l'ampliamento compreso (quale che fosse la sua imprecisata estensione rispetto al sedime del pollaio) nella fascia "di rispetto" dei m. 5 dal confine comune. Osserva a tal proposito il Collegio che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ambito delle opere edilizie, va tenuta distinta la semplice ristrutturazione, che si verifica ove gli interventi abbiano interessato una costruzione della quale sussistano, ed, all'esito degli stessi, rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, sicché le modificazioni siano solo interne, dalla ricostruzione, ravvisabile allorché della costruzione preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni della costruzione ed in particolare senza aumenti ne' della volumetria ne' della superficie occupata in relazione alla originaria sagoma d'ingombro. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esiste, solo nelle parti eccedenti le dimensioni della costruzione originaria. Ebbene, pur avendo il giudice d'appello espressamente condiviso tale orientamento (vedi, oltre alle sentenze n. 3762/89, 4577/94 e 5517/96 dallo stesso richiamate, altresì Cass. n. 14128/2000 e 6317/2003) osservando che "anche in mancanza di espressa previsione, nelle norme urbanistiche ed edilizie locali, di limitazione nelle distanze dal confine delle "ricostruzioni", le distanze imposte dalle norme integrative dell'art. 873 cc si applicano alla parte che eccede il sedime della preesistenza, sia in altezza che in superficie", non sembra essersi nel caso concreto uniformato a tale insegnamento. Infatti, la nebulosa affermazione secondo cui "nel caso concreto, l'ampliamento risulta compreso - quale che sia la sua imprecisata estensione rispetto al sedime del pollaio - nella fascia di rispetto" dei mt. 5 dal confine comune", che ha condotto il Tribunale a disporre nel dispositivo della qui gravata sentenza, in pratica, l"abbattimento della costruzione attuale" dopo la immediatamente precedente condanna all'"arretramento" della medesima, è sintomatica di una insufficiente indagine (dopo la correttamente motivata affermazione della assoluta diversità del nuovo manufatto rispetto al precedente) sulla effettiva consistenza delle parti eccedenti le dimensioni della costruzione originaria, le sole in ordine alle quali possono trovare applicazione le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni. Sul punto, pertanto, l'impugnata decisione va annullata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia (v. Cass. S.U. sent. n. 1044/2000) cui, ex art. 385 c.p.c., è rimesso di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004 |