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Lesione personale

 

Lesione personale

Art. 582 c.p. - Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.583, 585) .
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. l) e nell`ultima parte dell`art. 577, il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.7.2001, la Corte Militare di Appello-Sezione distaccata di N_____ confermava la decisione emessa in data 30.1.2001 dal Tribunale Militare di N____, con cui .........era stato condannato alla pena di due mesi di reclusione militare, condizionalmente sospesa, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 223, comma 2, c.p.m.p. per avere cagionato a ..............., lesioni personali guarite in sette giorni. Premesso che correttamente l'originaria imputazione era stata modificata in quella di lesionì personali, la cui procedibilità era stata accertata mediante l'acquisizione della richiesta di procedimento, la Corte militare riteneva che le risultanze probatorie dimostrassero l'esistenza del fatto costituente reato, posto in essere come episodio di "nonnismo" attuato col rito dello "sbrago", e che sulla responsabilità dell'imputato restasse irrilevante il consenso dell'avente diritto.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza perché viziata da mancanza ed illogicità della motivazione nella ricostruzione dei fatti e nell'affermazione della responsabilità dell'imputato, da violazione degli artt. 431 c.p.p., in relazione agli artt. 521 c.p.p. e 260 c.p.m.p., e da violazione dell'art. 50 c.p. in riferimento alla mancata applicazione della scriminante del consenso dell'avente diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso manca di fondamento.
Non ha pregio il primo motivo di ricorso con cui è stata denunciata l'errata valutazione delle prove, atteso che la Corte Militare ha sottoposto ad accurata analisi le risultanze probatorie, dalle quali è stato tratto il convincimento della riferibilità alla condotta consapevole e volontaria dell'imputato delle lesioni riportate dal ____, con prudente apprezzamento sorretto da argomenti convincenti, non sindacabili nel giudizio di legittimità. Deve essere disatteso anche il secondo motivo di ricorso. In primo luogo, deve osservarsi che non sussiste la prospettata violazione dell'art. 521 c.p.p., dato che la modificazione dell'originarla imputazione di violenza ad inferiore in quella di lesione personale, non ha fatto venire meno la correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, essendo stato posto l'imputato in condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa sull'oggetto dell'addebito. Inoltre, una volta adottata la diversa qualificazione relativa alle lesioni volontarie, per le quali è prescritta la richiesta del comandante del, corpo, non merita censura il provvedimento con cui il giudice di primo grado ha disposto, a norma dell'art. 507 c.p.p., l'acquisizione di tale atto, essendo indubbiamente riconducibile nei poteri-doveri del giudice accertare se sussista o non la prescritta condizione di procedibilità. Infine, è infondato anche l'ultimo motivo di ricorso con cui è stata lamentata la violazione dell'art. 50 c.p.- In proposito la Corte Militare ha puntualmente rilevato che, nell'ambito degli episodi c.d. di "nonnismo", in cui si inquadra la vicenda in esame, le manifestazioni di volontà delle vittime non possono mai essere considerate libere da condizionamenti e ciò in considerazione della forzata convivenza in cui si trovano i militari coinvolti e del clima di soggezione (e spesso di vera e propria intimidazione) creato dai militari più anziani nei confronti dei più giovani, i quali non possono sottrarsi ai vari riti di iniziazione se non vogliono subire ritorsioni o comunque scadere nella considerazione del gruppo. Alla luce di tale rilievo risulta corretta l'opinione accolta nella sentenza impugnata, con cui è stata esclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto, in quanto l'accettazione di sottoporsi alla prova dello "sbrago" non può considerarsi frutto di una libera autodeterminazione del soggetto passivo, la cui prestazione del consenso deve ritenersi viziata. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2002.

 
 
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