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Mancata registrazione

 

Art. 2297 Mancata registrazione

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza

 SENTENZA DELLA CASSAZIONE

sul ricorso proposto
da
_____ GIUSEPPE, el.te dom.to in _____, Via Romeo Romei 23, presso l'avv. Rosario D'Amico che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
_____ S.N.C. di _____ Angelo e C., in persona dell'amministratore pro tempore, el.te dom.ta in _____, Via Crescenzio 25, presso l'avv. Vincenzo C. Palombi che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso.
Controricorrente
Avverso la sentenza 2013 del 9 ottobre 1989 della Corte di appello di _____;
Udita, nella pubblica udienza del 14 ottobre 1993, la relazione del cons. Giuseppe Borrè;
Uditi per il ricorrente l'avv. D'Amico e per la resistente l'avv. Palombi, che hanno rispettivamente chiesto l'accoglimento e il rigetto del ricorso;
Sentito il P.M., in persona del dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29 maggio 1982 Giuseppe _____ convenne innanzi al Tribunale di _____ la s.n.c. _____ e. premesso che gli era stata comunicata la sua esclusione da tale società, chiese che essa fosse condannata a liquidargli la quota al valore corrente al momento dello scioglimento del rapporto sociale. La convenuta, costituendosi, rilevò che non era stato possibile raggiungere alcun accordo sul valore della quota ed aderì alla domanda di quantificazione della stessa.
Il Tribunale condannò la società a pagare al _____ l'importo di lire 82.897.000, oltre interessi e spese.
Si gravò la _____ alla Corte di appello di _____, chiedendo la totale riforma della sentenza sotto il profilo del proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, una più corretta liquidazione della quota.
La Corte _____na, con sentenza del 9 ottobre 1989, ritenne che la società convenuta non fosse passivamente legittimata, dovendo la domanda di liquidazione della quota, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, essere rivolta nei confronti degli altri soci e non della società, come confermato, sul piano letterale, dagli artt. 2284 e 2285, terzo comma, c.c. Contro tale sentenza il _____ ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo due censure. La società _____ ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2291, 2298 e 2304 c.c., nonché vizio di motivazione. Tali norme, prevedendo la responsabilità solidale di tutti i soci relativamente alle obbligazioni sociali, la preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei creditori della società per poter pretendere il pagamento dai singoli soci, e infine il conferimento della rappresentanza sociale ad uno o più soci, evidenziano, secondo il ricorrente, l'autonomia dell'organismo sociale, anche se non personificato, e conseguentemente la sua attitudine ad essere centro di imputazione di rapporti giuridici, ivi compreso quello scaturente dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. Devono inoltre essere valorizzate, secondo il _____, le disposizioni statutarie della società _____, ove e ' dato particolare rilievo alle funzioni dell'amministratore e, in genere, al momento organico della societa' rispetto alle figure dei singoli soci.
Con il secondo motivo il _____ deduce violazione dell'art. 102 c.p.c., nonché degli artt. 2291, 2292 e 2295 c.c., dolendosi che la Corte di appello non abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, già essendo in causa il socio Angelo _____, ancorché evocato in giudizio quale amministratore della società.
2. Sulla questione decisa dalla Corte di appello di _____ e fatta oggetto del ricorso del _____ si è di recente pronunciata questa stessa Sezione con sentenza 28 gennaio 1993 n. 1027, riconoscendo la legittimazione passiva della società di persone, e non degli altri soci, relativamente alla domanda di liquidazione della quota proposta dal socio uscente. Tale sentenza affronta organicamente il problema dopo taluni non recenti e non univoci precedenti di questa Corte (v. sentenze 1113-1963, 186-1965, 1577-1972) e rispetto ad essa non portano argomenti nuovi ne' la pronuncia impugnata ne' le difese della resistente, sicché non v'è motivo per discostarsene. La sentenza n. 1027 ricorda come alla teoria tradizionale, che concentrava la soggettività giuridica entro il binomio "persona fisica-persona giuridica", si sia contrapposta una linea evolutiva che ha esteso anche a gruppi organizzati non personificati l'idoneità a fungere da centri di imputazione di situazioni giuridiche, secondo il principio (accolto da questa Corte: sentenza 3498-1989) per cui "ogni persona è soggetto, non ogni soggetto è persona".
Si sottolinea come questa impostazione trovi fondamento, per quanto concerne le società di persone, sia nella norma con cui si stabilisce che tali società diritti e assumono obbligazioni per mezzo dei soci (art. 2266 c.c.), sia nel riconoscimento della capacità processuale attiva e passiva, sia nell'art. 2254 c.c. in cui si prevede che il conferimento può avvenire "in proprietà", sia infine negli artt. 2659 e 2839 c.c. (come modificati dalla legge 27 febbraio 1985 n. 52) che considerano le società di persone come parti a favore o contro le quali possono essere effettuate trascrizioni di acquisti immobiliari o iscrizioni ipotecarie. La conseguenza che da ciò deriva (imputabilità dei rapporti giuridici all'organismo collettivo, ancorché personificato, tanto nel loro profilo sostanziale quanto nella loro gestione processuale) non può peraltro intendersi limitata ai rapporti con i terzi, e non operante, invece, nei rapporti fra i soci in relazione ai conferimenti, per i quali rileverebbe pur sempre il rapporto contrattuale di base.
In realtà - precisa la sentenza n. 1027- anche la liquidazione di quota a seguito di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, che la esigenza di continuità dell'impresa collettiva impone avvenga in denaro e che si traduce in un diritto di credito per entità corrispondente al valore pro quota del patrimonio sociale, costituisce un credito nei confronti della società, e non direttamente dei soci, i quali sono soltanto sussidiariamente responsabili come per ogni altro debito sociale. La tesi dottrinale secondo cui tale vicenda soggettiva, determinando l'accrescimento delle quote degli altri soci, individuerebbe in questi ultimi, come debitori in proprio, i destinatari dell'azione di liquidazione, non tiene conto del fatto che il patrimonio non appartiene per quota ai soci, come nella comunione, ma per intero alla società. per cui solo quest'ultima è passivamente legittimata alla domanda di liquidazione della quota.
Soggiunge la richiamata sentenza che ben difficilmente, ai fini della liquidazione della quota, il socio receduto o escluso potrebbe ancora considerarsi socio, e quindi legato da rapporti interni, logico essendo invece ritenere che egli, nel momento in cui chiede la liquidazione della quota, sia terzo rispetto al rapporto sociale, così come terzo è il creditore particolare del socio che agisce per la liquidazione della quota del suo debitore (v., in tema di società semplice, l'art. 2270, secondo comma, c.c.).
Ostacolo a tale costruzione non può ravvisarsi nell'art. 2284 c.c., secondo cui "gli altri (soci) devono liquidare la quota agli eredi": questa formula trova spiegazione nel fatto che, in caso di morte, sono previste anche soluzioni alternative (come la continuazione della società con gli eredi) che modificano il contratto sociale e quindi coinvolgono i singoli soci come tali. Nè è insuperabile ostacolo il terzo comma dell'art. 2285 c.c., che impone la comunicazione del recesso ai soci con preavviso di almeno tre mesi: la previsione di tale onere, evidentemente collegato all'intuitus personae che caratterizza il tipo di società in esame, non esclude che l'obbligazione di liquidazione della quota faccia carico alla società ed abbia in quest'ultima, anche processualmente, il soggetto passivamente legittimato.
In base alle considerazioni esposte (e ferme le più diffuse argomentazioni svolte nella sentenza n. 1027-1993) va accolto il primo motivo del ricorso. Risulta infatti fondata la tesi in diritto del ricorrente (anche estraendo dai riferimenti che egli superfluamente formula alle disposizioni statutarie della società _____).
3. Rimane assorbito il secondo motivo, svolto in subordine per il caso di rigetto del primo.
4. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di _____. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di _____. Così deciso in _____ il 14 ottobre 1993

 
 
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