Art. 2322 Trasferimento della quota
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
sul ricorso proposto da: ______ LUIGI, ______ PIERINA, elettivamente domiciliati in ______ PIAZZALE AMMIRAGLIO BERGAMINI 12, presso - giusta mandato in calce al ricorso - l'avvocato CAMMARERI PIETRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MISSERA LUCIANO, - ricorrenti - contro ______ DOMENICO, ______ MIRELLA, BAR ______ di ______ MIRELLA & C. Sas; - intimati - avverso la sentenza n. 61/97 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 05/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/10/99 dal Consigliere Dott. Laura MILANI; udito per i ricorrenti, l'Avvocato Missera, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo ruolo per nullità della notifica del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24.4.1987 Domenico e Mirella ______, in proprio e quali legali rappresentanti della s.a.s. "Bar ______ di ______ Mirella & C.", esponevano: - di avere acquistato da Luigi ______ e Pierina ______, al prezzo di L. 100.000.000, le quote della s.n.c. "Bar ______ di ______ L. & C.", da loro poi trasformata nella s.a.s. "Bar ______ di ______ Mirella & C."; - che la loro richiesta di volturazione della licenza di polizia era stata respinta, essendo stata rilasciata la precedente autorizzazione a nome della s.d.f. "Bar Tabacchi di ______ Luigi e ______ Pierina", che non aveva provveduto alla regolarizzazione del titolo dopo la trasformazione della società di fatto nella s.n.c. "Bar ______ di ______ L. & C."; - che la licenza era stata pertanto revocata, con conseguente chiusura del locale fino al rilascio del nuovo titolo di polizia. Tutto ciò premesso, gli attori convenivano dinanzi al Tribunale di Udine Luigi ______ e Pierina ______, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per il periodo di chiusura. Con sentenza 3-28 novembre 1994, il Tribunale di Udine accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento della somma di L. 12.750.000. La decisione era confermata, con sentenza 15.1-5.2.1997, dalla Corte d'appello di Trieste, che inquadrava la responsabilità dei venditori nell'ambito dell'art. 1497 c.c., per mancanza di una qualità essenziale dell'oggetto della cessione, tale dovendosi considerare la licenza di polizia, indispensabile per il funzionamento dell'azienda commerciale. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Luigi ______ e Pierina ______. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve essere verificata la validità o meno della notifica del ricorso, alla luce delle conclusioni formulate in udienza dal P.M., che ha richiesto il rinvio del processo a nuovo ruolo, con ordine di rinnovazione della notifica del ricorso presso il domicilio del procuratore costituito. Il ricorso risulta notificato in tre copie all'avv. Ennio Nanut da Udine, quale procuratore di Domenico ______, Mirella ______ e della s.a.s. "Bar ______ di ______ Mirella & C.", presso la cancelleria della Corte d'appello di Trieste: e ciò in quanto - come precisato nell'intestazione - l'avv. Ennio Nanut, procuratore domiciliatario dei ______, con studio in Udine, non aveva, per il procedimento d'appello, eletto domicilio in Trieste. Nella specie, l'impugnazione (non essendovi stata notifica della sentenza d'appello) doveva essere notificata, ai sensi dell'art. 330, 1^ comma, C.P.C., "presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio." Ora, quando il ricorso per cassazione deve essere notificato al procuratore costituito (ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ.) e non risulti che questi, nel giudizio davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, abbia provveduto all'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito), il luogo della notifica medesima va fissato nella cancelleria del predetto giudice, presso la quale quel domicilio si presume eletto, a norma del secondo comma del citato art. 82 (Cass. 3523/80; 4151/81; 4614/85; 6908/86; 4789/94; 4225/95; 11678/95; 641/96; 4502/96). Ed invero, ai sensi del citato art. 82 r.d. 22.1.1934 n. 37 (norme integrative sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore), i procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Nella specie, il procuratore dei ______, avv. Ennio Nanut, assegnato al Tribunale di Udine, costituendosi nel giudizio d'appello in forza della delega conferitagli in primo grado, ha omesso di eleggere domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Trieste: donde, ai sensi della norma citata, la presunzione di elezione di domicilio presso la cancelleria della Corte d'appello di Trieste. La suddetta norma trova applicazione, infatti, anche nei giudizi dinanzi alle corti d'appello, in quanto si riferisce all'attività svolta dal procuratore dinanzi a qualsiasi giudice avente sede in luogo non compreso nella circoscrizione del tribunale al quale egli è assegnato (Cass. 4502/96 cit.). Nè può avere rilievo, di fronte all'inequivoco dettato legislativo, la circostanza che nell'epigrafe della sentenza d'appello sia stato indicato il domicilio dell'avv. Nanut in Udine. Ed invero, ai sensi del citato art. 82 R.D. 37/1934, la notificazione al procuratore costituito è validamente eseguita presso la cancelleria, quando detto procuratore sia iscritto nell'albo di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ha sede il giudice adito e non abbia eletto domicilio nella sede di quest'ultimo, ancorché nell'intestazione della sentenza sia indicato il domicilio del procuratore fuori della circoscrizione, atteso che, in tale ipotesi, la notificazione nel domicilio del procuratore costituisce una mera facoltà e non un obbligo del notificante (Cass. 4520/94). Deve quindi trovare ingresso l'esame dell'impugnazione. 1. Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione dell'art. 1497 c.c. e contraddittorietà di motivazione, muovono le seguenti censure: - difetto di legittimazione degli attori, poiché i danni lamentati si erano prodotti in capo alla società, la quale era oggetto, e non parte, del contratto di compravendita; - contraddittorietà nella quantificazione del risarcimento, calcolato in base al mancato guadagno per la chiusura dell'esercizio commerciale, e non ragguagliato all'eventuale minor valore delle quote sociali; - mancata considerazione delle condizioni d'applicabilità della garanzia per i vizi della cosa venduta, con riferimento alla riconoscibilità dei vizi stessi, al superamento dei limiti di tolleranza stabiliti dagli usi, all'oggetto della domanda. Prima di procedere all'analisi delle censure, è necessario definire l'inquadramento giuridico della compravendita in parola. Trattasi di cessione di quote di una società di persone, avente ad oggetto la gestione di un bar-tabaccheria. L'oggetto immediato della vendita è quindi costituito dalla partecipazione sociale, mentre l'oggetto mediato è il patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta: nella specie, il bar-tabaccheria, cioè un esercizio commerciale, funzionalmente destinato ad essere produttivo di reddito. La più recente evoluzione giurisprudenziale (Cass. 2843/96) non ha mancato di evidenziare la rilevanza del patrimonio sociale e dei beni in esso ricompresi, ai fini della garanzia, anche implicita, del cedente le quote, circa le caratteristiche specifiche che i detti beni debbono rivestire, ai fini di consentirne il migliore e più redditizio godimento. In particolare, allorché l'acquisto delle quote della società sia chiaramente finalizzato - secondo correttezza e buona fede - all'acquisizione, da parte del cessionario, non di un generico "status socii", ma della disponibilità del patrimonio sociale, allo scopo di utilizzarlo secondo la sua destinazione economica e trarne un adeguato reddito. Ciò è quanto chiaramente si è verificato nella specie, apparendo indiscutibile che l'acquisto delle quote ha avuto, per i cessionari, l'unico scopo di ottenere, attraverso la partecipazione sociale, la disponibilità dell'esercizio commerciale: le quote sociali erano dunque - come dianzi precisato - l'oggetto immediato della compravendita, mentre l'oggetto mediato era costituito dalla gestione del bar-tabaccheria. In tale situazione, che non poteva non essere conosciuta dai cedenti, la funzionalità del bar-tabaccheria rappresentava il contenuto essenziale del contratto, essendo l'esercizio commerciale l'oggetto mediato cui la cessione era finalizzata. Ed alla funzionalità del bar-tabaccheria era indispensabile il possesso di valida autorizzazione amministrativa, in difetto della quale l'esercizio non poteva essere produttivo di reddito per i cessionari. L'esistenza di regolare licenza costituiva pertanto, senza necessità di garanzia esplicita, requisito fondamentale del negozio di cessione, mentre - d'altro lato - la sua mancanza o irregolarità si traduceva nella lesione, da parte dei cedenti, del principio di adempimento del contratto secondo buona fede. Così inquadrata giuridicamente la fattispecie, risultano infondate le censure contenute nel primo motivo. In primo luogo, appare indiscutibile la legittimazione attiva dei cessionari. Questi ultimi, infatti, quali acquirenti in via immediata delle quote sociali e, in via mediata, del patrimonio sociale, hanno subito il danno derivante dall'inattività dell'esercizio, che costituiva il bene sociale produttivo di reddito, alla cui acquisizione la cessione era finalizzata. In secondo luogo, appare corretta la quantificazione del risarcimento, operata con riferimento al mancato guadagno per la durata della chiusura del bar-tabaccheria, essendo venuta meno, per quel periodo, la funzione produttiva di reddito dell'esercizio commerciale. Quanto all'ulteriore censura, occorre premettere alcune considerazioni. Mentre in primo grado la responsabilità dei cedenti era stata individuata dal tribunale nell'obbligazione risarcitoria prevista dall'art. 1218 c.c. per l'inesatto adempimento, la Corte d'appello ha ritenuto invece di far risalire tale responsabilità alla mancanza di qualità essenziali della cosa venduta, disciplinata dall'art. 1497 c.c. In tal modo, tuttavia, la Corte d'appello ha omesso di considerare che il diverso inquadramento comportava la necessità di indagini in ordine alla tollerabilità del difetto di qualità ed alla tempestività della denuncia dei vizi, ai fini della decadenza e della prescrizione stabilite dall'art. 1495 c.c., applicabili anche alla domanda limitata al risarcimento dei danni. La qualificazione effettuata dai primi giudici appare peraltro più consona alla fattispecie, rientrante nella norma generale dell'adempimento contrattuale secondo correttezza e buona fede: come si è rilevato, infatti, l'acquisto delle quote sociali era finalizzato all'acquisizione della disponibilità dell'esercizio commerciale, per la cui fruibilità la licenza di polizia rappresentava un presupposto indispensabile: alla luce, quindi, dei principi di correttezza e buona fede che debbono presiedere alla esecuzione del contratto, nelle obbligazioni a carico dei cedenti era implicitamente, ma necessariamente, ricompresa la garanzia di esistenza e regolarità della licenza di polizia. Conseguentemente, l'irregolarità di detta licenza costituiva inesatto adempimento contrattuale da parte dei cedenti, idoneo a far sorgere il diritto dei cessionari al risarcimento del corrispondente danno. Confermata dunque la ricostruzione giuridica operata dai primi giudici, e modificata in tal senso la motivazione della sentenza d'appello, cade la censura relativa alla mancata considerazione delle condizioni d'applicabilità della garanzia ex art. 1497 c.c. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2297 c.c., censurano la valutazione di responsabilità effettuata dai giudici di merito, sostenendo l'illegittimità (assimilabile - per i venditori - al caso fortuito o alla forza maggiore) del rigetto della domanda di volturazione della licenza di polizia, data l'identità soggettiva tra la società di fatto, titolare dell'autorizzazione, e la società in nome collettivo, risultante dalla regolarizzazione. Questo motivo di censura investe il nucleo centrale della responsabilità dei cedenti, che contestano l'imputabilità a loro carico della revoca della licenza, ascrivibile - secondo il loro assunto - ad errore dell'autorità di polizia. Come precisato in narrativa, il rigetto dell'istanza di volturazione, con conseguente revoca, della licenza fu determinato dalla circostanza che la precedente licenza era stata rilasciata a nome della s.d.f. "Bar Tabacchi di ______ Luigi e ______ Pierina" e non era stata volturata a nome della s.n.c. "Bar ______ di ______ L. & C." all'atto della costituzione della società in nome collettivo. Deducono i ricorrenti che, non essendovi stata trasformazione, ma semplice regolarizzazione del medesimo organismo sociale, già attivo come società di fatto e successivamente costituitosi nella forma della società in nome collettivo, la revoca della licenza si palesava illegittima, non ravvisandosi soluzione di continuità ne' mutamento di identità soggettiva tra la società di fatto e la società in nome collettivo. Invocano quindi il "factum principis" quale causa idonea ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento. La tesi dei ricorrenti non può essere condivisa. Nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell'autorità amministrativa, che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza (Cass. 12093/98). In particolare, con riguardo alla promessa di vendere un locale ad uso commerciale, munito di licenza di esercizio, non è ravvisabile il "factum principis", idoneo ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, nella mancata concessione di tale licenza, derivante dall'inosservanza da parte del richiedente delle prescrizioni all'uopo necessarie (Cass. 119/82). I cedenti, quindi, per poter escludere la responsabilità da inesatto adempimento, non dovevano limitarsi a dedurre l'illegittimità della revoca della licenza, ma dovevano dimostrare (essendo loro incombente, in quanto oggettivamente inadempienti, l'onere della prova della non imputabilità) di essersi diligentemente adoperati per evitare la revoca, uniformandosi alle vigenti prescrizioni di polizia. Esattamente pertanto i giudici di merito hanno ravvisato la responsabilità dei cedenti per la mancanza di una regolare licenza di polizia, a loro imputabile per negligenza, per avere cioè omesso di richiedere la volturazione della licenza a nome della società in nome collettivo: attività che i cedenti potevano e dovevano espletare secondo le regole dell'ordinaria diligenza e che, se effettuata, avrebbe evitato la revoca della licenza. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 184 (vecchio testo) c.p.c., e degli artt. 1490, 1491, 1495, 1497 c.c., denunciano il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, nonché il pregiudizio arrecato ai diritti di difesa degli appellanti. Sostengono che, avendo gli attori originariamente richiesto l'annullamento del contratto per errore, limitando poi la domanda al risarcimento del danno, ed avendo la sentenza di primo grado individuato la responsabilità dei venditori nell'inesatto adempimento (art. 1218 c.c.), i giudici d'appello, nell'inquadrare invece tale responsabilità nell'ambito della diversa ipotesi prevista dall'art. 1497 c.c., mai prospettata nel corso del giudizio, avevano mutato il titolo della domanda ed avevano inoltre messo gli appellanti nell'impossibilità di sollevare tempestivamente le relative eccezioni: erroneamente dunque la sentenza impugnata avrebbe rilevato la tardività dell'eccezione di decadenza, formulata dagli appellanti nella comparsa conclusionale, poiché il "thema decidendum" non ne consentiva la tempestiva proposizione. Dall'esame degli atti processuali emerge quanto segue: a) nell'atto di citazione gli attori prospettavano l'ipotesi dell'errore essenziale e concludevano chiedendo che "annullato, ove necessario, il contratto di cessione di quote", i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno e/o alla restituzione del prezzo versato; b) nelle conclusioni definitive, gli attori si limitavano a chiedere il risarcimento del danno per il periodo di chiusura del locale; c) la sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità dei convenuti per inesatto adempimento ex art. 1218 c.c., condannandoli al risarcimento del danno, come quantificato dal C.T.U.; d) nell'atto d'appello, gli appellanti hanno contestato l'inesatto adempimento loro addebitato, negando l'applicabilità dell'ipotesi disciplinata dall'art. 1218 c.c., oltre a muovere ulteriori censure relative al difetto di legittimazione degli attori, ed all'assenza di responsabilità per l'illegittima revoca della licenza; e) la sentenza d'appello ha confermato la responsabilità degli appellanti, inquadrandola - peraltro - sotto il profilo dell'art. 1497 c.c., per mancanza di qualità essenziali, ed ha ritenuto intempestiva (perché avanzata soltanto in comparsa conclusionale) l'eccezione d'intervenuta decadenza formulata dagli appellanti. Si è però già rilevato come la motivazione della sentenza d'appello vada sul punto modificata, apparendo più consona alla fattispecie la definizione di inesatto inadempimento ex art. 1218 c.c., adottata dai giudici di primo grado. Ciò posto, cadono le censure mosse dai ricorrenti, i quali hanno avuto in proposito ampia possibilità di difesa, che hanno in effetti esercitato, sia nell'atto d'appello che in questa sede, contestando sotto ogni profilo la responsabilità da inesatto adempimento loro ascritta. Il ricorso, rivelatosi infondato in tutte le sue articolazioni, deve essere dunque rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso. Così deciso in ______, il 10 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000
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