Responsabilità del consulente tributario
S E N T E N Z A della Corte di Cassazione sul ricorso proposto da...... ricorrente --- contro CURATELA FALLIMENTARE ..... Srl- controricorrente - avverso l'ordinanza del Tribunale di B_____, depositata il 15/2/95; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il fallimento della s.r.l. "....il quale aveva presentato, al fine del condono previsto dalla legge n. 413/1991, dichiarazioni integrative per l'IVA per gli anni 1987, 1988 e 1989, avendo successivamente purtuttavia ricevuto avvisi di rettifica della dichiarazione IVA per tali anni, incaricò il dr. ...di proporre, avverso gli avvisi, ricorsi alla Commissione tributaria. Il ... propose i ricorsi e, dopo che la Commissione tributaria di primo grado aveva dichiarato estinti i giudizi per condono, chiese il compenso per l'opera prestata ed il giudice delegato determinò il compenso per indennità ed onorari in L. 9.900.000, determinandolo "a discrezione", e il compenso per la redazione dei ricorsi in L. 1.290.000, in luogo rispettivamente delle richieste L. 24.117.120, computate determinando l'onorario "a percentuale", e L. 1.920.000. Avverso il provvedimento del giudice delegato il ...propose reclamo, che il Tribunale di Brindisi respinse, con decreto del 15.2.1995, affermando: a) che a titolo di onorari spettava il compenso "a discrezione" e non quello "a percentuale" in quanto la Commissione tributaria aveva dichiarato i giudizi estinti per condono senza decidere sul merito dei ricorsi: secondo il paragrafo quarto dell'art. 51 del d.p.r. 10.9.1974 n. 567 difatti spetta il compenso "a discrezione" e non quello "a percentuale" se la controversia sia definita sulla base di "riduzioni normalmente concesse dagli uffici fiscali o derivate da contestata infondatezza degli accertamenti o comunque quando la pratica venga definita con una riduzione superiore al 50% del tributo richiesto o accertato"; b) che il compenso per la redazione dei ricorsi era stato discrezionalmente correttamente determinato, in proporzione al valore della prestazione professionale, in misura compresa tra quella minima e quella massima previste. Ha proposto ricorso per cassazione il ....; ha resistito con controricorso il fallimento, il quale ha presentato altresì memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso si deduce che il Tribunale è incorso in violazione e falsa applicazione dell'art. 51 d.p.r. 10.9.1974 n. 567 nonché in vizio di motivazione perché secondo l'orientamento di questa Corte (Cass., n. 6206/1979) l'onorario "a percentuale" spetta comunque solo che sia stata emessa una pronunzia della Commissione tributaria: la citata norma difatti, in quanto correlata all'istituto del concordato vigente all'epoca della emanazione della stessa - era ormai suscettibile di applicazione in via residua solo nelle ipotesi - non ricorrenti nella specie - di ritiro o di modifica dell'accertamento prima della decisione della Commissione tributaria oppure di acquiescenza dell'Ufficio alla domanda della parte in sede di discussione nel giudizio di primo grado presso detta Commissione. Il motivo è infondato. Questa Corte nella menzionata sentenza difatti ha affermato che l'applicabilità degli onorari "a discrezione" in luogo di quelli "a percentuale" è dalla norma correlata non al modo di definizione della controversia tributaria (in particolare presso un Ufficio amministrativo o presso il giudice tributario) ma a condizioni di carattere obiettivo - "riduzioni normalmente concesse dagli Uffici fiscali o derivate da contestata infondatezza dell'accertamento o comunque quando la pratica venga definita con una riduzione superiore al 50% del tributo richiesto od accertato" -: e ciò perché la definizione della pratica a siffatte condizioni fa presumere che questa fosse di facile trattazione e pertanto fosse congruo l'onorario a discrezione anziché quello a percentuale. L'orientamento va seguito perché nel motivo - con il quale si deduce erroneamente che la Corte abbia affermato che l'adozione della pronunzia tributaria costituisca ragione sufficiente per la spettanza dell'onorario "a percentuale" - non sono addotte specifiche ragioni che consentano di discostarsene. Va aggiunto che la "ratio" dell'interpretazione adottata nella citata sentenza - e cioè che la definizione della controversia sia considerata di facile soluzione, e quindi giustifichi l'attribuzione dell'onorario "a discrezione", allorché, pur sulla base delle argomentazioni svolte nel ricorso alla Commissione (o all'Ufficio tributario), la definizione avvenga a quelle specifiche condizioni previste dalla norma - impone di inferire che nella specie, essendo stata la dichiarazione di estinzione dei giudizi per condono adottata sulla base delle dichiarazioni integrative presentate dalla parte personalmente, si versa in una ipotesi ricomprensibile "a fortiori" nella previsione legislativa dal momento che la condizione della definizione delle controversie per (estinzione dei giudizi per) condono non era stata posta in essere dal professionista che aveva redatto i ricorsi presentati alle Commissioni, il quale (se ciò è avvenuto) si è limitato a indicare negli stessi la già avvenuta presentazione delle dichiarazioni integrative finalizzate all'applicazione del condono. Con il secondo motivo si deduce che il Tribunale è incorso in vizio di motivazione nel confermare il provvedimento del giudice delegato di attribuzione di L. 1.290.000 - anziché delle richieste L. 1.920.000 - a titolo di compenso per la redazione dei ricorsi alla Commissione tributaria: il giudice delegato difatti, pur non essendo vincolato al parere del curatore, non può operare arbitrarie e immotivate riduzioni del compenso richiesto se per questo il curatore ha espresso parere favorevole. Il motivo è infondato. Il Tribunale difatti ha sufficientemente e correttamente motivato in ordine alla riduzione operata dal giudice delegato ponendo in rilievo che il compenso era stato determinato tra la misura minima e quella massima consentita tenendo conto della (valenza della) prestazione professionale svolta, alla quale quindi il compenso era stato parametrato. Il ricorso dev'essere pertanto respinto. Il soccombente va condannato al pagamento delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore del resistente, di L. 155.500 per spese e di L. 1.500.000 per onorari. Così deciso il 12/3/97.
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