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Rappresentanza

 

Art. 2298 Rappresentanza

L`am amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell`oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall`atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese (disp. di att.al c.c. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

sul ricorso proposto da:
_____ MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell'avvocato GIANNI SAVERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MUSSIO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
_____ M & L SNC, in liquidazione in persona del liquidatore Dott.ssa Marianna Festeggiato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E GIANTURCO 5, presso lo studio degli Avvocati CARBONI SANDRO E CARBONI GIORGIO che unitamente all'Avvocato AMERINI FRANCESCO rappresentato e difeso dagli avvocati AMERINI FRANCESCO, CARBONI GIORGIO, CARBONI SANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1369/01 della Corte d'Appello di _____, SEZIONE SECONDA CIVILE emessa il 12/06/2001, depositata il 09/08/01;
RG. 1336/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/05 dal Consigliere Dott. Roberta VIVALDI;
udito l'Avvocato ROSARIO VILLARI (per delega Avv. Sandro Carboni);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società _____ M. e L. di _____ Mauro e C. s.n.c., in persona della socia ed amministratrice Maria Luisa _____, conveniva in giudizio Mauro _____ assumendo che nel patrimonio sociale era ricompreso un libretto al portatore, aperto presso un istituto bancario di Follonica, contenente, al 16.5.1989, la somma complessiva di L. 29.000.000; e che tale libretto era trattenuto da tempo da Mauro _____, altro socio della società attrice che, pretestuosamente, giustificava il suo illegittimo comportamento affermandosi creditore della società stessa della somma di L. 33.163.217, credito, peraltro, non risultante dalla contabilità sociale.
Chiedeva, pertanto, al fine di tutelare la società rappresentata, la condanna del _____ "a restituire alla società attrice il libretto 'MN n. 10293/82', depositato presso la Cassa di Risparmio di _____, filiale di Follonica", nonché al pagamento di una somma, da determinarsi in corso di causa, "pari quantomeno all'applicazione del 'prime rate A.B.I.' al capitale di lire 29.000.000 portato dal libretto restituendo, a titolo di risarcimento danni per l'uso illegittimo".
Si costituiva il convenuto assumendo di essere anch'egli, come da atto costitutivo della società, socio ed amministratore della stessa; che, ai sensi dell'atto costitutivo, per gli atti di straordinaria amministrazione occorreva la firma congiunta di entrambi gli amministratori, ed il giudizio nei suoi confronti proposto rappresentava un atto di straordinaria amministrazione; che, pertanto, difettava la legittimazione in capo all'attrice; che la procura alle liti non era valida, non essendo nella stessa indicata la qualità della _____. Nel merito sosteneva che mancava la prova della titolarità in capo alla società attrice del libretto al portatore indicato nell'atto introduttivo del giudizio; che, infatti, il libretto al portatore "M.N. n. 10293/82" non era di proprietà della società, ed era in possesso di Maria Luisa _____, come risultava da altro giudizio pendente fra le stesse parti. Concludeva per il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Avverso la sentenza proponeva appello la società _____ M. & L. s.n.c., sempre in persona di Maria Luisa _____, ribadendo che nella lettera 16.5.1989 il _____ aveva confessato la detenzione di un libretto bancario di proprietà della società contenente, a tale data, la somma di L. 29.000.000, e che, dei pretesi crediti nei confronti della società, da opporre in compensazione, avrebbe dovuto dare prova il _____ stesso secondo i normali canoni probatori. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata. Il _____, viceversa, chiedeva il rigetto della proposta impugnazione.
La Corte d'Appello, con sentenza n. 1369 in data 9.8. 2001, in totale riforma della sentenza impugnata, condannava Mauro _____ alla restituzione, in favore della _____ M. & L. s.n.c., del libretto bancario al portatore portante alla data del 16.5.1989, la somma di lire 29.000.000, oltre interessi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Mauro _____ affidandosi a dieci motivi.
Resiste con controricorso la società _____ M. & L. s.n.c. in liquidazione, in persona del liquidatore.
Il ricorrente ha anche presentato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., in relazione agli articoli 2260, 2266, 2293 e 2298 del codice civile".
Rileva a tal fine l'erroneità della sentenza di merito che ha ritenuto che "l'azione in oggetto deve qualificarsi di ordinaria amministrazione, in quanto rivolta alla conservazione del patrimonio sociale".
Così statuendo - secondo il ricorrente - il giudice del merito non ha considerato che, invece, si trattava di un atto di straordinaria amministrazione e che, quindi, l'amministratrice Maria Luisa _____ non era da sola abilitata a promuovere l'azione intrapresa contro l'altro socio al 50%, nonché altro amministratore, Mauro _____, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente ha, infatti, omesso di riprodurre nel ricorso per Cassazione il testo dell'art. 7 dello Statuto richiamato, in tal modo violando il principio di autosufficienza dello stesso ricorso (Cass. 10.8.2004 n. 15412).
L'omessa riproduzione incide, poi, anche sotto l'altro profilo denunciato posto che:
"Ai sensi dell'art. 2298, primo comma, cod. civ., i poteri di rappresentanza attribuiti all'amministratore di società in nome collettivo vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell'oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, salve le specifiche limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura. All'interno di tali atti, pertanto, non si pone alcuna differenza, nemmeno in relazione al carattere dispositivo o conservativo dell'atto stesso, rilevando soltanto l'incidenza che l'atto abbia sugli elementi costitutivi dell'impresa e sulla possibilità di esistenza della stessa, sicché, qualora lo statuto sociale distingua tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, può ritenersi eccedente l'ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all'oggetto sociale, l'atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell'ente e perciò sia con tale oggetto contrastante, essendo esteriormente riconoscibile come non rivolto a realizzare gli scopi economici della società, perché da essi esorbitante" (Cass. 5.5.2004 n. 8538). La mancata riproduzione dell'atto costitutivo e dello statuto non consentono alcun esame in ordine alla censura relativa alla distinzione fra atto di ordinaria e straordinaria amministrazione. Con il secondo motivo denuncia la "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione agli articoli 75 e 83 c.p.c.".
Rileva l'erroneità della sentenza di merito che ha ritenuto che la sottoscrizione della procura alle liti a margine dell'atto di citazione in primo grado da parte di Maria Luisa _____ deve intendersi nella veste di legale rappresentante della s.n.c. _____ M. & L. di _____ Mauro & C, con conseguente rigetto dell'eccezione relativa al mandato.
A tal fine rileva che, se è principio consolidato che per il conferimento del mandato ad litem non sono richieste espressioni formali, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto sia desumibile la volontà di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà procedurali, è anche vero che nel caso di specie la signora Maria Luisa _____ non ha mai dichiarato nell'atto di citazione in primo grado di agire quale legale rappresentante della s.n.c. _____ M. & L. di _____ Mauro & C, ma ha dichiarato di agire in proprio.
L'invalidità della procura alle liti porta alla nullità dell'atto di citazione in primo grado e, di conseguenza, di tutto il processo. Il rilievo è infondato.
Il giudice del merito ha infatti a tal fine rilevato che "la sottoscrizione a margine dell'atto di citazione da parte di _____ Maria Luisa deve intendersi nella veste di legale rappresentante della società, ove l'atto introduttivo del giudizio indica appunto la Barbesi M. e L. di _____ Mauro e C." in persona di Maria Luisa _____".
Dal contesto dell'atto si ricava, pertanto, anche in via di interpretazione - come ha puntualmente fatto la Corte di merito - la ritualità della procura conferita dalla _____ nella veste di legale rappresentante della società e non in proprio.
Con il terzo motivo denuncia la "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto al sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. o insufficiente motivazione al sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt, 183 e 184 (vecchio testo) del c.p.c.".
Rileva che erroneamente il giudice di merito ha respinto l'eccezione di domanda nuova (come tale inammissibile) proposta dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, con la richiesta di condanna del convenuto a "restituire alla Società attrice il libretto di importo pari a L. 29.000.000 di cui alla lettera 16/5/1989 allegata all'atto di citazione, sub. 1...", modificando così la domanda dell'atto di citazione che era la seguente: "Voglia il Tribunale... condannare il signor _____ Mauro a restituire alla Società attrice il libretto 'MM n. 10293/82' depositato presso la cassa di risparmio di _____, filiale di Follonica".
In tal modo è cambiato l'oggetto mediato, cioè il bene giuridico, che l'attrice intendeva conseguire, bene giuridico che è rimasto alterato nella sua individualità ontologica, dando così luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia, traducendosi la nuova domanda in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria e tentando di introdurre nel processo un tema di indagine completamente nuovo, che ha determinato uno spostamento dei termini della controversia.
Con il quarto motivo denuncia la "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto al sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 163, n. 3, e 164 (vecchio testo) c.p.c.".
Con riferimento a tale motivo rileva che, nell'ipotesi in cui la Suprema Corte non ravvisi l'ipotesi di mutatio libelli, di cui al motivo precedente, il giudice del merito avrebbe comunque violato la norma di cui all'art. 163, n. 3. c.p.c. con riferimento alla indeterminatezza dell'oggetto, con la conseguente nullità della citazione.
Infatti la (nuova) domanda di restituzione di un libretto al portatore del quale non si conosce il nome, ne' la banca depositarla, come quella proposta dall'attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni, è generica ed indeterminata, quindi nulla. Con il quinto motivo denuncia la "Nullità o inesistenza della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 132, n. 5, 161, 324 c.p.c. e all'art. 2909 cc." Rileva che la Corte di merito, accogliendo la (nuova e generica) domanda di restituzione di un indeterminato libretto al portatore, del quale non si conosce il numero e la banca depositarla, ha pronunciato una sentenza inesistente o nulla, di impossibile esecuzione, che difetta di quel minimo di elementi e di presupposti necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo delle sentenze stesse e del giudicato.
Il terzo, quarto e quinto motivo, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Anche in questo caso gli stessi sono infondati.
Non si tratta ne' di domanda nuova, ne' di mutatio libelli, ne' di domanda con oggetto indeterminato; ne consegue che neppure il rilievo di sentenza nulla od inesistente è fondato.
Il giudice del merito ha infatti rilevato che dalle risultanze di causa può ritenersi individuato il libretto del quale la ricorrente chiede la restituzione.
Correttamente, a tal fine, ha, precisato che "l'attrice ha ben chiaramente indicato che nel patrimonio della predetta impresa era ricompreso un libretto al portatore, contenente al 16.5.89 la somma complessiva di lire 29.000.000 (cfr. doc. 1), quindi con esplicito riferimento al 'doc. 1' in atti prodotto, nel quale (documento) la stessa controparte ne riconosce l'esistenza e la detenzione". Il giudice del merito ha, pertanto, ritenuto esattamente individuato il "bene della vita" oggetto della richiesta nel libretto menzionato nel "doc. 1", ritenendo irrilevanti le altre indicazioni dell'attrice (in ordine all'identificazione del libretto), tanto più "a seguito di quanto specificato all'udienza 3.11.95, in cui la società dava atto di avere errato nell'identificazione nominale del libretto e della banca depositarla" concludendo "trattarsi, al più, di una semplice ed ammissibile 'emendatici libelli' e non di una "mutatio libelli".
Il ragionamento seguito dal giudice di merito è corretto, tanto in ordine all'individuazione del bene giuridico oggetto della domanda, soltanto precisato nel corso del giudizio con un'attività di pura rettifica, quanto in ordine alla potenziale ed ammissibile emendatio libelli, che ricorre quando, come nel caso di specie, resti immutato il bene richiesto ed i fatti posti a base della domanda (Cass. 5.5.2004 n. 8520). Ne consegue che nessuna indeterminatezza dell'oggetto della domanda può configurarsi, con l'ulteriore esclusione dell'ipotesi di nullità della sentenza. Con il sesto motivo denuncia la "Omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., circa un punto decisivo della controversia prospettato dal signor Mauro _____ in relazione agli articoli 2129, 2730, 2732 e 2733 c.c. nonché in relazione all'art. 116 c.p.c.".
Rileva che la Corte di merito ha completamente omesso di pronunciarsi sull'ulteriore eccezione avanzata dallo stesso _____ secondo la quale, sulla base delle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado e delle argomentazioni ricavabili dal contesto di tale atto, doveva ritenersi confessato da parte attrice che il libretto MM n. 10293/82, depositato presso la Cassa di Risparmio di _____, filiale di Follonica, ed il libretto al portatore di cui si parla nella lettera 16.5.1989 sottoscritta dal convenuto erano la stessa cosa. Il motivo è infondato oltre che inammissibile.
A tal fine deve rilevarsi che il ricorrente ha omesso di indicare in quale atto o verbale di udienza ha sollevato l'eccezione, con ciò violando il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione. Infatti, la parte che impugna una sentenza con ricorso per Cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare non solo in quale atto difensivo o verbale di udienza l'abbia formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, ma anche quali ragioni abbia specificatamente formulate a sostegno di essa. Ciò in quanto, pur configurando la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. un "error in procedendo", per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il diretto esame degli atti processuali è sempre condizionato ad un apprezzamento preliminare della decisività della questione (Cass. 16.4.2003 n. 6055).
Peraltro, in riferimento al vizio di motivazione relativo alla valenza confessoria riferibile all'ammissione di parte attrice in ordine alla coincidenza tra il libretto di risparmio richiesto al _____ e quello emesso dalla Cassa di Risparmio di _____, già in possesso della _____, il supposto mancato esame dei documenti, si risolve piuttosto in una interpretazione e valutazione del materiale probatorio che compete al giudice di merito, il quale può ricavare le fonti del suo convincimento dalle risultanze probatorie, scegliendo fra le stesse quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa; congruamente motivando sulle ragioni del suo convincimento (Cass. 22.2.2004 n. 13747). ciò che nella fattispecie concreta è puntualmente avvenuto.
Il ricorrente, poi, denunciando l'omessa valutazione di un elemento di prova, aveva l'onere di indicare specificamente nel ricorso, riportandone il contenuto, l'elemento di prova di cui addebitava al giudicante l'omessa o insufficiente motivazione, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo alle conclusioni dell'atto di citazione ed alle argomentazioni ricavabili dal contesto di tale atto; inoltre non ha neppure indicato le ragioni del carattere decisivo degli stessi elementi di prova (Cass. 5.3.2003 n. 3284).
Con il settimo motivo denuncia la "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione agli articoli 2730, 2734 e 2735 c.c. sulle pretese confessioni del Baratesi derivanti dalla lettera 16/5/1989 in atti, in relazione alla valutazione delle prove ed in relazione alla mancata considerazione del documenti depositati dal Baratesi all'udienza del 9/10/1998". Rileva che la Corte di merito ha ritenuto provato che i due libretti al portatore indicati nella lettera 16/5/1989 appartengono, il primo (quello di trenta milioni di lire) alla s.r.l. La Chiesina "di cui le stesse parti erano soci" ed il secondo, di L. 29.000.000, alla s.n.c. _____ M. & L. di _____ Mauro & C., con la scarna e laconica, quanto apodittica ed insufficiente motivazione, secondo la quale "la circostanza risulta dagli atti di causa, e non è contestata". La circostanza - secondo il ricorrente - non risulta per nulla dagli atti di causa, che non sono neppure menzionati dalla Corte, ne' è incontestata, posto che il convenuto, fin dalla comparsa di risposta in primo grado, ha contestato che il libretto in questione fosse di proprietà della s.n.c. _____ M. & L. di _____ Mauro & C. ed ha dedotto che la domanda era sfornita di prove anche su tale punto. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, anche in questo caso, ha omesso di riportare in ricorso il testo delle contestazione che sostiene avere effettuato nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, nonché il tenore dei documenti che indica avere depositato all'udienza in data 9.10.1998; ciò determina la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, la cui conseguenza è, come già più sopra rilevato, la inammissibilità del motivo. Con l'ottavo motivo denuncia la "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli articoli 1362 e ss., 2730, 2734, 2735 c.c. sulle pretese confessioni del _____ derivanti dalla lettera 16/5/1989". Lamenta che, erroneamente, e violando gli artt. 1362, 2730, 2734 e 2735 c.c., la Corte di merito ha ritenuto che la frase "Ti informo che provvedo a trattenermi, in acconto ulteriore del mio credito verso La Chiesina ed in acconto del mio credito verso la _____ M. & L.... sia il libretto al portatore contenente la somma capitale di 30 milioni che quello contenente la somma capitale di 29 milioni, ambedue relativi a quelle due società", contenuta nella lettera 16.5.1989 in atti, inviata dal _____ alla _____ rappresenta "una vera e propria confessione del _____ in ordine all'esisteva, alla data del 16/5/1989, di un libretto al portatore contenente, appunto a tale data, la somma di L. 29.000.000, all'appartenenza di tale libretto alla Società oggi, appellante, ed alla detenzione, sempre a tale data, da parte del _____".
Ciò perché non può darsi per scontato che si tratti di fatti sfavorevoli al _____ e favorevoli alla controparte. Secondo il criterio interpretativo di cui agli artt. 1362 e 2730 c.c. il fatto che nella lettera in questione il _____ informi la _____ che "provvede a trattenersi" non vuoi dire che "si trattiene" i due libretti; inoltre la circostanza che i libretti, quanto al loro oggetto, siano "relativi" alle società menzionate non significa che "quell'oggetto è di proprietà di colui che si pone in relazione con l'oggetto stesso o che costui ne sia il titolare".
Ciò che, peraltro, con riferimento al libretto relativo ai trenta milioni, è stato comprovato dalla documentazione prodotta ed in atti.
Non può, pertanto, attribuirsi alle dichiarazioni del _____ il carattere confessorio che, viceversa, la Corte gli ha attribuito. Il motivo è infondato.
Sotto il profilo della violazione delle norme di diritto sostanziale, il ricorrente censura piuttosto la valutazione del materiale di prova che il giudice del merito, con motivazione congrua e puntuale, ha posto a base della sua decisione sul punto; al che consegue che la censura sarebbe dovuta essere sollevata ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c..
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo di ricorso per Cassazione, infatti, ricorre quando è prospettata l'errata applicazione di una norma ad un fatto sulla cui fissazione non vi è discussione, mentre quello di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione si risolve in una doglianza che investe la ricostruzione della fattispecie concreta, addebitando a questa ricostruzione di essere stata effettuata in modo che la sua incongruità emerge dall'insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza.
Peraltro, anche sotto tale ultimo profilo la doglianza è infondata, posto che il giudice del merito ha ricostruito la fattispecie concreta fornendo una motivazione congrua e puntuale, scevra da errori logici e giuridici, come tale incensurabile in sede di legittimità.
Con il nono motivo denuncia la "Omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 n' 5 c.p.c. circa un punto decisivo della controversia prospettato dal signor Mauro Baratesi in relazione agli artt. 2947 e 2949 c.c."
Rileva di avere eccepito in primo grado la prescrizione del diritto dell'attrice (le relative difese sono state richiamate nel grado di appello).
Infatti, poiché la società attrice ha addebitato al _____ un fatto illecito (l'appropriazione del libretto al portatore), il termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell'art. 2947 c.c. è trascorso senza interruzioni; così pure se si considera il termine di prescrizione in materia di società previsto dall'art. 2949 c.c., sempre quinquennale.
Il motivo è inammissibile sotto vari profili.
In primo luogo deve rilevarsi che la censura prospettata con riferimento al vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. investe, piuttosto, una supposta omessa pronuncia che sarebbe dovuta essere dedotta ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c.. Premesso, poi, che l'eccezione proposta non riguarda la domanda, ma la pretesa risarcitoria a fronte dell'uso illegittimo del libretto, deve rilevarsi che la prospettata eccezione di prescrizione, sollevata dal _____ nel giudizio di primo grado non risulta formalmente riproposta nel giudizio di appello; pertanto il giudice del merito, avendola ritenuta abbandonata, non aveva alcun obbligo di pronunciarsi sulla stessa (v. anche Cass. 23.2.2000 n. 2063). Il motivo, quindi, come proposto è inammissibile perché nuovo, posto che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d' inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione davanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 3.4.2003 n. 5130).
Ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
Con il decimo motivo denuncia la " Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. nonché insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, n" 5 c.p.c, circa un punto decisivo della controversia, in relazione agli articoli 1,5,163,806, 808 e seguenti c.p.c. e all'art. 1362 c.c.". Rileva di avere avanzato l'eccezione di difetto di giurisdizione e/o di improponibilità della domanda per la previsione contenuta nell'art. 13 dello Statuto sociale di una clausola compromissoria che demanda ad un collegio arbitrale la decisione di "qualunque contestazione dovesse sorgere tra i soci e la società o fra essi soci, in relazione alla esecuzione ed interpretazione del presente contratto" il cui rigetto era stato motivato in modo insufficiente dalla Corte di merito con l'affermazione trattarsi di controversia che "non attiene ne' all'esecuzione ne' all'interpretazione del contratto societario".
Diversamente, trattandosi di controversia che, tra l'altro, riguarda la mancanza dei poteri di straordinaria amministrazione in capo alla _____ per promuoverla, nonché la qualificazione dell'azione intrapresa quale atto di ordinaria o straordinaria amministrazione;
"il che implica una esecuzione o interpretazione dell'art. 7 dello Statuto sociale".
Anche tale motivo non coglie nel segno.
Premesso che il tema non riguarda una questione di giurisdizione, ma soltanto la competenza del giudice ordinario in relazione alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 dello Statuto sociale, e che non è stato riprodotto il testo integrale dell'art. 7 dello statuto, deve rilevarsi che oggetto della domanda proposta non era l'interpretazione del contratto sociale, ma soltanto la restituzione del libretto al portatore.
Le questioni relative alla supposta mancanza dei poteri di straordinaria amministrazione in capo alla _____, nonché la qualificazione dell'azione intrapresa come atto di ordinaria o straordinaria amministrazione sono state introdotte dal convenuto in via di eccezione ed hanno presupposto un accertamento pregiudiziale al merito.
La Corte ha puntualmente sulle stesse pronunciato disattendendole;
quindi è entrata nell'esame del merito della controversia. Correttamente, quindi, il giudice del merito - qualificata la domanda come di ordinaria amministrazione in quanto rivolta alla conservazione del patrimonio sociale - ha ritenuto trattarsi di controversia che "non attiene ne' all'esecuzione ne' all'interpretazione del contratto societario", con motivazione sufficiente - consentendo di individuare il criterio posto a base dell'interpretazione adottata - e non contraddittoria, essendo puntualmente comprensibile la ratio decidenti.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi euro 2.450,00, di cui euro 2.350,00 per onorar oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005

 
 
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