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Nozione

 

Art. 2313 Nozione

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente (c.c.2740) per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

sul ricorso proposto da:
______ PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENTE AUTONOMO ______ ______;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01792/00 proposto da:
ENTE AUTONOMO ______ DI ______, in persona del suo attuale presidente e legale rappresentante dott. Domenico Barili, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che lo difende unitamente all'avvocato GIAN CARLO ARTONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
______ PIETRO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 640/99 della Corte d'Appello di ______, sezione 2^ civile emessa il 26/3/1999, depositata il 14/06/99;
RG.1474/1995,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato LIVIA RANUZZI; udito l'Avvocato STEFANO COEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
______ Pietro conveniva innanzi al Tribunale di ______ l'Ente Autonomo Fiera di ______, a favore del quale, negli anni 1984 e 1985, aveva prestato un'imponente attività di consulenza e collaborazione, esponendo che, per ottenere il compenso dovutogli, aveva, senza successo, adito il giudice del lavoro, il quale aveva rigettato la domanda sul presupposto che il rapporto intercorso con l'Ente non era di lavoro subordinato, ma di agenzia, peraltro nullo per difetto di iscrizione dell'attore nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
Il ______ chiedeva pertanto che gli fosse quanto meno riconosciuto il diritto a un indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 C.c., per indebito arricchimento dell'Ente, qualificabile nella somma che lo stesso avrebbe dovuto versare per conseguire le medesime prestazioni e i medesimi risultati ottenuti per il tramite dell'attività in parola.
Il convenuto eccepiva, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva del ______, giacché non da lui ma dalla s.a.s. R.A.F. erano state fatturate le prestazioni che venivano rivendicate. Con sentenza del 10 ottobre 1994, il Tribunale accogliendo questa eccezione, rigettava la domanda.
La Corte d'Appello di ______, rigettando il gravame del ______, confermava.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre il soccombente, con un unico motivo.
Resiste l'Ente intimato con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sostenuto anch'esso da un'unica censura. Il resistente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
Il ricorrente principale, denunciando la violazione dell'art. 2041 c.c., in rel. agli artt. 132 n. 4 e 360 n. 3 e 5 c.p.c., rileva, innanzitutto, che la Corte, col disporre d'ufficio una consulenza tecnica volta a stabilire l'entità del depauperamento subito dal ______ e le eventuali sue spettanze, ha implicitamente riconosciuto, pur negando la connessione tra il ______ accomandatario della R.A.F. e il ______ persona fisica, l'esistenza di un correlativo arricchimento dell'Ente ______, parte in danno del ______ e parte in danno della società; ma poi,
contraddittoriamente, non ha speso una sola parola sul punto, nonostante la ponderosa, inutile relazione tecnica. Era invece necessario capire se il ricorrente avesse bene interpretato l'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica, nel senso che l'eventuale spettanza del ______ dovesse intendersi come residuale, cioè al di fuori di quelle comunque dovute alla R.A.F., per le quali, secondo la Corte, il ______ non ha potuto agire. Incorre in errore la Corte quando afferma che l'azione prevista dall'art. 2041 C.c. avrebbe dovuto essere promossa dall'organo rappresentativo della R.A.F., pur premettendo che, una volta costituita la società in accomandita semplice, di cui il ______ fu nominato accomandatario unico, tale compagine divenne destinataria dell'incarico in origine conferito al ______ ed emise le fatture per due acconti per altrettante manifestazioni, che il ______ riconobbe legittimamente versati alla R.A.F.. Con ogni evidenza la Corte ritiene la globale novazione soggettiva del precedente rapporto tra l'Ente ______ e il ______, con la creazione di un nuovo rapporto tra lo stesso Ente e la R.A.F.; ma non si accorge che le
manifestazioni curate dal ______ sono state ben più che le due citate e che dunque gli è dovuta, nell'ambito dell'indebito arricchimento residuale, una qualsiasi somma.
Del resto la stessa appellata lascia intravedere come il ______ e la R.A.F. "siano la medesima cosa", onde la Corte ben avrebbe potuto accertare che l'autonomia patrimoniale della R.A.F. non poteva assolutamente distinguersi dal patrimonio del ______. Pur assumendo l'esistenza della novazione soggettiva del rapporto iniziale col ______ e soprattutto pur riconoscendo l'indebito arricchimento, la Corte non motiva quanto depauperamento vi sia stato in danno della R.A.F. e quanto in danno del ______, ma soprattutto non considera che, attesa la connessione identificativa tra la persona fisica in quanto tale e la persona fisica rappresentante di una persona non giuridica come la società in accomandita semplice, il depauperamento di quest'ultima altro non è se non il depauperamento del ______.
A sua volta, col ricorso incidentale condizionato, l'Ente ______ deduce erronea e carente motivazione su punti decisivi della controversia e violazione e mancata applicazione degli artt. 324 C.p.c. e 2041 e 2909 C.c. (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.).
Il pretore, senza impugnazione del ______ sul punto, dichiarò il contratto di agenzia nullo per illiceità della causa e pertanto questa statuizione. passata in giudicato, rendeva inammissibile la domanda basata sull'arricchimento senza causa, non potendo questa introdursi per aggirare una norma imperativa per ragioni di ordine pubblico o per difendere un interesse che la norma stessa disconosce. Anche sotto un diverso profilo l'Ente aveva eccepito l'esistenza del giudicato, quale ulteriore ragione di inammissibilità dell'azione esperita dal ______, ossia per non avere egli accettato la qualifica di agente (costituente il necessario presupposto dell'azione suddetta) attribuitagli nel precedente giudizio. E infatti, invece di allegare e dimostrare di aver promosso la stipulazione di contratti a favore dell'Ente ______ (ai sensi dell'art. 1742 C.c.), con vantaggio del preponente e corrispondente suo impoverimento, determinato dall'impossibilità di chiedere la provvigione pattuita per la sua attività, ha sostenuto di aver prestato, a favore della Fiera di ______, una complessa attività di "consulenza".
La Corte ha dichiarato "non condivisibile" il gravame incidentale, attesa la specificità dell'azione di arricchimento senza causa e altresì perché il contratto di agenzia concluso con un soggetto non iscritto nel ruolo di cui all'art. 9 della legge n. 316 del 1968 è nullo non per illiceità della causa ma per contrarietà a norme imperative.
Se questi sono i motivi di reiezione dell'appello incidentale, conclude l'Ente ______, "la richiesta di annullamento, sul punto, della sentenza di merito appare giustificata".
È logicamente prioritario, nonostante la sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, il ricorso incidentale, dacché esso solleva una questione pregiudiziale di rito, come l'inammissibilità della domanda per un precedente giudicato esterno, rilevabile d'ufficio (Cass. S.U. 25 maggio 2001 n. 221). Tale ricorso è infondato.
La Corte, per rispondere all'eccezione di giudicato proposta dell'Ente ______, osserva che l'azione di arricchimento disciplinata dall'art. 2041 C.c., dotata di una sua specificità sia nel "petitum" che nella "causa petendi", è radicalmente diversa da ogni altra azione svolta sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, e quindi ben era esperibile, in astratto, dal ______, dopo l'accertata nullità, nel precedente giudizio, del contratto di agenzia, in quanto stipulato da un soggetto, come il ______, non iscritto nell'apposito ruolo.
Questi rilievi sono di indubbia esattezza, perché conformi alla giurisprudenza di legittimità, del resto citata nella stessa sentenza impugnata, secondo cui, nell'ipotesi di contratto di agenzia nullo per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 marzo 1968 n. 316, in quanto stipulato con un soggetto non iscritto nel ruolo degli agenti, quest'ultimo è ammesso ad esperire l'azione generale di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per farsi indennizzare le prestazioni svolte a favore del preponente (Cass. 30 maggio 1997 n. 4798; 19 agosto 1992 n. 9675; 10 giugno 1992 n. 7112; S.U. 3 aprile 1989 n. 1613).
Nessuna distinzione, agli indicati fini, può farsi tra il contratto semplicemente illegale. perché, come nella specie, contrario a una norma imperativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 marzo 1968 n. 316 (Cass. N. 7112/92 e n. 1613/89 cit.), e il contratto nullo per illiceità della causa dovuta a contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, ai sensi degli artt. 1418 2^ comma e 1343 c.c., in quanto sarebbe preclusiva dell'azione generale di arricchimento solo la nullità del contratto per illiceità della causa dovuta a contrarietà al buon costume, in forza delle stesse disposizioni di legge da ultimo richiamate (Cass. 21 luglio 1979 n. 4398).
Se poi il ______ abbia accettato o meno la qualità di agente attribuitagli nel precedente giudizio, non mette conto indagare, non spiegando nella presente causa alcuna influenza; ne' infine è dato capire quale importanza abbia, ai fini dell'azione di arricchimento, che il ______ assuma di aver svolto, a favore dell'Ente ______, attività di consulenza piuttosto che di promozione della conclusione di contratti, e perché dunque, per tale ragione, avrebbe dovuto il giudice di merito dichiarare l'inammissibilità della domanda. Non può essere accolto nemmeno il ricorso principale. La Corte d'appello ha osservato, quanto alla legittimazione attiva del ______, che, costituita, nel luglio 1985, la società in accomandita semplice, R.A.F., con il ______ accomandatario unico, e ad essa trasferito l'incarico in origine conferito a quest'ultimo, la stessa emise le fatture nei confronti dell'Ente e il ______ riconobbe legittimamente versati alla R.A.F. due acconti per altrettante manifestazioni.
Appare dunque evidente, argomenta la Corte, che l'azione di arricchimento doveva essere promossa dalla R.A.F., divenuta destinataria dell'incarico per novazione soggettiva del rapporto;
mentre invece è stata promossa dal ______, quale persona fisica, per un preteso credito non suo ma della R.A.F., la sola legittimata a farlo valere a mezzo del proprio organo rappresentativo. Così decidendo, il giudice di merito altro non ha fatto che applicare il noto principio per cui le società di persone, come, per l'appunto, la società in accomandita semplice, regolata dagli artt. 2313 e segg. C.c., costituiscono, pur non avendo personalità giuridica ma soltanto un'autonomia patrimoniale, un autonomo soggetto di diritti, che può essere centro d'interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili a ciascun socio (Cass. 29 maggio 1999 n. 5233; 15 febbraio 1999 n. 1231; 28 luglio 1997 n. 7021; 15 marzo 1995 n. 3048).
Non v'è chi non veda dunque la totale infondatezza del ricorso in esame, che per un verso si dilunga sui risultati di una consulenza tecnica priva di influenza sulla decisione; per un altro verso sostiene l'improponibile tesi dell'identificazione soggettiva tra il ______ e la società di cui era accomandatario; per un altro verso ancora, infine, contiene affermazioni (come quelle sulla "spettanza residuale" del ______, o sulla "residualità dell'indebito arricchimento", sui tempi della novazione soggettiva, sul rispettivo depauperamento della R.A.F. e del Boraschì medesimo), di cui non è possibile cogliere ne' l'autentico significato ne' la logica connessione con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata;
concretanti perciò, in definitiva, censure prive del necessario carattere della specificità.
La soccombenza reciproca è giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso a Roma, il 12 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002

 
 
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