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Impiego di minori nell`accattonaggio

 

Impiego di minori nell`accattonaggio

Art. 671 c.p. - Impiego di minori nell`accattonaggio

Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o comunque, non imputabile (c.p.85), la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l`arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall`esercizio della potestà dei genitori (c.p.34) o dall`ufficio di tutore.


Massima della Cassazione
PER LA SUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART.671 COD.PEN. E' SUFFICIENTE CHE IL SOGGETTO ATTIVO SI TROVI CON LA PERSONA NON IMPUTABILE, IMPIEGATA A MENDICARE, IN UN RAPPORTO ANCHE DI MERO FATTO DI CUSTODIA O DI VIGILANZA, QUANTUNQUE TEMPORANEO ED OCCASIONALE, E NON E' NECESSARIO CHE L'AFFIDAMENTO SIA AVVENUTO AD OPERA DELL'AUTORITA O DI UN TERZO.

*****************

SENTENZA sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di G_____;
nei confronti di:
1) _______N. IL 09/09/19__ in _____;
avverso SENTENZA del 13/09/2001 GIP TRIBUNALE di G_____;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza il giudice per le indagini preliminari del tribunale di G____, richiesto dalla locale procura della Repubblica di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di ____, imputata del reato di cui all'art. 671 c.p. per aver mendicato in luogo pubblico avvalendosi di un bambino di quattro anni, a nome ____ ____, assolse la predetta imputata dal reato a lei ascritto con la formula "il fatto non sussiste", sull'assunto che - consistendo il reato in questione "nell'indurre il soggetto debole al compimento di una condotta attiva", quale costituita dal chiedere l'elemosina - non sarebbe stato possibile, nella specie, "evincere dagli atti se l'indagata" avesse "destinato il bambino a mendicare" o se invece si fosse "limitata a mendicare tenendo seco il bambino";
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la procura della Repubblica in G____ denunciando violazione di legge sostanziale e processuale sull'assunto che, in sintesi:
a) in una situazione di dubbio come quella rappresentata nell'impugnata sentenza, il giudice, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, con sentenza delle S.U. 9 giugno 1995, C_____, non avrebbe potuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero;
b) in ogni caso il reato contestato sarebbe stato configurarle anche se l'imputata si fosse limitata a mendicare tenendo seco il bambino, così utilizzandolo allo scopo di richiamare l'attenzione e la pietà dei passanti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che in effetti, come ricordato dal ricorrente ufficio, questa Corte, con la richiamata sentenza delle S.U. (pur se inesattamente citata, trattandosi della sentenza 9 maggio - 25 ottobre 1995 n. 18, PM in proc. ____), ha enunciato il principio secondo cui, qualora il giudice, a fronte della richiesta di emissione di decreto penale, ritenga sussistenti situazioni di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, quali previste dall'art. 530, comma 2, c.p.p., non può pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ma deve restituire gli atti al Pubblico Ministero per gli eventuali, ulteriori approfondimenti d'indagine, a meno che questi non risultino, già in partenza, del tutto impossibili; che a tale principio avrebbe quindi dovuto, nella specie, attenersi il giudice per le indagini preliminari, atteso che quella da lui prospettata era appunto una situazione di incertezza in ordine alla ricostruzione del fatto ed incidente, a suo avviso, sulla qualificabilità del fatto stesso come reato; prospettazione, questa, non accompagnata dalla positiva e motivata attestazione della impossibilità, mediante eventuali approfondimenti di indagine (es., audizione dei verbalizzanti) di pervenire alla eliminazione della suddetta incertezza;
- che, peraltro, anche ad ammettere che l'imputata si fosse limitata a mendicare tenendo seco il bambino; ciò non avrebbe comunque di per sè escluso la configurabilità del reato, da ritenere, invece, in linea di principio, sussistente qualora la presenza del minore - già dell'età di quattro anni e pertanto in condizione, presumibilmente, di recepire, sia pure in modo ancora sommario e confuso, gli stimoli negativi derivanti dall'attività in cui veniva comunque coinvolto - fosse stata riconoscibile come strumentale ad un più efficace e proficuo esercizio della mendicità (ved. al riguardo, Cass. 1^, 11 novembre 1997 - 27 febbraio 1998 n. 2597, PM in proc. ____, m. 209950, secondo cui proprio la suddetta condizione - per la quale non si richiede anche "la consapevolezza, da parte del minore, della natura dell'attività in cui viene coinvolto" - vale a distinguere l'ipotesi di reato "de qua" da quella di cui al comma secondo dell'attualmente abrogato art. 670 c.p.);
che pertanto, in accoglimento del ricorso, va disposto l'annullamento dell'impugnata sentenza, al quale deve tuttavia accompagnarsi la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, atteso che nessun atto interruttivo risulta compiuto nei tre anni successivi alla data di commissione del fatto, indicata negli atti come quella del 19 maggio 1999 (dovendosi escludere - secondo quanto già affermato da questa stessa sezione con sentenza 14 novembre - 17 dicembre 1994 n. 12456, PM in proc. ____ - che possa valere come atto interruttivo la richiesta di decreto penale di condanna intervenuta nel corso dell'anzidetto periodo di tempo;
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003.

 
 
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