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Rivelazione di segreto professionale

 

Rivelazione di segreto professionale

Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da L 60.000 a 1 milione (c.p.326).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.


Massima della Cassazione
AI FINI DEL REATO DI RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE (COD PEN ART 622), LA NOZIONE DEL "NOCUMENTO", CHE DAL FATTO POSSA DERIVARE, VA INTESA NON SOLTANTO NELL'ASPETTO SOGGETTIVO (CIOE, NEL SENSO CHE POSSA DERIVARE DANNO O PERICOLO DI DANNO AD UN SOGGETTO) MA ALTRESI NELL'ASPETTO OGGETTIVO, NEL SENSO CIOE CHE IL DANNO O PERICOLO DI DANNO SIA INGIUSTO, OSSIA CONTRARIO AL DIRITTO. CIO EMERGE, PERALTRO, DALLA COORDINAZIONE DEGLI ESTREMI RICHIESTI DALLA STESSA PREVISIONE LEGISLATIVA, GIACCHE, ESSENDO PUNIBILE LA RIVELAZIONE SOLO QUANDO SIA FATTA "SENZA GIUSTA CAUSA", A QUEST'ULTIMA VA DOVEROSAMENTE POSTO IN RELAZIONE IL "NOCUMENTO", NEL SENSO CHE QUESTO NON E INGIUSTO QUANDO VI E GIUSTA CAUSA DELLA RIVELAZIONE E, VICEVERSA, SUSSISTE TALE GIUSTA CAUSA OGNI VOLTA CHE IL NOCUMENTO SIA GIUSTO. NELLA SPECIE, NON SUSSISTE IL REATO NEL FATTO DI UN MEDICO CHE COMUNICHI AD UNA SOCIETA ASSICURATRICE (CUI, NEL CASO, SIA LEGATO CONTRATTUALMENTE) LA MALATTIA DI UN PROPRIO CLIENTE, RILEVANDONE LA NON DIPENDENZA CAUSALE DA UN INFORTUNIO INDENNIZZABILE, PER IL QUALE IL MALATO ABBIA RICHIESTO IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA ASSICURATIVA. SE LA CONDOTTA DEL MEDICO PUO RITENERSI PROFESSIONALMENTE SCORRETTA, PER NON AVERE EGLI INFORMATO IL PAZIENTE DEL SUO RAPPORTO CONTRATTUALE CON L'ENTE ASSICURATORE INVITANDOLO A FARSI VISITARE E CURARE DA ALTRO MEDICO, MANCANO TUTTAVIA GLI ESTREMI DELL'ILLECITO PENALE EX ART 622 COD PEN, NON ESSENDO INGIUSTO IL "NOCUMENTO", CUI ERA ESPOSTO IL PAZIENTE, DI NON RICEVERE L'INDENNIZZO CHE NON GLI SPETTI O DI ESSERE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE PER LA SUA ATTIVITA ILLECITA. NE L'INGIUSTIZIA DEL NOCUMENTO PUO RAVVISARSI NELLA POSSIBILITA CHE SIA DIVULGATA LA NOTIZIA DELLA MALATTIA (NELLA SPECIE: SIFILIDE) CON DISCREDITO DEL SOGGETTO, PERCHE L'AZIONE DEL SANITARIO IN PROPOSITO, ESSENDOSI LIMITATA ALLA INFORMATIVA DELL'ENTE ASSICURATORE, E NEI LIMITI DELL'USO DI UN DIRITTO DI OGNI CITTADINO, QUALE E QUELLO DI IMPEDIRE L'ESECUZIONE DI UN REATO, E L'OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE NON COMPORTA L'OBBLIGO DI OCCULTARE UN REATO.

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Sez. 6, Sentenza n. 8635 del 19/04/1996 Ud.  (dep. 24/09/1996 ) Rv. 205966

(Rigetta, App. Trieste, 31 ottobre 1995).

603 REATI CONTRO LA PERSONA  027 RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE - Possibilità di concorso formale con il reato di favoreggiamento personale - Sussistenza - Ragioni.

595 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  053 PERSONALE

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Possibilità di concorso formale con il reato di favoreggiamento personale - Sussistenza - Ragioni.

Il reato di rivelazione di segreto professionale previsto dall'art. 622 cod. pen., nel caso in cui la rivelazione del segreto sia compiuta al fine di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità a suo carico, coesiste con il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen. - nella specie del concorso formale di reati - data la diversa oggettività dei due reati ed attesa la strumentalità della rivelazione del segreto rispetto al favoreggiamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378
  Cod. Pen. art. 622

 
 
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