Masima della Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 5716 del 19/04/2002
(Rigetta, App. Brescia, 19 dicembre 1998).
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - Liquidazione - Bilancio finale - Deposito - Iscrizione presso il registro delle imprese - Reclamo del singolo socio - Termine di proposizione - Decorrenza -.
La decorrenza del termine di tre mesi per proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione di una SRL previsto dall'art. 2453 cod. civ. decorre dalla data del deposito del bilancio stesso presso il registro delle imprese, non avendo il legislatore previsto, per le società di capitali, alcun onere di comunicazione ai soci del bilancio finale di liquidazione (come invece sancito in tema di società in nome collettivo dall'art. 2311 cod. civ.).
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