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Costruttore

 

Responsabilità del costruttore

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. (Nella specie, è stato ritenuta correttamente motivata la decisione di merito che aveva fatto risalire la scoperta dei difetti dell'opera alla data del deposito della relazione del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo). 

In tema di responsabilità del venditore - costruttore per gravi difetti dell'opera, l'art. 1669 cod. civ., mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo nei casi in cui il venditore abbia personalmente, cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati, come l'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicchè anche in tali casi la costruzione dell'opera è a lui riferibile; pertanto, il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale. Ne consegue che il giudice di merito, nel verificare la responsabilità del venditore ex art. 1669 cod. civ., non può limitarsi ad accertare se l'opera sia stata direttamente compiuta dal medesimo, essendo necessario stabilire - anche quando nell'esecuzione siano intervenuti altri soggetti - se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile, per avere egli mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull'operato dei predetti. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità ex art.1669 cod. civ.del venditore, in quanto l'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore era avvenuta sotto il controllo tecnico affidato dallo stesso venditore a persona di sua fiducia).

ANNO 2005

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

In tema di responsabilità per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione di un veicolo, il proprietario e il conducente rispondono a titolo di responsabilità oggettiva, e con tale responsabilità concorre quella del costruttore, a norma dell'art. 2043 cod. civ., determinandosi, per l'effetto, una responsabilità solidale, secondo quanto previsto dall'art. 2055 cod. civ., anche se i condebitori rispondono a titolo diverso, il costruttore per colpa, il proprietario e il conducente per l'uso della cosa. In tale situazione, è ininfluente il rapporto di dipendenza reciproca tra le domande risarcitorie, poiché, in ogni caso, il proprietario e il conducente sarebbero responsabili a norma dell'ultimo comma dell'art. 2054 cod. civ., mentre la solidarietà esclude ogni ipotesi di litisconsorzio tra i soggetti responsabili.

Sentenza della Corte di Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Filippo S____, mentre procedeva alla guida di un ciclomotore, veniva investito e ucciso da una ruota che si staccava dal rimorchio di un autoarticolato condotto da Mauro P____. Nel corso delle indagini preliminari avviate per l'imputazione di omicidio colposo, svolta una perizia la quale accertava che la rottura del mozzo della ruota, già di per sè sottodimensionato, era dipesa dalle deformazioni e dalle cricche cagionate al pezzo dall'utilizzo di masse battenti. Archiviato il procedimento penale, i genitori di Filippo, ____, e le sorelle ____ convenivano in giudizio Mauro P____, la ____S.r.l. di F____ proprietaria della motrice, la ____ Trasporti S.r.l. proprietaria del rimorchio, l'assicuratore per la responsabilità civile____Italico S.p.a. La ____ Trasporti s.r.l. chiamava in causa, per essere manlevata in relazione ai difetti di costruzione del mezzo, le Officine ____ s.p.a. quale costruttrice del rimorchio.
La S.p.a. ____ Italico chiamava in causa sia la suddetta società, sia la fonderia ____ S.p.a. costruttrice del mozzo. Entrambe le società chiamate in causa si costituivano.
Il Tribunale di P____ così provvedeva: a) condannava in solido Mauro P___, la s.p.a. ____ Italico e la ____s.r.l. al risarcimento dei danni nei confronti di __e __, liquidati nella misura complessiva di lire 50.041.522; b) respingeva la domanda nei confronti S.r.l. ___e la domanda proposta dalle sorelle ___; c) respingeva le domande contro le società chiamate in causa, in quanto la loro chiamata in giudizio era stata effettuata da difensore sfornito di procura speciale. Il Tribunale riteneva la responsabilità dei convenuti ed escludeva sulla base della presunzione di cui all'ultimo comma dell'art. 2054 c.c. la risarcibilità dei danni morali. Riteneva non provato il danno biologico. Liquidava il danno patrimoniale in favore dei genitori per il venir meno del contributo economico del figlio.
Gli attori proponevano impugnazione. La Corte d'appello di A____ rigettava gli appelli.
Avverso questa sentenza ___, __, ___hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso la __ s.p.a. e le Officine ____ s.p.a. Per il ___ Italico s.p.a. è stata depositata una procura notarile a rappresentare e difendere. I ricorrenti hanno rinunziato al ricorso nei confronti della ___ s.p.a. che ha accettato la rinunzia. All'udienza del 12 dicembre 2003, è disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'intimato P___. La causa è stata chiamata all'udienza del 6 maggio 2004. Le Officine ____ s.p.a. e i ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti ____ hanno rinunciato al ricorso nei confronti della __ s.p.a. con atto sottoscritto dagli stessi e dal loro avvocato.
La rinunzia è stata sottoscritta per adesione dal legale rappresentante della__s.p.a. e dal suo avvocato, norma degli artt. 390 e 391 c.p.c. deve dunque dichiarata l'estinzione del giudizio di Cassazione tra i ricorrenti e la __s.p.a. per rinunzia al ricorso. Non si pronunzia sulle spese avendo la ___ s.p.a accettato la rinunzia personalmente.
2. Il ricorso nei confronti di Mauro P____ è inammissibile. All'udienza del 12 dicembre 1993, la Corte, rilevato che la notificazione del ricorso era stata notificata in unica copia a più parti presso il medesimo procuratore, ha disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti di Mauro P____ che non aveva svolto difese. La nuova notificazione a Mauro P____ è stata effettuata presso il procuratore costituito il 30 gennaio 2004 e, dunque, oltre un anno dalla sentenza pubblicata il 20 maggio 2000. A norma dell'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c., dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 ss. La notificazione fatta al procuratore, anziché alla parte personalmente, è viziata da nullità, che può essere sanata dalla rinnovazione della notificazione (Cass. 21 novembre 2000, n. 15023; Cass. 18 ottobre 1997, n. 10246; Cass. 10 luglio 1993, n. 594). Tuttavia, nell'ipotesi in cui sia stata già disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. la rinnovazione della notificazione del ricorso per Cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa - come è avvenuto nel caso di specie -, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comporta l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (Cass. 5 ottobre 2000, n. 13285; Cass. 21 novembre 2000, n. 15023; Cass. 10 aprile 1999, n. 3497; Cass. 18 ottobre 1997, n. 10246).
Nel caso di specie, la notificazione all'intimato, eseguita dopo l'ordine di rinnovazione, è, per quanto detto, nulla per essere stata effettuata, dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza al procuratore e non alla parte personalmente; conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per Cassazione. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, andò la mancata liquidazione del danno morale e deducono la violazione dell'art. 2055 c.c. in relazione all'accertamento del fatto dannoso. La Corte d'appello ha ritenuto esatto il rilievo di essi appellanti sull'esistenza della colpa concreta e penalmente rilevabile del sottodimensionamento progettuale e nella fase di realizzazione del mozzo, concludendo peraltro che questo fatto non aveva "efficacia espansiva tale da portare consequenzialmente alla risarcibilità dei danni morali". Questo principio era però in antitesi con l'art. 2055 c.c. che prevede la responsabilità solidale per tutti i compartecipi. L'accertamento della colpa dei costruttori del mozzo, la cui rottura aveva causato il distacco della ruota che aveva investito il S____, comportava la solidarietà della responsabilità anche nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo. Aveva dunque errato la Corte d'appello nel ritenere che, trattandosi di responsabilità presunta, occorreva un positivo accertamento della colpa a carico del conducente o del proprietario. In sostanza i ricorrerti, pur seguendo un singolare percorso argomentativo, hanno sottoposto a doglianza la mancata corresponsione del danno morale, quale conseguenza dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2054.
Il motivo è fondato.
3.1. La Corte d'appello ha ritenuto che non spettasse agli attuali ricorrenti il risarcimento dei danni morali. Lo ha ritenuto, sulla base delle seguenti considerazioni. Ha inquadrato la fattispecie concreta nell'ultimo comma dell'art. 2054 c.c., a norma del quale le "persone indicate dai commi precedenti (cioè il ente, il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo". Ha rilevato che la responsabilità prevista dalla norma indicata è oggettiva, mentre nessun connotato di colpa era individuabile a carico del proprietario o del conducente, per essere i fattori di rottura del mozzo non prevedibili secondo anche la più scrupolosa diligenza. Ha concluso nel senso che il comportamento imputabile al proprietario o al conducente non poteva essere qualificato in termini di reato: ciò che escludeva la loro obbligazione risarcitoria per i danni morali. Per altro, la colpa che poteva in ipotesi ravvisarsi a carico dei costruttori non rilevava, essendo il relativo accertamento precluso, a seguito della statuizione di inammissibilità della chiamata in causa di questi, passata in giudicato per mancata impugnazione. 3.2. Nell'esame del motivo occorre considerare la recente evoluzione della giurisprudenza di questa corte in teina di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale che escludeva la risarcibilità dei danni morali allorquando la responsabilità dell'autore del fatto veniva affermata sulla base di una regola probatoria fondata su una presunzione di colpa (per es. art. 2050 e 2054 c.c.) è stato di recente superato. Si è infatti affermato che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (Cass. 12 maggio 2003, n. 7282; Cass. 12 maggio 2003, n. 7283; Cass. 14 luglio 2003, n. 10987; Cass. 10 aprile 2004, n. 4906). Su questo nuovo assetto sono poi intervenute le sentenze 31 maggio 2003, n. 8828 e 31 maggio 2003, n. 8827) che hanno proceduto ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059, facendo rientrare nell'ambito del danno non patrimoniale i casi di danno da legioni di valori inerenti la persona, superando la tradizionale considerazione dell'art. 2059 c.c. che ne restringeva la portata al danno morale soggettivo determinato dal fatto illecito costituente reato e ammettendo al risarcimento del danno non patrimoniale l'ingiusta lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica. In particolare, la sentenza n. 8828/2003 ha affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la costituzione - che all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale dev'essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui in considerazione valori personali di rilievo costituzionale è da escludere che il danno non patrimoniale sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.. 3.3. Per quanto qui interessa, le conclusioni che possono trarsi dalla giurisprudenza considerata sono nel senso che quando è in discussione la tutela risarcitorio della persona il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo) va risarcito anche se il fatto non sia configurabile come reato (sul punto Cass. 8827/2003, in motivazione). L'accertamento della colpa nella condotta gente può essere validamente effettuato attraverso le ipotesi legali di presunzione di colpa (es.: art. 2054 primo e secondo comma) e, quindi, attraverso il o superamento della presunzione. Vertendosi poi in casi in cui la norma costruisca la responsabilità come oggettiva (es.: art. 2054 ultimo comma), questo schema di imputazione attiene sia ai danni patrimoniale danni non patrimoniali.
3.4. La Corte territoriale ha negato il risarcimento dei danni morali rilevando che la fattispecie si inquadrava nell'ultimo comma dell'art. 2054 c.c., che nessun connotato di colpa era individuabile a carico del proprietario o del conducente, per essere i fattori di rottura del mezzo non prevedibili secondo anche la più scrupolosa diligenza e che il comportamento imputabile al proprietario o al conducente non poteva essere qualificato in termini di reato. Questa conclusione non è condivisibile avuto riguardo a quanto sopra detto circa il più recente orientamento di questa Corte. Il danno morale subiettivo, sofferto per un danno alla persona, rientra a pieno titolo nella lettura costituzionalmente orientata del danno non patrimoniale e dell'art. 2059 c.c. La responsabilità per questo danno non patrimoniale può essere imputata, così come avviene in caso di danno patrimoniale, a titolo di responsabilità oggettiva, cioè di responsabilità fondata sul rapporto con la cosa superabile solamente in caso di insussistenza di nesso causale tra la cosa e l'evento.
Al principio di diritto sopra enunciato si atterrà il giudice del rinvio.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano "la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione sia alla domanda non esplicitata in grado di affermazione della responsabilità in capo ai costruttori - ____s.p.a. - sia in relazione all'esplicita domanda proposta in appello dagli appellanti principali". Deducono che in primo grado non avevano formalmente esteso la domanda nei confronti delle chiamate in cause____s.p.a. e della ___ s.p.a. ne' sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità ne' sotto il profilo del risarcimento dei danni.
Tuttavia con l'atto d'appello essi aveva impugnato la decisione del Tribunale nella parte in cui ne aveva disposto l'estromissione, rilevando che i soggetti indicati erano contraddittori necessari, essendo stati chiamati "in garanzia dai conventi P____ e ___Italica che ai costruttori attribuivano la responsabilità esclusiva o quantomeno concorsuale". Richiamano a sostegno del motivo il principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza 12 novembre 1999, n. 12558, secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno, qualora il soggetto passivo della domanda chieda accertarsi la responsabilità esclusiva o prevalente di un altro convenuto o di un terzo (che abbia contestualmente provveduto a chiamare in causa), tra quest'ultima domanda e quella formulata dall'attore sussiste un rapporto di dipendenza reciproca, con la conseguenza che al giudizio di appello debbono necessariamente partecipare, ex art. 331 c.p.c, tutti i soggetti.
Il motivo è infondato.
Il principio sopra riportato non è richiamato a proposito. Si verte infatti in tema di responsabilità per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. Il proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) e il conducente sono responsabili e la loro responsabilità è imputata a titolo di responsabilità oggettiva. Corte ha poi statuito che con la responsabilità oggettiva del proprietario e del conducente concorre la responsabilità del costruttore, a norma dell'art. 2043 c.c., determinandosi una responsabilità solidale secondo quanto previsto dall'art. 2055 c.c. (Cass. 2 marzo 1973, n. 577). La responsabilità è dunque solidale, anche se i condebitori rispondono a titolo diverso: il costruttore per colpa, il proprietario e il conducente per l'uso della cosa. In questa situazione non ha dunque senso parlare di dipendenza reciproca tra le domande, poiché in ogni caso il conducente e il proprietario sarebbero responsabili a norma dell'ultimo comma dell'art. 2054 c.c., mentre la solidarietà esclude il litisconsorzio tra i soggetti implicati.
5. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la "violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda risarcitoria proposta dagli appellanti con riguardo a tutti gli appellati sulla base del fatto reato imputabile a ___ s.p.a. e ___ s.p.a. e violazione art. 2054 c.c. sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo con riguardo all'esecuzione in capo e ____". Sostengono che la responsabilità della ___ s.r.l., proprietaria della motrice, derivava dal fatto che il veicolo era ontologicamente un unicum: la ruota si era staccata in quanto il veicolo era in marcia. Il motivo è infondato.
Circa la doglianza relativa alla ____ s.p.a. e ___ s.p.a sembra sufficiente osservare che, esclusa la dedotta inscindibilità, le stesse sono fuori dalla presente causa per effetto della sentenza di primo grado che ha ritenuto la nullità della chiamata in causa. Per quanto riguarda l'esclusione della responsabilità della società proprietaria della motrice, la Corte territoriale la ha esclusa rilevando che l'art. 2054, ultimo comma c.c. fondava la responsabilità sulla proprietà della cosa affetta da vizio di costruzione e non si prestava ad essere interpretato nel senso di estendere la sua portata al caso di specie.
Questa ratio decidendi non è stata specificamente contestata. Ma comunque il ricorrente confonde le norme applicabili, facendo riferimento alla circolazione dei mezzo anziché alla previsione di responsabilità oggettiva prevista dall'ultimo comma dell'art. 2054 c.c. del quale ha fatto applicazione la sentenza impugnata. 6. Con il quarto motivo si deduce la "insufficiente motivazione in ordine alla esclusiva responsabilità positiva del conducente dell'autoarticolato ... violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'accertamento della colpa positiva del proprietario del rimorchio".
Il motivo di ricorso è unicamente rivolto al conducente dell'autotreno e, cioè, al P____. Ma come si è detto il ricorso nei confronti di questi è inammissibile (v. n. 2), cosicché è inammissibile anche il relativo motivo.
Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c. in relazione alla domanda di risarcimento del danno per la perdita del congiunto indipendentemente dal fatto reato, nonché l'insufficiente motivazione in ordine a quanto liquidato a titolo di danno patrimoniale conseguente al mancato apporto reddituale del defunto. Il motivo contiene due doglianze, che possono essere trattate distintamente. 7.1. Con la prima doglianza si censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto il c.d. danno esistenziale, rilevando che era stato chiesto il ristoro del danno conseguente alla perdita del congiunto indipendentemente dalla connotazione del fatto come reato. Si lamenta che i giudici di merito si erano lasciati fuorviare dal nomen iuris utilizzato, anche se stante l'ampia richiesta del risarcimento di tutti i danni non potevano esimersi dal pronunziare sul danno conseguente alla perdita del congiunto.
Il motivo è fondato.
2. Sembra opportuno, in termini generali, tracciare una premessa sul danno conseguente all'uccisione di un congiunto per la definita perdita del rapporto parentale.
Questa Corte con la sentenza 31 maggio 2003, 8828 analogamente v. la sentenza 31 maggio 2003, n. 8827)ha affermato il principio secondo cui "Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quelle alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.". In particolare, per quanto concerne la prova del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto possono richiamarsi le argomentazioni contenute nelle sopra indicata sentenza n. 8828 del 2003.
Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.
Volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza (introdotta da Corte Cost. 184/86, che ha collocato nella prima figura il danno biologico, ma abbandonata dalla successiva Corte Cost. n. 372/94), si tratta di danno-conseguenza. Non vale pertanto l'assunto secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse. Deve affermarsi invece che della lesione dell'interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente), dovendosi aver riguardo al periodi di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire.
La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile stanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Ed è appena il caso di notare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarci una duplicazione di risarcimento.
Ma va altresì precisato che, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento.
7.3 Fatta questa premessa può passarsi allo specifico esame del motivo.
Dall'esame degli atti - consentito essendo stato dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. - risulta che con l'atto d'appello gli attuali ricorrenti avevano chiesto il ristoro del danno biologico subito in conseguenza del trauma psichico dovuto alla tragica perdita del congiunto, deducendo che "il trauma psichico dovuto alla tragica morte di un congiunto, anche in difetto di prova specifica in ordine all'intensità, costituisce turbativa dello stato psichico e psicologico del superstite tale da incidere nella sua salute". Specificavano po' che "il danno psicologico non è certamente visibile come quello dovuto a lesioni alla persona ma certamente esiste e nella impossibilità ovvero nella difficoltà di darne la prova agli effetti risarcitori non per questo non va risarcito essendone certa comunque l'esistenza".
Se si astrae dalla formale indicazione del danno in questione quale danno biologico e si ha riguardo al contenuto della richiesta, la domanda, opportunamente interpretata, va intesa quale domanda di ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto in sostanza si lamenta l'incisione dell'interesse all'integrità di questo rapporto e si richiede il risarcimento del danno, indipendentemente dalla prova della lesione del bene salute. Su questa richiesta la Corte d'appello non ha pronunziato limitandosi a rilevare che la sussistenza del danno biologico iure proprio non può presumersi ma dev'essere dimostrata attraverso i comuni mezzi di prova.
Per questa parte il motivo va dunque accolto e il giudice del rinvio pronuncerà sulla domanda in questione (intesa anche quale domanda di ristoro del danno per la perdita parentale), anche considerando quanto sopra rilevato (n. 7.2.).
8. Nell'ambito dello stesso quinto motivo, i ricorrenti lamentano anche l'entità della liquidazione del danno materiale conseguente alla legittima aspettativa del reddito che il figlio deceduto avrebbe apportato alla famiglia. Deducono che la liquidazione effettuata dai giudici di merito era troppo modesta e che, considerata le condizioni economiche, doveva pervenirsi alla conclusione che il giovane avrebbe destinato alla famiglia una più ampia quota del proprio reddito. Questa doglianza non può essere accolta.
Risulta infatti evidente che i ricorrenti non portano all'attenzione di questa Corte una violazione di legge o una carenza di effettiva logica nella motivazione della sentenza impugnata o di contraddittorietà all'interno della stessa, ma contestano direttamente -e inammissibilmente in questa sede - le valutazioni espresse dai giudici di merito in ordine alla liquidazione della voce di danno in questione.
9. In conclusione, per quanto sopra detto va dichiarata l'estinzione del giudizio di Cassazione tra i ricorrenti e la ____ s.p.a. per rinunzia al ricorso, senza condanna alle spese secondo quanto prevede l'art. 391 c.p.c. Va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di Mauro P____. Vanno accolti il primo e il quinto motivo (quest'ultimo nella parte in cui si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c), con rigetto e egli altri; più precisamente vanno rigettati il secondo e il terzo motivo, mentre il quarto motivo, per quarto detto, è inammissibile. La sentenza impugnata va cascata in relazione ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di B____, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese nei confronti di Mauro P____ e T___s.p.a. che non hanno svolto difese. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese nei confronti della ____s.p.a..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione fra i ricorrenti e la ____ s.p.a. e dichiara nulla per le spese tra queste parti; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Mauro P____; accoglie il ricorso e il quinto motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di B____; nulla per le spese del giudizio di Cassazione nei confronti di P____ e della ___s.p.a.; compensa le spese nei confronti della ___ s.p.a.. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2004.

 
 
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