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Responsabilità della stampa

 
RESPONSABILITA’ CIVILE - DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - ATTENTATO DI VIA RASELLA
La Corte ha confermato la condanna al risarcimento dei danni per diffamazione nei confronti di un quotidiano che aveva pubblicato vari articoli contenenti una aspra critica nei confronti degli organizzatori dell’attentato di via Rasella del 23 aprile 1944. Ha ricordato la Corte che solo, nella verità dei fatti oggettivi, si sarebbero potute esprimere "dure critiche sulla scelta dell'attentato, l'organizzazione, i suoi scopi", ma "quando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere la reputazione altrui". Secondo la Corte, legittimamente i giudici di merito, che aveva definito l’attentato un "legittimo atto di guerra rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente dei militari", avevano ritenuto "lesiva dell'onorabilità politica e personale" di uno dei partecipi dell’attentato "la non rispondenza a verità di circostanze non marginali come l'ulteriore parificazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attentato di Via Rasella e l'assimilazione tra Erich Priebke" e la parte offesa. Va rammentato che nel 1999, la prima Sezione penale della Corte (sent. n. 1560/99, rv. 213881) aveva collocato il suddetto attentato nelle azioni di guerra non punibili, "ai sensi del D.L.G.T.12 aprile 1945 n. 194".
 
  Sentenza n. 17172 del 23 maggio 2007
 
 
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