Art. 2306 Riduzione di capitale
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall`obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell`iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all`iscrizione abbia fatto opposizione (c.c.2623 n. 1; disp. di att.al c.c. 211). Il tribunale, nonostante l`opposizione, può disporre che l`esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un`idonea garanzia |