Se l`atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell`art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l`approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
sui ricorsi proposti (il I n. 817-93)
da
ULISSE ______, quale socio accomandatario della MINO s.a.s. di Ulisse ______ & C., elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Mancinelli, n. 65, presso lo studio del prof. avv. Enrico Moscati, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianfranco Casati di ______ in virtù di procura speciale in calce al ricorso Ricorrente
contro
ROBERTO ______, MARCELLO ______, MARIO ______, GIANFRANCO ______, ENZO ______, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico, n. 39, presso lo studio dell'avv. Caro Capriolo, che li rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Roberto Casati e Massimo Greco in forza di tre distinte procure in calce al controricorso
Controricorrenti
nonché
ANSELMO ______, in proprio e quale legale rappresentante della MINO S.a.s. di Anselmo ______ & C., FALLIMENTO della società ______ FINANZIARIA S.p.a., in persona del curatore pro tempore, GIUSEPPE ______
Intimati
e
sul ricorso proposto (n. 816-93)
da
GIUSEPPE ______, elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Mancinelli, n. 65, presso lo studio del prof. avv. Enrico Moscati, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianfranco Casati di ______ in virtù di procura speciale in calce al ricorso Ricorrente
contro
ROBERTO ______, MARCELLO ______, MARIO ______, GIANFRANCO ______, ENZO ______, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico, n. 39, presso lo studio dell'avv. Caro Capriolo, che li rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Roberto Casati e Massimo Greco in forza di tre distinte procure in calce al controricorso
Controricorrenti
nonché
ULISSE ______, FALLIMENTO ______ FINANZIARIA S.p.a., in persona del curatore pro tempore, ANSELMO ______, in proprio e quale rappresentante della Mino s.a.s. di Anselmo ______ & C. Intimati
avverso la sentenza n. 32-92, emessa dalla Corte d'Appello di ______ in data 14 gennaio 1992.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 1995 dal relatore consigliere dott. Giuseppe Marziale;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Francesco Paolo Nicita, il quale ha concluso chiedendo, in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in via subordinata, che sia rigettato perché infondato.
FATTO
1. - L'11 marzo 1983 l'assemblea straordinaria della ______ Finanziaria s.p.a., deliberava il trasferimento della sede sociale da ______ a Firenze e la modifica delle disposizioni statutarie concernenti la composizione del consiglio di amministrazione. Il Tribunale di ______ negava però l'omologazione della delibera, che non veniva conseguentemente iscritta nel registro delle imprese. Il reclamo proposto avverso detto decreto veniva successivamente respinto dalla Corte d'Appello.
Nel frattempo, però, era pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a norma dell'art. 2366 c.c., avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della società presso la nuova sede sociale in Firenze. L'assemblea, riunitasi nella sede designata in seconda convocazione il 30 giugno 1983 con l'intervento degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale, approvava il bilancio e provvedeva alla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione. In quello stesso giorno si teneva in ______ un'altra assemblea della stessa società, cui interveniva un solo socio (la s.a.s. Mino, "in persona del suo socio amministratore" Ulisse ______) e nel corso della quale - dopo essersi rilevato che la delibera assunta dall'assemblea straordinaria l'11 marzo 1983 non era stata omologata dal Tribunale e senza alcun riferimento alle deliberazioni assunte in pari data in Firenze - si procedeva all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1982 e alla nomina di nuovi amministratori, diversi da quelli prescelti con l'altra delibera.
Il 7 dicembre 1983 l'assemblea, riunitasi nuovamente in ______, procedeva alla nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale. Quindi, con una successiva delibera, assunta sempre in ______, la stessa assemblea confermava le deliberazioni adottate in ______ il 30 giugno 1983, revocando quelle prese in quello stesso giorno in Firenze. Anche a tali delibere partecipava un solo socio nella persona della s.a.s. Mino, la quale interveniva per mezzo di Ulisse ______.
2.1 - Con tre distinti atti di citazione di identico tenore, notificati dal 23 al 26 settembre 1983, Roberto ______, Mario ______ e Marcello ______ - che agivano congiuntamente nella qualità di sindaci della s.p.a. ______ Finanziaria - nonché Gianfranco ______ ed Enzo ______ - quali soci della stessa società - convenivano quest'ultima innanzi al Tribunale di ______ chiedendo che fossero annullate, o comunque dichiarate non valide, la deliberazioni adottate in ______ dall'assemblea ordinaria dei soci il 30 giugno 1983, deducendo che la riunione assembleare non era stata preventivamente convocata nei modi previsti dall'art. 2366 c.c. e che l'unico socio intervenuto (la s.a.s. Mino, la quale non era certamente titolare dell'intero capitale sociale) era stato anche irregolarmente rappresentato.
La società convenuta si costituiva in giudizio sia nella persona di Rosanna Moretti, componente e presidente del consiglio di amministrazione revocato dalla carica con la delibera impugnata, che in quella persona di Gisella Lava, nominata con la stessa delibera alla carica di consigliere di amministrazione e quindi preposta alla carica di amministratore delegato, assumendo posizioni contrastanti:
nella prima veste infatti la società condivideva le doglianze degli attori e, nell'altra, ne chiedeva il rigetto. Nel giudizio interveniva anche la s.a.s. Mino, ma in persona di Anselmo ______, che si associava alle domande proposte dagli attori. 2.2 - Con un ulteriore atto di citazione, notificato il 30 settembre 1983, Giuseppe ______, conveniva in giudizio, sempre innanzi al Tribunale di ______, la società ______ Finanziaria s.p.a. impugnando la delibera adottata in Firenze il 30 giugno 1983, con la quale, tra l'altro, egli era stato revocato dalla carica di componente del consiglio di amministrazione. A sostegno della illegittimità della delibera deduceva:
- che, non essendo stata omologata la delibera di modifica dello statuto adottata l'11 marzo 1983, la sede sociale era ancora quella originaria (in ______) e la convocazione era stata quindi illegittima;
- che i soci intervenuti in assemblea non avevano depositato preventivamente le azioni presso la sede sociale;
- che, infine, le maggioranze raggiunte erano inferiori a quelle prescritte dall'art. 13 dello statuto.
Anche in questo caso la società si costituiva in una duplice veste assumendo atteggiamenti contrastanti. Nel giudizio interveniva la s.a.s. Mino "nella persona di Ulisse ______", prestando piena adesione alle domande spiegate dall'attore e quindi assumendo una posizione confliggente con quella assunta nell'altro giudizio nel quale era stata rappresentata da Anselmo ______. 2.3 - Con distinti atti di citazione notificati il 6 marzo 1984 Gianfranco ______ ed Enzo ______ convenivano in giudizio la medesima società, sempre innanzi al Tribunale di ______, impugnando le delibere assembleari del 7 e del 31 dicembre 1983, chiedendo che ne fosse accertata l'invalidità perché:
- erano state convocate e si erano svolte sotto la direzione di soggetti nominati alla carica di amministratore con la delibera assunta in ______ il 30 giugno 1983, da ritenersi sotto ogni riflesso invalida e priva di effetto;
- erano state adottate con il voto determinante della s.a.s. Mino, la quale era però intervenuta in assemblea rappresentata da un soggetto che non aveva titolo per rivestire tale ruolo. La società, costituendosi in giudizio nella persona di Rosanna Moretti, nominata alla carica di amministratore con la delibera adottata in Firenze il 30 giugno 1983, chiedeva che fosse dichiarata l'inesistenza o la nullità della delibera impugnata. Nel giudizio interveniva la società Mino, in persona di Ulisse ______, che si opponeva invece all'accoglimento della domanda.
2.4 - Nel corso del giudizio di primo grado era dichiarato il fallimento della s.p.a. ______ Finanziaria. Il processo veniva pertanto interrotto e quindi riassunto nei confronti della curatela del fallimento, che rimaneva tuttavia contumace.
Il Tribunale riuniva tutte le cause e, con sentenza del 17 settembre 1987:
- dichiarava inammissibile l'intervento spiegato dalla s.a.s. Mino nei giudizi in cui era intervenuta in persona di Ulisse ______;
- rigettava l'impugnazione della delibera adottata in Firenze il 30 giugno 1983, proposta da Giuseppe ______;
- dichiarava l'inesistenza delle delibere adottate in ______ il 30 giugno 1983, il 7 e il 31 dicembre 1983.
2.5 - Gli appelli proposti da Giuseppe ______ e da Ulisse ______, nella qualità di socio accomandatario della s.a.s. Mino di Ulisse ______ & C. venivano respinti dalla Corte d'Appello di ______ con sentenza del 14 gennaio 1992, il cui annullamento viene chiesto dal ______ e dal ______, come sopra qualificato, con due distinti ricorsi, che si articolano rispettivamente in due e in tre motivi. Roberto ______, Marcello ______, Mario ______, Gianfranco ______ ed Enzo ______ resistono con controricorso. La curatela del fallimento della ______ Finanziaria s.p.a. e Anselmo ______ non resistono.
DIRITTO
3. - I due ricorsi, essendo relativi alla stessa sentenza, debbono essere preliminarmente riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. Il P.M. ha eccepito in via pregiudiziale che essi dovrebbero essere dichiarati inammissibili, in quanto, in entrambi i casi, la procura sarebbe stata rilasciata al difensore su un foglio autonomo rispetto all'atto difensivo al quale accedono. L'eccezione va però disattesa poiché la presenza di interlineature consente di considerare che i due atti, ancorché separati, facciano corpo unico e che, conseguentemente, il potere certificativo attribuito al difensore a norma dell'art. 83, terzo comma, del codice di rito, sia stato validamente esercitato. A ciò si aggiunga, per quanto possa occorrere, che in entrambi i casi la formulazione della procura contiene uno specifico riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata e che, pertanto, non può esservi alcun dubbio che sia stata rilasciata proprio con riferimento a questa fase processuale e che chi l'ha sottoscritta abbia avuto la possibilità di valutarne la portata.
Delle molteplici questioni dibattute nelle precedenti fasi del presente giudizio sono tuttora aperte quelle concernenti la legittimazione di Ulisse ______ a rappresentare in giudizio, quale socio accomandatario, la s.a.s. Mino e la validità della deliberazione approvata dall'assemblea della società ______ Finanziaria in Firenze il 30 giugno 1983.
4.1 - La prima di esse assume priorità, sul piano logico, e va quindi esaminata per prima. Per la sua migliore intelligenza va precisato che la s.a.s. Mino, la cui ragione sociale era "Mino s.a.s. di Anselmo ______ &; C.", aveva tre soci, dei quali uno (il ______) era l'accomandatario e altri due (Giuseppe ______ e la s.n.c. Armofin di U. ______) gli accomandanti. Il 9 luglio 1983 i soci accomandanti, i quali erano titolari del 66% del capitale sociale, si riunirono e - premesso che fino a quel momento essi, pur mantenendo la qualifica di accomandanti avevano assunto anche quella di "amministratori", avendo effettuato il deposito della loro firma presso la Camera di Commercio - deliberarono di revocare dalla carica di amministratore il ______ per violazione dei suoi doveri d'ufficio, trasformando la sua partecipazione in quella di accomandante "senza deposito di firma", attribuendo correlativamente la qualifica di accomandatario e di "amministratore gerente" a Ulisse ______. Tale deliberazione venne assunta in assenza del ______, che tuttavia era stato previamente convocato. Il Tribunale di ______ riteneva detta deliberazione assolutamente nulla (e, come tale, inidonea ad attribuire al ______ il potere di rappresentare la società), per l'assorbente ragione che non si era limitata "ad una mera revoca del potere di amministrare" (che avrebbe comunque richiesto anche il consenso dell'unico accomandatario, secondo quanto previsto dall'art. 2319 c.c.), ma aveva "totalmente mutato il patto sociale, designando autoritativamente il ______ quale socio accomandante e promovendo il ______ a socio accomandatario": di qui la conclusione che avrebbe dovuto essere assunta con il consenso di tutti i soci, in applicazione del principio stabilito dall'art. 2252 c.c.. Detta statuizione veniva censurata in sede di appello dall'interessato deducendo:
- che la sua qualità di accomandatario era comprovata dal certificato in data 17 gennaio 1984 dalla cancelleria commerciale presso il Tribunale di ______;
- che, comunque, l'art. 14 dell'atto costitutivo prevedeva che le deliberazioni dei soci, ivi comprese quelle concernenti la modifica del contratto sociale, potevano essere assunte validamente con il voto favorevole dei soci titolari di quote rappresentative di più della metà del capitale sociale, senza distinzione tra accomandanti e accomandatari.
4.2 - La Corte territoriale ha però replicato:
- quanto al primo punto, che detto certificato - nel quale si dava atto delle modifiche apportate all'ordinamento sociale con la delibera del 9 luglio 1983 - non appariva di per sè idoneo ad invalidare la decisione assunta dal Tribunale, che di quella delibera aveva disconosciuto la validità;
DIRITTO
- quanto al secondo, che - "a parte ogni considerazione sulla legittimità di una clausola che in una società di persone autorizza la modifica dell'atto costitutivo ... contro la volontà di uno dei soci" - l'atto costitutivo non risultava prodotto in causa e non vi era quindi la possibilità di verificare - in fatto, prima ancora che in diritto - la fondatezza della censura formulata dall'appellante. 4.3 - Con il primo motivo del proprio ricorso Ulisse ______ - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c. e degli artt. 2319, 2259, secondo comma, 2252, 2193 c.c., nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver disconosciuto la propria legittimazione a partecipare al giudizio in rappresentanza della s.a.s. Mino, senza considerare:
a) che l'art. 2319 c.c. (secondo il quale, nelle società in accomandita semplice, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca, quando siano stati nominati con atto separato, è necessario il consenso dei soci accomandatari, oltre che di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto) è inapplicabile in caso di revoca dell'amministratore che - come nel caso di specie - sia anche l'unico socio accomandatario;
b) che, a parte tale considerazione, l'inapplicabilità del principio posto dal citato art. 2319 doveva essere riconosciuta per altra e più decisiva ragione, in quanto esso ha riferimento all'ipotesi in cui la nomina ad amministratore sia stata disposta con atto separato, mentre nel caso di specie la nomina era contenuta nell'atto costitutivo;
c) che, in ogni caso, il certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del Tribunale di ______ attestava la qualità di socio accomandatario di esso ricorrente.
4.4 - La censura, sotto tutti i profili prospettati, è chiaramente infondata, pur dovendo riconoscersi che l'art. 2319 c.c. è inapplicabile, in quanto detta disposizione si riferisce all'ipotesi in cui l'amministratore sia stato nominato con atto separato, mentre nel caso di specie la nomina era contenuta nell'atto costitutivo.
In quest'ultima ipotesi la revoca dell'amministratore comporta una modificazione dell'atto costitutivo e richiede, pertanto, in linea di principio, il consenso di tutti i soci (art. 2252, siano essi accomandatari o accomandanti. I soci, se lo ritengono opportuno, possono certamente attribuire alla maggioranza il potere di modificare il contratto sociale (art. 2252 c.c.). Ma, anche in presenza di una previsione siffatta, deve escludersi che rientri nei poteri dispositivi della maggioranza anche quello di modificare i caratteri essenziali della posizione di un singolo socio nell'ambito della società: questa possibilità, come si ricava dall'art. 2376 c.c., non sussiste nemmeno per le società per azioni, nelle quali pure l'organizzazione sociale ha, rispetto alla volontà dei soci espressa al momento della costituzione della società, una autonomia ben maggiore di quella che caratterizza le società di persone, tanto è vero che, in quel caso, è la stessa legge a fissare il principio della modificabilità a maggioranza dell'atto costitutivo (artt. 2365 e 2368, secondo comma, c.c.): proprio a questo risultato si perverrebbe, invece, se si ammettesse che, come nella specie è avvenuto, i soci accomandanti possano, senza il suo consenso, "retrocedere" un socio dalla posizione di accomandatario a quella di accomandante.
Una delibera siffatta sarebbe pertanto certamente priva di effetti, anche in presenza di una clausola (la cui esistenza, secondo quanto si afferma nella sentenza impugnata con apprezzamento la cui esattezza non può essere sindacata in questa sede, non è stata dimostrata dagli interessati) che attribuisse alla maggioranza il potere di modificare il contratto sociale.
Ma la doglianza è certamente infondata anche sotto l'ulteriore profilo, puntualizzato alla lettera "c" del precedente paragrafo, dal momento che il certificato della cancelleria non ha valore costitutivo e le sue risultanze sono fondate su una delibera che, per quanto si è detto, deve essere ritenuta totalmente inefficace. 5.1 - Come si è anticipato (retro, 2.2), a sostegno della illegittimità della deliberazione assembleare approvata il 30 giugno 1983 in Firenze si era dedotto, tra l'altro:
- che il luogo designato per la riunione assembleare (Firenze, Via Cavour, n. 81) era stato indicato come sede sociale, sulla base di una delibera sociale modificativa dello statuto che, non essendo stata omologata, era priva di efficacia;
- che i soci intervenuti non avevano preventivamente depositato le azioni presso la sede sociale di ______!;
- che le maggioranze raggiunte erano inferiori a quelle prescritte dallo statuto.
Tali doglianze furono tutte ritenute infondate dal Tribunale, il quale osservò:
- che, per esplicita previsione statutaria, l'assemblea poteva essere convocata anche in luogo diverso della sede sociale e che, nel caso di specie, nell'avviso di convocazione il luogo prescelto per la riunione assembleare era stato precisato con esattezza, escludendo ogni possibilità di equivoco per le persone cui esso era indirizzato;
- che l'attore non aveva escluso che fosse avvenuto presso l'indirizzo di Firenze "che a quella data aveva la legittima apparenza di essere la sede legale della società";
- che ai fini del computo delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere assembleari non può tenersi conto delle azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e che, pertanto, la regola posta dall'art. 13 dello Statuto sociale che richiede la maggioranza del 90% "del capitale presente" per l'approvazione (in seconda convocazione) delle deliberazione dell'assemblea ordinaria! va intesa nel senso che ai fini del suo calcolo deve tenersi conto unicamente dei soci presenti e votanti. La Corte territoriale, dopo aver rilevato che nessun motivo di appello era stato proposto in ordine al corretto modo di calcolare le maggioranze assembleari, respingeva le altre censure formulate dagli appellanti, osservando, in particolare:
a) che non era ravvisabile alcun nesso di necessaria
consequenzialità tra la delibera modificativa dello statuto sociale adottata l'11 marzo 1983 e quella impugnata e che, pertanto, la mancata omologazione della prima non poteva riflettersi sulla validità della seconda;
b) che non appariva chiaro se gli impugnanti avessero dedotto come motivo di invalidità della delibera impugnata il mancato deposito delle azioni presso la sede sociale prescritto dall'art. 2370 c.c. e che, comunque, l'inosservanza di tale adempimento, prescritto solo al fine di consentire agli organi sociali il controllo degli aventi diritto di intervento all'assemblea, non può giustificare, di per sè, l'annullamento della delibera.
5.2 - Con gli altri motivi di ricorso (che sono tra loro connessi e possono essere quindi esaminati congiuntamente) i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2363, 2366, 2377-2379 c.c., nonché vizio di motivazione - censurano la sentenza impugnata per non aver considerato:
a) che la convocazione dell'assemblea della s.p.a. ______ Finanziaria presso la (nuova) "sede sociale" di Firenze trovava il suo presupposto nella delibera dell'11 marzo 1983 che aveva trasferito la sede sociale in detta località e, pertanto, l'invalidità rectius. l'inoperatività! di quest'ultima delibera, conseguente al rifiuto di omologazione, non poteva non riverberarsi su quella;
b) che l'avviso di convocazione che indicava l'esistenza della "sede sociale" in Firenze - non solo era potenzialmente idoneo ad ingenerare equivoci nei soci rispetto alla individuazione del luogo ove effettuare il deposito delle azioni a norma dell'art. 2370 c.c. - ma concretava, inoltre, una "oggettiva forma di contrarietà alle disposizioni dello statuto", a termini delle quali la sede della società era invece ubicata in ______.
5.3 - Anche tale ulteriore censura è infondata. È agevole, infatti, osservare che:
- non vi è infatti alcun rapporto di necessaria pregiudizialità tra le due delibere, posto che, come è stato accertato dal giudice del merito, l'assemblea poteva essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale;
- pur dovendo riconoscersi che l'efficacia delle deliberazioni modificatrici dell'atto costitutivo è in ogni caso subordinata, sia di fronte ai soci che rispetto ai terzi, alla omologazione giudiziaria (Cass. 29 agosto 1995, n. 9609), deve tuttavia ammettersi, in considerazione del mancato richiamo dell'ultimo comma dell'art. 2411 c.c. da parte dell'art. 2436 c.c., che tale condizionamento operi solo in senso risolutivo e che, pertanto, dette delibere sono immediatamente efficaci pur potendo la loro efficacia venir meno retroattivamente qualora l'omologazione sia rifiutata. Appare quindi evidente che la convocazione nella nuova sede prima, ancora che la delibera che aveva disposto il trasferimento della sede sociale fosse omologata, è stata legittima e che, conseguentemente, non può essere addotta a motivo di invalidità della deliberazione impugnata.
6 - I ricorsi debbono essere quindi respinti integralmente. Ricorrono peraltro giusti motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando, nella loro totalità, le spese di giudizio. Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio il 21 dicembre 1995.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 GIUGNO 1996