Art. 2311 Bilancio di liquidazione e piano di riparto
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto (c.c.2621). Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s`intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (c.c.2964 e seguenti). In caso d`impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo. Con l`approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.
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