Responsabilità del genitore
Qualora la responsabilità del genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore trovi fondamento, essendo il minore incapace di intendere e volere al momento del fatto, nella fattispecie autonoma di cui all'art. 2047 cod. civ. e non in quella di cui all'art. 2048 cod. civ., incombe sul genitore del danneggiante la prova dell'affidamento ad altro soggetto della sorveglianza dell'incapace. Detta prova è particolarmente rigorosa, dovendo egli provare di non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrare un fatto impeditivo assoluto. (Nella specie, relativa all'infortunio occorso ad un minore colpito con un ceppo di legno da altro fanciullo di sette anni che giocava con lui, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dei genitori del danneggiante, essendo presente al gioco il padre del danneggiato, assumendo che la madre del primo, allontanatasi, aveva ritenuto tacitamente delegata all'altro adulto rimasto la sorveglianza del proprio figlio minore). ANNO 2005
| Riferimenti normativi: |
Cod. Civ. art. 2047 |
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Cod. Civ. art. 2048 |
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In base alla previsione contenuta nell'art. 2048 cod. civ. in tema di responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, sul danneggiato incombe solo l'onere di provare che il fatto illecito sia stato commesso dal minore ed il danno subito, mentre i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico , devono provare di non aver potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art. 147 cod. civ. relativo ai doveri verso i figli, tra i quali quello di educare la prole.
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il minore Roberto F____, alla guida di un ciclomotore, investiva Aniello S____ che stava attraversando la strada, causandogli lesioni che ne provocavano la morte. Il processo penale a carico del responsabile si concludeva in primo grado con una sentenza del Tribunale per i minorenni che dichiarava non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale e, riconosciuto un concorso di colpa a carico della vittima nella misura del trenta per cento, condannava il F____ al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede. Il giudice di secondo grado dichiarava poi non doversi procedere essendo il reato estinto per amnistia, confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal F____. Sulla base di queste premesse Vincenzo S____ e Luciana S____, figli di ____, convenivano dinanzi al Tribunale di R___ Roberto ____, nonché i genitori dello stesso, _____, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. I convenuti si costituivano contestando il fondamento della domanda. Il Tribunale, ritenuta la responsabilità dei genitori a norma dell'art. 2048 c.c., condannava i convenuti in solido tra loro a risarcire i danni, che liquidava in lire 191.531.000 in favore di Vincenzo S___ e in lire 211.931.000, in favore di Luciana S____. Proposto appello, la Corte d'Appello di R____ lo rigettava. Avverso questa sentenza R____, Piero F___ e Vittoria D___propongono ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. ____e ____resistono con controricorso. I ricorrenti hanno depositato procura con nomina di nuovo difensore essendo deceduto il difensore indicato in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2048 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Decisione illogica. Insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Il Tribunale aveva affermato la responsabilità dei genitori del minore Roberto F____, non avendo gli stessi fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2048 c.c. e li aveva condannati, in solido con lui, al risarcimento dei danni ex art. 2055 c.c. Il Giudice d'Appello aveva confermato la responsabilità dei genitori del minore, disattendendo o, meglio, ignorando la censura proposta sul punto dagli appellanti, secondo cui, per le stesse modalità del sinistro, nonché per il verificarsi di fattori eccezionali, andava esclusa ogni loro responsabilità. Questa decisione era errata e illogicamente e insufficientemente motivata, perché carente sul piano della specifica disamina del fatto addebitato al minore e della relativa adeguata valutazione. Invero, il corretto e approfondito esame della vicenda infortunistica, pur necessario per valutare il fondamento della responsabilità diretta dei genitori del Fontana, avrebbe dovuto condurre i Giudici di merito a considerare superata la presunzione iuris tantum stabilita dall'art. 2048 c.c.. Il motivo è infondato. 2. L'art. 2048 c.c., nel disciplinare la responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori (non emancipati), dispone al terzo comma che i genitori sono liberati dalla responsabilità "soltanto se provano di non potuto impedire il fatto". Il legislatore ha dunque invertito l'onere della prova: al danneggiato è sufficiente provare il fatto illecito commesso dal minore e il danno subito, senza dover dimostrare anche la colpa dei genitori, mentre questi ultimi per sottrarsi alla responsabilità; devono provare di non aver potuto impedire il fatto. La giurisprudenza di legittimità ha poi in diverse occasioni interpretato questa disposizione nel senso che è carico dei genitori la positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art. 147 c.c. relativo ai doveri verso i figli, tra i quali quello di educare la prole. 3. La Corte d'appello ha rilevato che gli appellanti avevano contestato la propria responsabilità ex art. 2048 c.c. deducendo: a) lo stato di separazione personale di essi genitori; b) la circostanza che il ciclomotore era un regalo fatto dal solo padre. Ha quindi escluso che le circostanze dedotte potessero essere idonee a far venir meno la responsabilità dei genitori a norma dell'art. 2048 c.c. e ha dichiarato inammissibili, perché generiche e involgenti giudizi, le prove dedotte dagli appellanti in ordine all'adeguatezza dell'educazione impartita. In sostanza dunque i giudici di merito hanno ritenuto sussistere la responsabilità dei genitori per non avere questi fornito la prova liberatoria prevista dall'art. 2048 c.c.. 3.1. I ricorrenti contestano le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale, deducendo che nell'atto d'appello avevano rilevato che "il solo esame delle modalità del fatto dannoso, collegato all'imprevedibilità del comportamento della vittima ____in riscontrato stato di ebrezza, esclude (va) la responsabilità obiettiva dei genitori di F___Roberto" e che l'evento era "legato a fattori totalmente eccezionali, non riconducibili in alcun modo a difetto di educazione". Su questo punto la Corte territoriale aveva omesso ogni esame. Dall'omessa considerazione della circostanza i ricorrenti traggono la conclusione della violazione di legge e del vizio di motivazione della sentenza impugnata. In proposito citano la decisioni di questa Corte n. 10357 del 2000 e n. 7220 del 2001. La circostanza della quale i ricorrenti lamentano il mancato esame e, cioè, la considerazione delle modalità del fatto non appare decisiva e, dunque, tale da poter escludere a seguito di un nuovo esame di merito la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.. Le decisioni di questa Corte citate dai ricorrenti non sono richiamate a proposito. Il principio di diritto enunciato dalla sentenza 29 maggio 2001, n. 7270 è del seguente tenore: "l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può esser ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ.". Analogamente si è espressa questa Corte con le sentenze 7 agosto 2000, n, 10357 (pure citata dai ricorrenti), 16 maggio 1984, n. 2995; 29 gennaio 1971, n. 227; 29 ottobre 1965, n. 2302; Cass. 17 luglio 1962, n. 1982). Secondo le decisioni indicate le particolari modalità del fatto possono dunque offrire riscontro all'inadeguatezza dell'educazione impartita. Ciò non significa peraltro che le modalità concrete di svolgimento del fatto possano essere considerate anche al fine di ritenere la sussistenza dell'educazione impartita. Ciò per l'ovvio motivo che il fatto illecito, quali che siano le sue modalità e il grado di colpa dell'agente, non è comunque significativo dell'adeguata educazione impartita al minore. In questo senso la circostanza sulla quale la Corte d'appello non ha pronunziato manca del requisito della decisivita. Non si riscontra dunque alcun vizio di motivazione, ne' violazione di legge. Il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazioni tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2004. |