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Rivelazione di segreti scientifici o industriali

 

Rivelazione di segreti scientifici o industriali

623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni (c.p.263, 325).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.


Massima della Cassazione
In tema di tutela dei brevetti per specialità medicinali, la c.d. "eccezione galenica" prevista dall'art. 1 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 secondo cui "la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione ... alla preparazione estemporanea, o per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati", non può valere ad escludere la configurabilità del reato di violazione di brevetto, previsto dall'art. 88 del citato R.D. 1127/1939 nel caso di produzione e commercializzazione, mediante fornitura alle farmacie, del principio attivo di un farmaco protetto da valido brevetto.

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SENTENZA
PREMESSA
____ è stato tratto a giudizio del Tribunale di T____, unitamente a ____, ____, ____, ____, per rispondere di una serie di reati connessi con l'uso indebito che avevano fatto di segreti industriali e informazioni tecniche riservate appartenenti alla soc. ____, dei quali facevano parte tutti, tranne il ____, a vantaggio della concorrente soc. ____ di cui era socio il ____ e nella quale, con diverse posizioni, si erano trasferiti gli altri, già dipendenti con varie qualifiche tecniche della soc. ____. Trattavasi di violazione degli artt. 623 CP (rivelazione di segreti industriali) - capo A); 646, 61 n. 11 (appropriazione indebita di documentazione) - capo B); 616 (sottrazione di corrispondenza) - capo C), 622 (rivelazione dei segreti professionali) - capo D). Intervenuta la remissione di querela, sono stati prosciolti da tutti i reati; salvo che per il reato sub B), per il quale interveniva condanna, con sentenza resa il 5 dicembre 2000, ritenuta l'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 CP.
Hanno proposto appello gli imputati, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale e la valutazione di quelli effettivamente emersi, e per i quali non poteva ritenersi l'ipotesi di appropriazione indebita oltre quella della rivelazione di segreti industriali, onde la prima doveva appunto ritenersi assorbita nella seconda.
Il giudice di prima istanza aveva ritenuto elementi determinanti della responsabilità il ritrovamento della documentazione a disposizione degli imputati o comunque della società ____, il carattere riservato dei documenti, la concentrazione progressiva di questi presso detta società, la loro effettiva utilizzazione. A questi ragionamenti gli appellanti avevano opposto un assunto unitario: premesso che oggetto del reato erano documenti messi a disposizione di tutti i dipendenti e che il loro contenuto non era tale da caratterizzare in modo esclusivo la produzione della ____. essi in via principale instavano per l'assoluzione, in subordine per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 CP, essendo ormai usciti dalla società e infine perché in ordine al reato di appropriazione indebita fosse ritenuto l'assorbimento in quello di rivelazione di segreti industriali.
La Corte di appello con la sentenza in epigrafe ha disatteso le tesi difensive, confermando per il capo B) l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 CP, escludendo quella di cui al n. 7 dello stesso articolo, e quindi rideterminando la pena. Ha assolto gli imputati dal capo C) perché il fatto non sussiste. Quanto all'assorbimento del reato di cui all'art. 646 in quello previsto all'art. 623 CP, ha osservato che esso non è plausibile, perché per il primo è sufficiente trattenere indebitamente i documenti, con interversione del possesso, cioè il compimento di atti tali da manifestare inequivocabilmente l'intento di disporre della documentazione come cosa propria per conseguire profitto ingiusto, per se stessi o per altri. Quindi non è necessario dimostrare che i beni siano stati utilizzati, ne' che sia stato conseguito il profitto. La diversa destinazione data alla documentazione aziendale connotava il reato. Sulle questioni di merito la Corte di appello disattendeva le critiche degli imputati. Hanno proposto ricorso per Cassazione, tutti gli imputati. Nella fase preliminare dell'Udienza, fissata al 23 maggio 2003, era pervenuta all'Ufficio comunicazione del decesso del ricorrente ____. Non ne' stato peraltro possibile acquisire tempestivamente il certificato di morte, onde è stata disposta la separazione del processo nei suoi confronti.
Quanto agli altri imputati, la Corte perveniva in quella stessa Udienza del 23 maggio 2003 alla decisone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. Si procede ora nei confronti del ____, il quale ha dedotto nell'atto di ricorso la carenza/manifesta illogicità della motivazione sul concorso di carattere morale che gli è stato contestato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva preliminarmente che il ricorrente ____ è venuto a morte il giorno 9 gennaio 2003 in _____, come risulta dalla certificazione della Città di T___ in data 23 maggio 2003, acquisita agli atti.
Vero è che, per le ragioni di cui si tratterà, è intervenuta in precedenza causa di improcedibilità per remissione di querela, onde va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per tale motivo.
1. La questione, sottoposta al giudizio di legittimità, riguarda essenzialmente la configurabilità nel caso di specie dell'ipotesi di appropriazione indebita in concorso formale con quella di rivelazione dei segreti industriali.
Si osserva anzitutto che l'imputazione aveva tratto origine dalla denuncia del legale rappresentante della soc. ____, società che aveva a oggetto la progettazione e costruzione di impianti di saldatura, utilizzati per tubi di grosse dimensioni, caratterizzati da un sistema di riscaldo a induzione. Avendo constatato una improvvisa e crescente concorrenza di una società di nuova costruzione, la ____ e un impianto da questa realizzato in tutto e per tutto analogo a quelli prodotti dalla ____, si ipotizzava appunto una sottrazione di disegni e progetti industriali riservati, come venne accertato a seguito di sequestro di documentazione presso la ____, la __, la ___, tutte facenti capo, con diverse modalità, agli imputati. Venivano anche rinvenuti presso la fabbrica della ____ impianti in corso di costruzione.
____ e ____ avevano lasciato la ____ nel gennaio 1995 e con il ____ avendo costituito la ____ con capitale al 60% del ____; 40% della ____, di cui era amministratore unico il ____. Nel corso del 1996 si unisce al ____ il ___, già dipendente del settore commerciale della ____; il ____ cede le sue quote ed entrano come soci __ e ___ diventa presidente del Cda. La consulenza del P.M. conclude per la "perfetta intercambiabilità" di componenti, del materiale dell'assemblaggio, in definitiva degli impianti costruiti sulla base di disegni e dati costruttivi, di esclusiva progettazione della ____.
2. Così ricostruiti i fatti, la Corte di merito, in risposta alla tesi difensiva, ha considerato in parte plausibile l'assunto degli appellanti (fol. 14 ss.), rilevando come l'aver trattenuto la documentazione non costituiva per sè un illecito, avendone avuto la disponibilità "per ragioni di servizio", e mantenendone il possesso "senza alcuna originaria intenzione illecita", sicché "il mutamento d'animus, che caratterizza l'interversione" era individuabile "soltanto in un evento obiettivamente verificabile, quale l'effettivo utilizzo del materiale in proprio possesso".
Dopo aver espresso tale convincimento, la Corte ha nondimeno concluso che gli atti posti in essere in vista dell'utilizzo avessero già di per sè integrato il reato di appropriazione indebita, non essendo "necessaria ne' la dimostrazione di un effettivo utilizzo del bene, nè tanto meno la verifica della concreta acquisizione di un profitto" (fol. 15).
Lo sviluppo di tali argomentazioni induce altre considerazioni sulla destinazione data ai documenti aziendali in possesso degli imputati diversa da quella per la quale era giustificata la detenzione dei medesimi, in connessione con lo svolgimento di attività professionali nell'ambito della soc. ____.
La Corte di merito ripropone più volte nell'iter argomentativo tali asserzioni, assumendo che il reato si era consumato in momenti successivi, attraverso il trasferimento di un patrimonio di informazioni tecniche e commerciali alla società concorrente, secondo le necessità produttive di questa.
3. Ordunque, dalla esposizione dei fatti è dato trarre il convincimento che gli imputati disponessero di singoli documenti considerati nella loro materialità, nonché delle informazioni in questi contenute. La loro condotta è quindi assimilabile a quella della "distrazione", intesa come uso arbitrario del bene, il quale, proprio perché usato arbitrariamente, non sarebbe stato più utilizzabile in modo diverso, ed quindi andrebbe perduto - per il patrimonio del proprietario - o nella sua materialità o nella sua integrale utilità.
Vero è che, una volta svalutata la "materialità" dell'illecito, ne deriva l'inconsistenza della tesi che muove dalla individuazione della natura patrimoniale dell'illecito, trattandosi di modesti supporti cartacei, copie fotostatiche cioè prive di effettiva valutabilità economica, a fronte del danno - questo ben rilevante - che consegue alla ditta proprietaria, dalla divulgazione abusiva di scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni tecniche e industriali. Deve tenersi conto dell'interesse tutelato dalla norma penale, con riferimento alla concreta offensività della condotta delittuosa, la quale nella fattispecie di cui trattasi è connotata dall'esistenza non di danno patrimoniale riferibile al valore della cosa (moduli, disegni, documenti in genere come supporto cartaceo), ma come danno (eventuale), conseguente alla utilizzazione della divulgazione del segreto. Dalla natura del fatto, del rapporto e della cosa si desume la volontà da parte del soggetto interessato di mantenere segreti il fatto, il rapporto o la cosa, che devono necessariamente rappresentare un "quid novi" di indubbia utilità nell'ambito di produzioni industriali.
Dalle puntualizzazioni di mero fatto contenute nelle argomentazioni della sentenza impugnata, delle quali si è trattato, non si inferisce che l'intenzione illecita - intesa unitariamente - dia luogo a una duplice qualificazione giuridica secondo l'opinione espressa dai giudici del merito. I quali hanno sostanzialmente reputato trattarsi di reato patrimoniale, commesso pertanto su questi documenti, che pure sono stati qualificati come modesti pezzi di carta, di guisa che il danno stesso non poteva essere confuso con il contenuto, cioè con il valore informativo (il c.d. know how), che era interesse della ditta mantenere segreto.
Se si valuta la natura del danno derivato dal reato patrimoniale - rappresentato dalla consistenza e dal valore commerciale della cosa asportata - ne deriva che esso, nella specie, non sussiste in quell'ambito, poiché l'asportazione della carta sensibile viene sul piano logico assorbita da diversa figura criminosa, rispetto alla quale è strumentale, nel senso che ne rappresenta il mezzo esecutivo. Il valore di carta delle copie viene in considerazione, avendo una mera funzione di documentazione e nella fattispecie di illecita divulgazione dei dati tecnici copiati.
4. Il reato di violazione di segreto industriale ex art. 623 CP, rientra tra i delitti contro la libertà individuale, a tutela pertanto dell'esercizio di attività industriale, nei riguardi di quelle nozioni tecniche che costituiscono la base vitale dell'impresa sul piano della concorrenza, nel senso che la conoscenza può rafforzare la posizione di altre imprese che svolgono la loro attività nello stesso campo e a pregiudicare la propria industria. Correttamente è stato ritenuto dai giudici del merito che è irrilevante distinguere tra legittima e illegittima acquisizione dei segreti della ditta ed è anzi considerata plausibile la prima ipotesi.
In definitiva, e con riferimento alla individuazione degli elementi costitutivi dei reati di cui trattasi, deve rilevarsi l'accertamento di una fattispecie concreta che viene assorbita in quella in cui è individuabile l'intero disvalore del fatto.
In altri termini, se il valore dei documenti trascende quello della carta sensibile a disposizione degli imputati, non può ravvedersi il concorso del reato di cui all'art. 623 CP con reati patrimoniali, una volta superata la materialità di questi ultimi sotto una diversa caratterizzazione giuridica.
Analogo principio è stato espresso dalla pur non recente Sez. 2^, 7 febbraio 193, Miglietta, in questi termini: "Il valore di carta di un documento non viene in considerazione sino a quando il documento rimane tale, riacquistandolo quando il documento stesso sia destinato alla distruzione. Pertanto, nel caso di sottrazione di un documento, occorre considerare il documento come tale, e non il suo valore di carta, per stabilire quale reato sia stato commesso, (fattispecie di sottrazione di copie di disegni di macchine industriali: è stato ritenuto il reato di cui all'art. 623 CP con esclusione del reato di furto). Ai fini della rivelazione di segreti scientifici e industriali è irrilevante che l'apprensione dei segreti medesimi sia avvenuta legittimamente o illegittimamente".
Il Collegio è consapevole dell'esistenza di pronunce di legittimità, nelle quali è stato ritenuto il concorso di reati contro il patrimonio e quello di rivelazione di segreti industriali, i quali rappresentano un quid pluris rispetto all'acquisizione furtiva che ne è l'antefatto, ma con riferimento al valore cartaceo "purché economicamente apprezzabile" (v. l'ipotesi di furto d'uso di chi sottragga disegni industriali al fine di estrarne copia e poi restituirli, in Sez. 6^, 31 marzo 1999, ____, RV. 214399). L'ipotesi di appropriazione indebita aggravata è stata ritenuta configurabile nella condotta di amministratrice e soci di società commerciale che abbiano rimosso documenti contenenti disegni industriali-tecnici della società destinati a rimanere segreti e, dopo averli fotocopiati, li abbiano rimessi al loro posto e passato le fotocopie a un'impresa concorrente (Sez. 3^, 2 febbraio 1995, ___, RV. 203402).
Peraltro, in modo conforme alla tesi espressa nella menzionata sentenza _____ e seguita da questo Collegio, si è pronunciata recentemente Sez. 5^, 19 maggio 2001, n. 25008, _____, RV. 219471, in procedimento nel quale la condotta analoga a quella oggetto di questo giudizio, è stata qualificata unicamente come reato di rivelazione di segreti scientifici e industriali. Il che conforta le conclusioni cui perviene questo Collegio, che conseguono a una interpretazione razionale delle norme penali di cui si è trattato, sotto il profilo della offensività del fatto e dell'elemento psicologico del reato.
Consegue che il fatto-reato di appropriazione indebita non sussiste, perché oggettivamente assorbito da quello di violazione di segreto professionale, per il quale è intervenuta remissione di querela in primo grado, onde per tale causa va disposto l'annullamento senza rinvio della pronuncia oggetto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 646 CP è assorbito in quello di cui all'art. 623 CP, per il quale è intervenuto in primo grado il proscioglimento per remissione di querela.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 9 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004.

 
 
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