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Danno per perdita di animale
RESPONSABILITA' CIVILE - DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DI UN ANIMALE - DANNO IN RE IPSA - ESCLUSIONE
In tema di responsabilitā aquiliana, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi di lesione di situazioni soggettive costituzionalmente protette, ma anche nei casi di situazioni legislativamente protette come figure tipiche di danno non patrimoniale, rientranti nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.civ. Non appare riconducibile tuttavia nč all'una nč all'altra categoria di danni non patrimoniali risarcibili la perdita, a seguito di un fatto illecito (incidente stradale), di un cavallo indicato dalla parte come animale di affezione, in quanto essa non č qualificabile come fattispecie di danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integritā affettiva costituzionalmente tutelata, nč tanto meno puō essere sufficiente a tal fine la deduzione di un danno "in re ipsa", con il generico riferimento alla perdita della qualitā della vita.
Sentenza n. 14846 del 27 giugno 2007 |