Art. 2307 Proroga della società
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dall`iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese (disp. di att.al c.c. 99 e seguenti). Se l`opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell`opponente (c.c.2289). In caso di proroga tacita (c.c.2273) ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell`art. 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell`art. 2270 (disp. di att.al c.c. 211).
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