Art. 2296 Pubblicazione
L`atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (c.c.2703) dei contraenti, o una copia autentica (c.c.2714) di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico (c.c.2699), deve entro trenta giorni essere depositato per l`iscrizione, a cura degli amministratori (c.c.2626), presso l`ufficio del registro delle imprese (c.c.2188 e seguenti; att. 99 e seguenti) nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio .
|