Art. 2285 Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa (c.c.2900). Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
sul ricorso proposto da Maurizio _____, senza domicilio eletto in Roma, difeso dall'avv. Azer Cicognani per procura a margine del ricorso; ricorrente contro S.n.c. Nuova _____ di Vittonio _____ & C., in persona del legale rappresentante Mania Celeste Barboni, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 96, presso l'avv. Fabio Severini, che, con l'avv. Mario Monari, la difende per procura a margine del controricorso; resistente per la cassazione della sentenza del Tribunale di _____ n. 146 del 12/25 febbraio 1998, notificata il 16 aprile successivo; sentiti il cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa; l'avv. Severini, per la resistente; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Schirò, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: - che il Pretore di _____, in parziale accoglimento della domanda proposta nel giugno 1990 dalla S.n.c. Nuova _____ di Vittorio _____ & C., ha condannato Maurizio _____, socio e legale rappresentante della Società medesima dal 1985 al gennaio 1989, al pagamento di lire 1.300.000, oltre interessi, a titolo di rimborso, per la porzione corrispondente alla quota di partecipazione, di quanto versato dalla Società medesima per la definizione mediante condono di infrazioni fiscali consistenti nel ritardato pagamento di ritenute d'acconto; - che il Tribunale di _____, con sentenza del 12/25 febbraio 1998, ha respinto l'appello del convenuto, fra l'altro osservando che detto condono era stato richiesto dopo il gennaio 1989 con riguardo ad irregolarità formali commesse nel 1985, quanto il _____ "dirigeva" la Società, e doveva ricadere pro quota sul socio receduto, in applicazione dell'art. 2299 cod. civ. in tema di operazioni in corso all'epoca del recesso, anche perché nella scrittura privata del 13 gennaio 1989, con la quale il _____ aveva ceduto la propria partecipazione agli altri soci, erano state computate nel prezzo della cessione soltanto le pendenze relative al 1988; - che il _____, con ricorso notificato il 14 maggio 1998, ha chiesto la cassazione della pronuncia del Tribunale, formulando cinque censure; - che la Società ha replicato con controricorso; - che il ricorrente ha depositato memoria; che il primo motivo del ricorso, sotto il profilo della violazione dell'art. 1173 cod. civ., ripropone l'assunto secondo cui il _____, essendo rimasto estraneo alla decisione della Società di avvalersi del condono, non poteva subirne gli oneri; - che il motivo è infondato, in quanto il terzo comma del citato art. 2289 cod. civ., nel porre a favore ed a carico del socio uscente anche gli utili e le perdite, che si verifichino dopo la data di scioglimento del rapporto sociale in dipendenza di operazioni in corso alla data stessa, riguarda tutte le sopravvemienze attive e passive che trovino fonte in situazioni anteriori (cfr. Cass. n. 1027 del 28 gennaio 1993 e n. 6709 del 9 dicembre 1982), e, dunque, si applica per le somme che siano dovute in base a condono fiscale, ancorché sollecitato dopo quel momento, se il condono stesso attenga a violazione commessa in precedenza, e sempre che non siano in discussione (come nel caso in esame) la sussistenza di tale violazione e la vantaggiosità della definizione, agevolata, dato che la relativa istanza e gli ulteriori adempimenti connessi sono rivolti ad estinguere un debito già sorto (con un versamento inferiore a quello altrimenti dovuto), non costituiscono una nuova obbligazione; - che il secondo ed il terzo motivo del ricorso denunciano la violazione degli artt. 2290 e 2304 cod. civ., in tema, rispettivamente, di limiti della responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali e di condizionamento dell'azione esecutiva nel suoi confronti alla preventiva escussione del patrimonio della società; - che entrambe le deduzioni sono infondate, richiamando norme che si occupano dei rapporti del socio uscente con i creditori e non interferiscono sulla diversa problematica della determinazione delle posizioni di dare ed avere nel rapporto fra il socio e la società in caso di cessazione del vincolo sociale; - che il quarto motivo del ricorso rinnova la tesi secondo cui il contratto di cessione della quota (clausola n. 4) "forfettizzava in via immodificabile" tutti i debiti fiscali scontandoli nel prezzo della cessione, e quindi precludeva ogni successiva pretesa; - che la suddetta affermazione resta su un piano meramente enunciativo, e non si traduce in pertinenti critiche avverso la sentenza impugnata, ove ha acclarato che quel contratto si riferiva alle sole obbligazioni maturate nel 1988, - che il quinto motivo è diretto a sostenere che il condono fiscale riguardava irregolarità commesse dal 1983 al 1988, di modo che non poteva gravare sul _____ anche per la parte attinente al periodo in cui non era stato socio (1983 e 1984); - che anche tale doglianza va disattesa, per genericità, allegando un fatto divergente da quello accertato in sede di merito (inerenza del condono ad infrazioni compiute nel 1985) e non specificando quali elementi decisivi potrebbero infirmare il convincimento espresso sul punto dal Tribunale; - che, conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con la conseguenziale condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali; P.Q.M. - rigetta il ricorso proposto da Maurizio _____, e lo condanna al rimborso, in favore della S.n.c. Nuova _____ di Vittorio _____ & C., delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 1.170.000, di cui lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2000
|