La responsabilità civile dello Stato per l'attività del pubblico dipendente che abbia arrecato pregiudizio ai terzi è esclusa allorché questa trovi nell'esplicazione della pubblica funzione solo l'occasione del suo manifestarsi per finalità estranee o addirittura contrarie a quelle della p.A., ma non quando si tratti di attività ricollegabile, pur nella concomitanza di interessi personali o di abusi del dipendente, al perseguimento di quelle finalità. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità civile del Ministero dell'interno per i danni cagionati, al di fuori dell'orario di servizio, da un agente della polizia di Stato a una persona al cui indirizzo egli aveva esploso colpi di arma da fuoco ferendola, nel convincimento - non cervellotico, quantunque poco meditato - che si trattasse di un rapinatore, sul rilievo che l'agente anche fuori del servizio è tenuto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a provvedere alla prevenzione e repressione dei reati).
Ai fini dell'affermazione della responsabilità civile della P.A. per reato commesso dal dipendente, deve essere accertata l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento doloso posto in essere dall'agente e le incombenze affidategli, verificando che la condotta si innesti nel meccanismo dell'attività complessiva dell'Ente e che l'espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato abbia costituito "conditio sine qua non" del fatto produttivo del danno per averne in modo decisivo agevolato la realizzazione. (Nella fattispecie, relativa ad una serie di reati commessi da agenti di polizia, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità civile del Ministero degli Interni senza accertare la contestualità tra svolgimento delle mansioni e comportamento criminoso, nonché le relative specifiche connessioni e l'eventuale condotta (anche omissiva) di altri dipendenti dell'amministrazione che avrebbero potuto agevolare la commissione dei reati, e, in particolare, senza valutare se il comportamento degli imputati, ancorché deviato, risultasse in ogni caso inquadrabile nel meccanismo delle attività complessive dell'ente e delle correlative finalità, o, viceversa, avesse determinato una completa responsabilità per la P.A.).
Sentenza della Cassazione
OSSERVA
Nell'ambito della più ampia vicenda delle attività criminali attribuite alla c.d. "Banda della uno bianca" (che seminò lutto e terrore, tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta, in un'area geografica comprendente le provincie di Bologna, Forlì e Pesaro), delle indagini conseguentemente svolte e dei diversi procedimenti penali instauratisi (si veda, in proposito, la precisa e dettagliata ricostruzione operata alle pagine da 49 a 61 della decisione qui impugnata), la Corte d'assise di Bologna - con sentenza 31/05/1997 - valutava la responsabilità di diversi imputati (Savi Roberto, Savi Fabio, Savi Alberto, Occhipinti Marino e Gugliotta Pietro) in relazione a uno specifico "troncone" della più ampia vicenda già menzionata (quel particolare "troncone" rappresentato dai procedimenti n. 3052/94 R. GIP, n. 3218/95 R. GIP, n. 301/95 R. GIP 303/95 R. GIP, n. 1357/95 R. GIP, n. 1522/95 R. GIP, 1310/95 R. GIP, n. 3217/95 R. GIP, n. 3216/95 R. GIP, n. 3215/95 R. GIP, n. 3219/95 R: GIP, n. 3989/95 R: GIP, n. 276/96 R. GIP, n. 266/96 R. GIP, n. 271/96 R. GIP, n. 3990/95 R. GIP, n. 306/96 R. GIP, n. 281/96 R. GIP, n. 268/96 R. GIP, n. 273/96 R. GIP, n. 277/96 R. GIP, n. 275/96 R. GIP, n. 280/96 R. GIP, n. 279/96 R. GIP, n. 278/96 R. GIP, n. 274/96 R. GIP, n. 272/96 R. GIP, n. 270/96 R. GIP, n. 269/96 R. GIP, n. 267/96 R. GIP, n. 265/96 R. GIP, n. 20/96 R. GIP, n. 1635/96 R. GIP,) -
A) La Corte d'assise, tra l'altro, affermava la responsabilità di ALBERTO SAVI per i seguenti reati:
1) concorso nella ventata rapina in danno dell'ufficio postale di Via Emilia Levante 7, lesioni volontarie aggravate in danno di almeno 67 persone, con connessi delitti di fabbricazione di ordigno esplosivo, porto e detenzione di armi, danneggiamenti vari, rapina di una autovettura (proc. n. 1522/95 R. GIP, capi di imputazione B-C-D-E-bis -F-G);
2) concorso nell'omicidio volontario aggravato dei carabinieri Stefanini, Mitilini e Moneta; porto illegale di armi comuni da sparo; furto di un'autovettura appartenente a Catozzi Arduino (proc. 3215/95: capi A-B-C-);
3) concorso nella rapina in danno della COOP di Via Massareti in Bologna; tentato omicidio delle guardie Lollini Sauro e Nervi Valentino; porto illegale di armi comuni da sparo; furto aggravato dell'autovettura appartenente a Matassini Guerrino (proc. 276/96: capi A-B-C-D-);
4) concorso nella rapina in danno della CARIMONTE -Agenzia di Via Gagarini in Bologna e porto illegale di armi comuni da sparo (proc. 279/96 capi A-B-);
5) promozione e costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti quali: rapine, omicidi, furti, illegale introduzione nello stato di armi, detenzione e porto illegali di armi ed esplosivi. in Bologna, dalla primavera del 1987 a tutto il febbraio 1992 (proc. 278/96: capo a);
6) concorso nella tentata rapina in danno del casello autostradale di San Lazzaro di Savena, lesioni personali volontarie pluriaggravate in danno di Ricuperati Roberto, porto illegale di armi corte e lunghe (proc. 1635/96: capi A-B-C-) -
B) La Corte d'assise affermava, inoltre, la penale responsabilità di OCCHIPINTI MARINO per i seguenti reati:
1) concorso nella tentata rapina in danno del supermercato COOP di Casalecchio di Reno; nell'omicidio della guardia giurata Beccari Carlo; nel tentato omicidio delle guardie giurate Cataldi Francesco, Nardella Michele, Giacometti Alberto; nella fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivo e di armi comuni da sparo; nel furto della autovettura "Y" di Moncada Salvatore (proc. 3216/95; capi A-B-C -D-E-F-);
2) partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti quali rapine, omicidi, furti, introduzione illegale di armi nello stato detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi in Bologna, dal gennaio all'aprile 1988.
C) La Corte, ritenuta la continuazione tra i delitti ascritti a ciascuno degli imputati, a eccezione di quelli relativi al triplice omicidio dei carabinieri al Pilastro (proc. 32/5/95), a loro volta uniti da autonomo vincolo della continuazione, condannava SAVI ALBERTO alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi sei, OCCHIPINTI MARINO alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi nove (con statuizioni accessorie per entrambi);
dichiarava, inoltre, la responsabilità del Ministero dell'Interno nei confronti delle parti civili costituite contro lo stesso, condannando detto Ministero (in solido con gli imputati) al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali. Avverso la sentenza proponevano impugnazione gli imputati MARINO OCCHIPINTI e ALBERTO SAVI (oltre a Pietro Gugliotta, non ricorrente in questa sede), il responsabile civile regione Emilia-Romagna. Con decisione in data 17/12/1998, la Corte d'assise d'appello di Bologna, in parziale riforma della impugnata sentenza, così statuiva (tra l'altro):
a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di ALBERTO SAVI in ordine al reato di associazione per delinquere (proc. 278/96), perché già giudicato per il medesimo fatto con sentenza irrevocabile; conseguentemente riduceva la pena inflitta allo stesso SAVI a quella dell'ergastolo con isolamento diurno di un anno e mesi tre;
b) confermava le restanti statuizioni penali e condannava MARINO OCCHIPINTI alle maggiori spese del grado;
c) rigettava nel merito l'appello dal responsabile civile, e dichiarava interamente compensate le spese di lite del grado nel rapporto interessato dal suo gravame;
d) condannava ALBERTO SAVI e MARINO OCCHIPINTI, da soli in via solidale (fra loro c/o con altri) a rifondere le spese di lite del grado alle parti civili costituite nei loro confronti. In motivazione, con specifico riferimento alla posizione OCCHIPINTI, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza (pagg. 201 - 270 Sent. imp.): come il materiale probatorio disponibile (dichiarazioni testimoniali, esiti delle indagini esperite, ecc.) consentisse di ritenere che nell'episodio della tentata rapina al supermercato COOP di Casalecchio di Reno (Giacomelli era alla guida della "Fiat Ritmo" che scortava il furgone blindato; Nardelli, capo dell'intero equipaggio, era sceso dal furgone e aveva autorizzato Cataldi a ritirare l'incasso della giornata dalla cassaforte, seguita da numerosi colpi di arma da fuoco; i detriti caduti sul sacco, abbandonato dal Cataldi, ne avevano reso impossibile l'impossessamento da parte dei banditi; Nardella, Cataldi e Giacomelli erano stati feriti; Beccari, autista del furgone, sceso per aiutare i colleghi, era stato colpito mortalmente da due diversi tipi di proiettile) avessero agito almeno tre rapinatori; come le originarie chiamate in correità dell'Occhipinti da parte di Roberto e Fabio SAVI apparissero decisamente più credibili delle successive ritrattazioni, e avessero trovato significativi riscontri (dichiarazioni testimoniali di Anna Maria Ceccarelli, moglie di Roberto Savi; accertamenti balistici espletati; mancanza di preciso alibi da parte Occhipinti per la sera del 19/2/1988); come dovesse essere ribadita la responsabilità del prevenuto anche in ordine al reato associativo (non essendo ancora passata in giudicato la condanna per il medesimo reato in altro procedimento; potendosi trarre la prova della partecipazione al sodalizio delinquenziale dal concorso del singolo con altri associati nella commissione di taluno dei reati-fine); come le attenuanti generiche fossero da rifiutare. Con specifico riferimento alla posizione di ALBERTO SAVI, la Corte d'assise d'appello riteneva (pagg. 297-339) sent. imp.): che fossero da disattendere tutte le questioni procedurali sollevate dalla difesa (incompatibilità del difensore avv. Bongiovanni; incompatibilità di sostituti del difensore; mancata concessione del termine ex art. 108 CPP; violazione dell'art. 63 CPP con riferimento alla testimonianza Ceccarelli; inutilizzabilità della testimonianza di Maria Grazia Angelini, moglie separata di Fabio Savi; pretesa violazione dell'art. 199 CPP in relazione alle dichiarazioni rese come teste durante l indagini preliminari da Eva Mikula, convivente di Fabio Savi;
violazione dell'art. 522 CPP); che la ricostruzione operata dai numerosi testi oculari dell'episodio del Pilastro, in Bologna il 4/1/1991 (superamento dell'auto dei fratelli Savi da parte della "Fiat uno" con a bordo i carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini;
ingaggio della sparatoria con colpi di fucile AR/70, esplosi da Roberto Salvi; impatto dell'autovettura militare contro alcuni cassonetti per la spazzatura; partecipazione alla sparatoria di almeno tre aggressori; vettura dei carabinieri crivellata di colpi, con uccisione dello Stefanini al posto di guardia e degli altri due militari all'esterno del veicolo; rinvenimento delle armi, ormai scariche, in dotazione al Mitilini e al Moneta), fosse sostanzialmente aderente alla versione fornita da Roberto e Fabio Savi e agli esiti degli accertamenti balistici espletati dal Dott. Farneti; come le chiamate in correità di Alberto Savi da parte dei fratelli fossero attendibili (nonostante le successive ritrattazioni) e avessero trovato riscontri significativi (accertato impiego della "Colt 357 magnum" di Alberto Savi; dichiarazioni Ceccarelli e Mikula;
prova documentale dell'assenza di impegno di servizio dell'imputato nei giorni 4-5 gennaio 1991); che dovessero essere disattese le generiche richieste di assoluzione in ordine alle ulteriori impugnazioni; che fosse da respingere la richiesta di applicazione dell'art. 116 CP; che dovesse dichiararsi, ex art. 649 CPP (essendo passata in giudicato la sentenza 27/6/1997 della Corte di assise d'appello di Bologna, che aveva confermato la responsabilità di Alberto Savi per il reato di cui all'art. 416 CP); l'improcedibilità della azione penale per il delitto associativo; che si imponesse, conseguentemente (ex art. 597 c. 4 CPP), una diminuzione della pena (con riferimento al periodo di isolamento diurno).
Con specifico riferimento alla posizione del responsabile civile MINISTERO DELL'INTERNO, infine, il giudice di secondo grado sottolineava come apparissero assolutamente generici i motivi di gravame attinenti alle censure di ordine procedurale e come fossero comunque da disattendere le relative questioni (pretesa ricompetenza dell'organo che aveva disposto la citazione del responsabile civile;
dedotta illegittimità dell'autorizzata estensione della citazione del responsabile civile); come la responsabilità del Ministero dell'Interno fosse da confermare (avendo il fenomeno determinato addirittura un intervento del Parlamento, con la legge 31/3/1988 n. 70; dovendosi ritenere sussistente nella specie un'ipotesi di "responsabilità indiretta oggettiva" ex art. 2049 C.C., con riferimento alla teoria del "rischio d'impresa"; potendosi e dovendosi aderire all'indirizzo del Supremo Collegio secondo cui "la responsabilità civile dell'ente pubblico per il fatto delittuoso commesso dal dipendente, che abbia dolosamente agito abusando delle sue funzioni, ma pur sempre nell'esercizio dell'attività demandatagli, produttiva di danni per la persona offesa, è di natura vicaria e va inquadrata nell'ambito di quella indiretta del committente, prevista dall'art. 2049 C.C."; essendo state, l'esistenza e la permanenza della associazione per delinquere, costantemente e fortemente condizionate dall'esercizio delle funzioni di appartenenti alla polizia di Stato di quasi tutti i componenti della banda; sussistendo, quindi, un nesso di "occasionalità necessaria" fra la realizzazione del reato di cui all'art. 416 CP e l'esercizio delle incombenze affidate agli imputati); come peraltro, la complessità delle questioni inerenti alla responsabilità del Ministero inducesse a compensare le spese relative al giudizio d'appello (ai sensi dell'art. 541 CPP).
Avverso la decisione di secondo grado venivano proposti diversi ricorsi per cassazione.
A) Nell'interesse di MARINO OCCHIPINTI venivano proposti due distinti atti di imputazione:
A-1) L'avvocato ADOLFO LAMMIONI deduceva nell'ordine:
1) Nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva (perizia balistica);
2) Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione: vi sarebbe stato capovolgimento del percorso logico nella valutazione del materiale probatorio;
3) Illogicità o omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
A-2) L'avvocato ALFREDO GAITO deduceva, a sua volta, "violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità - mancanza e illogicità manifesta della motivazione" in ordine a quattro punti:
a) le risultanze di generica; b) le chiamate in correità; c) la testimonianza di Anna Maria Ceccarelli; d) la perizia balistica; il difensore sosteneva, inoltre, che il giudice avrebbe violato il disposto dell'art. 192/1 CPP, limitandosi a formulare osservazioni apodittiche e trascurando le risultanze di fatto dissonanti con l'ipotesi accusatoria.
B) Il difensore di ALBERTO SAVI (avv. Antonio Piccolo) deduceva - con particolare riferimento ai reati connessi all'episodio del Pilastro - le seguenti doglianze: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione; 2) inosservanza di norme processuali ed erronea applicazione di norme penali; 3) mancata assunzione di prova decisiva (accertamenti tecnici, perizie, confronti, ecc.); 4) errata valutazione del materiale probatorio.
L'avvocato Piccolo lamentava anche che Alberto Savi fosse stato contestato di aver "promosso e costituito l'associazione ex art. 416 CP", sosteneva che il giovane aveva aderito solo nella fase iniziale al sodalizio, segnalava discrasia fra la sentenza della Corte bolognese e quella della corte riminese, contestava che ALBERTO SAVI avesse mai fatto parte della "banda della Uno bianca" (che aveva aperto dopo il "salto di qualità" rispetto alla fase iniziale delle rapine ai caselli stradali e all'utilizzo della FIAT REGATA). C) L'avvocato dello Stato MARIO ZITO, nell'interesse del responsabile civile MINISTERO DELL'INTERNO, proponeva nell'ordine le seguenti doglianze:
1) violazione dell'art. 606/C CPP. Inosservanza delle norme processuali da osservarsi a pena di nullità;
2) violazione dell'art. 606/B CPP. Inosservanza e comunque erronea applicazione delle norme giuridiche di cui si deve fare applicazione al fine della condanna del responsabile civile alla sanzione accessoria del risarcimento dei danni (per essere stata affermata una "responsabilità indiretta oggettiva, da parametrarsi sul rischio d'impresa");
3) violazione delle norme sulla responsabilità civile da applicarsi nel processo penale. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'amministrazione (non essendo comunque accettabile l'assiomatica parificazione tra responsabilità indiretta ex art. 2049 C.C. e responsabilità oggettiva);
4) violazione dell'art. 606/E CPP. Inesistente, apparente o comunque manifestamente illogica, motivazione in relazione alla condanna dal responsabile civile. Violazione dell'art. 416 CP (proprio in relazione al reato associativo la responsabilità della Pubblica Amministrazione sarebbe da escludere in radice);
5) Violazione del combinato disposto degli artt. 529 e 649 CPP in relazione all'art. 185 CP e all'art. 83 CPP. Carenza di giurisdizione. Violazione dell'art. 30 c. 1 CPP. Conflitto positivo tra giudizi penali (la Corte d'assise d'appello - in forza della sentenza 9/12/1998 n. 2210 della 5^ sezione della Cassazione - avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l'azione penale per il reato associativo nei confronti di tutti gli imputati, a eccezione dell'OCCHIPINTI, unico imputato nei cui riguardi non si era formato il giudicato).
D) Con ricorsi separati e distinti, ma di contenuto assolutamente identico, l'avvocato GINO MARTINUZZI (per le parti civili ELMETTO S.r.l. e SAFE S.p.A.) e l'avvocato MARIA GRAZIA TUFARIELLO (per le parti civili ANGELO CONVERTINO, GUIDO DONATI, MANUELA FIUMI, MIRCA PEDINI, ALESSANDRO SANTINI, EMANUELE TAMIAZZO) deducevano "difetto di motivazione (art. 606/E CPP)" del capo di sentenza relativo alla "compensazione integrale delle spese di lite del grado fra il responsabile civile e le parti interessate dal suo gravame". L'udienza di discussione, su richiesta delle parti, subiva alcuni rinvii in pendenza di trattative (non andate a buon fine) per accordo transattivo sul risarcimento dei danni fra Ministero dell'Interno e parti civili.
Con "motivi nuovi" depositati il 7/10/1999, il difensore dell'OCCHIPINTI (avv. Alfredo Gaito) riprendeva e sviluppava i tempi già trattati nel ricorso, deducendo:
a) illogicità manifesta della motivazione sulla efficienza dimostrativa delle dichiarazioni di Anna Maria Ceccarelli, moglie del coimputato Roberto Savi; b) illogicità della motivazione sulla valenza probatoria della consulenza balistica disposta dal Pubblico Ministero.
Con ulteriori "motivi nuovi" depositati il 19/2/2000, lo stesso difensore: sosteneva l'immediata applicabilità del "nuovo giudizio abbreviato, come delineato dagli stessi artt. 27-31 legge 16/12/1999 n. 479 "(c.d. "legge Carotti") anche nel procedimento pendente in cassazione e per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo;
prospettava, in caso contrario, la necessità di una sospensione del giudizio "con declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità degli artt. 438-442 CPP e dell'art. 223 d.lgs. 41/98 per contrasto con gli artt. 3,24,111 Costituzione"; sollecitava l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, trattandosi di "questioni di speciale importanza". Con "memoria e motivi nuovi" in data 17/12/1999, l'avvocato dello Stato (per il responasbile civile Ministero dell'Interno) per un verso ribadiva la tesi "dell'inammissibilità, nullità e territualità delle costituzioni di parte civile e quindi delle chiamate del responsabile civile", peraltro ribadiva "l'assoluta estraneità del Ministero dell'Interno alle condotte degli imputati, degli appartenenti alla banda della Uno bianca".
Con "nuovi motivi" in data 31/3/2000 l'avvocato Cesarina Mitaritonna (difensore di ALBERTO SAVI) sosteneva essere "applicabile per la prima volta nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione la diminuzione di pena per il rito abbreviato (formalmente richiesto con atto separato), attesa la natura sostanziale della stesa e la conseguente necessitata applicazione della norma più favorevole ex art. 2 c. 2 CP" (anche perché una diversa interpretazione contrasterebbe con gli artt 3 e 27 della Costituzione) Con atto 31/5/2000 il Procuratore generale esprimeva il proprio dissenso in ordine alla proposta di patteggiamento avanzata nell'interesse dell'OCCHIPINTI, non apparendo congruo l'assetto sanzionatorio prospettato.
Con "memoria difensiva ex art. 121 CPP" in data 31/5/2000, i difensori di parte civile avvocati Alessandro Gamberini, Luca Moser, Giulietta Gozzi e Ferdinando Di Francia, contestavano le argomentazioni di cui al ricorso del responsabile civile e concludevano per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso stesso per ragioni procedurali.
Con successive istanze, in data 6/6/2000 e in data 13/6/2000, l'avvocato Gaito (difensore di Occhipinti) chiedeva il rinvio del ricorso a nuovo ruolo (in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione sulle problematiche relative all'applicazione della Legge Carotti e della più recente legge 5/6/2000 n. 144; e/o comunque per consentire la presentazione di ulteriori motivi nuovi ai sensi dell'art. 609 c. 2 CPP - entro il termine dei previsti quindici giorni liberi -). Con istanza 7/6/2000 e successiva nota illustrativa 15/6/2000, L'avvocato Gamberini (difensore di parte civile) chiedeva che il ricorso fosse rimesso alle Sezioni Unite per la decisione in ordine ai limiti di applicabilità alla P.A. dell'art. 2049 C.C.. Con "memoria difensiva ex art. 121 CPP" in data 15/6/2000, gli avvocati Gamberini, Moser, Gozzi e di Francia contestavano anche nel merito le tesi del responsabile civile in ordine all'asserita "irregolarità della costituzione di parte civile e dell'estensione della chiamata del responsabile civile stesso".
Con "note difensive minime", l'avvocato Gaito (per OCCHIPINTI) riprendeva la "questione della diminuente del giudizio abbreviato in relazione alla legge 5/6/2000 n. 144", sottolineando: come la modifica dell'art. 111 Cost. (con l'introduzione del "giusto processo") rendesse evidente "l'irragionevolezza con cui situazioni analoghe (erano) state affrontate in modo differente dalla legislazione ordinaria e quella d'urgenza coeva (Legge Carotti) e successiva (d.l. 82 del 2000 convertito con modificazioni dalla Legge 144/2000) all'introduzione del precetto costituzionale"; come la legge n. 144/2000 valesse solo a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione e non contenesse alcun cenno alla sorte delle richieste già presentate ai sensi degli artt. 438 e 442 CPP nel testo risultante dalla Legge Carotti; come proprio tale legge consentisse nel giudizio di cassazione, il recupero di un rito abbreviato che in precedenza era precluso dalla differente articolazione della disciplina codicistica; come, dunque, dovessero essere accolte le richieste di riduzione di pena formulate (come nel caso di specie) fra il 2 gennaio e il 7 giugno 2000 (producendo, la diminuente ex artt. 438 e 442 CPP, conseguenze di innegabile natura sostanziale); come, in caso contrario, si prospettasse una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis Legge 144/2000, degli artt. 438 e 442 CPP (nel testo risultante dagli artt. 27 e 31 Legge 16/12/1999 n. 479), dell'art. 223 d.lgs. 19/2/1998 n. 51 (modificato dall'art. 56 Legge 479/99), "nella parte in cui non prevedevano esplicitamente l'immediata possibilità di recuperare nel giudizio di cassazione il trattamento sanzionatorio più mite previsto dagli artt. 438 e 442 CPP così come modificati dalla stessa legge Carotti".
L'avvocato Gaito concludeva, quindi, chiedendo nell'ordine:
l'accoglimento del ricorso; la nuova assegnazione della questione alle Sezioni Unite; in subordine, "la declaratoria di non manifesta infondatezza e rilevanza" delle questioni di legittimità costituzionale illustrate; la concessione di adeguato termine a difesa per la presentazione dei rituali (e più completi) motivi nuovi eventualmente necessari.
All'odierna udienza, su richiesta dell'avvocato Gaito (alla quale si sono associati il Procuratore Generale e l'avvocato Gamberini, non opponendosi alcun altro difensore presente), la Corte disponeva "l'acquisizione di tutti gli atti difensivi prodotti dalle parti sino alla data odierna" (sia per economia processuale, sia per la tutela delle esigenze difensive prospettate, "rilevato che la legge citata n. 144/2000 è entrata in vigore da meno di quindici giorni rispetto alla data odierna").
Venivano, così, acquisite ulteriormente:
1) "Note d'udienza per Occhipinti Marino", con le quali l'avvocato Gaito sottolineava: come l'assetto codicistico della prova dibattimentale (artt. 210, 500, 512, 513 CPP) e la "disciplina transitoria derogante al giusto processo in Cassazione "apparissero in insanabile contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e difesa come rivitalizzati dal principio del giusto processo"; come, dunque, il d.l. 7/1/2000 n. 2, come risultante dalla conversazione con modificazioni nella Legge 25/2/2000 n. 35 (recante disposizioni urgenti per l'attuazione dello art. 2 legge Costituzionale 23/11/1999 n. 2, in maniera di giusto processo) non si adeguasse all'art. 6 par. 3 lett. d. della Convenzione Europea e risultasse in palese contrasto con gli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, oltreché con gli artt. 77, 97 e 138 della stessa Costituzione.
2) "Memoria nell'interesse delle parti civili Armenise Agata e Beccari Veronica, ammesse al gratuito patrocinio", con la quale il difensore avvocato Mauro Pacilio: a) prendeva separatamente in esame i ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse del Ministero dell'Interno (quale responsabile civile) e di Occhipinti Marino; b) contrastava, in maniera diffusa e particolareggiata, le argomentazioni dedotte a sostegno di dette imputazioni; c) concludeva per la reiezione di detti ricorsi (oltreché di quello presentato nell'interesse di Alberto Savi) e per la conferma della decisione impugnata.
3) "Breve nota-memoria di udienza con sintesi della discussione sulle questioni attinenti i capi della sentenza e le impugnazioni che investono la condanna - anche del responsabile civile - per il delitto di associazione per delinquere": il difensore (di parti civili diverse) avvocato mariano Rossetti sottolineava in particolare: come la condanna dell'Occhipinti per il delitto di cui all'art. 416 CP, pronunciata nel presente processo, fosse passata in giudicato (perché non oggetto di impugnazione specifica); come dunque, fosse cessata ogni situazione di conflitto (ex art. 28 CPP) rispetto al diverso processo attualmente pendente in sede di rinvio a carico allo stesso Occhipinti per il delitto di associazione per delinquere; come la sussistenza del reato di cui all'art. 416 CP non avesse formato oggetto di specifica impugnazione in appello neppure da parte del responsabile civile Ministero dell'Interno. Il Procuratore generale, i difensori dei ricorrenti e i patroni delle parti civili, hanno - quindi- illustrato le rispettive tesi e le conclusioni sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di ordine logico e di sistematicità espositiva inducono la Corte a esaminare, anzitutto, le proposte questioni di legittimità costituzionale, per poi passare alla valutazione delle ulteriori doglianze avanzate (nell'ordine) dai difensori dell'Occhipinti e del Savi, dall'avvocatura dello Stato per il responsabile civile MINISTERO DELL'INTERNO, dai legali dalle parti civili ricorrenti. LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALI
Le tesi proposte difensori dell'Occhipinti e del Savi, in molteplici atti con diffuse argomentazioni (v. in parte narrativa di questa stessa decisione), sono da ritenere manifestamente infondate. Il problema relativo alla possibilità di richiedere per la prima volta in Cassazione, in ordine ai delitti puniti con l'ergastolo, la applicabilità del giudizio abbreviato, si era già posto prima dell'emanazione del d.l. 7/4/2000, giacché l'art. 442 CPP (nel testo modificato dalla legge 16/12/1999 n. 479) aveva, fra l'altro, esteso la praticabilità di tale rito anche ai detti reati: al quesito era stata data risposta negativa (Cass., I, sent. 652, p.u. 5/6/2000, ric. Hasani Alivebi), in considerazione della "natura processuale del giudizio abbreviato e, quindi, dell'intera normativa che lo riguarda" (nonostante gli "innegabili riflessi di natura sostanziale"). In sede di conversione del d.l in questione, l'art. 4 ter comma 2^ della legge 5/6/2000 n. 144, ha espressamente previsto - a determinate condizioni - l'applicabilità del citato art. 442 (nuovo testo) soltanto alle fasi processuali di merito.
Si impone, conseguentemente, la necessità di affrontare un duplice ordine di quesiti:
1) se sia possibile estendere tale disposizione anche alla fase di legittimità; 2) in caso di soluzione negativa se la norma transitoria in oggetto sia o meno costituzionalmente legittima. Entrambi i quesiti vanno risolti in senso negativo.
A) in ordine al primo, invero, conducono decisamente alla soluzione negativa:
a) la lettera stessa della disposizione normativa;
b) la ratio desumibile dall'intera norma di cui all'art. 4/ter, che subordina lo accoglimento della richiesta del rito abbreviato alla condizione che non sia esaurita - in primo o secondo grado c/o nel giudizio di rinvio - la fase di acquisizione probatoria, ponendo così in chiara evidenza che l'accoglimento stesso costituisce una sorta di corrispettivo della contrazione della durata del dibattimento, conseguente a una almeno parziale rinunzia alla fase dell'acquisizione probatoria (ipotesi, dunque, del tutto irrealizzabile in sede di legittimità):
c) il rilievo che, che pur essendo la riduzione di un terzo della pena "disposizione con effetti sostanziali", essa è comunque collegata e condizionata (nel "nuovo", come nel "vecchio", giudizio abbreviato) alla richiesta e alla praticabilità del rito in questione, che ha natura certamente processuale (con conseguente operatività del principio tempus regit actum e non delle diverse regole dettate dall'art. 2 CP: v. in proposito le diffuse e condivisibili considerazione della già citata sentenza 652/2000 di Cass., I - Hassani Alivebi);
d) il conseguente rilievo che la praticabilità del rito abbreviato è regolata esclusivamente dalle norme vigenti all'epoca in cui la relativa richiesta era ritualmente proponibile (e perciò, sta nel "vecchio" che nel "nuovo" rito abbreviato, solo nell'udienza preliminare, e non già per la prima volta in Cassazione o nel dibattimento di primo e secondo grado);
e) l'ulteriore rilievo che la norma transitoria è "di stretta interpretazione", proprio perché deroga in qualche misura al ricordato principio del tempus regit actum;
f) la considerazione che tale interpretazione non collide con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito dell'art. 6 legge 266/1997 (sent. 4265 del 7/4/1998, Gerina; Sent. 10086 del 24/9/98 Citaristi), con ritenuta applicabilità anche in Cassazione dell'art. 513 CPP "nuovo testo": detta statuizione presupponeva, infatti, che in sede di legittimità non fosse ancora esaurita la fase processuale dell'acquisizione e valutazione probatoria, e quindi si adeguava al menzionato principio tempus regit actum;
l'ammissibilità o meno del rito abbreviato, invece, attiene a una fase processuale definitivamente esaurita nel momento in cui la relativa richiesta avrebbe dovuto essere proposta. È appena il caso di aggiungere che, in ordine alla nuova formulazione dell'art. 111 Costituzione la legge 2572/2000 n. 35 (di conversione del D.L. 7/1/2000 n. 2) ha escluso - con la disposizione dell'art. 1 comma 4 - ogni possibilità di applicazione retroattiva, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, dei principi enunciati nel nuovo testo del detto art. 111 Cost. (il tutto nell'ambito dei poteri e delle facoltà riconosciute al legislatore originario dall'art. 2 della legge costituzionale n. 2/99)
B) Anche in ordine al secondo dei quesiti in esame si impone una netta conclusione negativa.
La legittimità della norma transitoria è da ribadire, sia perché - vista la ratio a essa sottesa - non collide affatto con il principio della "ragionevolezza", sia perché la disparità di trattamento fra diversi soggetti (sempreché - appunto - "ragionevole") è insita in qualsiasi norma transitoria.
Non pare revocabile in dubbio, d'altro canto, che il principio cui soggiace la normativa in esame (tempus regit actum) - lungi dal violare in qualsiasi modo il dettato costituzionale - altro non sia che l'applicazione alla materia processuale della regola generale della irretroattività di ogni legge, stabilita dall'art. 11 c. 1 delle disposizioni sulla legge in generale (v. la già citata: Cass., VI, sent. 652/2000) -.
Le considerazioni fin qui svolte trovano significativo supporto in recenti pronunce di questa stessa Corte di legittimità:
a) questa Sez. VI (sent. 158, p.u. 28/1/2000, Ibrahini e altri) ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'art. 1 c. 2 D.L. 4/1/2000 n. 2 (nella parte in cui è stata limitata l'operatività dell'art. 111 c. 4 Cost. "nuovo testo");
b) ancora questa sezione VI (sent. 842, 17/4/2000, Francica) ha ribadito la legittimità costituzionale dell'art. 1 c. 4 D.L. 7/1/2000 n. 2 (nel testo risultante dalla legge di conversione 25/2/2000 n. 35);
c) una recentissima pronuncia della Sezione II (p.u. 13/6/2000, ric. Genco e altri) ha: 1) ritenuto che le disposizioni dell'art. 4 ter D.L. 82/2000 ( convertito nella Legge 144/2000) si applichino anche alle richieste di giudizio abbreviato formulate in Cassazione nel periodo dal 2/1/2000 al 7/6/2000 (con conseguente inaccoglibilità delle richieste stesse); 2) ribadito l'impossibilità (alla luce della normativa indicata) di richiedere - davanti alla Corte di Cassazione - il giudizio abbreviato "anche per i reati punibili con l'ergastolo".
I RICORSI PER CASSAZIONE PROPOSTI NELL'INTERESSE DI MARINO OCCHIPINTI (episodio di Casalecchio di Reno).
I) Entrambi i difensori hanno contestato le argomentazioni della Corte d'assise d'appello in ordine alla prova generica (v. infatti il secondo motivo di doglianza del ricorso a firma dell'avv. Lammioni e la prima delle censure avanzate nel ricorso sottoscritto dall'avvocato Gaito), deducendo "mancanza c/o illogicità manifesta della motivazione "e sostenendo in particolare: che il giudice di secondo grado avrebbe liquidato con asserzioni apodittiche, c/o con mere illazioni, le divergenze emerse dalle dichiarazioni dei testi circa la dinamica dell'episodio delittuoso e in particolare circa il numero degli autori della rapina; che i carabinieri Careddu e Malu avevano parlato di due soli rapinatori, che erano state ritenute verosimili ed esatte le uniche versioni (Arpi e Querzoli) dell'accaduto divergenti da tutte le restanti altre; che il numero delle armi (tre) non escludeva che i banditi fossero stati solo due e che uno di costoro avesse impugnato contemporaneamente fucile e pistola (particolare non escluso da alcun teste).
Tali doglianze non sono fondate.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il difetto di motivazione è valutabile in Cassazione (ai sensi dell'art. 606/c CPP) solo se consiste in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato; ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'esame del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta e preferibile) valutazioni delle risultante processuali; esula dai poteri della Cassazione, infatti, quello di una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è rimessa in via esclusiva al giudice del merito; spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo, delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione (Sez. Un., sent. 930 del 29/1/1996, Clarke; Sez. Un., sent 6402 del 2/7/1997, Dessimone e altri; Sez. Un., sent. 24 del 16/12/1999, Spina).
Proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, pare alla Corte che le censure proposte dai ricorrenti debbano essere disattese.
Il giudice di secondo grado, infatti, non mancò di porre opportunamente e convincentemente in evidenza (nel respingere la tesi difensiva che i rapinatori potessero esser stati soltanto due): come l'azione delittuosa si fosse sviluppata tra le vie Marconi e Ronzani (quasi perpendicolari fra loro), con conseguente possibilità per i testimoni presenti nell'una o nell'altra di cogliere solo una frazione dell'intera scena; come la breve durata dell'assalto non consentisse di ipotizzare che i testi oculari Nottoli, Giusti, Bicocchi, Vignoletti e Gandolfi (le cui dichiarazioni sono sintetizzate a pag. 219 sent. imp.) avessero visto in tempi diversi gli stessi soggetti; come la contemporanea percezione di due rapinatori lungo la via Ronzani e di un terzo nel piazzale dal lato di via Marconi, consentisse di escludere che nell'occasione avessero agito solo due rapinatori; come il concorso di più di due persone si desumesse anche dall'utilizzazione di tre diverse armi, dal riferimento del Nardelli "a colpi che provenivano da più direzioni", dall'accertata opposta provenienza dei colpi che avevano attinto il Cataldi e il Beccari; come la prospettazione difensiva che un bandito fosse "contemporaneamente armato di fucile e di revolver", confliggesse con le deposizioni testimoniali con le stesse dichiarazioni dei fratelli Savi (anche in sede di ritrattazione delle accuse all'Occhipinti), con l'intera dinamica dell'azione (per l'esigenza del rapinatore armato di pistola, incaricato di azionale il telecomando per avvicinarsi al danaro e impadronirsene, di avere una mano libera per poter compiere tali operazioni); come il particolare riferito dai carabinieri Careddu e Malu (videro due rapinatori, armati e travisati con passamontagna, dirigersi verso una "Y 10" parcheggiata in via Ronzani) non valesse a escludere la presenza di altri complici, avendo gli stessi militari ammesso di "avere avvertito ancora degli spari mentre la predetta coppia di rapinatori procedeva nella indicata direzione", come, d'altro canto, i carabinieri in questione non potessero percepire - attesa la loro posizione - il particolare dell'introduzione di uno dei banditi nel bagagliaio della "Y 10" (circostanza definita dalla Corte territoriale "tutt'altro che meramente ipotetica", giacché desumibile non solo dalle testimonianze di Clara Arpi e Pieri Querzoli ma anche delle dichiarazioni degli stessi fratelli Savi: v., infatti, a pag. 223 sent. imp.); come il riferimento a "due banditi pronti per la fuga mentre ancora si sparava" avesse trovato specifico riscontro nelle dichiarazioni degli stessi fratelli Savi "a proposito di un ritardo dell'imputato chiamato in correità da essi fortemente disapprovato" (ibidem).
In ordine "prova specifica", i difensori hanno censurato, anzitutto, le valutazioni dei giudici del merito sulle originarie chiamate in correità e sulle successive ritrattazioni da parte di Roberto e Fabio Savi: dette ritrattazioni (sia in primo che secondo grado) sarebbero state considerate tanquam non essent; dalla c.d. "chiamata in correita" di Savi Roberto non sarebbero emersi "ulteriori particolari suscettibili di riscontro in merito alla astratta partecipazione di un terzo rapinatore, e di Marini Occhipinti in particolare"; l'indagine sul perché Savi avesse originariamente accusato Occhipinti sarebbe carente di motivazione e basata su asserzioni apodittiche; non le ritrattazioni, ma le originarie accuse sarebbero state "contraddittorie e confuse"; sarebbero state completamente obliterate dalla sentenza impugnata, le argomentazioni proposte nei motivi d'appello sul punto; il silenzio dibattimentale di Fabio Savi ("non rispondo") sulla domanda conclusiva se l'Occhipinti fosse presente a Casalecchio di Reno, sarebbe stato "arbitrariamente interpretato, con un distinguo (tra esecutore materiale e partecipante) disancorato dagli atti". Neppure dette censure sono condivisibili.
Il tema in questione (chiamate in correità e successive ritrattazioni, con specifico riferimento alla posizione Occhipinti) va inquadrato, ovviamente, nel più ampio contesto:
1) dei richiami operati dalla Corte d'assise d'appello alla decisione di primo grado in ordine alle dichiarazioni di Roberto e Fabio Savi e alla loro attendibilità (pagg. 65 e 55 ss. sent. imp.), nonché in ordine alla ricostruzione delle varie fasi della tentata rapina di Casalecchio di Reno (pagg. 73 e 55 ss.);
2) della dettagliata indicazione dei criteri adottati dal giudice d'appello nell'analisi nella valutazione delle chiamate in correità (indicazione corredata da pertinenti ed esaustivi richiami giurisprudenziali: v. infatti alle pagg. 176 e 55 sent. imp.);
3) del complesso delle considerazioni e argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sui diversi temi comunque attinenti all'episodio delinquenziali in questione (pagg. 202 e 55 sent. imp.). Proprio nell'ambito di tale più ampio contesto, la Corte d'assise d'appello sottolineo correttamente: come lo stesso Occhipinti avesse affermato l'insussistenza di "motivi di rancore, odio o forte antagonismo" con i fratelli Savi, come nei più recenti atteggiamenti processuali dei due fratelli fossero ravvisabili significative diversità (più decisa la ritrattazione di Roberto; più distaccata la posizione di Fabio, avvalsosi spesso della facoltà di non rispondere); come dal complesso delle risposte date da Fabio (che aveva replicato "non rispondo" alla specifica domanda del difensore dell'Occhipinti "Lei...in definitiva, esclude che il Marino Occhipinti fosse presente a Casalecchio di Reno?") dovesse desumersi che tale imputato aveva inteso solo "scagionare il fratello Alberto e l'Occhipinti dalla materiale esecuzione degli omicidi commessi nell'ambito delle comuni imprese criminali, senza porre in discussione la loro presenza in tali circostanze" (e ciò non è certo per una "arbitraria interpretazione" della Corte d'assise d'appello, ma in relazione ad altre frasi dello stesso Fabio, testualmente riportate alla pagg. 225,226 sent. imp.); come le dettagliate dichiarazioni accusatorie originali (sulla posizione occupata da ciascuno dei partecipanti; sullo specifico ruolo dell'Occhipinti; sulla richiesta da parte di costui di altre cartucce; sul ritardo del medesimo prima della fuga; sulla salita di Roberto nel bagagliaio della "Y 10": particolari tutti diffusamente illustrati e analizzati alle pagg. 227, 231 sent. imp.) fossero da apprezzare per il rapporto sinergico e la congruità logica e si incastrassero perfettamente non solo con i resoconti dei testimoni oculari, ma anche con le risultante di natura obiettiva (ivi compresa la posizione del terzo bandito risultante dalle "piantine" redatte da Fabio e Roberto Savi nel corso delle indagini preliminari: pagg. 230, 231); come l'intento di scagionare l'Occhipinti, perseguito in maniera difforme dai due fratelli, non potesse considerarsi realizzato (anche per l'incongruenza logica delle spiegazioni circa i motivi dell'originaria incolpazione; e per la maggior coerenza e linearità di quanto ribadito da Roberto, circa la partecipazione all'azione delittuosa anche dell'Occhipinti, nel corso del confronto di costui: pagg. 231, 233); come la valutazione critica delle chiamate in correità e delle rispettive ritrattazioni, imponesse "di giudicare maggiormente attendibili, sotto ogni profilo, le prime" (anche perché, mentre le chiamate di correo erano state sin dall'inizio del tutto combacianti, le ritrattazioni erano state "fra loro contraddittorie, ... inassecondabili sul piano logico e confliggenti con tutte le altre risultante probatorie") Sempre in ordine alla "prova specifica", l'avvocato Gaito ha lamentato (punto "C" del ricorso da lui sottoscritto e punto "A" della memoria di "motivi nuovi" depositata il 7/10/1999) "violazione di legge, oltreché mancanza e manifesta illogicità della motivazione" anche in ordine alla valutazione della testimonianza di Anna Maria Ceccarelli: l'intrinseca affidabilità di costei sarebbe stata affermata a torto, giacché la donna "non era stata reticente nei confronti del ruolo rivestito da Occhipinti nella banda del marito, ma semplicemente aveva negato di sapere alcunché sull'attuale ricorrente"; non si comprenderebbe perché mai essa avrebbe dovuto "parlare e straparlare delle imprese maritali, per negare - invece - le responsabilità dell'Occhipinti"; mancherebbe in atti ogni prova della pretesa (da parte dei giudici di merito) "sudditanza psicologica nei confronti del marito"; le accuse rivolte all'Occhipinti (solo in un secondo momento) sarebbero, perciò, inattendibili.
Pare a questo collegio che, ancora una volta, si tratti di doglianze e censure non condivisibili:
1) perché, in ordine all'attendibilità in generale delle dichiarazioni della donna, la Corte d'assise d'appello aveva puntualmente rimarcato (v. alle pagg. 186,200 sent,. imp.): come la Ceccarelli fosse stata ritualmente assunta in qualità di testimone;
come la donna avesse fornito "interessanti particolari" in ordine a tutti i principali fatti delittuosi oggetto di impugnazione; come "l'intrinseca affidabilità" di tali dichiarazioni discendesse proprio dalla sua ineliminabile presenza nell'angusta abitazione coniugale di via Signorini (vera e propria base operativa ove si conservavano armi e mezzi di travisamento, si definivano i particolari delle azioni delittuose in programma, si svolgevano gli incontri fra Roberto Savi e i complici);
2) perché, con specifico riferimento a quanto riferito dalla donna sull'episodio delittuoso di Casalecchio di Reno, la Corte di assise d'appello aveva - altrettanto correttamente e convincentemente - posto in rilievo: come il travagliato iter delle dichiarazioni della Ceccarelli trovasse giustificazione sul piano umano e psicologico, "all'esito di un processo di affiancamento dalla sudditanza psicologica la coniuge"; come il "ritardo" delle rivelazioni fosse attribuibile proprio "a un lento processo di sublimazione di una sofferenza psicologica" (reso evidente dalle stesse spiegazioni della donna, testualmente richiamate a pag. 236 sent. imp.); come la teste, lungi dal limitarsi dal riferire circostanze apprese da altri, proprio con riferimento all'episodio di Casalecchio di Reno avesse dichiarato "di aver visto il marito il cognato Fabio e l'Occhipinti uscire di casa per recarsi a compiere una rapina" (era circostanza non revocabile in dubbio, nel suo reale accadimento, per le ragioni diffusamente spiegate alle pagg. 236,238 sent. imp.); come il preciso riferimento all'Occhipinti desumibile dalle lagnanze espresse quella stessa sera dai fratelli Savi sul comportamento del loro complice, integrasse un "particolare talmente inconfondibile, da costituire un preciso e affidabile riscontro alle menzionate chiamate in correità dei predetti coimputati"; come Roberto Savi, nel corso delle conversazioni telefoniche con la moglie sottoposte a intercettazioni, avesse "manifestato la propria consapevolezza in merito ai compromettenti particolari da costei appresi"; come potesse escludersi che le dichiarazioni accusatorie della donna fossero "frutto della consultazione dei mezzi di comunicazione di massa" (per i motivi esposti alle pagg. 240,241 sent. imp.); come la Corte di primo grado avesse affrontato in maniera adeguata il tema del confronto fra la Ceccarelli e la Nobile (diffusamente analizzato alle pagg. 241,244 sent. imp.); come, insomma, le dichiarazioni della Ceccarelli, "in quanto particolareggiata, specifiche, disinteressate, intrinsecamente immuni da difetti logici "costituissero valido e idoneo riscontro alle chiamate in correità da parte di Fabio e Roberto Savi nei confronti di Marino Occhipinti.
Entrambi i difensori (si vedano infatti: il motivo 1^ del ricorso sottoscritto dall'avv. Lammioni; il punto "D" del ricorso Gaito; il punto "B" dei motivi nuovi" depositati il 7/10/1999) hanno contestato gli esiti degli accertamenti balistici espletati e lamentano il diniego di una perizia in proposito da parte della Corte territoriale: non vi sarebbe stato un confronto paritario fra consulenti (del P.M. e della difesa); le conclusioni del Dott. Farneti (consulente del P.M.) sarebbero scarsamente attendibili, giacché insufficienti e contraddittorie su diversi punti, oltreché confliggenti non solo con la consulenza di parte Montalbano (circa la compatibilità tra il fucile acquistato dall'Occhipinti e i bossoli repertati) ma anche con gli esiti della perizia Graziani - Ceccaroli (espletata tra anni prima in altro procedimento a carico dei componenti la banda della "Uno bianca"); la perizia dibattimentale, lungi dallo appalesarsi "atto inutile", era "atto necessario ed essenziale", giacché avrebbe fatto chiarezza su tutta una serie di elementi (comparsa sulla scena del delitto di un altro fucile cal. 12 "a pompa" di Nardella; prove di sparo con le cartucce integre repertate in loco e comparizione con i frammenti estratti dal corpo della vittima; triplice conclusione del Dott. Farneti sul numero dei colpi esplosi dal fucile dell'Occhipinti; clonazione delle cartucce usate dal Farneti per i tests e criteri relativi); la Corte di secondo grado avrebbe dovuto adeguatamente valutare le censure difensive in ordine all'attendibilità della consulenza Farneti (per i successivi mutamenti di versione sull'identificazione dei bossoli;
per aver dedotto il tipo di munizionamento da prima "da un dato di fatto rilevatosi inesistente - scritta sul bossolo -" e poi "da altro e diverso dato di fatto - microimpronte interne - non risultante dal verbale delle operazioni svolte"; per le gravi censure formulate nella sentenza di primo grado in ordine alle tecniche di lavoro del Farneti per i fatti del Pilastro) e le critiche di carattere strettamente metodologico (sbrigativamente liquidate come "irrilevanti" o "attinenti a omissioni di carattere formale"); le gravi carenze e le osservazioni apodittiche renderebbero "meramente apparente" la motivazione della Corte d'assise d'appello sul punto. Le censure non sono fondate.
Con specifico riferimento al ricorso sottoscritto dall'avv. Lammmioni, è da respingere - anzitutto - la tesi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606/d CPP; se, invero, l'art. 495 c. 2 CPP, espressamente richiamato dall'art. 606/D, sancisce il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte "a discarico" sui fatti costituenti oggetto della prova "a carico", il diritto alla controprova - tuttavia - non può avere a oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro, e come tale non classificabile ne' "a carico" ne' a "discarico" dell'accusato, oltreché sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice (Cass., V, sent. 12027 del 21/10/1999, Mandalà; Cass., V, sent. 6074 del 21/6/1997, Ritossa; Cass., VI, sent. 275 del 17/1/1997, Tornabene). Più in generale, è opportuno ricordare che l'art. 603 c. 1 CPP - stabilendo che il giudice d'appello allorché una parte lo richieda, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti - intende fare riferimento a tutta l'istruzione dibattimentale che può essere assunta in primo grado; ne consegue che la rinnovazione dell'istruttoria in appello comprende tutte le prove previste dal libro III dello stesso codice, ovvero tutti i fatti che possono essere oggetto di prova ai sensi dell'art. 187 CPP (ivi compresa la perizia): prove che, pertanto, il giudice di appello deve ammettere eccezionalmente solo quando non si ritiene in grado di decidere allo stato degli atti; peraltro, il rigetto della relativa richiesta di parte, ove congruamente e logicamente motivato dal giudice di appello, è incensurabile in Cassazione anche ai sensi dell'art. 606/E CPP, trattandosi di giudizio di fatto (Cass., III sent. 4646 del 14/4/1999, Quartieri; Cass., V, sent. 7569 dell'11/6/1999 Jonno;
Cass., I, sent. 5267 del 6/5/1998, Fiore; Sez. Un., sent. 2780 del 15/3/1996, Panigoni e altri).
Proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, le doglianze dei difensori dell'Occhipinti sono da disattendere.
La Corte d'assise d'appello, infatti, motivò adeguatamente il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria per l'espletamento di "perizia tecnica sui fucili in sequestro" (chiesta per la prima volta, peraltro, solo in sede di precisazione delle conclusioni), sottolineando come fossero "già stati acquisiti tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio completo e informato sulla questione tecnica inerente alla provenienza dei bossoli repertati sulla scena del delitto" (anche in considerazione dell'avanzatissimo metodo - raffronto, con il microscopio comparatore, fra i bossoli da esaminare e quelli ottenuti utilizzando le armi in sequestro - adottato dai consulenti Farneti e Montalbano e giungendo a tale conclusione non solo attraverso il richiamo di circostanze del tutto pacifiche (acquisto di un fucile a pompa da parte dello Occhipinti l'8/2/1988; assenza di qualsiasi reazione nel corso dell'episodio delittuoso da parte delle guardie giurate che non esplosero alcun colpo; dichiarazioni del Nardella sul mancato uso del proprio fucile a pompa, reso inutilizzabile dall'esplosione; raccolta alla rinfusa, in loco, delle armi e degli altri reperti rinvenuti: v. alle pagg. 206,207 e alle pagg. 248,249 sent. imp.) e l'inserimento del dato balistico nel più vasto ambito del quadro probatorio complessivamente emerso a carico del prevenuto (v. alle pagg. 264, 265 sent. imp.), ma anche e soprattutto attraverso il dettagliato esame dei vari punti oggi riproposti dai ricorsi dei difensori. E, invero, il giudice d'appello non mancò di porre correttamente e convincentemente in evidenza:
a) quanto alle censure formulate dal giudice di primo grado: come le stesse (dettagliatamente richiamate alle pagg. 101 e 55 sent. imp.) si riferissero al altro episodio (Pilastro) e riguardassero non la c.d. "balistica interna" ma solo "la dinamica dello agguato" (pagg. 249 e 318 sent. imp.), con conseguente irrilevanza ai fini del giudizio sull'attendibilità delle conclusioni cui il Farneti era pervenuto per l'episodio delittuoso di Casalecchio di Reno;
b) quanto alle divergenze fra le conclusioni del Dott. Farneti e gli esiti della perizia espletata in altro procedimento dal Dott. Graziano e dal Dott. Ceccaroli come tali divergenze non fossero significative, sia perché questi ultimi non avevano potuto disporre delle armi riconducibili a membri della banda Savi (sequestrate solo l'espletamento della loro perizia) sia perché la loro attribuzione dei bossoli repertati si era spesso rivelata erronea (con conseguente sottolineatura della "fallacità delle loro conclusioni"), sia perché le loro asserzioni erano state implicitamente contraddette dallo stesso consulente della Difesa Dott. Montalbano" (v. in proposito le diffuse argomentazioni alle pagg. 251,253 sent. imp.);
c) quanto alle successive differenti attribuzioni dei bossoli (2/10/1995 il Farneti aveva anticipato al P.M. un risultato attribuendo il bossolo A/4 al fucile dell'Occhipinti; successivamente aveva concluso per la rifereribilità di tutti e quattro i bossoli all'arma appena indicata; aveva, quindi, rettificato tale dato, dopo aver esaminato i reperti di via Massarenti, attribuendo il reperto A/2 al fucile a pompa di Fabio Savi): come la comunicazione con fonogramma del 2/10/1995 non fosse in contraddizione rispetto alle conclusioni successive, trattandosi (come da lui stesso precisato all'udienza del 19/12/1996) di mera anticipazione del risultato "più eclatante"; come, con riferimento al bossolo A/2 il Farneti fosse comunque giunto (anche se in ritardo) a un giudizio sostanzialmente condiviso anche da un consulente della difesa (250,251);
d) quanto all'individuazione del munizionamento della cartuccia A/1 attraverso una scritta in realtà insussistente: come all'udienza del 19/12/1996 il Farneti avesse chiarito di essersi basato oltreché sull'identità del reperto con le due cartucce "Fiocchi" costituenti il "reperto A/5" (munizionamento composto da 9 pallettoni n. 11/0), anche e soprattutto sulle "microimpronte" lasciate dai pallettoni all'interno del bossolo (254);
e) quanto alla pretesa mancata comparazione, in via preventiva, sui bossoli repertati: come il Farneti avesse dichiarato in dibattimento di averla in realtà effettuata, secondo le modalità indicate a pag. 255 sent. imp. (pur omettendo di darne atto formalmente nell'elaborato scritto (pag. 254);
f) quanto alla mancata indicazione del tipo e dimensione del piombo utilizzato per il caricamento dei modelli di cartuccia clonati": come la scarsa importanza del particolare fosse stata riconosciuta dallo stesso consulente di parte Montalbano (pagg. 255,256);
g) quanto all'omessa indicazione dei bossoli test: come l'esigenza di verifica dei risultati delle comparazioni eseguite (dal Farneti) fosse adeguatamente soddisfatta dalla documentazione fotografica allegata all'elaborato Farneti; come quest'ultimo avesse fornito un'adeguata spiegazione della omessa predisposizione di cartucce "clonate" della ditta Fiocchi; come, dunque, le dichiarazioni dei due consulenti sul punto potessero "sostanzialmente convergenti" (pagg. 256,258 sent. imp.);
h) quanto all'utilizzazione, nell'ambito della consulenza, del solo fucile dell'Occhipinti: come il Farneti avesse precisato "di aver confrontato tutti i bossoli in reperto con cartucce test provenienti da tutti i fucili in sequestro" (pagg. 258,260 sent. imp.);
i) quanto alle ulteriori osservazioni del consulente di parte, Dott. Montalbano: come proprio il riferimento alla documentazione fotografica consentisse di ritenere attendibile l'attribuzione (da parte del consulente del P.M.) di tre bossoli repertati al fucile a pompa di Marino Occhipinti (per le ragioni dettagliatamente esposte alle pagg. 262,264, sent. imp.).
Con il terzo e ultimo motivo del ricorso da lui sottoscritto, l'avvocato Lammioni ha denunciato la carenza di un'idonea motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: in proposito avrebbe dovuto tenersi conto della "abilità persuasiva" di Roberto Savi, dell'incensuratezza dell'Occhipinti della condotta di costui "susseguente al reato", dell'operata dissociazione dal consorzio criminoso, del riserbo mantenuto nel corso del processo (non certo valutabile come "comportamento negativo").
La doglianza non è fondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice di merito - nel concedere o negare le attenuanti generiche - è investito di un ampio potere discrezionale, che non è però sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice medesimo dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia necessario - peraltro - valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo; conseguentemente può e deve ritenersi insindacabile in sede di legittimità anche il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis CP motivato dal giudice di merito con esclusivo riferimento alla "non arbitrariamente ritenuta particolare gravità del fatto" (Cass., I, sent. 12496 del 4/11/99, Guglielmi e altri; Cass., I, sent 12595 del 1^/12/98, Hass e altro; Cass., I, sent. 707 del 21/2/98, Ingardia).
Pare alla Corte che, nel caso di specie, i condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati siano stati pienamente osservati, avendo il giudice di secondo grado ribadito il diniego delle attenuanti in questione con riferimento all'"estrema gravità "dell'episodio di Casalecchio di Reno, alla "assoluta doppiezza" del prevenuto, all'"assenza di qualsiasi resipiscenza". Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere che - con riferimento alla posizione di Marino Occhipinti - la Corte d'assise d'appello di Bologna abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico-giuridici; e che i difensori del ricorrente, per contro, si siano limitati a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
I ricorsi proposti nell'interesse dell'Occhipinti devono essere, pertanto, rigettati.
II) Quanto alla condanna dell'Occhipinti per il delitto associativo (art. 416 CP), il relativo capo della sentenza 17/12/98 (della quale in questa sede ci si occupa) deve ritenersi ormai coperto dal giudicato, perché non impugnato; nessuna richiesta specifica ne' alcuna indicazione di particolari motivi di censura, risultano - infatti - motivi di censura, risultano - infatti - in proposito, dagli atti di ricorso rispettivamente sottoscritti dai difensori Avv. Lammioni e Gaito (secondo quanto espressamente previsto dall'art. 581 lett. a) b) c) CPP); le argomentazioni svolte sono tutte riferite esclusivamente all'episodio della tentata rapina in danno del supermercato Coop di Casalecchio di Reno e ai reati connessi. IL RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO NELLO INTERESSE DI ALBERTO SAVI
Le molteplici e diffuse argomentazioni proposte a sostegno dei motivi di ricorso (in buona parte sostanzialmente e/o testualmente coincidenti con quelle a suo tempo poste a base dell'atto di appello) possono così sintetizzarsi; non sarebbero state osservate le regole le regole dettate dall'art. 192/3 CPP; il materiale probatorio sarebbe stato mal valutato; sarebbero state applicate a torto le regole introdotte dalla sentenza 361/98 Corte Costituzionale, in riferimento agli artt. 512-513 CPP; sarebbero state erroneamente valutate le confuse e reticenti dichiarazioni della Ceccarelli (in realtà inutilizzabili ex art. 63 CPP), sottovalutate quelle rese dalla MiKula, a torto ritenute inutilizzabili quelle rese dall'Angelini; sarebbe stato violato l'art. 106 CPP (essendovi assoluta incompatibilità fra le posizioni di Roberto e Fabio Savi da una parte e di Alberto Savi dall'altra), avrebbe dovuto esser concesso il richiesto termine ex art. 108 CPP, vi sarebbe stata violazione anche dell'art. 522 CPP; in ordine all'episodio del Pilastro, la motivazione sarebbe apodittica, unilaterale, gravemente carente (le chiamate in correità contrasterebbero fra loro e le ritrattazioni avrebbero meritato maggiore considerazione, sarebbero state a torto disattese le richieste di accertamenti tecnico- balistici, di perizia psichiatrica su Roberto e Fabio Savi, di nuova audizione della Ceccarelli ("usata" da Roberto Savi e comunque "inattendibile"); mancherebbero validi riscontri alle dichiarazioni accusatorie, dovute tutte a una sorta di "trappola" tesa da Roberto Savi (che avrebbe raccontato solo ciò che gli faceva comodo e "coperto" coloro che teneva, in un vero e proprio stillicidio di "polpette avvelenate");vi sarebbe stato, tra Roberto e Fabio Savi, un evidente accordo per indicare - quali coautori nei vari episodi - "sempre e soltanto i vari Vallicelli, Occhipinti, Alberto Savi (Luca) e Gugliotta"); la linea difensiva di Alberto Savi sarebbe stata a torto rifiutata e disattesa (era stato proprio lui a effettuare le prime ammissioni; il suo carattere e il suo temperamento si sarebbero rivelati molto diversi da quelli dei fratelli; le considerazioni sui turni di servizio sarebbero state valutate superficialmente); anche in ordine alla "associazione per delinquere" vi sarebbero state valutazioni errate e inaccettabili (Alberto Savi avrebbe aderito solo nella fase iniziale; vi sarebbero discrasie fra la sentenza della Corte bolognese e quella della Corte riminese; dopo il salto di qualità, vi sarebbe stato il passaggio alla "Banda della Uno bianca", della quale Alberto Savi non aveva fatto parte). Tali doglianze non sono fondate.
Devono richiamarsi, ovviamente, gli orientamenti e i principi giurisprudenziali già ricordati nell'esaminare i ricorsi proposti nell'interesse dell'Occhipinti, così come le considerazioni di carattere generale già svolte in quella sede (in quanto applicabili anche nella valutazione delle argomentazioni della difesa Savi). È proprio alla luce degli orientamenti e dei principi giurisprudenziali appena richiamati, che le doglianze proposte nell'interesse di Alberto Savi appaiono ai limiti della ammissibilità, giacché in gran parte ripetitive di quelle già avanzate in appello, e sostanzialmente risolventisi in censure di fatto e/o in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito.
Esse doglianze, peraltro, sono anche infondate, giacche la Corte d'assise d'appello non aveva mancato di fornire - in ordine a ciascuna di esse - una motivazione congrua, adeguata, immune da vizi logico-giuridici.
In particolare, quanto alle questioni procedurali, la Corte territoriale aveva, opportunamente e convincentemente, sottolineato:
a) sulla pretesa incompatibilità del difensore avvocato Bongiovanni:
che la questione ineriva solo ad altro procedimento (già definito con sentenza irrevocabile), non era strettamente riconducibile alla ipotesi prevista dall'art. 106 CPP (non trattandosi di contemporanea difesa di più imputati), non riguardava alcun "effettivo pregiudizio del diritto di difesa" (pagg. 297-298 sent. imp.);
b) sulla pretesa incompatibilità dei sostituti del difensore dell'appellante Alberto Savi: che non era emerso "alcun contrasto di interessi tra coimputato (che fosse) obiettivamente effettivo e reale"; che, conseguentemente, non risultava alcuna specifica violazione del diritto di difesa (pagg. 299-300);
c) sulla mancata concessione del termine ex art. 108 CPP: che l'avvocato Piccolo (che aveva richiesto il termine a difesa) non risultava nominato "in conseguenza di alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 108 CPP" (perché la nomina dell'avvocato Piccolo si era aggiunta a quella dell'avv. Levi, perché, dunque, all'atto della revoca dell'incarico a quest'ultimo, l'avvocato Piccolo era già difensore di Alberto Savi); che il termine a difesa era stato chiesto tardivamente, e cioè "a distanza di giorni dalla nomina ... e al termine dell'udienza cui lo stesso difensore aveva partecipato fin dall'inizio" (v. infatti: Cass., III, sent. 3447 dell'8/4/93, Polidori; Cass., I, sent. 5035 del 29/5/97, Di Napoli);
d) sulle eccezioni riguardanti la testimonianza Ceccarelli: che la donna non aveva mai assunto la qualità di indagata, ne' reso dichiarazioni indizianti ex art. 63 CPP (pagg. 186 e ss. sent. imp.);
che della sua attendibilità intrinseca si era già detto in altra parte della motivazione (come sottolineato in questa stessa sentenza, nel trattare la posizione Occhipinti); che la doglianza relativa all'asserita impossibilità per la difesa di rivolgere alcune domande alla teste era "tardiva e difettava comunque del requisito della specificità" (non essendo state chiarite le circostanze oggetto dell'eventuale prosecuzione dell'esame: pagg 302-303 sent. imp.); che il richiesto confronto fra la teste e Roberto Savi appariva superfluo, alla stregua delle risultanze del materiale probatorio complessivamente raccolto;
e) sulla testimonianza di Maria Grazia Angelini (moglie separata di Fabio Savi): che la donna, chiamata a deporre all'udienza 11/12/96, si era avvalsa della facoltà di non rispondere e/o di astenersi dal deporre "in relazione alla propria qualità di coniuge"; che le dichiarazioni rese dalla stessa nel corso delle indagini preliminari erano inutilizzabili, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., I, sent. 10271 del 30/11/96, Mauro e altro: "ai sensi del secondo comma dell'art. 500 CPP, le dichiarazioni rese dal teste in sede di indagini preliminari possono formare oggetto di contestazione ed essere allegate al fascicolo del dibattimento soltanto se costui abbia già deposto in sede dibattimentale. Tale presupposto, indispensabile per l'utile inserimento di dette dichiarazioni nel fascicolo del dibattimento ai fini di una loro valutazione probatoria, viene meno nell'ipotesi in cui il testimone in sede dibattimentale dichiari di far uso della facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 199 c. 1 CPP; ne consegue che in tal caso dette dichiarazioni, se inserite nel fascicolo del dibattimento, risultano inutilizzabili, e non possono quindi essere apprezzate probatoriamente, in quanto acquisite in violazione del disposto del primo comma dell'art. 514 CPP, in forza del quale può essere data lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese dal testimone (o dall'imputato) in sede di indagini preliminari, soltanto se ricorrono le condizioni di cui agli artt. 511 (letture consentite), 512 (letture di atti per sopravvenuta irreperibilità) e 514 (letture di dichiarazioni rese dall'imputato in sede di indagini o udienza preliminari, qualora rifiuti di rispondere in dibattimento): tutte ipotesi diverse da quella considerata");
f) sulle dichiarazioni di Eva Mikula: che tali dichiarazioni (ex art. 210 CPP), pur essendo in buona parte de relato (confidenze ricevute dal convivente Fabio Savi), avevano comunque fornito un contributo rilevante alla complessiva ricostruzione della vicenda, giacché "spontanee e disinteressate" (pag. 200 sent. imp.); che l'omissione dell'avviso alla ragazza della facoltà di astenersi dal testimoniare (in quanto convivente del Savi) aveva integrato un'ipotesi di nullità relativa, peraltro sanata perché non proposta entro il termine di cui agli artt. 181-182 CPP (Cass., V, sent. 5404 del 22/1/97, Loico) e comunque deducibile solo dall'imputato nei cui confronto assumeva rilevanza il legame di convivenza (Cass., VI, sent. 1645 del 20/5/97, Romeo; Cass., II, sent. 6726 dell'8/6/95, LORUSSO); che erano state osservate le disposizioni della legge 267/97 e i principi affermati dalla sentenza 361/98 Corte Cost. (con esplicito consenso della difesa del prevenuto, alla lettura delle dichiarazioni Mikula, manifestato all'udienza 9/11/989;
g) sulla pretesa violazione dell'art. 522 CPP: che in realtà vi era piena corrispondenza tra dispositivo e imputazioni contestate, con piena tutela dei diritti della difesa (si vedano le diffuse argomentazioni svolte in proposito alle pagg. 271-272 e 305 Sent. imp.).
La motivazione della Corte d'assise d'appello appare corretta, esauriente, immune da vizi logico-giuridici, anche per quanto attiene alla valutazione della posizione di Alberto Savi con riferimento all'episodio delittuoso verificatosi il 4/1/91 nel quartiere pilastro di Bologna (eccidio dei carabinieri Mineta, Mitilino e Stefanini). a) E invero, quanto alla prova generica, il giudice di secondo grado spiegò diffusamente (v. alle pagg. 307 e ss. sent. imp.) perché dovesse ritenersi attendibile la versione fornita da Roberto e Fabio savi sulle modalità di ingaggio del conflitto (colpi di fucile AR/70 esplosi da Roberto Savi e non colpi di pistola esplosi da uno sparatore in piedi a pochi metri dalla vettura dei militari), anche alla luce di tutta una serie di significativi particolari (recisione del cavo dell'allarme, collegato alla centrale operativa, da parte di un proiettile esploso dalla carabina di Roberto Savi; fori sul lato sinistro prodotti da proiettili di pistola esplosi a distanza minima;
frammento di incamiciatura di proiettile rinvenuto sulla superficie della mandibola sinistra del povero Stefanini, tramite dei proiettili del "revolver" che attinsero Moneta, coordinamento fra dati balistici e medico-legali; corrispondenza delle modalità di ingaggio della sparatoria con quelle di altro episodio delittuoso verificatosi in Miramare di Rimini il 30/4/91) e delle principali fonti testimoniali (dettagliatamente e diffusamente analizzate alle pagg. 316-317 sent. imp.), oltreché delle risultanze degli accertamenti di "balistica interna" effettuati dal dott. Farneti (impiego da parte degli assalitori di due carabine, rispettivamente appartenenti a Roberto e Fabio Savi, e di una "Colt 357 magnum" appartenente ad Alberto Savi:
pag. 318 sent. imp.). La Corte d'assise d'appello, inoltre, aggiunse opportunamente che "l'ipotesi di un quarto complice ... non solo non (interferiva) in maniera apprezzabile nei riguardi della partecipazione materiale di Alberto Savi ... ma non risultava neppure sorretta da un adeguato apporto probatorio" (pagg. 319-320). b) altrettanto correttamente e convincentemente, quanto alla prova specifica, la Corte d'assise d'appello: 1) spiegò perche le chiamate in correità di Alberto Savi da parte dei fratelli Roberto e Fabio fossero da ritenere attendibili (insussistenza di motivi per formulare accuse ingiuste; assenza di contrasti di natura economica, esclusione di un accordo preventivo tra Roberto e Fabio sui nomi delle persone da chiamare in causa; ragioni psicologiche del tentativo di Roberto e Fabio di attenuare le proprie responsabilità in riferimento alla fase terminale dell'episodio); 2) precisò perché le successive ritrattazioni non meritassero credito (sottolineando in particolare: come fosse "fantasiosa e illogica" la tesi di contatti con soggetti innominabili e da coprire; di depistaggi operati da tale Macanda; come lo stesso Fabio Savi avesse finito per ammettere che le ritrattazioni erano avvenute "per ripicca": v. alle pagg. 325-328 sent. imp.); 3) chiarì perché non fosse possibile indicare con certezza il movente dell'episodio delittuoso (potendosi formulare solo delle ipotesi) e perché fosse da respingere la tesi della "diversità del carattere di Alberto - definito come il "il fratello buono" - rispetto agli altri principali imputati" (pagg. 329-332 sent. imp.); 4) indicò specificamente gli altri riscontri alle chiamate in correità rivolte ad Alberto Savi dai fratelli (utilizzazione dell'arma del chiamato in correità e assenza di elementi che confortassero l'ipotesi di utilizzazione da parte di soggetti diversi; dichiarazioni della Ceccarelli circa il ritorno dei tre fratelli dopo la sparatoria; irrilevanza delle inesattezze e/o incertezze palesate dalla donna su particolari secondari; assenza di impegni di servizio, il 4 e 5 gennaio 1991, anche per Alberto Savi), pur dando esplicitamente atto del particolare che Eva Mikula non aveva fatto riferimento alcuno alla partecipazione di Alberto all'eccidio del Pilastro (v. alle pagg. 334 -335 sent. imp., a riprova dell'attenzione con cui il giudice di secondo grado valutò anche le dichiarazioni della Mikula). Corrette e condivisibili appaiono anche le ulteriori argomentazioni del giudice di secondo grado, circa le rimanenti imputazioni (stante l'assoluta genericità delle richieste di assoluzione per altri delitti contestati ad Alberto Savi e da costui non ammessi, con specifico riferimento alla tentata rapina all'ufficio postale di via Emilia Levante e alla rapina di via Massanti; apparendo ineccepibile l'assoluzione del prevenuto, ex art. 530 c. 2 CPP, dagli omicidi dei carabinieri Stasi ed Errin) e l'inapplicabilità dell'art. 116 CP (avendo Alberto Savi partecipato alle varie azioni criminose "con piena consapevolezza della loro reale portata e delle prevedibili conseguenze", e dunque "con accettazione del rischio di epiloghi mortali, quantomeno sotto la forma del dolo eventuale"; apparendo generico, in assenza di altre diminuenti, il riferimento a possibili prescrizioni di non meglio indicate fattispecie criminose: v. alle pagg. 336-337 sent. imp.).
È appena il caso di aggiungere che appaiono del tutto irrilevanti - ai fini del giudice in questa sede di legittimità - le diffuse argomentazioni svolte dal difensore (pagg. 157-168 del ricorso sottoscritto dall'avv. piccolo) per dimostrare l'insussistenza del delitto di cui all'art. 416 CP: la Corte d'assise d'appello, infatti, preso atto del passaggio in giudicato della propria sentenza in data 27/6/97 (confermativa della decisione 6/3/96 della Corte riminese, che aveva riconosciuto Alberto Savi colpevole anche del reato di associazione per delinquere) e della piena "concordanza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, anche sotto il profilo spaziale e temporale ... fra il reato associativo preso in considerazione nella testè ricordata decisione già irrevocabile e quello contestato nell'ambito del presente giudizio" (così testualmente a pag. 338 sent. imp.), aveva ritenuto applicabile il principio sancito dall'art 649 CPP e conseguentemente dichiarato "non doversi procedere" in ordine al reato di associazione per delinquere di cui al capo A/9 nel proc. 278/96 (spiegando, nel contempo, perché no potessero prevalere le questioni di merito invocate a sostegno di una formula più favorevole: v. infatti alla già citata pag. 338 sent. imp.).
Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che anche con riferimento alla posizione di Alberto Savi (come già per quella di Marino Occhipinti) la Corte d'assise d'appello di Bologna abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico-giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame; e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
Anche il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Savi, pertanto dev'essere rigettato.
IL RICORSO PROPOSTO NELL'INTERESSE DEL RESPONSABILE CIVILE MINISTERO DELL'INTERNO
Come già si è avuto modo di accennare in parte narrativa, con il primo motivo di ricorso (ripreso nella parte iniziale della "memoria con motivi nuovi" 17/12/99) il Ministero dell'Interno ha dedotto la nullità della sentenza per "violazione delle norme processuali previste a pena di nullità": numerose parti civili (v. l'elenco delle pagg. 4-5 del ricorso) si sarebbero costituite contro esso responsabile civile all'udienza, senza rispettare le formalità e i termini prescritti; la chiamata del responsabile civile avrebbe dovuto essere effettuata "mediante la notifica tempestiva dell'atto di citazione previsto dall'art. 83 CPP, previa autorizzazione del giudice che procede, mentre in realtà "moltissime parti avevano dichiarato di intendere profittare della chiamata fatta da altri"; la Corte d'assise d'appello avrebbe a toro ritenuto che vi fosse stata rinuncia al termine a difesa concesso in primo grado (giacché la rinuncia sarebbe stata relativa solo alla posizione di Roberto Ricuperati) e che il consolidato orientamento giurisprudenziale consentisse "la modalità della chiamata per adesione alla domanda altrui mediante semplice intervento in udienza" (giacché in realtà tale orientamento riguardava l'abrogato codice di rito); d'altro canto, la costituzione di parte civile - in quanto proposte (così come le chiamate del responsabile civile) non dalle parti personalmente, bensì dai loro procuratori sforniti dei poteri di rappresentanza necessari e previsti a pena di nullità dalle norme processuali (artt. 76, 83, 100, 122 CPP) avrebbero dovuto essere dichiarate "inammissibili, nulle e irrituali" (rientrando tra le questioni rilevabili d'ufficio ex art. 609 c. 2 CPP). Dette censure non sono fondate.
a) Come opportunamente rilevato dalla Corte d'assise d'appello (pagg. 340 e ss. sent. imp.), l'assoluta genericità dei motivi di gravame proposti (avverso la decisione di primo grado) con riferimento alle questioni di ordine procedurale, non consentiva di comprendere - a fronte di una pluralità di parti civili e di posizioni nettamente diversificate - quali fossero le parti effettivamente interessate dalle deduzioni concernenti la costituzione del rapporto processuale. b) La stessa Corte d'assise d'appello, peraltro, non mancò di sottolineare - con riferimento ai casi in cui sarebbe stata autorizzata la estensione della citazione del responsabile civile (a istanza di talune parti civili che non vi avevano provveduto e "che intendevano approfittare della sua comparizione avvenuta in forza della citazione richiesta da altre parti"): che i casi, asseritamente illegittimi; non erano stati specificamente indicati; che la violazione delle norme riguardanti "citazione, intervento e rappresentanza del responsabile civile" (con particolare riferimento al rispetto del termine per comparire), produceva "nullità relative, che debbono intendersi sanate in caso di acquiescenza"; che, nel caso di specie, l'avvocatura dello Stato aveva espressamente rinunciato alla "possibilità per il responsabile civile di avvalersi del termine spettante in caso di normale citazione"; che in un caso analogo la Cassazione (Sez. III, sent. 10900 del 22/6/90, Salucci), ribadita la autonomia della citazione del responsabile civile, aveva sostenuto che la irritualità della mancata citazione era sanata se essa fosse stata effettuata all'atto della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile presente in dibattimento, in quanto tale atto realizzava gli stessi caratteri sostanziali della comparizione in udienza con la comparsa di costituzione, con cui poteva attivarsi l'intervento nel processo civile.
Nè paiono condivisibili le argomentazioni (ancora una volta generiche e apodittiche) addotte in contrario dal ricorrente: 1) perché l'ordinanza 14/5/96, statuendo la concessione di un termine a difesa "non inferiore a 20 giorni a decorrere dal 9/5/96" (salvo rinuncia del responsabile civile), non aveva fatto riferimento ad alcuna specifica posizione di parte civile, e perché la difesa del responsabile civile rinunciò tout court ad avvalersi di tale facoltà (con conseguente impossibilità di interpretare l'atto, a posteriori, come "rinuncia parziale" riferibile esclusivamente al "caso Ricuperati", che aveva determinato la formale concessione del termine); 2) perché i principi affermati dalla sentenza 10900/90, in quanto di carattere generale, appaiono tuttora validi e assolutamente compatibili con le norme del "nuovo" codice di rito oggi vigente; 3) perché il ricorrente non ha precisato quali ragioni conforterebbero la tesi della "invalidità assoluta" (con conseguente "rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento") della operata "estensione della citazione del responsabile civile". c) La terza e ultima delle questioni proposte dal ricorrente, al di là delle oscillazioni degli orientamenti giurisprudenziali (la sentenza impugnata ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8650 del 23/9/93, ric. Depaoli, secondo la quale "la procura alle Corti, conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, la autografia della cui sottoscrizione è certificata dal difensore medesimo, è valida e idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma 2^ dell'art. 100 CPP, sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività"; il ricorrente, a sua volta, ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 12 del 13/7/99, ric. Pediconi, secondo la quale "il potere di autenticazione del difensore concerne il mandato ad litem e gli altri atti equivalenti, che attengono al suo ruolo nel processo, ma non anche la procura speciale a costituirsi parte civile"), deve ormai ritenersi normativamente risolta dalla entrata in vigore della legge n. 479/99 (c.d. Legge Carotti), così come modificata dalla Legge 5/6/2000 n. 144, giacché l'art. 13 di detta Legge - proprio in relazione alla certificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni delle procure disciplinate dagli artt. 100 e 122 CPP, nonché in relazione ai relativi poteri del difensore di costituirsi e difendere la parte civile - consente di ritenere e ribadire che il potere certificativo del difensore - nel caso di specie - doveva riferirsi sia alla procura ad litem sia alla procura per la costituzione di parte civile (con definitivo superamento, dunque, della contraria tesi sostenuta dal ricorrente nella "memoria" 17/12/99), stante l'esplicita estensione della nuova normativa "anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge" (si vedano, in proposito, l'art. 13 della legge 479/99 e l'art. 3 del D.L. 7/4/2000 n. 82, convertito con modificazioni nella Legge 144/2000). d) Le considerazioni svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che le questioni procedurali (riproposte) debbano essere respinte. Gli argomenti proposti dal Ministero dell'Interno avverso la propria condanna al risarcimento dei danni in qualità di responsabile civile, possono riassumersi e sintetizzarsi come segue: la sentenza impugnata avrebbe oprerato una ricostruzione del quadro normativo contraria al costante insegnamento della Suprema Corte, rifiutando "la tesi che riferiva l'art. 28 della Costituzione a una responsabilità diretta quale specificazione del generale principio indicato dall'art. 2043 C.C."; detta tesi sarebbe stata correttamente accolta dalla decisione n. 2210 del 2/2/99 della V^ sezione penale della Cassazione (nel giudicare della responsabilità civile del Ministero dell'Interno in ordine alla costituzione dell'associazione per delinquere contestata ai medesimi imputati dalla Procura della repubblica di Rimini, nonché in ordine a uno dei reati-scopo di detta associazione), secondo la quale - a norma dell'art. 28 Cost. - la "P.A. risponde per il fatto che le sono direttamente riferibili gli atti dei dipendenti, compiuti - in forza del c.d. rapporto di immedesimazione organica - per il raggiungimento delle finalità istituzionali sue proprie nell'ambito dello svolgimento del servizio demandato"; la sentenza impugnata, per contro, avrebbe omesso "qualsiasi esame approfondito dei requisiti che il diritto vivente richiede per riconoscere l'occasionalità necessaria tra il fatto del dipendente e la responsabilità della pubblica amministrazione"; la nascita dell'associazione per delinquere, invero, si sarebbe "liberamente realizzata tra soggetti liberi di determinarsi positivamente (come la restante parte dei loro colleghi) o negativamente" e la Corte territoriale avrebbe "operato una netta confusione concettuale tra occasione e condizione del reato", ravvisando il fondamento della responsabilità, "non più in un illecito nell'espletamento delle mansioni affidate, bensì in una garanzia o esigenza solidaristica a favore del terzo danneggiato", e così affermando "apoditticamente e senza alcuna possibilità di prova liberatoria, la responsabilità del ministero non come sanzione accessoria per il compimento di reati da parte dei propri dipendenti, ma quale sanzione civile derivante dall'aver consentito, sia pure obbiettivamente e senza idoneo momento soggettivo, il sorgere e il protrarsi della associazione"; la decisione impugnata, inoltre, si sarebbe fondata sull'assiomatica parificazione tra responsabilità indiretta ex art. 2049 CC e responsabilità oggettiva (in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione civile, Sez. I, sent. 2574 del 1^/10/98); l'affermazione di responsabilità per i singoli reati-scopo, d'altronde, sarebbe stata fatta discendere (nella motivazione della decisione impugnata) "non dalla accertata riferibilità del comportamento dei rei all'amministrazione", e neppure da una qualsiasi forma di interferenza tra il loro operare e le funzioni assegnate o comunque esercitate, "ma per essere la commissione dei singoli reati-scopo attuazione del programma di una associazione per delinquere e per essersi questa formata profittando delle mansioni espletate e mediante utilizzazione delle nozioni e informazioni apprese in servizio"; in realtà, i comportamenti indicati dalla sentenza (conoscenza di dati fattuali, approfittamento di nozioni, facilità di incontro in servizio, ecc.) non sarebbero "il momento consumativo del reato associativo", ma costituirebbero semmai "momento probatorio della consumazione del reato" (giacché l'associazione avrebbe potuto non nascere o finire prima indipendentemente dall'operato dell'amministrazione dello Interno) (v. ricorso principale).
Gli argomenti addotti nel ricorso sono stati ripresi e ulteriormente sviluppati dall'Avvocatura della Stato nella "Memoria con motivi nuovi" in data 17/12/99: tutti gli imputati legati da rapporto di servizio con esso Ministero avevano agito, nell'associarsi criminalmente e nel compiere i loro reati, solo ed esclusivamente per fini e motivi non solo meramente egoistici e assolutamente estranei all'amministrazione di appartenenza, ma addirittura radicalmente contrastante con i fini dell'amministrazione medesima; i reati commessi avevano, anzi, frustrato l'azione della amministrazione di polizia; le condanne inflitte al Ministero, dunque, si palesavano violatrici degli artt. 2043 CC, 2049 CC, 28 Cost., oltreché dei principi generali in materia di pubblica amministrazione e di responsabilità di questa.
Il ricorso deve ritenersi fondato, nei limiti e per gli effetti di seguito esposti.
Questa Corte non ritiene di doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente (espressamente richiamato dalla stessa decisione impugnata alle pagg. 346 e ss.) secondo il quale la responsabilità dello Stato per il fatto dei propri dipendenti non può essere che diretta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della Costituzione e dall'art. 2043 cod. civ. (v. per tutte: Cass., civ. sez. III, sent. 12960 del 3/12/91, Esposito - Amm. Difesa Marina; Cass., civ. sez. I, sent. 9935 del 7/10/93, Grenz service spedition GMBH - Min. Finanze; Cass., civ., sez. III, sent. 10896 del 6/12/96, Biasotti - Min difesa; Cass., III, sent. 9583 del 30/6/84, Bonomi; Cass., IV, sent. 5575 del 21/5/85, Adorno; Cass., V, sent. 1386 del 2/2/99, Savi e altri.
L'art 28 Cost. (il cui carattere innovativo appare ravvisabile soprattutto nel riconoscimento della responsabilità personale anche degli agenti dell'amministrazione, che in precedenza era variamente limitata o esclusa) stabilisce che "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
La pubblica amministrazione, dunque, risponde - con responsabilità solidale - per il fatto che a lei sono direttamente riferibili agli atti dei dipendenti, compiuti - in forza del c.d. rapporto di immedesimazione organica - per il raggiungimento delle finalità istituzionali sue proprie nell'ambito dello svolgimento del servizio demandato (con conseguente riferibilità del comportamento illecito alla pubblica amministrazione quando lo stesso costituisca comunque esplicazione dell'attività dell'ente).
In presenza del rapporto di impiego o servizio (quali che siano le mansioni svolte, nella vasta gamma estesa dall'attività strettamente "rappresentativa" a quella meramente "materiale"), si determina una "dipendenza organica", cui non pare certo sovrapponibile la responsabilità "indiretta" di padroni e committenti ex art. 2049 C.C.: disposizione questa ultima, che - con i più elastici e meno rigorosi criteri di riferibilità al proponente del fatto illecito del proposto (postulandosi all'uopo soltanto l'esistenza di un rapporto di lavoro e un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da queste espletate, senza che sia richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, essendo sufficiente "che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, e persino trasgredendo gli ordini ricevuti"; v. infatti: Cass., III civ., sent. 1247 del 10/12/98, Ministero PI - Giugliano; Cass., I civ., sent. 2574 del 20/3/99, Banca di Roma Spa - Cavatosta; Cass., I civ., sent. 6233 del 21/6/99, Mediolanum Spa Bavarelli e altri) - è sempre stata applicata fuori del rapporto di pubblico impiego; d'altro canto, è proprio con riferimento all'istituto della responsabilità indiretta, ex art. 2049 cc, che è stato elaborato il criterio della "occasionalità necessaria" (da intendersi nel senso di cui si è appena detto dianzi). Con specifico riguardo al tema della responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, nei confronti dei terzi, per fatti di propri dipendenti, proprio l'opportuna utilizzazione del criterio in questione (occasionalità necessaria) ha consentito l'ampliamento della riferibilità all'ente pubblico delle azioni e/o omissioni compiute dai dipendenti stessi. Secondo l'orientamento tradizionale (si vedano le pronunce già citate a proposito della "responsabilità diretta ex artt. 28 Cost. e 2043 CC"), infatti l'attività del dipendente era "riferibile all'amministrazione" quando consisteva in una esplicazione della stessa attività dell'ente di appartenenza ed era rivolta al conseguimento dei fini istituzionali di esso; solo in presenza di siffatte condizioni, dunque, era configurabile il rapporto di "immedesimazione organica", fondante la responsabilità diretta della PA (ex art. 28 Cost.) per i fatti dei dipendenti compiuti in violazione di diritti; detta responsabilità andava, quindi, esclusa nella ipotesi in cui il dipendente avesse agito "al di fuori delle funzioni pubbliche cui era deputato e per fini del tutto personali ed egoistici", dovendosi in tal caso negare ogni rapporto di "occasionalità necessaria" tra le incombenze stesse e l'attività che aveva determinato il verificarsi del danno.
Tale orientamento deve ritenersi ormai superato dai condivisibili principi giurisprudenziali espressi dalle pronunce più recenti e attente a sviscerare tutti gli aspetti del tema (si veda, in particolare: Cass., III civ., sent. 4232 del 14/5/97, Ente Poste Italiane - Cassa di Risparmio La Spezia; più in generale sul tema, v. anche: Cass., III civ., sent. 10896 del 6/12/96, Biasotti - Min. Difesa; Cass., III civ., sent. 6617 del 22/5/2000, Pisani - Min. Interno), secondo cui, "il fatto doloso del funzionario non è necessariamente non riferibile alla pubblica amministrazione", dovendo ritenersene al contrario la riferibilità allorché sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento del dipendente e le incombenze allo stesso affidate: nesso che va accertato (ed è proprio questo il punto di decisiva divergenza rispetto all'orientamento tradizionale) considerando non solo lo specifico comportamento dell'impiegato pubblico costituente abuso, ma il complesso dell'attività al quale il comportamento inerisce;
allorché, infatti, la condotta dolosa si innesta sul meccanismo dell'attività complessiva dell'ente, e avuto riguardo alla sua finalità terminale (non estranea rispetto agli interessi e alle esigenze pubblicistiche dell'amministrazione), quel collegamento non può essere ritenuto; in tal senso, perciò, va ravvisata la connessione con le finalità istituzionali della pubblica amministrazione, tutte le volte in cui l'espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato abbia costituito conditio sine qua non del fatto illecito produttivo del danno, quanto meno per averne grandemente agevolato (ma pur sempre "in maniera decisiva") la realizzazione.
In altre parole - come acutamente sottolineato nella motivazione della citata sentenza 1386/99 della sezione V penale di questa stessa Corte - la destinazione concettualmente operabile tra due diversi rapporti (quello tra il comportamento del dipendente e l'evento dannoso, legati da nesso di causalità; quello tra il comportamento del dipendente e l'amministrazione, legati da nesso di riferibilità in ragione dei fini istituzionali) viene sostanzialmente riassunta e compendiata nell'unico rapporto tra "mansioni espletate e danno prodotto" in termini di "occasionalità necessaria". L'espressione "mansioni espletate", invero, implica necessariamente, per un verso, il riferimento soggettivo all'affidamento da parte del datore di lavoro / committente (sia esso la pubblica amministrazione o un privato) e, per l'altro, un riferimento oggettivo-funzionale alle finalità dello affidamento stesso.
Conseguentemente, il rapporto di "occasionalità necessaria" deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'imputato, pur perseguendo fini propri, in tanto abbia potuto consumare il reato in quanto - svolgendo le funzioni assegnategli e avendo così attinto legittimamente informazioni d'ufficio (poi utilizzate illegalmente) - le "informazioni legittimamente assunte, ma illegalmente utilizzate" si siano oggettivamente e concretamente dimostrate "indispensabili per l'esecuzione di reati".
Deve escludersi, dunque, che il fondamento della responsabilità possa essere individuato (come, invece, si vorrebbe nella decisione impugnata e nelle tesi delle parti civili interessate alla questione in esame) non già in un "illecito nell'espletamento delle mansioni affidate", bensì "in una garanzia o esigenza solidaristica a favore del terzo danneggiato". Obbiettivamente configurabile e tale da escludere ogni possibilità di prova liberatoria, in base al principio cuius commoda eius et incommoda.
Seguendo una simile tesi, invero, si rischia di pervenire alla configurazione di "un nesso del tutto formale ed evanescente" tra PA e comportamento criminoso del dipendente (al fine di ravvisare la responsabilità civile della prima), perdendo di vista l'esigenza di concretezza spazio-temporale postulata dal concetto di "mansioni" e la stretta funzionalità ai fini istituzionali dello Stato. Nel caso di specie, in effetti, la decisione impugnata non ha motivato adeguatamente neppure sul punto dell'attingimento e del conseguente illegale utilizzo di informazioni di ufficio da parte degli imputati, abbandonandosi in proposito a mere congetture e finendo per ritenere "riferibile alla PA" ogni condotta dei soggetti aventi la "qualità" di suoi dipendenti, soltanto perché connotata dall'asserita e/o ipotizzata (ma tutt'altro che rigorosamente provata) utilizzazione di conoscenze tecniche o informazioni fattuali ricollegabili al rapporto di servizio (si vedano le considerazioni svolte, e i particolari apoditticamente richiamati, alle pagg. 361 e ss. della sentenza impugnata: incarichi svolti, correlative possibilità di conoscenza e/o informazione, asserita disponibilità di dati riservati).
Le gravi carenze motivazionali riscontrate impongono, sul punto in questione (condanna del Ministero dell'Interno quale responsabile civile), l'annullamento della decisione impugnata (con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza proposti dal detto ministero) e il rinvio - ex art. 622 CPP - al giudice civile competente per valore in grado d'appello, al quale spetterà:
a) verificare la contestualità tra svolgimento di mansioni e comportamento criminoso, alla luce di quanto precisato in ordine alle caratteristiche di dette mansioni per rapporto alle finalità istituzionali;
b) accertare e motivare le specifiche connessioni spazio-temporali tra attività di servizio e consumazione dei singoli reati (con riferimento, dunque, non solo al delitto associativo, ma anche a ognuno dei reati-scopo in relazione ai quali la chiamata in giudizio del responsabile civile è stata ammessa);
c) verificare la corrispondenza delle mansioni conferite a quelle concretamente svolte, onde accertare: 1) se il comportamento concreto degli imputati appartenenti alla polizia di Stato - pur se deviato per violazione di norme regolamentari o per eccesso di potere - risulti comunque inquadrabile nell'ambito del "meccanismo dell'attività complessiva dell'Ente e della correlativa finalità terminale"(con permanente integrità del rapporto organico, quantomeno nei già precisati termini di "occasionalità necessaria", e conseguente assunzione di responsabilità diretta da parte della PA); 2) se, viceversa, l'agente, - con la propria condotta - abbia determinato una completa e totale "rottura del rapporto organico" (con esclusione anche di qualsiasi ipotesi di "occasionalità necessaria") e conseguente esenzione della PA - quantomeno sotto il profilo in esame - da responsabilità civile;
d) verificare, da ultimo, per quanto di ragione, l'ipotizzabilità di una responsabilità della PA con riferimento a profili diversi da quelli fin qui esaminati, ma pur sempre riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 2043 CC: si pensi, ad esempio, alle condotte di quanti - non ottemperando ai loro doveri di direzione e controllo, ma pur sempre impegnando la volontà dell'amministrazione - potrebbero comunque aver consentito agli imputati di compiere i loro delitti (a tale ipotesi, significativamente e non certo a caso, ha fatto cenno la stessa Avvocatura dello Stato, alle pagg. 24-25 del proprio ricorso); oppure ai "reati omissivi, corrispondenti ad altrettanti doveri funzionali", commessi da quanti avevano serbato "un omertoso silenzio"...ancorché non più appartenenti all'associazione criminale", benché "permanentemente obbligati, per la loro funzione di agenti di polizia giudiziaria, a riferire qualsiasi notizia di reato di cui fossero venuti a conoscenza... e perciò a denunciare l'esistenza di quel sodalizio di cui avevano sicuramente conoscenza" (si vedano le ineccepibili puntualizzazioni, in proposito, alle pagg. 350-351 della medesima decisione impugnata). Come già si è avuto modo di sottolineare, gli ulteriori motivi di doglianza proposti dal responsabile civile devono ritenersi assorbiti.
È solo il caso di aggiungere, con specifico riferimento alle argomentazioni addotte con il quinto e ultimo motivo di ricorso: 1) che la Corte d'assise d'appello di Bologna non mancò di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, in ordine al reato di associazione per delinquere (capo A/9 del proc. 278/96), nei confronti di Savi Alberto e Gugliotta Pietro, perché entrambi già giudicati per il medesimo fatto con sentenza irrevocabile 27/6/97 di essa stessa Corte d'assise d'appello (precisando diffusamente in motivazione quali ragioni consentissero di ritenere che, nei due procedimenti, le imputazioni ex art. 416 CP riguardassero "gli stessi fatti"); 2) che l'assoluta correttezza di tale declaratoria di improcedibilità (ai sensi dell'art. 649 CPP) non appare revocabile in dubbio; 3) che, altrettanto correttamente, la Corte d'assise d'appello (con la sentenza 17/12/98) prese atto del fatto che, nei confronti dell'Occhipinti, la decisione 27/6/97 era stata annullata con rinvio dalla Cassazione (Sez. V, sent. 2210 del 9/12/98), con conseguente inapplicabilità dell'art. 649 CPP e potere-dovere di essa Corte d'assise d'appello di giudicare nel merito anche l'imputazione ex art. 416 CP (v., sul tema: Cass., VI, sent. 8648 del 24/9/96, Gianino e altri; Cass., I, sent. 3899 del 1^/7/99, Busi;
Cass., VI, sent. 512 del 12/3/99, Siragusa; V. anche, sui limiti della deducibilità in Cassazione delle relative questioni: Cass., V, sent. 10076 dell'11/8/99, Burgio e altri; Cass., V, sent. 7953 del 7/7/98, Sparacino A.); 4) che la condanna dell'Occhipinti per il reato associativo nel presente procedimento è passata in giudicato, non essendo stata impugnata sul punto la sentenza 17/12/98 (v. supra, nella parte di questa decisione relativa alla posizione dello stesso Occhipinti); 5) che, conseguentemente, il problema dell'eventuale applicazione dell'art. 649 CPP (apparendo ormai superate le ulteriori questioni proposte in questa sede dal ricorrente) dovrà essere affrontato e risolto dal giudice di rinvio indicato dalla più volte citata sentenza di annullamento n. 2210 del 9/12/98 della Sezione V di questa stessa Corte.
I RICORSI PER CASSAZIONE PROPOSTI NELLO INTERESSE DELLE PARTI CIVILI
Le censure proposte, nei ricorsi sottoscritti rispettivamente dall'avvocato Martinuzzi e dall'avvocato Tufariello (sulla compensazione delle spese di lite fra responsabile civile e parti interessate dal suo gravame) devono ritenersi assorbite dall'annullamento della decisione impugnata per la parte relativa alla condanna del responsabile civile Ministero dell'Interno: delle relative questioni dovrà occuparsi il giudice del rinvio (ex art. 622 CPP), che deciderà anche sulle spese processuali sostenute rispettivamente, nel giudizio dinanzi a questa corte, dallo stesso Ministero del