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Minaccia

 

Minaccia

Art. 612 c.p. - Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 100.000.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell`art. 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d`ufficio .

Massima della Cassazione
In tema di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto - come l'esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva - può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l'elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato.

SENTENZA/ORDINANZA
Con sentenza 10 aprile 2003 la Corte d'appello di C____ confermava la sentenza 19 marzo 2001 del Tribunale di C____ che aveva ritenuto ____ responsabile del reato di minaccia, cosi riqualificata l'originaria imputazione di tentata violenza privata, e, concesse le attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di 60.000 lire di multa, oltre al risarcimento dei danni alla costituita parte civile.
Originariamente all'imputato era contestato, come s'è detto, il tentativo di violenza privata per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'assemblea condominiale del Palazzo M____ a rinunciare all'azione legale tesa al recupero di un credito nei suoi confronti, minacciando di denunciare ____ per il reato di abuso edilizio e dicendo che "gli avrebbe mandato la Finanza", non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.
Ha proposto ricorso per Cassazione il P____ deducendo con il primo motivo violazione di legge in ordine all'erronea applicazione dell'art. 612 c.p. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ad avviso del ricorrente non ricorrerebbe nella fattispecie il reato di minaccia, ma semmai quello di violenza privata, di cui peraltro non sarebbero stati provati gli elementi costitutivi. La sentenza impugnata avrebbe individuato in termini assolutamente generici ed elusivi la condotta criminosa, non integrando comunque il reato il fatto la manifestazione d'intenzione di presentare denuncia alle Autorità, che costituisce un diritto del cittadino.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta errata ed illogica valutazione delle prove testimoniali, perché la Corte avrebbe apprezzato erroneamente le risultanze probatorie, atteso che il teste ____ era genero e condomino della parte offesa, che il teste ____ non era presente in assemblea, che il teste ____ per sua stessa ammissione si era limitato a trascrivere nel verbale quanto dichiarato dal ricorrente e quindi nulla di penalmente rilevante. Ancora, il teste ____ sarebbe stato ingiustificatamente svalutato dalla Corte di merito, avendo egli affermato non di non ricordare i fatti, ma di non ricordare che fossero state profferite minacce. Il ricorso è manifestamente infondato.
Sussiste la minaccia quando vi è prospettazione di un male futuro ed ingiusto la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente. Essa può anche consistere, nella prospettazione dell'esercizio da parte dell'agente di una facoltà legittima, quando di tale facoltà l'agente minacci di far uso per un fine diverso da quello al cui soddisfacimento essa è tipicamente preordinata. Questa Corte ha precisato che il reato di minaccia è un reato formale di pericolo per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo menomandone la sfera della libertà morale (Cass. pen., Sez. 5^, 29/05/1992, ____, Riv. Pen., 1993, 442).
Nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la prospettazione di denunce a diverse Autorità di pretesi abusi fiscali ed urbanistici, fosse rivolta a far desistere il condomino di maggioranza da pretese creditorie già maturate, realizzando cosi una sorta di pressione ricattatoria.
Se è vero che la minaccia, quando è diretta a costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualche cosa, integra gli estremi del reato di cui all'art. 610 c.p. e che il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, ed infatti mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti genericamente un'azione intimidatoria - trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione - la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un quid pluris essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartante (Cass. pen., 31/01/1991, ____, Riv. Pen., 1991, 478), va aggiunto che il ricorrente non ha interesse a dolersi che il giudice di merito abbia ravvisato nella fattispecie il reato di cui all'art. 612 c.p. in luogo del tentativo di violenza privata, trattandosi di reato meno grave, i cui elementi costitutivi sono comunque presenti nell'ipotesi più grave.
Le censure relative alla valutazione delle risultanze probatorie si traducono in una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, ricavata dall'esame diretto dei verbali di causa, inammissibile in questa sede, in quanto non si traduce nel vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato. Va pronunciata condanna al pagamento delle spese a favore della parte civile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500 a favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese di parte civile, liquidate in complessivi euro 1.000.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004.

 
 
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