aree di consulenza - consulenza legale - consulta le guide
ProprietàCondominioSuccessioneTestamento
SocietàLocazioneLavoroContratti
Esame di avvocatoMatrimonioReatiMarchi e Brevetti
AppaltiObbligazioniCasaImmigrazione
ResponsabilitàPersoneFamigliaFallimento
ConsulenzaInformaticaDiritto militareDiritto sanitario
AssicurazioniEdiliziaCreditiBanche
Diritto sportivoInternazionaleAmbienteNavigazione
ConsumatoriConcorso uditoreProcessoStradale
Amministrativo
 
 
Chiedi una consulenza
 
  Reati  
Contravvenzioni di polizia  
 
- Commercio non autorizzato di cose preziose
 
 
- Acquisto incauto
 
 
- Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
 
 
- Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
 
 
- Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
 
 
- Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
 
 
- Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati
 
 
- Getto pericoloso di cose
 
 
- Gioco d`azzardo
 
 
- Grida e manifestazioni sediziose
 
 
- Impiego di minori nell`accattonaggio
 
 
- Inosservanza dei provvedimenti dell`Autorità
 
 
- Maltrattamento di animali
 
 
- Molestia o disturbo alle persone
 
 
- Omessa custodia e mal governo di animali
 
 
- Procurato allarme presso l`Autorità
 
 
- Radunata sediziosa
 
 
- Rifiuto d`indicazioni sulla propria identità personale
 
 
- Ubriachezza
 
 
- Usura
 
 
- Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
 
 
- Termini di ricerca
 
Delitti contro l'inviolabilità dei segreti  
 
- Rivelazione del contenuto di documenti segreti
 
 
- Rivelazione di segreti scientifici o industriali
 
 
- Rivelazione di segreto professionale
 
 
- Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
 
Delitti contro l'inviolabilità del domicilio  
 
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
 
 
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
 
 
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
 
 
- Interferenze illecite nella vita privata
 
 
- Violazione di domicilio
 
Delitti contro l'onore  
 
- Diffamazione
 
 
- Ingiuria
 
Delitti contro la libertà morale  
 
- Minaccia
 
 
- Violenza privata
 
Delitti contro la libertà personale  
 
- Arresto illegale
 
 
- Atti sessuali con minorenne
 
 
- Corruzione di minorenne
 
 
- Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
 
 
- Sequestro di persona
 
 
- Violenza sessuale
 
 
- Violenza sessuale di gruppo
 
Delitti contro la persona  
 
- Abbandono di persone minori o incapaci
 
 
- Infanticidio
 
 
- Lesione personale
 
 
- Omicidio
 
 
- Omicidio colposo
 
 
- Omicidio del conseziente
 
 
- Omissione di soccorso
 
 
- Rissa
 
 
- Termini di ricerca
 
Delitti contro la personalità individuale  
 
- Detenzione di materiale pornografico
 
 
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
 
 
- Pornografia minorile
 
 
- Riduzione in schiavitù
 
 
- Sfruttamento sessuale
 
 
- Tratta e commercio di schiavi
 
Delle offese al pudore  
 
- Atti osceni
 
 
- Pubblicazioni e spettacoli osceni
 
 
- Tratta di donne e di minori commessa all`estero
 
Tipi di reato  
 
- Abbandono
 
 
- Abbandono materiale e morale
 
 
- Aborto illegittimo
 
 
- Abuso d'ufficio
 
 
- Atti di libidine
 
 
- Calunnia
 
 
- Corruzione
 
 
- Diffamazione
 
 
- Disturbo della quiete pubblica
 
 
- Estorsione
 
 
- Furto
 
 
- Peculato
 
 
- Rapimento
 
 
- Rapina
 
 
- Riduzione in schiavitù
 
 
- Sabotaggio
 
 
- Sfruttamento della prostituzione
 
 
- Spaccio
 
 
- Termini di ricerca
 
     
Sei nella Categoria: Reati
Molestia o disturbo alle persone

 

Molestia o disturbo alle persone

Art. 660 c.p. - Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda fino a lire 1 milione (c.p.659, 688).



S E N T E N Z A
sul ricorso da:
1)...........;
avverso sentenza del 17/05/1999 CORTE APPELLO DI B____;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Nardo Giuseppe;
udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. G. Veneziano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;
Con sentenza in data 17/5/99 la Corte di Appello di B____ in parziale riforma della sentenza del Pretore di ____ del 28/10/97 determinava in lire 300.000 di ammenda la pena inflitta a .....per il reato di cui all'art. 659, comma 1, c.p. ascrittogli "perché non impedendo gli strepiti e l'abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi ed in particolare di ......e dei suoi familiari. In ____ fino al 18/7/1995". La Corte di Appello, su richiesta dell'appellante, eliminava, altresì, la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado e confermava nel resto la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile che era stato liquidato in complessive L. 3.046.650.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il ......, tramite il difensore, deducendo: a) la sostanziale elusione del disposto di cui all'art. 84 Legge 869/81 che prevede che l'imputato sia informato della possibilità di procedere ad oblazione fin dal momento della comunicazione giudiziaria, essendo assolutamente insufficiente allo scopo, secondo il ricorrente, il laconico e generico inciso contenuto nel decreto di citazione a giudizio con il quale si avvertiva che "qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato potrà presentare domanda di oblazione"; b) la mancata assunzione di una prova decisiva da parte della Corte di merito che non aveva accolto la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per verificare da una parte che il cane dell'imputato abbaiava per rispondere all'abbaiare di altro cane appartenente alla parte offesa e dall'altra che il cane del ...., nonostante accertamenti e controlli esperiti nell'arco di 50 giorni non aveva creato disturbo alla quiete pubblica, come risultava da una relazione dei vigili urbani di ____ del 13/9/96; c) la violazione dell'art. 659, comma 1, c.p. che richiede per la sua configurabilità che i rumori, gli schiamazzi e gli strepiti abbiano attitudini ha propagarsi disturbando così più persone ed incidendo sulla pubblica tranquillità.
Motivi della decisione
L'ultimo motivo di ricorso, di carattere assorbente, appare meritevole di accoglimento.
Proprio con riferimento al latrato notturno dei cani, questa Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p. è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate. Infatti l'interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità eppur non essendo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato ad una pluralità di persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obbiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone ( v. Cass. sez. I 6/3/97 n.3000). Tale situazione non ricorre nel caso di specie, poiché l'abbaiare del cane dell'imputato ha arrecato disturbo soltanto ai vicini di casa, ne' altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazioni, secondo le testimonianze assunte, distanti da altri edifici. Il comportamento omissivo dell'imputato integra tutt'al più un mero illecito civile e non pure una violazione penalmente sanzionabile e, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Il carattere assorbente del motivo di ricorso testè accolto, esime dall'esame delle rimanenti doglianze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000.

 
 
Chiedi una consulenza
 
 
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Ripeti Email :
Tel. Cell. Fax
Allegato :

Descrizione della richiesta di consulenza

 
  *Campi facoltativi  
 
     
 
  Accedi ai servizi di Astianatte.com :
   
 
 
  Contatti | La tua Pubblicità su Astianatte | I nostri banner | Aggiungi il Sito tra i preferiti | Fai di Astianatte.com la tua home page |  
 
   
 

powered by mediaday srl