Responsabilità del proprietario di animali
In tema di responsabilità per danni causati da animali, perché la responsabilità del proprietario gravi su di un altro soggetto, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico), trasferendolo ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arretrati dallo stesso di qualunque danno (nella specie, la S.C. ha ritenuto un centro ippico responsabile dei danni subiti da un'amazzone a seguito di caduta da un cavallo di proprietà del centro stesso).
| Riferimenti normativi: |
Cod. Civ. art. 2052 |
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Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ______conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza il Centro Ippico _____ nonché ____, esponendo che mentre prendeva parte ad una passeggiata di addestramento sotto la guida dell'istruttore del centro ____ era stata sbalzata di sella dal cavallo, che era stato spronato al galoppo su invito dello stesso istruttore. Chiedeva quindi la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. Il Centro Ippico si costituiva, contestando il fondamento della domanda e deducendo che l'attrice, allorché aveva deciso di praticare l'equitazione, si era assunta anche i rischi connessi all'esercizio di tale pratica sportiva. Veniva chiamata in causa, quale società assicuratrice del Centro Ippico, la S.p.a. _____, che costituitasi in giudizio eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa. Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti del Centro Ippico, mentre la respingeva nei confronti dell'____. Accoglieva inoltre la domanda di garanzia del Centro Ippico nei confronti della S.p.a. _____. Interposto appello, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 27 ottobre 1998, in parziale riforma dell'impugnazione, respingeva la domanda di garanzia del Centro Ippico nei confronti della S.p.a. ____, confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte territoriale riteneva sussistente la responsabilità del centro ippico a norma dell'art. 2052 c.c. ed escludeva, in base all'interpretazione dell'art. 1 delle condizioni speciali di polizza, che la garanzia assicurativa coprisse il rischio in questione. Avverso questa sentenza il Centro Ippico ____propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. La ____S.p.a resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale articolato sulla base di tre motivi. La ____resiste con controricorso ad entrambi i ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 2052 c.c. Lamenta in particolare che la Corte territoriale aveva fatto derivare la responsabilità del titolare del maneggio dal fatto che lo stesso trarrebbe profitto dall'uso dell'animale. In questo senso non aveva considerato che anche chi noleggia l'animale ne trae profitto, in quanto pur se non ne ritrae lucro soddisfa il bisogno di svago. Chi pratica uno sport - qual è l'equitazione - ne assume anche i normali rischi e non può esservi responsabilità del gestore del maneggio quando l'esercizio dello sport dell'equitazione ha causato danni per fatto stesso di chi lo pratica. Comunque, l'art. 2052 c.c. non sarebbe applicabile in quanto, come affermato dalla sentenza della Cassazione del 9 gennaio 1979, n. 116, la responsabilità per il danno cagionato da un animale grava sul proprietario o su colui che se ne serve e ciò comporta che la responsabilità sia operante soltanto nei confronti dei terzi - estranei sia alla proprietà che all'uso dell'animale - e non possa essere fatto valere da uno degli obbligati verso l'altro. Il motivo è infondato. Non può accogliersi la prospettazione secondo cui, con riferimento al caso di specie, l'art. 2052 c.c. non sarebbe applicabile. Va innanzi tutto precisato che nel ricorso si fa riferimento al noleggio dell'animale per una passeggiata a cavallo. In realtà il fatto accertato dalla Corte d'appello è diverso e riguarda una passeggiata a cavallo con l'accompagnamento dell'istruttore per perfezionare le posizioni di cavalcata. Fatta tale precisazione, la sentenza di questa Corte n. 116 del 1979, richiamata dal ricorrente, afferma che "la responsabilità per il danno cagionato da un animale grava sul proprietario o su colui che se ne serve, e ciò nel senso che la soggezione alternativa dell'uno o dell'altro di costoro a tale responsabilità importa che essa sia operante soltanto nei confronti dei terzi - estranei sia alla proprietà che all'uso dell'animale - e non possa essere fatta valere da uno degli obbligati verso l'altro". Il principio in essa enunciato è certamente condivisibile e sta ad indicare che la responsabilità prevista dalla disposizione in esame non è cumulativa, ma ha carattere alternativo riguardando il proprietario o chi ha in uso l'animale. Ciò che non è condivisibile è l'applicazione che il ricorrente fa del principio in questione, traendone la conclusione dell'inoperatività dell'art. 2052, per non essere "terzo" chi cavalca l'animale e trattandosi di una controversia tra noleggiatore e noleggiante. L'art. 2052 pone la responsabilità del danno cagionato dall'animale a carico del proprietario di un animale o "di chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso". E questa Corte ha già escluso che il cliente del maneggio possa ritenersi colui che ha in uso il cavallo a norma dell'art. 2052 c.c., affermando che perché la responsabilità del proprietario "gravi su un altro soggetto occorre, anzitutto, che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato di detta facoltà di 'far uso' dell'animale trasferendola a un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo, e, quindi, abbia ingerenza nel governo dell'animale...il responsabile rimane pur sempre il proprietario" (v. in motiv. Cass. 23 novembre 1998, n. 1861 e Cass. 4 dicembre 1998, n. 12307). In conclusione, chi ha in uso l'animale a norma dell'art. 2052 c.c. è il gestore del maneggio, che esercita la relativa attività economica, traendone profitto, a favore appunto del cliente e non quest'ultimo (che altrimenti sarebbe responsabile dei danni che senza sua colpa il cavallo può cagionare agli altri clienti del maneggio). Il ricorrente ha ulteriormente prospettato che anche chi noleggia l'animale ne trae profitto, pur se non economico. Non sarebbe dunque corretta la soluzione accolta dalla Corte d'appello che aveva fatto derivare la responsabilità del gestore del maneggio dal fatto che aveva tratto profitto dall'uso dell'animale. Anche questa prospettazione è priva di fondamento. La Corte territoriale, nell'applicare l'art. 2052 c.c., ha osservato che responsabile dei danni cagionati dall'animale è chi dal suo uso ne trae profitto. E nel caso di impresa che ha per oggetto l'addestramento all'equitazione i cavalli, sono il "bene strumentale" principale e sono utilizzati allo scopo di trarne profitto. In tal modo la sentenza ha fatto applicazione del principio, risalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità per danno da animali è espressione del principio ubi comoda, ibi el incomoda. Del danno cagionato dall'animale, per la sua stessa indole, è responsabile - pur essendo esente da colpa - chi ne trae profitto adoperandolo secondo la sua destinazione. E' irrilevante, invece, che anche colui che cavalca l'animale ne possa trarre profitto, pur se non economico. Infatti, per quanto si è detto, chi cavalca l'animale per diletto non lo ha "in uso" a norma dell'art. 2052 c.c. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1341, 1362, 1363, 1366, 1367, 1370 c.c., lamentando che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l'assicurazione "non fosse operante rispetto al caso in esame, e ciò in forza di un'esclusione affidata ad una condizione di polizza intitolata 'animali'". Risultavano violate le norme sull'interpretazione dei contratti e il principio secondo cui l'interpretazione "va operata con riguardo all'insieme delle normative contrattuali e non enucleando le singole condizioni, considerando, inoltre, il principio della buona fede nella conclusione ed adempimento dei contratti stessi". In particolare il ricorrente deduce: a) che era stato violato il canone dell'interpretazione complessiva delle clausole, poiché se si fossero considerate oltre al testo dell'art. 1 dell'allegato contenente le condizioni speciali, anche gli artt. 13, 15 e 16 e gli allegati n. 1 e 2 si sarebbe pervenuti alla conclusione che la tutela offerta dall'assicuratore all'assicurato era certamente riferibile al caso di specie; b) la clausola 1 doveva essere interpretata come applicabile solo alle fasi di movimento o trasferimento degli animali, cosicché l'esclusione della garanzia era da considerarsi solamente nell'ambito di queste operazioni; e) il dubbio interpretativo andava risolto a favore dell'assicurato; d) la clausola in questione, stabilendo a favore dell'assicuratore un vantaggio, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica approvazione a norma dell'art. 1341 c.c.. Anche questo motivo è infondato. La Corte territoriale ha osservato che la clausola 1 delle condizioni speciali intitolata "Animali" considerava, per escluderle dall'ambito della copertura assicurativa, tre distinte ipotesi di danni: "i danni inerenti al trasferimento degli animali; i danni ad animali sottoposti alla monta, alle coltivazioni e da contagio; i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono". Ha affermato che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, era arbitrario collegare il primo e il terzo comma della clausola e da ciò ritenere che l'esclusione dal rischio dei danni alla persona che cavalca o conduce l'animale è limitata al caso di trasferimento dell'animale. È quindi pervenuta alla conclusione che l'assicurazione non si estendeva alla persona che cavalca l'animale. Ciò premesso, appare priva di fondamento la doglianza sub a). Non si riscontra alcuna violazione del criterio di interpretazione complessiva dell'atto. La Corte d'appello ha fatto applicazione del criterio in questione, interpretando sia analiticamente che complessivamente le singole proposizione della clausola 1 intitolata "Animali". Manca invece di decisività la circostanza con la quale il ricorrente si duole che la Corte territoriale non avrebbe fatto riferimento anche alle clausole generali del contratto 13, 15 e 16 e agli allegati. Infatti, la considerazione della clausola 1, contenuta nelle condizioni speciali di polizza, quale clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto e di esclusione del rischio assicurato con riferimento al caso di specie, rende prive di rilievo le proposizioni generali relative all'oggetto del contratto, ponendosi quale deroga alle stesse. È infondata anche la doglianza sub b). L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Non è dunque sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (Cass. 20 maggio 2001, n. 7242; Cass. 20 marzo 2001, n. 4009; Cass. 26 marzo 2001, n. 4342). Nel caso di specie, con la doglianza in questione il ricorrente contrappone la propria interpretazione a quella ritenuta dai giudici di merito, criticando non la violazione dei canoni di ermeneutica legali, ma il convincimento espresso nella sentenza impugnata in modo difforme dalla aspettative. Anche il profilo riassunto sotto la lett. e) non evidenzia motivi di illegittimità. La scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del "gradualismo", secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari (come l'interpretatio contra stipulatorem) solo quando il significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti sia insufficiente all'identificazione della comune intenzione ed il giudice fornisca compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale (Cass. 27 dicembre 1999, 1458; Cass. 11 giugno 1991, n. 6610; Cass. 20 giugno 1987, n. 5437). Nel caso di specie dall'interpretazione condotta dalla Corte di merito non residuavano dubbi che potessero giustificare il ricorso al criterio di cui all'art. 1370 c.c. Anche la doglianza sub d) è priva di fondamento. Nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono diversamente all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (v. per es. di recente Cass. 4 febbraio 2002, n. 2002). Nel caso di specie, la clausola in questione era volta chiaramente a delimitare l'oggetto del contratto, escludendo dalla garanzia coloro che cavalcavano gli animali, cosicché non vi era necessità della sottoscrizione espressa a norma dell'art. 1341 c.c. 3. Con il ricorso incidentale la Milano Assicurazioni S.p.a. svolge tre motivi. I primi due motivi, con i quali si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c e l'omessa motivazione sulla ricostruzione dei fatti restano assorbiti dal rigetto del ricorso principale. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.c., nonché motivazione omessa o insufficiente sul provvedimento di compensazione delle spese, per avere la Corte d'appello rigettato la domanda del Centro Ippico e inspiegabilmente compensato le spese. Questo motivo è privo di fondamento. Esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa (v. per es. Cass. 7 marzo 2001, n. 3272). In ogni caso poi, come anche riaffermato dalla più recente giurisprudenza, la valutazione circa la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito ed è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici od erronei (Cass. 11 febbraio 2002, n. 1898). In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002
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Il proprietario di un animale (o di chi ne abbia l'uso) risponde ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. sulla base non gia' di un proprio comportamento o di una propria attivita', ma sulla base della mera relazione (di proprieta' o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonche' del nesso di causalita' sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori - questi - di cui deve dare prova il danneggiato. - Il limite di un tal tipo di responsabilita' e' rappresentato unicamente dal caso fortuito, di cui incombe prova al medesimo proprietario (o utilizzatore), e che non puo' attenere propriamente al comportamento del medesimo, ma a quello dell'animale -. ANNO/NUMERO 2002.
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