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Corruzione di minorenne

 

Corruzione di minorenne

Art. 609quinquies c.p. - Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Massima della Cassazione
In tema di corruzione di minorenni, a seguito dell'abrogazione dell'art. 530 cod. pen. ad opera dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, gli atti sessuali con i minorenni e la corruzione di minorenni, ora previsti rispettivamente dagli artt. 609 quater e 609 quinquies cod. pen., presuppongono, quando non ricorra l'elemento della violenza o taluno degli altri fatti previsti dall'art. 609 bis cod. pen., che il fatto sia compiuto in danno di persona minore degli anni quattordici ovvero degli anni sedici quando vi sia abuso di rapporti di parentela o di altri rapporti assimilati.

***********

SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
____ fu tratto al giudizio del Pretore di P____ per rispondere del delitto "di cui agli artt. 56-530 c.p., per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere atti di libidine sulla minore ____, mostrandole riviste di contenuto osceno, chiedendole se voleva vedere il proprio pene e se era disposta a masturbarlo; non riuscendo nell'intento per il rifiuto opposto dalla bambina, nonché della connessa contravvenzione di molestie, p. e p. dagli artt. 61 n.2 e 660 c.p.; fatti avvenuti in ____ il 30 gennaio 1993 per i quali si era proceduto a seguito della denunzia-querela sporta, nell'immediatezza, dai genitori della minore, all'epoca decenne, e delle conseguenti indagini ed identificazione dell'autore da parte dei carabinieri locali.
Con sentenza del 30/3-7/4/95 quel pretore, assolto il ____ dalla contestata contravvenzione per insussistenza del fatto, lo dichiarò invece colpevole del delitto di tentata corruzione di minorenne e, tenuto conto della recidiva, lo condannò alla pena di otto mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Appellata, quanto alla statuizione di condanna, dall'imputato, la suddetta decisione veniva confermata con la sentenza in epigrafe, con la quale il comportamento dell'imputato veniva, in punto di fatto, ritenuto idoneo ed inequivocamente diretto a far assistere la minore alla propria masturbazione, al fine di "eccitare o sfogare la propria libidine", e, sul piano della configurazione giuridico-penale, in quanto riconducibile alla previsione di cui all'art. 609 quinquies C.P. (introdotto nell'ambito dalle note sopravvenute innovazioni di cui alla L. 15/2/96 n. 66 in materia di reati sessuali) tuttora penalmente rilevante.
Avverso la suesposta sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso a questa S.C., deducendo "inosservanza o erronea applicazione della legge penale oltre alla carenza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato".
Sostiene il ricorrente che la tesi contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l'imputato avrebbe agito con il fine di far assistere la minore alla propria masturbazione (e non invece di farsi masturbare come pur contestato nel capo di imputazione), sarebbe priva di alcun riscontro istruttorio e, pertanto, frutto di affermazioni apodittiche; di tal che, ridottosi il fatto agli altri due elementi della condotta (l'esibizione di riviste pornografiche e la richiesta di mostrare il proprio pene),la fattispecie oggettiva sarebbe inidonea a configurare, secondo giurisprudenza di questa Corte, sia pure in termini di tentativo, il delitto di corruzione di minorenne, delineato dall'art. 609 quinquies C.P., per mancanza del compimento di alcun atto concretizzante "un'attività fisica che coinvolga in qualche modo direttamente gli organi sessuali" . La suddetta tesi, già corredata in ricorso da richiami dottrinali, secondo i quali sussisterebbe "impossibilità dogmatica" a configurare, in "fattispecie a dolo specifico", gli estremi del tentativo, richiedendosi a tal fine, che allo stesso la condotta base sia causalmente idonea", è stata, di massima e sostanzialmente ribadita, in memoria del difensore, depositata in data 5 c.m.. Alla pubblica udienza di questa Corte il P.G ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, evidenziando l'univocità ed idoneità degli atti compiuti dall'imputato a porre in essere la condotta tipica di cui all'art. 609 quinquies C.P., mentre il difensore ha insistito nelle tesi e conseguente richiesta assolutoria esposte nel ricorso e nelle memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Va, anzitutto, osservato che l'accertamento dei fatti compiuto dalla Corte d'Appello, adeguatamente motivato ed esente, sul piano logico, da vizi evidenti o contraddizioni, non può essere contestato nel presente grado di legittimità; sicché devono ritenersi inammissibili, in quanto attinenti ai profili di merito della vicenda, le censure esposte in ricorso in ordine alla ricostruzione dell'episodio operata dai giudici di secondo grado, con particolare riferimento alla natura e finalità lascive del colloquio instaurato dal Canzian con la minore, ritenuto, dalla Corte triestina, inequivocamente tendente a persuadere la giovanissima vittima ad assistere all'imminente masturbazione dell'imputato. A tal riguardo la Corte, utilizzando l'attendibile e circostanziata deposizione della minore ( rivelatasi particolarmente affidabile, per il comportamento freddo, cauto e lucido mantenuto in occasione dell'episodio, che le permise non solo di evitare d'assistere all'increscioso, programmato, epilogo dell'adescamento, ma anche di consentire la pronta identificazione del suo autore), nonché gli ulteriori elementi testimoniali, di riscontro esterno, ha ritenuto provato che il ____, dopo il primo approccio, si addentrò in un discorso a carattere marcatamente sessuale con la bambina (la quale aveva avuto modo di notare tra le sue mani una rivista pornografica), proponendole apertis verbis di vedere il proprio pene e descrivendole, fin nei dettagli, la manovra della masturbazione maschile. Tale descrizione e la proposta che l'aveva preceduta, sono state, dai giudici di secondo grado, ritenuti inequivoci elementi della condotta tipica del delitto di corruzione di minorenne, non essendo altrimenti spiegabili se non in funzione dell'indegno spettacolo che il ____ avrebbe voluto offrire di sè stesso (considerato che la proposta di vedere il pene e la descrizione "dinamica" della masturbazione, preludevano chiaramente a quest'ultima). L'operata ricostruzione dei fatti non solo dal punto di vista oggettivo, ma anche nella suesposta chiave finalistica, si appalesa del tutto adeguata sul piano logico, ed, in quanto tale, non può essere messa in discussione nella presente sede, proponendo alternative, più o meno plausibili, tesi in ordine agli scopi perseguiti dall'imputato, non essendo consentito, allorquando viene dedotto il vizio di legittimità di cui all'art. 606 lett. e), instaurare un raffronto tra l'interpretazione delle risultanze processuali esposta dal giudice di merito e la diversa rilettura delle stesse, ritenuta preferibile dal ricorrente, se non quando la prima sia, di per sè, incoerente sul piano logico e testuale; il che non è nella specie.
Giova, peraltro, osservare che l'avere escluso, da parte dei giudici di secondo grado, l'altra, pur plausibile, finalità, recepita nell'iniziale contestazione (quella di voler indurre la minore a praticare la masturbazione all'imputato), non si è tradotto in mutamento, ma solo in un ridimensionamento dell'accusa (che, pervero, nei termini originari, avrebbe integrato gli estremi di più grave imputazione, artt. 56-521 in rel. 519 cpv. n. 1 C.P., secondo la normativa previgente, 56 - 609 ter n. 1, secondo quella odierna),rimanendo i residui elementi del fatto contestato di per sè sufficienti ad integrare il tentativo di corruzione di minorenne. Le censure, a tal ultimo proposito formulate dal ricorrente e dal difensore (nella memoria ed in sede di discussione orale) circa la non ricorrenza sul piano oggettivo, di tali estremi, per ravvisato difetto di "fisicità" nella condotta posta in essere dall'imputato, non sono fondate.
È ben vero che la figura delittuosa tipica delineata dall'art. 609 quinquies C.P. esige il compimento di "atti sessuali in presenza di minore di anni quattordici al fine di farla assistere" ma altrettanto vero è che la descrizione della condotta, testè riportata, attiene al reato consumato, mentre allorquando vertasi in tema di tentativo non è da ritenersi necessario tale compimento, ben potendo gli "atti idonei, diretti in modo non equivoco", arrestarsi ad una fase in cui non vi sia stato ancora l'inizio dell'atto sessuale, nondimeno realizzando altra parte della fattispecie penale.
E nella specie il comportamento dell'imputato che i giudici di merito hanno plausibilmente ritenuto in procinto di compiere quell'atto sessuale (la masturbazione, preavvisata, in termini di esibizione del pene, ed accuratamente descritta alla piccola vittima), aveva già realizzato parte della condotta tipica, con l'inequivoca proposta alla minore di '"farla assistere" (finalisticamente integrante, sotto il profilo soggettivo, il dolo specifico, che la corrente giurisprudenza esige nel reato de quo).
Sulla idoneita' degli atti ai fini della configurabilità del tentativo, non possono sussistere dubbi, avendo i giudici di merito al riguardo e con corretta motivazione basata su giudizio di adeguatezza degli stessi, valutati ex ante, considerato come l'evento, la masturbazione alla presenza della minore, non si sia realizzato solo per il rifiuto ed il pronto allontanamento della bambina.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il richiamo da parte della difesa ad una precedente e relativamente recente decisione di questa Corte (sez. 3^, sent. n. 4264 del 21/1-2/4/1999) nella quale, in una vicenda solo in parte analoga, furono esclusi gli estremi del tentativo del delitto di corruzione di minorenne, è solo in apparenza conferente. In quell'occasione non furono affermati principi di segno contrario alla presente decisione, poiché all'imputato, in quel caso, era stato addebitato soltanto di avere compiuto atti diretti ad eccitare sessualmente alcune minori, mostrando loro giornali e "videocassette" a contenuto pornografico, ma non anche di aver tentato di farle assisterle ad atti sessuali;
l'annullamento senza rinvio della decisione di merito fu, pertanto, motivato dall'assenza, sia pure allo stadio di tentativo, di tale elemento essenziale della fattispecie, il compimento (o relativo tentativo) di "atti sessuali" (tale non potendo ritenersi il mero godimento dell'agente nell'assistere al turbamento subito dalle minori alla vista delle immagini oscene),nonché dalla mancata menzione, nella motivazione, del menzionato dolo specifico, richiesto dall'art. 609 quinquies citato.
Il ricorso va, in definitiva, respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 25 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2000.

 
 
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