Responsabilità del vettore
In caso di contratto di trasporto aereo internazionale di persone (regolato nel caso di specie ratione temporis dagli artt. 17,18 e 19 della Convenzione di Varsavia del 12.10.1929, emendata dal protocollo de L'Aja del 28.9.1955), in caso di ritardo o inadempimento del vettore nell'esecuzione del trasporto sussiste una presunzione di responsabilità a suo carico, per liberarsi dalla quale egli è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei alla organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 cod.civ. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità del vettore in una fattispecie in cui l'utilizzazione del volo precedentemente concordato per il ritorno in Italia dei passeggeri era risultata impossibile a causa delle avverse condizioni metereologiche che avevano comportato la cancellazione dei voli in arrivo nell'aeroporto da dove sarebbe dovuto avvenire il rientro).
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Riferimenti normativi: |
Tratt. Internaz. 12/10/1929 |
COST ILLEGITTIMITÀ |
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Tratt. Internaz. 28/09/1955 |
COST ILLEGITTIMITÀ |
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Tratt. Internaz. 12/10/1929 num. 17 |
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Tratt. Internaz. 12/10/1929 num. 18 |
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Tratt. Internaz. 12/10/1929 num. 19 |
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Cod. Civ. art. 1218 |
Al trasporto "amichevole o di cortesia", che, a differenza del trasporto "gratuito" il quale corrisponde ad un interesse essenzialmente economico del vettore, e' privo dell'elemento negoziale, atteso che il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalita' ovvero per altro nobile sentimento, non e' applicabile la presunzione di responsabilita' di cui all'art. 1681 Cod. Civ. - Che dall'ultimo comma del citato articolo e' invece estesa al trasporto gratuito - poiche' manca un obbligo contrattuale, con la conseguenza che la responsabilita' di colui che effettua il trasporto e' di natura extracontrattuale ed e' regolata quindi dall'art. 2043 Cod. Civ., anche con riferimento all'onere della prova in ordine alla responsabilita' del vettore. (nell'affermare il suddetto principio la suprema corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano affermato ricorrere l'ipotesi del trasporto "amichevole o di cortesia" in una fattispecie in cui il conducente di un'auto aveva chiesto a due persone di accompagnarlo al fine di non percorrere, da solo e di notte, una strada poco sicura). ( v.3223/89, mass n.463307; ( v.4926/86, mass n.447615; ( v.5098/81, mass n. 415881; ( v.1291/79, mass n.397536).
La limitazione di responsabilità prevista dal primo comma dell'art.1 della legge 450/1985 si applica ai trasporti di merci su strada "soggetti al sistema di tariffe a forcella", mentre, correlativamente, il secondo comma della norma citata prevede una diversa normativa per i trasporti "esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella". La complessiva disciplina della responsabilità da trasporto è, pertanto, conseguente al regime applicabile al trasporto delle merci secondo la normativa dettata dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 che, nel titolo III, ha istituito per i trasporti su strada un sistema di tariffe a forcella che, sussistendone i necessari presupposti, deve ritenersi obbligatorio ( tant'è che è punito con sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 58 della citata legge 298/1974, "il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore", mentre la stessa sanzione comminata per l'inosservanza delle tariffe di trasporto è applicabile anche "ai committenti che concorrono nelle violazioni, ex art. 7 del D.L. 16/1987 ). Ne consegue che la limitazione di responsabilità prevista dal primo comma del ricordato art. 1 della legge 450/1985 non presuppone che sia stata in concreto applicata la tariffa a forcella, atteso che, se tale tariffa doveva essere applicata nell'osservanza obbligatoria della disciplina legale, risulta irrilevante che le parti del contratto di trasporto abbiano convenuto un prezzo diverso, essendo tale pattuizione nulla per difformità da quella legale ( art. 1419 cod. civ. ), e sostituita di diritto dall'applicazione della tariffa legale ( art. 1339 cod. civ. ).
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Riferimenti normativi: |
Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 |
COST ILLEGITTIMITÀ |
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Legge 06/06/1974 num. 298 |
COST ILLEGITTIMITÀ |
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Legge 06/02/1987 num. 16 |
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Cod. Civ. art. 1419 |
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Cod. Civ. art. 1319 |
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 17 gennaio 1989 il presidente del Tribunale di V____ emetteva, a carico di ____Consorzio autotrasportatori ____ ed in favore di ____ - Trasporti speciali s.p.a., decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di L. 53.890.520, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento di n. 5 fatture relative a servizi di trasporto merci, eseguiti dalla ricorrente ____, in sede di subappalto, nel periodo di tempo compreso tra il 1 luglio 1988 ed il 15 novembre 1988. Il consorzio ____si opponeva al decreto ingiuntivo deducendo che esso era creditore della società ____ di oltre 56 milioni di lire per il danneggiamento del materiale per automobili ____ avvenuto durante il trasporto del 6 febbraio 1988, danneggiamento a causa del quale essa opponente aveva dovuto pagare alla ___ la detta somma; pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della ____ al pagamento della somma di L. 2.544.610, quale residuo risultante dalla compensazione dei reciproci crediti. La società ____, costituendosi, non negava il danneggiamento delle merci da essa trasportate, ma riteneva che la propria responsabilità era limitata alla somma di L. 7.500.000 in applicazione delle leggi n. 298/1974 e 480/1985, somma che essa era pronta a versare immediatamente; chiedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, che era disposta dal giudice istruttore. Il Tribunale di ____, con la sentenza depositata il 15 luglio 1994, revocava il decreto ingiuntivo perché emesso sulla base di copie di fatture e di bolle di consegna, e non di estratti autentici delle scritture contabili, condannava la società ____ a pagare L. 7.500.000 per il risarcimento dei danni alle merci trasportate il 6 febbraio 1988, condannava il consorzio ____ a pagare L. 53.890.520 per i trasporti eseguiti per lo stesso ne 1988, nonché le spese del giudizio. Il consorzio ____ proponeva appello, deducendo due motivi; resisteva la società ____, chiedendo, con appello incidentale, la conferma del decreto ingiuntivo che era stato revocato dalla sentenza di primo grado. La Corte di appello di L____, con la sentenza depositata il 6 aprile 2000, ha rigettato l'appello principale, affermando che il risarcimento dovuto dalla ____ per il danneggiamento delle merci non poteva andare oltre i limiti previsti dalla normativa vigente; ha accolto l'appello incidentale e, pertanto, ha dichiarato legittimamente emesso il decreto ingiuntivo; ha condannato il consorzio ____ al pagamento delle spese del giudizio di appello. ____ ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi. Trasfiv non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- I primi tre motivi di ricorso sono strettamente connessi perché censurano la limitazione dell'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal vettore stradale per la perdita o avaria delle cose trasportate, che la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla ____ per i danni verificatisi il 6 febbraio 1988. Con il primo motivo il consorzio ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985 n. 450 in relazione al titolo 3^ della legge 6 giugno 1974 n. 298 nonché omessa e/o insufficiente motivazione, afferma che, per il trasporto sopra specificato, le parti avevano convenuto per iscritto un nolo "a forfait", e non il nolo a forcella previsto dalla legge n. 298/1974; in tal caso non è applicabile la disciplina legale che limita la responsabilità del vettore per danni da perdita o avaria delle merci, la quale presuppone l'applicazione "in concreto" del regime della tariffa a forcella. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la società ____ non ha provato "di essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori, nè di avere applicato al caso concreto la tariffazione a forcella", la quale ultima va anzi esclusa sulla base del documento prodotto dal ricorrente relativo al nolo "a forfait". Nel ricorso si osserva che spetta al vettore che intende beneficiare della limitazione della propria responsabilità prevista dalla legge n. 450/1985 provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tate speciale disciplina. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la limitazione di responsabilità non è applicabile anche per un altro motivo, costituito dal fatto che il trasporto del 6 febbraio 1988 era esente dall'obbligo della tariffe a forcella perché rientrante nel disposto dell'art. 59, lettera a) della legge n. 298/1974, secondo cui sono esenti i "trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate"; e nel caso di specie tale limite di peso non era stato superato. 2.- Delle censure formulate con i tre motivi di ricorso qui riassunti sono inammissibili le censure che, involgendo accertamenti di fatto, non sono state prospettate nell'atto di appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado che ha fatto applicazione della limitazione di risarcimento prevista dalla legge n. 450/1985, di cui perciò la detta sentenza ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di fatto. Con l'atto di appello il consorzio ___, nel censurare con un unico motivo la limitazione di responsabilità della ____, ha introdotto la sola questione che le parti avevano convenuto un prezzo del trasporto a "forfait", e non a forcella, onde la detta limitazione non era applicabile. Nulla l'appellante T____ ha dedotto in ordine alla iscrizione della società ____ nell'Albo degli autotrasportatori, che non era stata contestata nel giudizio di primo grado, pure avendo la ____, sin dalla sua costituzione, invocato la limitazione del risarcimento del danno in applicazione delle leggi n. 450/1985 e n. 298/1974. Nè nell'atto di appello del consorzio ____ si è in alcun modo dedotta l'esistenza della causa di inapplicabilità della tariffe a forcella prevista dall'art. 59, lettera a), della legge n. 298/1974, pure essendo stata detta causa espressamente esclusa nella motivazione della sentenza di primo grado. Solo nella comparsa conclusionale in appello e nella replica conclusionale tali fatti (e cioè la mancata iscrizione del vettore nell'Albo degli autotrasportatori e la sussistenza degli elementi di fatto previsti dalla lettera a dell'art. 59 citato) sono stati introdotti da ____ nel giudizio di appello, ma troppo tardi rispetto alla definizione dell'ambito di tale giudizio, che non può essere esteso dai detti due atti difensivi, i quali hanno la sola finalità di illustrare le questioni già devolute alla decisione del giudice di appello. Consegue che l'unica censura qui ammissibile è quella, formulata con il primo motivo di ricorso ed in parte con il secondo motivo, con cui il ricorrente sostiene che la limitazione di responsabilità prevista dalla legge 22 agosto 1985 n. 450 non è applicabile quando le parti abbiano convenuto un prezzo del trasporto "a forfait", e quindi abbiano escluso la tariffa a forcella prevista dal titolo in della legge 6 giugno 1974 n. 298, perché detta limitazione presuppone l'applicazione "in concreto" della tariffo a forcella. 3.- La censura è infondata. Come chiaramente risulta dal tenore dell'arti della legge 22 agosto 1985 n. 450, la limitazione di responsabilità prevista dal primo comma si applica ai trasporti di merci su strada "soggetti al sistema di tariffe a forcella" e, correlativamente, il secondo comma dello stesso art. 1 prevede una diversa normativa per i trasporti "esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella". Quindi la disciplina prevista dalla legge n. 450/1985 è conseguente al regime applicabile al trasporto delle merci, secondo la normativa dettata dalla legge 6 giugno 1974 n. 298, che, nel titolo 3^, ha istituito un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada. Tale regime, una volta che ne sussistano i presupposti, è obbligatorio, tanto che è punito con sanzione amministrativa pecuniaria "il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore" (art. 58, comma quarto, della legge n. 298/1974), e la stessa sanzione comminata per l'inosservanza delle tariffe di trasporto è applicabile "anche ai committenti che concorrono nelle violazioni" (art. 7 del decreto legge 6 febbraio 1987 n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987 n. 132). Non può essere, pertanto, condivisa la tesi della parte ricorrente, secondo cui la limitazione di responsabilità prevista dal primo comma dell'arti della legge n. 450/1985 presuppone che sia stata applicata in concreto la tariffa a forcella. Al contrario, se tale tariffo doveva essere applicata nell'osservanza obbligatoria della disciplina legale, è irrilevante che le parti del contratto di trasporto abbiano convenuto un prezzo diverso, essendo nulla tale pattuizione perché difforme da quella legale (art. 1419, secondo comma, c.c.) e sostituita di diritto dalla applicazione della tariffe legale (art. 1339 c.c.). In tal senso si è già espressa la sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 1991 n. 420, che ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità della legge n. 450/1985, sollevata sul presupposto che essa "non prevede che la limitazione di responsabilità si applichi solo nel caso in cui il trasporto sia stato in concreto sottoposto alla tariffa a forcella". La Corte cost. ha osservato che "la distinzione prospettata dal giudice rimettente è giuridicamente inconsistente sul piano del rapporto di trasporto: l'imperatività del sistema delle tariffe a forcella comporta nei contratti ad essa soggetti la sostituzione automatica delle clausole difformi con il minimo o il massimo di tariffe, a seconda che la deroga sia stata pattuita in diminuzione rispetto all'uno o in aumento rispetto all'altro". In conclusione, poiché il contratto di trasporto stipulato tra le parti deve ritenersi soggetto alla tariffa a forcella (non essendovi stata rituale censura dell'accertamento in tal senso compiuto dalla sentenza del tribunale), consegue l'applicazione della limitazione di responsabilità prevista dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 450/1985. 4.- Con il quarto motivo il consorzio ricorrente censura la conferma del decreto ingiuntivo, pronunziata dalla corte di appello in accoglimento dell'impugnazione incidentale della società ____, ritenendo che corretta era invece la revoca dello stesso decreto pronunziata dalla sentenza di primo grado per essere stato esso emesso sulla base di documenti non idonei (copie di fatture e di bolle di accompagnamento). Il ricorrente lamenta che la corte di appello abbia riformato sul punto la sentenza del tribunale facendo applicazione di una norma non pertinente (art. 633, secondo comma, 6 c.p.c). La sentenza di pruno grado aveva, invece, omesso di condannare la T___ a rimborsare al consorzio ricorrente le spese del procedimento di ingiunzione ritenuto viziato per carenza di presupposti, onde era fondato il motivo dell'appello proposto sul punto dal consorzio stesso. Il motivo di ricorso è fondato. La sentenza di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo (emesso, il 17 gennaio 1989, contro la società odierna ricorrente) per assenza del requisito della prova scritta prescritto dall'art. 634 c.p.c.. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado perché ha fatto applicazione dell'art. 633, secondo comma, c.p.c., secondo cui "l'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione", ritenendo che tale norma "estende il concetto di prova scritta" includendovi la prova per presunzioni. Come ha osservato la parte ricorrente, il trascritto secondo comma dell'art. 633 c.p.c. contiene una norma non pertinente alla presente fattispecie, in cui il soggetto creditore (società ____) ha fatto valere, mediante la richiesta di decreto ingiuntivo, un credito non dipendente da una condizione o da una controprestazione, onde ciò che assume rilievo, ai fini della decisione sulla legittimità del decreto ingiuntivo, è se esisteva la prova scritta del credito esercitato dalla ____, e non la prova dell'adempimento di una (inesistente) controprestazione o dell'avveramento di una (non apposta) condizione. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, è giuridicamente errata nella parte in cui ha dichiarato "legittimamente emesso il decreto ingiuntivo di cui è causa e che conferma". Quindi, la sentenza impugnata va cassata in detta parte e la causa va rinviata per un nuovo giudizio sulla esistenza dei requisiti per l'emanazione del decreto ingiuntivo e sulla censura dell'appellante ____ di mancato rimborso delle spese del procedimento di ingiunzione da parte della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo. In tale giudizio si farà applicazione del testo dell'art. 634 c.p.c. anteriore alle modifiche ad esso apportate dall'art. 8, terzo comma, del decreto legge 18 ottobre 1995 n. 432 (convertito dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534), essendo stato il decreto ingiuntivo di cui qui si discute emesso prima del citato decreto legge. 5.- In conclusione, vanno rigettati i primi tre motivi del ricorso, va accolto il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, la causa va rinviata alla Corte di appello di ____, che si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di ____, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2004. |