Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
Art. 663 c.p. - Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l`autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a 600.000 Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell`Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni (c.p.352). Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all`affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall`autorità competente.
Massima della Cassazione LE ISCRIZIONI ABUSIVE ESEGUITE SUI MURI DELLE CASE E SUL PIANO STRADALE SONO PUNITE CON LA STESSA SANZIONE PREVISTA PER LE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN LUOGHI NON CONSENTITI. TALE SANZIONE E' COSTITUITA DALLA SOLA AMMENDA CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L.23 GENNAIO 1941, N.166, RECANTE LA DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI DI MANIFESTI, ERA L'UNICA PENA PREVISTA DALL'ART.663 COD.PEN., (AL QUALE LA STESSA LEGGE ART.4 ESPRESSAMENTE SI RICHIAMA AI SOLI FINI DELLA SANZIONE), E NON ANCHE DALL'ARRESTO CHE E STATO AGGIUNTO NELL'ART.663 COD.PEN., CON RIFERIMENTO AD ALTRE FATTISPECIE, DALL'ART 2 DEL DLCPS 8 NOVEMBRE 1947, N 1382.
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Sez. 1, Sentenza n. 12194 del 05/10/1994 Ud. (dep. 03/12/1994 ) Rv. 199674
(Annulla senza rinvio, Pret. Cremona, 9 dicembre 1993).
602 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - 006 CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MEZZI DI PUBBLICITA'
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità - Affissione di manifesti in spazi non consentiti - Configurabilità del reato di cui all'art. 663, comma secondo, cod. pen. - Esclusione.
Non è configurabile il reato contravvenzionale di cui all'art. 663, comma secondo, cod. pen. nel caso di affissione di manifesti in spazi non consentiti, atteso che l'art. 113 del T.U.L.P.S., che prevedeva l'obbligo della preventiva licenza dell'autorità di P.S. per l'affissione di scritti e disegni in luoghi pubblici, è stato dichiarato incostituzionale (fatta eccezione per il comma quinto), con sentenza della Corte costituzionale 14 giugno 1956 n. 1, e d'altra parte, nessuna autorizzazione equiparabile alla licenza dell'autorità cui fa riferimento il citato art 663, comma secondo cod. pen., può configurarsi sulla base dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 in materia di diritti sulle pubbliche affissioni.
| Riferimenti normativi: |
Cod. Pen. art. 663 com. 2 |
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Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 113 |
COST ILLEGITTIMITÀ |
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DPR 26/10/1972 num. 639 art. 28 |
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