Art. 2323 Cause di scioglimento
La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell`art. 2308 (c.c.2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno (c.c.2711). Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L`amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
sul ricorso proposto da Angelo ______, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre n. 1, presso l'avv. Prof. Pietro Rescigno, che, con l'avv. prof. Francesco Galgano, lo difende per procura a margine del ricorso; ricorrente contro Mario ______, elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Enrico Biamonti, che, con gli avv.ti Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini e Giorgio Tarzia, lo difende per procura in calce al controricorso; resistente e contro S.a.s. SIPA di Angelo ______ & C., in persona del curatore speciale avv. Fabio Collitorti; intimata per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ______ n. 399 del 29 gennaio/11 febbraio 1997, notificata il 19 marzo successivo; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa; l'avv. prof. Rescigno, per il ricorrente; l'avv. Biamonti, per il resistente; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Francesco Mele, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Angelo ______, amministratore unico e socio accomandatario (per il 70%) della S.a.s. Sipa, nel dicembre 1990 ha citato davanti al Tribunale di ______ detta Società e Mario ______, socio accomandante (per il 30%); ha dedotto che il patrimonio sociale, rappresentato da un edificio in via Lamarmora di ______, era caduto in comproprietà tra i soci, ai sensi dell'art. 2248 cod. civ., a seguito della cessazione da parte della Sipa, a far tempo dal 1970, di ogni attività imprenditoriale, ed ha chiesto la divisione dell'immobile secondo le quote di partecipazione. Il Tribunale ha respinto la domanda. La pronuncia è stata condivisa dalla Corte d'appello di ______, la quale, rigettando il gravame del Panzanini, ha osservato: -che l'atto costitutivo della Società non era nullo, ne', in particolare, era simulato, sotto il profilo della dissimulazione di una comunione a mero scopo di godimento, e non era riqualificabile a posteriori come contratto determinativo di tale comunione, in quanto aveva trovato per alcuni anni effettiva attuazione con l'esercizio d'attività imprenditoriale ex art. 2247 cod. civ.; -che il successivo insorgere di detta comunione non era desumibile da un preteso accordo di trasformazione della Società, mancando la prova della sua stipulazione ed esteriorizzazione, e comunque la prova dell'adesione ad esso del ______, tenendosi anche conto che questi era divenuto socio nel 1976, quando vi era già stata la cessazione dell'attività d'impresa, e che l'adesione medesima non era evincibile dalla semplice conoscenza da parte del nuovo socio del contenuto delle dichiarazioni dei redditi annualmente presentate a fini fiscali (dichiarazioni dalle quali sarebbe risultata quella trasformazione); -che l'art. 2248 cod. civ., in tema di comunione di godimento, non è invocabile per disciplinare situazioni sopravvenute alla costituzione di una società; -che lo scioglimento della Sipa era conseguibile non per il tramite di richiesta di divisione del predetto immobile, ma secondo le norme societarie (art. 2323 cod. civ., trattandosi di società in accomandita semplice). Il ______, con atto notificato il 12 maggio 1997, ha chiesto la cassazione della sentenza d'appello, formulando due motivi. Il ______ ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1100, 2247, 2248, 2270, 2272, 2308, 2323 e 2332 cod. civ., nonché la carenza od inadeguatezza della motivazione, il ricorrente, con doglianze connesse, insiste nella tesi dell'applicabilità delle norme sulla comunione, e quindi dell'esperibilità dell'azione di divisione, quale mezzo per ottenere la ripartizione, in proporzione delle quote, della palazzina rimasta alla Società dopo l'abbandono dell'attività imprenditoriale e l'espletamento del solo compito di locare a terzi gli appartamenti di cui era composto l'edificio e di gestire i relativi rapporti. A sostegno del proprio assunto ed a confutazione della diversa soluzione adottata dalla Corte di ______, il ______ rileva: -che il principio della prevalenza della realtà sulla forma opera non soltanto rispetto al momento genetico della società, consentendo di riscontrare la simulazione od altre cause di nullità dell'atto costitutivo, ma anche nella fase successiva, imponendo di riqualificare l'iniziale contratto quando la società stessa si sia nella sostanza trasformata in una mera comunione di godimento, così anticipatamente estinguendosi e restando in vita solo quale "scatola vuota" al diverso scopo di conservare i beni dei soci e di consentire il miglior esercizio dei loro diritti di comproprietà; -che tale riqualificazione (e con essa la proponibilità della domanda di divisione delle cose oggetto di comunione) non trova impedimento nelle previsioni dell'art. 2248 cod. civ., ed anzi è doverosa, alla stregua della netta distinzione operata da detta norma fra società e comunione di godimento, ostativa ad ogni possibilità di commistione delle rispettive discipline; -che la riqualificazione stessa non pregiudica i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili nei confronti dell'amministratore e dei condomini, ne' comporta un'indebita elusione della procedura di liquidazione, essendo questa facoltativa e sostituibile con l'effettiva messa in comunione dei beni della società disciolta; -che la trasformazione della società in comunione di godimento è conseguenza automatica dell'indicato mutamento sostanziale e non abbisogna di un accordo espresso o tacito fra i soci; -che, comunque, nel caso concreto, il perfezionarsi di un accordo in proposito, quantomeno implicitamente, era desumibile dal comportamento del ______, acquiescente ed inattivo di fronte alla lunga, totale ed evidente inerzia imprenditoriale della Sipa. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate. La Sipa è stata costituita nel 1963, per acquistare, costruire ed alienare immobili; ha effettivamente svolto tale attività per alcuni anni, tra l'altro realizzando la palazzina di via Lamarmora; successivamente, a partire dal 1970, si è limitata a gestire detto immobile. Queste circostanze fattuali, acclarate in sede di merito e non rimesse in discussione nella presente fase processuale, evidenziano la non utilizzabilità nella specie di regole e criteri inerenti al diverso caso in cui la società sia voluta e nasca come contenitore formale o di comodo, per fini non integranti esercizio d'impresa. Le circostanze medesime sono potenzialmente conciliabili con due situazioni fra loro alternative: la prosecuzione dell'impresa societaria, con funzioni ridotte, ma pur sempre incluse in quelle istituzionali, ove l'amministrazione del fabbricato, per le modalità con cui si svolga e gli scopi cui si indirizzi, mantenga i connotati dell'esercizio in comune d'attività economica per il procacciamento di utili da ripartire; oppure, in carenza di detti presupposti e di dette caratteristiche della gestione dell'immobile, il radicale venir meno degli obiettivi perseguiti dai soci con l'atto costitutivo. L'azione del ______ inequivocamente prende le mosse dal verificarsi della seconda delle delineate ipotesi, in quanto trova dichiarata premessa nella non riconducibilità della sopravvenuta gestione immobiliare fra gli iniziali patti societari, vale a dire nella novità ed estraneità di essa rispetto alle previsioni dell'atto costitutivo. Siffatta prospettazione rende applicabile l'art. 2272 n. 2 cod. civ. (dettato per la società semplice e richiamato per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice rispettivamente dagli artt. 2308 e 2323 cod. civ.), ove considera come causa di scioglimento il conseguimento dell'oggetto sociale (o la sopraggiunta impossibilità di conseguirlo); tale conseguimento, rispetto ad attività imprenditoriali consistenti in reiterate operazioni produttive e commerciali, è insito nell'abbandono delle operazioni medesime, pacifico e definitivo, di per sè attestante l'esaurimento dei patti costitutivi. L'espressa previsione del raggiungimento od esaurimento dell'oggetto sociale come causa di scioglimento non consente di attribuire alla relativa evenienza la diversa portata di trasformare o riqualificare l'originario rapporto. Trasformazione o riqualificazione sono vicende conservative, cioè caratterizzate dal mantenimento del rapporto nel suo nucleo essenziale, sia pure con l'introduzione di varianti attinenti al tipo prescelto, nell'ambito dello stesso genus, e, pertanto, non si attagliano al fatto risolutivo - estintivo; società e comunione di godimento, peraltro, non sono suscettibili di rientrare, a detto fine, nell'ambito di un unico genus, proprio perché contemplate dagli artt. 2247 e 2248 cod. civ. come istituti distinti, con normative nettamente differenziate e non suscettibili di reciproche integrazioni. Con il determinarsi dell'evento risolutivo - estinitivo, gli artt. 2275 e segg. cod. civ. prevedono, in base ad accordo dei soci o per mezzo di uno o più liquidatori (nominati dai soci stessi, o, in caso di dissenso, dal presidente dei tribunale), l'identificazione delle attività e delle passività sociali, il soddisfacimento dei creditori e la definizione dei rapporti pendenti, e, infine, la ripartizione dei beni residui tra i soci. Dette incombenze non sono convenzionalmente evitabili, nel senso sostenuto dal ricorrente, ne', in particolare, possono essere pretermesse in relazione ad un patto con cui i soci esplicitamente od implicitamente stabiliscano di "passare" in regime di comunione la gestione dei beni sociali. Al riguardo va osservato: -che quei beni, fino al completamento della liquidazione, appartengono alla società, dotata di propria autonoma soggettività, e non ricadono nella disponibilità pro quota dei soci; -che, in carenza di attuale potere dispositivo, la suddetta convenzione rimane sul piano di un eventuale impegno programmatico per il tempo successivo alla liquidazione, avente ad oggetto la destinazione e le modalità di godimento dei beni che possano rifluire pro indiviso nei patrimoni dei contraenti in esito alla liquidazione stessa; -che l'art. 2275 cod. civ., quando richiede la nomina dei liquidatori (con le funzioni sopra menzionate) solo "se il contratto non preveda il modo di liquidare il patrimonio sociale ed i soci non siano d'accordo nel determinarlo", si riferisce, con detta salvezza, alla procedura liquidatoria, sicché non autorizza una deroga pattizia alla valenza risolutiva - estintiva della causa di scioglimento ex art. 2272 cod. civ., ma si limita a rendere sussidiaria (non facoltativa) detta procedura, in quanto sostituibile da un accordo che ad essa supplisca integralmente, individuando le attività e le passività, i criteri per la definizione dei rapporti in corso, le spettanze finali di ciascuno dei soci (v. Cass. n. 6525 del 20 dicembre 1985, n. 1916 del 4 aprile 1981, n. 6212 del 22 novembre 1980). Conclusivamente, si deve affermare che il socio di una società di persone in acc. semplice, , il quale adduca una sopravvenuta divaricazione della realtà rispetto alla situazione iniziale, per avere la società medesima definitivamente dismesso l'esercizio d'impresa per il quale è stata costituita, rimanendo solo formalmente in vita con attività di semplice gestione dei beni presenti nel suo patrimonio, fa valere una causa di scioglimento di essa, e, quindi, al fine di ottenere la divisione di quei beni, con l'attribuzione della porzione di propria competenza, non può esperire l'azione al riguardo accordata al comproprietario della cosa comune, ma deve necessariamente avvalersi del procedimento di liquidazione di cui al citati artt. 2275 e segg. cod. civ., ove non alleghi e dimostri la stipulazione di un contratto equipollente, sostitutivo della liquidazione, nel quale siano stati fissati pure i diritti di ciascun socio sul patrimonio della disciolta società (dopo la definizione dei rapporti pendenti). Un contratto con l'indicato contenuto non è stato (e non è) dedotto nel caso in esame, non essendosi sostenuto dalla parte attrice che il consenso tacito, in tesi prestato dal ______ per la gestione in regime di comunione della palazzina di via Lamarmora, includesse clausole munite di attitudine a fare le veci della liquidazione, con la delineata portata sostitutiva, e quindi clausole idonee ad integrare il presupposto della comunione medesima, cioè il trasferimento dell'immobile dal patrimonio della società a quello dei soci (secondo percentuali di comproprietà rispondenti alle quote di partecipazione alla società, come pretesosi con la domanda). I rilievi svolti mostrano la legittimità del decisum della sentenza impugnata, rendendo ultronea ogni altra questione, in quanto il ______, in difetto di liquidazione della Sipa, mantiene la qualità di socio di essa, di modo che non è (o non è ancora) titolare di diritti di proprietà o comproprietà sui beni inclusi nel patrimonio sociale e non può esercitare azioni di pertinenza del condomino. Il ricorso, pertanto, va respinto. Il ricorrente, in ragione di soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese di questa fase processuale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto da Angelo ______, e lo condanna al rimborso, in favore di Mario ______, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 6.350.000, di cui lire 6.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 4 novembre 1998 Depositato in Cancelleria il 4 Febbraio 1999
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