Atti sessuali con minorenne
Art. 609quater c.p. - Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza 28/3/1987, il Tribunale di T____ affermava la penale responsabilità di ...... in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 519, comma 2 nn. 1 e 2 c.p., 3 n. 8 e 4 nn. 1-2-4 L. n. 75/1958, commessi (dal 1983 al 1987) in danno della minorenne ....... (nata nel ......), figlia della propria convivente ......, condannandolo alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione e L 1.500.000 di multa, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al risarcimento dei danni alla parte civile costituita ed al versamento in favore della stessa di una provvisionale di L 10.000.000. 2. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione l'imputato e la Corte di Appello di V_____, con decisione 3/6/89, in riforma di quella gravata, assolveva il predetto "per insufficienza di prove". 3. Questa sentenza veniva, però, annullata dalla Corte di Cassazione (sent. 4/7/90) per. vizio di motivazione e la Corte d'Appello di V_____, in sede di rinvio, con sentenza 11/6/91, assolveva il _____ dai reati ascrittigli "perché il fatto non sussiste". 4. Nuovo intervento della Corte Suprema (sent. 9/1/92), su ricorsi della parte civile e del P.G., che dichiarava inammissibile il primo e, in accoglimento del secondo, annullava ancora con rinvio la sentenza impugnata, sempre per vizio di motivazione. 5. Con la decisione indicata in premessa, la Corte di Appello di V_____, investita per la terza volta del processo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinava la pena -per il solo reato di violenza carnale, non essendoci stato ricorso del P.G. in ordine all'assoluzione per i reati riguardanti la prostituzione- in anni 4 di reclusione, sostituendo all'interdizione perpetua quella temporanea e quantificando equitativamente il danno cagionato alla parte civile in L 75.000.000, con una provvisionale di L 40.000.000. 6. Ricorre per cassazione l'imputato e chiede l'annullamento della gravata decisione, deducendo: 1) violazione degli artt. 524 n. 1 e 475 n. 3, in relazione agli artt. 544-546 vecchio c.p.p., in quanto la Corte distrettuale aveva superato i limiti fissati dalla Corte Suprema in sede di annullamento con rinvio, effettuato esclusivamente e limitatamente affinché fossero accertatate epoca e modalità degli episodi di violenza carnale; 2) violazione degli artt. 524 n. 1 e 475 n. 3 vecchio c.p.p., in relazione all'art. 519 c.p., per vizi di motivazione e travisamento delle risultanze processuali in punto responsabilità. 7. All'odierna udienza il P.M. e i difensori concludono come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Innanzi tutto deve osservarsi, per quanto concerne il problema della successione di leggi nel tempo, che la nuova disciplina della materia (L. n. 66/1996 - Norme contro la violenza sessuale) inquadra i fatti ascritti all'imputato, o almeno una parte di essi, in una figura criminosa aggravata (artt. 609-bis, comma 1, e 609-ter, comma 1 n. 1, c.p.), punita con pena molto più elevata (da 6 a 12 anni) rispetto a quella precedentemente prevista dall'art. 519 c.p. (da 3 a 10 anni). Anche i rapporti sessuali "non violenti" tenuti dal .....n con la ,,,,,,, sia prima che dopo il compimento da parte di costei degli anni quattordici, concreterebbero -ai sensi della nuova normativa- un reato (art. 609-quater, comma 1 nn. 1 e 2, c.p.) punito più gravemente dell'abrogato art. 519 (da 5 a 10 anni). La disciplina applicabile nel caso in esame -quale lex mitior- è dunque quella precedente. 9. Venendo agli specifici motivi di ricorso, giacché la sentenza gravata è stata pronunziata dalla Corte veneta quale giudice di rinvio, ex art. 627 c.p.p., per verificare se essa si sia uniformata alla decisione 9/1/92 di questa Corte Suprema, deve in primis ricordarsi che il riesame del processo è stato delegato al giudice del merito "limitatamente all'epoca ed alle modalità del contestato reato di violenza carnale" e con la ulteriore prescrizione di tenere conto "dei criteri fissati dalla precedente pronunzia di annullamento resa da questa Corte", e cioè -come si è detto- della sentenza 4/7/90. Tali criteri riguardavano la valutazione della prova, e specificamente il vaglio delle dichiarazioni della denunciante che, secondo il Supremo Collegio, non erano state oggetto del necessario approfondimento, con riferimento alla loro attendibilità sia intrinseca che estrinseca, per cui la Corte distrettuale aveva finito con l'emettere un giudizio valutativo astratto e fuorviante. 10. Orbene, va subito detto che -ad avviso di questo Collegio- la sentenza impugnata ha risposto correttamente ed esaurientemente alla seconda "censura" contenuto nella pronunzia di annullamento, donde l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. Come questa Corte ha avuto modo sovente di affermare (da ultimo: SS.UU. 2 luglio 1997, n. 3, Dessimone ed altri), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato -per espressa volontà del legislatore- a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Alla luce di tali principi di diritto, rilevato che il secondo motivo di gravame attiene sostanzialmente alla valutazione della prova operata dai giudici di merito, si ritiene che la Corte distrettuale abbia correttamente logicamente ed ampiamente illustrato le ragioni per le quali ha reputato attendibile la versione dei fatti fornita dalla persona offesa, sia sotto il profilo intrinseco (pagg. 11-16 della sentenza impugnata), tenendo presenti anche i risultati dell'accertamento espletato sulla stessa dal perito psichiatrico d'ufficio, sia sotto il profilo estrinseco, considerando analiticamente i numerosi specifici e qualificati riscontri oggettivi (pagg. 16-22). 11. Merita, invece, accoglimento il primo motivo di ricorso. Infatti la gravata decisione non risolve la principale questione espressamente sottoposta dalla sentenza di annullamento al giudice di rinvio, e cioè lo specifico accertamento dell'epoca e delle modalità del contestato reato di violenza carnale; accertamento di fatto, che non può considerarsi implicitamente assolto dall'esauriente e motivata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, effettuata dalla Corte veneta. In altri termini, la Corte di Cassazione, essendosi resa conto che i giudici di merito non erano riusciti a determinare con precisione ne' l'epoca di accadimento dei singoli fatti denunciati ne' le modalità di attuazione di ciascuno di essi, aveva ravvisato la necessità di tale indagine, soprattutto al fine di stabilire quali episodi si fossero verificati prima del compimento dei quattordici anni da parte della ____, e in quali di essi dovesse ravvisarsi la "costrizione" della minore ad opera dell'imputato, nei termini specificati dall'art. 609-bis c.p.. La necessità dell'indagine delegata dalla Corte Suprema ai giudici del merito con l'ultima sentenza di rinvio è ora più che mai avvertita giacché la c.d. violenza carnale presunta, quella contestata al ____ con riferimento agli episodi "non violenti", non rientra nelle previsioni della legge n. 66/1996, ora vigente. Questa, all'art. 609-ter, contempla invece una circostanza aggravante, che sebbene in parte ricalchi le ipotesi indicate dal 2^ comma dell'art. 519, presuppone pur sempre la effettiva ommissione dei fatti di cui all'art. 609-bis ("... se i fatti di cui all'art. 609-bis sono commessì fatti da intendersi nella loro globalità, e quindi comprensivi delle specifiche modalità dell'azione previste dal legislatore, ossia della "costrizione" o dell'induzione" della persona offesa -da parte dell'agente- a compiere o subire atti sessuali. Per colmare detto vuoto normativo, inalterato restando il disvalore che l'ordinamento attribuisce a determinati comportamenti, è stato introdotto il nuovo autonomo reato di "atti sessuali con minorenne" (art. 609-quater), che punisce, meno gravemente, il compimento -anche non violento- di atti sessuali con minorenni, in determinate ipotesi: sempre, se la persona offesa non abbia compiuto gli anni quattordici; solo se il colpevole sia "genitore, anche adottivo, il tutore ovvero altra persona cui, per ragione di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza", nel caso che la persona offesa, ultraquattordicenne, non abbia ancora compiuto gli anni sedici. Il reato di "atti sessuali con minorenne", equiparato quoad poenam a quello di "violenza sessuale" non aggravata, prevede dunque la realizzazione del reato anche da parte di chi abbia semplicemente un rapporto di convivenza con la persona offesa infrasedicenne, pur senza essere ad essa legato da vincoli di parentela o da oneri di affidamento. Ipotesi questa non prevista, però, dalla vecchia normativa, per cui non potrebbe comunque essere ravvisata nei confronti del ......., per il limite invalicabile dettato dagli artt. 2 c.p. e 25 Cost.. In definitiva, l'importanza dell'accertamento, delegato con la sentenza di rinvio, avente ad oggetto l'epoca e le modalità dei rapporti sessuali avvenuti tra l'imputato e la ____, appare, per le ragioni prima esposte, di imprescindibile rilievo. L'imputato è stato infatti condannato, con riferimento alla precedente normativa, per episodi di violenza carnale effettiva ed episodi di violenza carnale presunta (perché commessa su minore degli anni quattordici o su minore degli anni sedici affidatagli per ragioni di educazione). Non essendo più configurabile, con la nuova disciplina, la c.d. violenza carnale presunta, occorre accertare se gli atti sessuali furono o meno violenti e se vennero commessi prima o dopo il compimento dei quattordici anni da parte della......... Infatti, gli episodi non connotati da violenza e commessi quando la minore era ultraquattordicenne, potrebbero considerarsi ancora reato solo se rientrassero nel paradigma dell'art. 609-quater, che presuppone una particolare relazione di parentela o di affidamento tra il colpevole e la persona offesa. Pertanto, giacché il ...... non è ascendente ne' genitore adottivo ne' è stato tutore della ......, dovrebbe in concreto accertarsi se la minore - quando avvennero i fatti per cui è processo - fosse al predetto affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, altrimenti non potrebbe configurarsi il reato. Anche tale indagine, però, è stata completamente omessa dalla Corte distrettuale, pur essendo rilevante ai fini del giudizio quantomeno per la determinazione della pena, essendo stata riconosciuta l'ipotesi prevista dall'art. 519, comma 2 n. 2, c.p., assiomaticamente, con motivazione, oltre che scarna, certamente carente ed illogica ("... la cui sussistenza -sulla base del racconto della querelante e della situazione familiare esistente- è incontestabile, come è dimostrato dal fatto che nemmeno nell'odierna arringa il difensore dell'imputato ha osservato alcunché in contrario."). Ciò premesso, deve annullarsi la gravata decisione, imponendosi un nuovo esame del processo limitatamente ai punti sopra delineati, e cioè epoca e modalità dei rapporti sessuali intercorsi tra il imputato e la persona offesa, ed eventualmente relazione di affidamento allora esistente tra i predetti. P. Q. M. la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di V____. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1997. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1998.
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