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Ragione sociale

 

Ragione sociale

Art. 2314

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l`indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell`art. 2292 (c.c.2564, 2567).
L`accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (c.c.2740) e solidalmente (c.c.1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

sul ricorso proposto da:
______ ______ FOODS SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 77, presso l'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO SPERANZA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
E. ______ & C. Specialità Casearie s.a.s. e la E. ______ & C. s.p.a. specialità casearie, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 20, presso l'avvocato ZAPPALÀ, rappresentate e difese dagli avvocati ALBERTO BUFFA, ZAPPALÀ FRANCESCO M., giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
______ E. & C. SpA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1024/95 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 19/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/97 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'avvocato Speranza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ______e Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa ______, di Melzo (Mi) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la sas E. ______ e C., la sas ______ di Moretta (Cn), nonché Luciano Vincenzi, legale rappresentante della snc ______ di Rosta (To), chiedendone la condanna, quanto alla prima società, alla sostituzione della propria denominazione sociale con altra non confondibile con quella da essa adoperata, e per tutti la dichiarazione del carattere contraffattorio dell'uso del marchio ______ per distinguere i prodotti fabbricati o venduti, anche a titolo di concorrenza sleale. Chiedeva altresì la inibizione dell'uso del marchio ______, e le condanne al risarcimento dei danni, alla distruzione del materiale marcato e alla pubblicazione della sentenza da emanarsi.
I convenuti si costituivano e resistevano. ______ e sas ______ chiedevano anche in via riconvenzionale che l'attrice fosse condannata a modificare essa la propria denominazione sociale e che fosse dichiarato illegittimo il suo uso del marchio ______ anche a titolo di concorrenza sleale.
Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti di sas ______ di Moretta e di ______ mentre la rigettava nei confronti di ______. Le due soccombenti proponevano appello e la Corte di Torino lo accoglieva. La Corte di merito rilevava che erroneamente il Tribunale aveva imposto alle appellanti il mutamento della denominazione sociale ed erroneamente aveva applicato alla materia della ragione sociale la disciplina dettata per i marchi di impresa. Riteneva quindi che la legge, pur riconoscendo la prevalenza del diritto di colui il quale per primo adotta in un segno il proprio, non impedisce tuttavia ad altri di usare il proprio nome in un segno, se ciò non realizza una confusione nel mercato. Quindi escludeva che nella specie tale confusione fosse stata realizzata da parte delle due appellanti. Riteneva inoltre di dover accogliere l'appello anche ai sensi della legge n. 480 del 1992, art. 1 bis. Ricorre in Cassazione la ______ ______ Foods spa, che ha incorporato la spa ______, con due motivi. Resistono con controricorso le due società appellate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di avvenuta cessazione della materia del contendere avanzata dalla difesa resistente sulla considerazione dell'avvenuta incorporazione della ______ da parte della ______, giacché tale incorporazione di per sè non fa dedurre la cessazione o il mancato acquisto dei diritti di marchio da parte della incorporante.
2) Con il primo motivo di ricorso la ______ denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2314, 2564, 2567 c.c. e 13 r.d. n. 929 del 1942, così come modificato dalla legge n. 158 del 1967. Lamenta pure la motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria sui relativi punti decisivi della controversia.
Sostiene che la sentenza impugnata ha confuso essa, e non invece quella emessa dal Tribunale, la disciplina del marchio con quella degli altri segni commerciali, individuando quindi una inesistente confondibilità.
Con il secondo motivo, che in quanto connesso al primo deve essere esaminato congiuntamente la ______ lamenta ancora la violazione del predetto art 13 della I.m., nonché la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria sul relativo punto decisivo. Sostiene che l'uso del nome patronimico nella ditta, in fattispecie del tipo in esame, è legittimo purché sia integrato da elementi differenziatori che non comprendono alcun elemento attrattivo. La Corte di merito pertanto ha errato nel non considerare che nella vicenda in esame ciò che rileva è il nome stesso ______, che è cuore del marchio, ed ha errato nel dare rilievo ad elementi secondari del segno. Ribadisce che la sua domanda era fondata anche sul disposto dell'art. 2958 c.c. 2) Osserva il collegio che il problema posto dal cosiddetto conflitto tra segni doveva essere affrontato nel vigore del vecchio testo della legge marchi, ovvero quello risultante dall'intervento della legge n. 158 del 1967, in base agli artt, 13 e 14. In particolare la prima norma dopo avere, al primo comma, previsto la indipendenza, come principio informatore, della tutela dei segni commerciali, al successivo comma stabilisce:
"Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno facoltà esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purché non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotto o merce dello stesso genere". La giurisprudenza della Corte Suprema quindi ha dato luogo sul punto ad un orientamento stabile che con riferimento all'uso del segno come marchio, ovvero al cosiddetto conflitto tra marchi, ha affermato che la legge n. 158 del 1967 nel fondare il divieto che si è innanzi detto ha stabilito un diritto esclusivo del titolare del marchio precedente, rendendo irrilevanti ad escluderlo eventuali elementi di differenziazione che il titolare del marchio successivo abbia introdotto nel suo segno. Conseguentemente, ha chiarito la stessa giurisprudenza, la legge del 1967 ha reso illegittimo anche l'uso del proprio nome patronimico come marchio, ed ancorché accompagnato da elementi differenziatori, se tale nome costituisce marchio di altro imprenditore per prodotti dello stesso genere (cass. n. 8157 del 1992).
Contrariamente a quanto sostiene la sentenza impugnata dunque, ai sensi dell'art. 13 della legge marchi, nel testo da applicare alla controversia, ovvero precedente alla innovazione della legge n. 480 del 1992, l'uso del proprio nome come marchio è vietato quando vi sia un precedente marchio che adopera come proprio cuore lo stesso nome patronimico.
2a) Problema in parte diverso, sempre nel vigore della vecchia legge, si determina quando il nome è adoperato in funzione diversa da quella di marchio. In questo caso la giurisprudenza della cassazione, anticipando la nuova legge n. 480 del 1992, ha talvolta ammesso la legittimità di tale senso pur in presenza di un precedente marchio che quel nome adotta, se tuttavia l'uso dello stesso nome non importa confondibilità nel mercato, ovvero non determina il presupposto dell'illecito concorrenziale (cass. n. 7958 del 1987).
Tale orientamento, non pacifico, ancorché sicuramente autorevole, è stato tra l'altro all'origine della innovazione posta in essere dalla legge del 1992 citata, che introducendo in modo esplicito la cosiddetta unicità del segno commerciale, attraverso una radicale riformulazione degli artt. 1 e 13, ha esplicitamente confermato la esattezza della interpretazione della Corte suprema, e dunque anche del cosiddetto monopolio sul nome patronimico come marchio, da parte del primo titolare, indipendentemente da un presupposto di confondibilità.
3) Tutto ciò premesso le doglianze della ricorrente sono fondate. La Corte di merito ha errato quando ha ritenuto che il marchio successivo che adotti il patronimico già adottato da un precedente marchio possa essere legittimo purché non determini confondibilità nel mercato, perché, come si è detto, il divieto, in fattispecie di questo genere, è assoluto. Ed ha errato quando ha considerato ai fini dell'esame della predetta confondibilità, che come si è detto conserva utilità al fine di risolvere un conflitto tra segni usati in funzione diversa, elementi irrilevanti, e sulla base di considerazioni giuridiche non condivisibili.
Non rilevano le prescrizioni di cui all'art. 2314 c.c. che riguardano la menzione del nome di un socio nella ragione sociale di una accomandita, perché la funzione di tale norma è la tutela dell'affidamento del terzo, la quale viene assolta, senza confondersi con la tutela della capacità distintiva del segno. La normativa codicistica in questione non si sovrappone a quella del marchio giacché l'uso concreto della indicazione societaria di cui si è detto deve essere tale da evitare che strumentalmente essa divenga segno commerciale.
Parimenti non risultano affatto rilevanti le normative che impongono talune informazioni commerciali sugli involucri del prodotto, attesa ancora una volta, la assoluta diversità di funzione, che esclude il loro uso concreto come segno.
Erroneamente inoltre la Corte di merito ha esaminato, relativamente a tale esame di confondibilità, evidentemente a seguito della impostazione che si è già censurata, elementi che non posseggono capacità distintiva e dunque non escludono affatto un'astratta confondibilità. Le denominazioni generiche, quali quelle relative alla natura del prodotto, tipo "stracchino", "taleggio", o addirittura "specialità casearia", sono prive di capacità individualizzante. La Corte, muovendo come si è detto, da errate premesse giuridiche, e senza precisare l'oggetto del suo esame di confondibilità, ma dedicandolo indifferenziatamente ai marchi ed agli altri segni, ha mancato di considerare esplicitamente il rilievo della esclusiva di un nome come marchio, ed altresì il rilievo di tale nome, per la sua notorietà come marchio, rispetto alla percezione del consumatore, anche in ordine a segni diversi. 5) Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rimessa ad altro giudice del merito che deciderà applicando i principi testè ribaditi, e pronunciando anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
In Roma il 30 aprile 1997.

 
 
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