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Usura

 

Usura

Art. 644 Usura
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivita' professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta' immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 644 bis Usura impropria
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficolta' economica o finanziaria di persona che svolge una attivita' imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attivita' imprenditoriale professionale e che versa in condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644.
Articolo aggiunto dall'art. 11 quinquies, comma 2, D.L. 2 giugno 1992, n. 306 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 108.

Il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una e' caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non gia' ad effetto del reato, piu' o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensi' ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. Ne deriva, in tema di prescrizione, che il relativo termine decorre dalla data in cui si e' verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni in tema di usura apportate dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. La Corte di Appello di P____ con sentenza del 16 giugno/21 luglio 1998 ha confermato la sentenza resa il 10 aprile 1995, con la quale Pretore di P____ aveva dichiarato S_L____ colpevole del delitto di usura in danno di P_ C___ ed A_C____ accertato in P____ nel giugno 1991 - e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato, alla pena, condizionalmente sospesa, di dieci mesi di reclusione e L. 3.000.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il L____ e, dopo avere eccepito la prescrizione del reato, ha denunciato la nullita' del decreto di citazione davanti al pretore per l'incompleta enunciazione del fatto, mancando la precisazione "delle date di restituzione dell'importo od altro", e la nullita' della decisione per non avere concesso la corte di appello, a norma dell'art. 108 c.p., un rinvio del dibattimento di almeno tre giorni a seguito del documentato impedimento del difensore. L'eccezione di prescrizione del reato non puo' essere condivisa. Il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice costituito da due fattispecie, aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile (nel testo, che qui interessa, anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306), delle quali, l'una, e' caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e, l'altra, dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima fattispecie il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia, dunque, non ad effetto del reato, piu' o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, ma ad elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento all'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto od in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. Una relazione tra tali ipotesi, destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria, e' stata generalmente negata con il disconoscimento dell'autonomia delle fattispecie, mediante la costante valorizzazione, in passato, della potenziale capacita' di pregiudizio della promessa e relegando tra gli effetti del reato la concreta realizzazione dell'oggetto dell'obbligazione, e, da ultimo, riconoscendo al reato di usura la natura di delitto a condotta frazionata od a consumazione prolungata (cfr.: Cass. pen., sez. I., sent. 19 ottobre 1998, n. 11055). Anche se rispetto a quest'ultima soluzione, che individua la consumazione del reato nel momento in cui l'azione illecita cessa di riprodurre nel tempo un evento che aumenta a mano a mano la propria gravita', sembra piu' corretto salvaguardare l'esistenza di un rapporto tra le due ipotesi con il richiamo ad un nesso di sussidiarieta' e di progressivita' (cfr. in tema di corruzione: Cass. pen., sez. VI, sent. 7 febbraio 1996, n. 5312)e non puo' che aderirsi all'effetto che ne deriva di far decorrere, a norma dell'art. 158 c.p., il termine di prescrizione del delitto dalla data in cui si e' verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari. Una tale conclusione, del resto, s'impone dopo l'inserimento dell'art. 644-ter c.p. con la legge 7 marzo 1996, n. 108, che, nel prevedere la decorrenza della prescrizione del reato di usura dal giorno dell'ultima riscossione non solo degli interessi, ma anche del capitale, ha fornito una interpretazione, per sua natura retroattiva, delle fattispecie disciplinate dall'art. 644 c.p., chiarendo che il patto usurario non consuma la condotta illecita nel caso in cui esso abbia avuto attuazione. Orbene, secondo la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, che il ricorrente ha contestato al solo fine di moralizzare la questione, il L____a fronte di una prestazione di L. 6.650.000 si e', fatto rilasciare cambiali per complessive L. 16.000.000, delle quali e' rimasta insoluta una con data 30 dicembre 1991, la cui valuta di L. 6.800.000 rappresentava il capitale, oltre che in minima parte un residuo degli interessi. Tutti i pagamenti precedenti, di cui l'ultimo il 30 novembre 1991, andavano imputati', quindi, ai soli interessi e, dovendo da tale data decorrere il termine della prescrizione, previsto per il delitto di usura anteriormente al D.L. n. 108/92 in sette anni e sei mesi secondo il combinato disposto degli artt. 157, 1^ co., n. 4, e 160, u.c., c.p., la sua scadenza del 30 maggio 1999 non risulta ancora maturata. Manifestamente infondati, poi, sono i motivi di ricorso, con i quali e' dedotta l'incompletezza dell'enunciazione del fatto nel decreto di citazione davanti al pretore e la violazione del termine a difesa da parte della corte d'appello. Nessuna insufficienza nell'enunciazione del fatto, sanzionata dall'art. 429, 2^ co., c.p.p., e', ravvisabile nella mancata precisazione delle "date di restituzione dell'importo od altro", perche', tralasciando di esaminare per la sua genericita' parte del motivo di ricorso, nell'economia della contestazione la mancata indicazione delle date menzionate nessun'incertezza poteva indurre sulla condotta illecita addebitata all'imputato. Invero la contestazione al L____ di essersi fatto promettere interessi usurari in corrispettivo della prestazione di denaro di L. 6.500.000, profittando dello stato di bisogno del C____ e della C____, risulta chiara, precisa e completa sotto il profilo sia materiale e sia soggettivo e tale da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa. Nel corso del dibattimento di appello, infine, la corte, dopo avere nominato, ai sensi dell'art. 97, 40 co., un sostituto del difensore assente dell'imputato, ha disatteso la sua richiesta di rinvio per un contemporaneo impedimento professionale e disposto procedersi oltre, concedendo, su richiesta del sostituto, il rinvio di un ora per la trattazione del processo. Non ricorreva, quindi, l'ipotesi di nomina di un nuovo difensore dell'imputato, prevista dall'art. 108 c.p.p., che impone, su richiesta del difensore designato in sostituzione un termine per la difesa non inferiore a tre giorni e, in ogni caso, non e' ravvisabile alcuna violazione della norma, posto che il termine congruo, indicato di norma in tre giorni, e' suscettibile di essere ridotto (cfr.: Cass. pen., sez. Sez. VI, sent. 27-07-1995, n. 8668) e che, in ogni caso l'incongruenza di esso e la relativa lesione del diritto all'assistenza dell'imputato avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta dal sostituto ai sensi dell'art. 182, 2^ co., c.p.p. Alla manifesta infondatezza dei motivi seguono, ai sensi dell'art. 606, 3^ co., c.p.p., la declaratoria d'inammissibilita' del ricorso. e, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento, nonche' del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in L. 1.000.000. LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonche' al versamento della somma di L. 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999.

 
 
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