Art. 2299 Sede secondaria
Un estratto dell`atto costitutivo deve essere depositato per l`iscrizione presso l`ufficio del registro delle imprese (disp. di att.al c.c. 99 e seguenti) del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall`istituzione delle medesime (c.c.2197, 2626). L`estratto deve indicare l`ufficio del registro presso il quale e iscritta la società e la data dell`iscrizione. L`istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l`iscrizione nello stesso termine anche all`ufficio del registro del luogo dove e iscritta la società (c.c.2626).
Sentenza della Cassazione
Nel giudizio di impugnativa di licenziamento, promosso dal lavoratore ____________nei confronti della datrice di lavoro soc. A.V.I.R., questa Suprema Corte, con sentenza 20 giugno 1989, n. 2932, in accoglimento di ricorso del lavoratore, cassava la decisione, sfavorevole al ___________, resa in grado di appello dal Tribunale di __________; enunciato, poi, il principio di diritto da applicare nel giudizio di rinvio, designava quale Giudice di rinvio il Tribunale di Roma.Sedi secondarie Il Menzano provvedeva, in data 7 luglio 1989, al deposito del ricorso in riassunzione nella Cancelleria del Tribunale di _________. Il ricorso in riassunzione e il pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione venivano quindi, a cura del ricorrente, notificati in data 27 ottobre 1989 all'A.V.I.R., in _______, presso lo stabilimento ivi tenuto dalla società, nonché presso la sede di Napoli mediante consegna di plico raccomandato, in data 31 ottobre 1989, a mani di persona indicata come "portiere". Sedi secondarie Ancora presso lo stabilimento di ________venivano successivamente notificati all'A.V.I.R. l'istanza, presentata dal Menzano, di anticipazione dell'udienza a suo tempo fissata, e il pedissequo decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza. Nel giudizio di rinvio in tal guisa introdotto si costituiva la società A.V.I.R., la quale chiedeva dichiararsi l'estensione del processo. Con sentenza, pronunciata all'udienza del 2 giugno 1992 e depositata nella Cancelleria il 24 luglio 1992, il Tribunale di __ dichiarava estinto il processo, compensando tutte le spese. Argomentava il Tribunale: a) che da certificato in atti della Cancelleria del Tribunale di Milano era emerso come l'A.V.I.R., fin dal gennaio 1989, avesse trasferito la sede legale da Napoli a Milano; b) che la notificazione del ricorso in riassunzione, eseguita presso lo stabilimento di Aprilia e presso i locali della vecchia sede napoletana, e pertanto in violazione dell'art. 145, primo comma, c.p.c., era affetta da radicale nullità; c) che la costituzione in giudizio della società, operata oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione ed al fine di eccepire in via principale il vizio di notificazione, non poteva fungere da sanatoria ex tunc; d) che la disposizione dell'art. 394, primo comma, c.p.c., sebbene rendesse applicabile alla riassunzione del giudizio in sede di rinvio - trattandosi di controversia individuale di lavoro - la forma del ricorso, non implicava tuttavia che la riassunzione fosse da ritenere compiuta per effetto del mero deposito del ricorso in Cancelleria, e quindi a prescindere dalla notificazione, essendo per contro indispensabile l'espletamento della "vocatio in iudicium" entro il previsto termine annuale, e ciò in base alla testuale dictio legis dell'art. 392 c.p.c.. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione il Sig. Luigi Menzano, con atto notificato il primo ottobre 1992. Ha resistito la s.p.a. A.V.I.R. mediante controricorso notificato il 5 novembre 1992. Il Menzano ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..Sedi secondarie MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso per cassazione del Sig. Luigi Menzano è affidato a quattro distinti motivi, con i quali si denunziano rispettivamente l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 46, secondo comma, cod. civ., e 145 c.p.c., quella dell'art. 2457 ter cod. civ., quella degli artt. 392 e 393 c.p.c., e quella degli artt. 138, 145 e 330 c.p.c.. Per le loro evidenti connessioni i motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente.Sedi secondarie In sintesi, adduce il Menzano che la notificazione del ricorso in riassunzione venne correttamente eseguita presso la sede originaria della società in Napoli, in ossequio all'art. 145, primo comma, c.p.c., e ciò in quanto la delibera di trasferimento della sede legale da Napoli a Milano, come adottata dall'A.V.I.R., non era stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata; che la notificazione de qua era da ritenere altresì correttamente eseguita presso la sede effettiva della persona giuridica, a sensi dell'art. 46, secondo comma, cod. civ.;Sedi secondarie che, in ogni modo, mediante la costituzione in udienza con deposito di memoria difensiva nei termini stabiliti dalla normativa processuale del lavoro, l'A.V.I.R. aveva sanato qualunque ipotetico vizio della notificazione; che, ancora, operandosi nel rito speciale del lavoro per effetto del semplice deposito del ricorso in Cancelleria la riassunzione della causa in giudizio di rinvio, lo stesso giudice di rinvio, stante la tempestività della riassunzione già operata, non avrebbe potuto comunque dar corso alla sanzione prevista dall'art. 393 c.p.c., dovendo (al più) rinviare la discussione della causa e fissare termine perentorio per il rinnovo della notificazione.Sedi secondarie I motivi di ricorso surriferiti sono fondati nei limiti di cui appresso. Poiché il Tribunale di Roma, in accoglimento di eccezione sollevata nella memoria difensiva dell'A.V.I.R., ha dato atto dell'estinzione del processo per omessa riassunzione del giudizio di rinvio nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, risulta logicamente preliminare l'esame della censura inerente a violazione ed erronea applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c..Sedi secondarie A quanto sostiene il Menzano (che riporta la massima di Cass., 23 gennaio 1988, n. 535), nel processo del lavoro la riassunzione della causa in sede di rinvio va operata nelle forme del rito speciale, vale a dire, anziché mediante citazione, mediante deposito del ricorso nella Cancelleria del giudice designato: donde la conseguenza della riferibilità del termine annuale, di cui all'art. 392 c.p.c., esclusivamente a tale adempimento, e non già (anche) alla notificazione del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, e l'ulteriore conseguenza della inoperatività della sanzione, ex art. 393 c.p.c., qualora entro il termine annuale sia avvenuto il deposito del ricorso e non (anche) la relativo notificazione.Sedi secondarie La tesi esposta è da riconoscere esatta. Come è noto, a sensi del letterale disposto dell'art. 392 c.p.c. la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio deve farsi, non oltre l'anno della pubblicazione della sentenza della Corte, con citazione da notificare personalmente, mentre poi a sensi dell'art. 393 c.p.c. la mancata tempestiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo.Sedi secondarie In forza, poi, del primo comma dell'art. 394 c.p.c. si osservano, "in sede di rinvio", le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa: e dunque, se il giudice al quale la Corte ha rinviato la causa è un tribunale in funzione di giudice del lavoro, si osservano le norme del rito del lavoro (ed in particolare quelle che attengono al rito del lavoro in grado di appello).Sedi secondarie La generica locuzione, che si rinviene nell'art. 394 cit., "in sede di rinvio", potrebbe forse ingenerare il dubbio, se le norme del rito speciale ("stabilite per il procedimento davanti al giudice cui la Corte ha rinviato la causa") debbano trovare applicazione anche all'atto introduttivo del giudizio di rinvio (donde la necessità di depositare il ricorso riassuntivo nella Cancelleria entro il perentorio termine previsto) oppure solamente durante lo svolgimento del giudizio stesso, dopo l'introduzione del giudizio da farsi nei modi dell'art. 392, secondo comma (donde la necessità di notificare la citazione riassuntiva entro il termine annuale, salvo il successivo mutamento del rito). Un fermo indirizzo giurisprudenziale, meritevole di riconferma anche nella presente occasione, ha ritenuto peraltro (con soluzione analoga a quella adottata per la forma dell'opposizione ad ingiunzione in controversia individuale di lavoro) che alla stregua dell'art. 394, primo comma, c.p.c. la disciplina del rito speciale trova applicazione fin dall'atto stesso con il quale il giudizio di rinvio viene introdotto (ex multis cfr. Cass., 3 aprile 1993, n. 4029; Cass., 29 aprile 1993, n. 5030). Orbene, se in virtù' del richiamo ex art. 394, primo comma, si applica l'art. 433 c.p.c. per quel che attiene alla forma dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio in controversia individuale di lavoro, è ovvio che debba a fortiori trovare applicazione in tale giudizio l'art. 435 c.p.c., regolante gli adempimenti successivi all'introduzione della causa e che mirano all'instaurazione del contraddittorio. E, dunque, stabilito che la riassunzione della causa in sede di giudizio di rinvio, nel processo del lavoro, si perfeziona con il solo deposito del ricorso, mentri gli adempimenti successivi sono disciplinati dall'art. 435 c.p.c. anch'esso richiamato dall'art. 394, primo comma cit., se ne evince che nel giudizio di rinvio la notificazione del ricorso si configura come un posterius - rispetto alla già compiuta riassunzione della causa -, non diversamente da come si prospetta la notificazione dell'atto di appello nel rito speciale rispetto al già proposto gravame; laddove la notificazione all'appellato, o vacatio in ius, costituisce pur sempre adempimento indispensabile ai fini della procedibilità dell'appello, e che ben può tuttavia avere compimento dopo il decorso del termine di cui agli artt. 327, primo comma, e 434, secondo comma, c.p.c., termine da ritenere - mercè il puntuale deposito del ricorso in Cancelleria - una volta per tutte già osservato (cfr., ex pluribus, Cass., 7 maggio 1991, n. 5042; Cass., 16 agosto 1993, n. 8711). Il Tribunale di Roma, nella sentenza qui impugnata, sembra in un primo tempo volersi uniformare al consolidato orientamento, di cui si è fatto cenno, giacché dichiara di optare per la forma del ricorso come atto introduttivo del giudizio di rinvio; ma poi subito se ne discosta, in quanto inopinatamente viene a richiedere che entro il temine annuale abbia luogo anche la notificazione del ricorso (e, per quanto deve intendersi, quella contestuale del decreto di fissazione dell'udienza di discussione). Senonché l'assunto in parola - che i Giudici romani definiscono "coerente con la particolare configurazione del giudizio di rinvio" - non trova alcun conforto nel diritto positivo, e si appalesa ben poco plausibile, risolvendosi in una sorta di abnorme contaminazione fra la disciplina del rito ordinario e quella del rito speciale. Nel rito ordinario, infatti, la riassunzione si esegue con atto di citazione, ed in relazione al momento della notificazione di tale atto va riscontrata l'osservanza del termine annuale; nel rito speciale la riassunzione si compie con ricorso, ed analogamente solo in relazione al momento del deposito in Cancelleria dello stesso va verificata la tempestività della riassunzione; nessuna disposizione richiede il compimento nel perentorio termine annuale di entrambi gli incombenti, deposito e notificazione. In definitiva, avendo il Tribunale constatato che, nella specie, il ricorso era stato tempestivamente depositato, avrebbe dovuto con ciò ritenere espletata la riassunzione della causa; ne' a quel punto potevasi dare ingresso a declaratoria di estinzione del processo (salvo che per successivo avveramento di una causa di estinzione del giudizio di rinvio). Con ulteriori censure il Menzano addebita al Tribunale di Roma di non aver positivamente scrutinato il corretto adempimento della notificazione. In proposito sostiene l'assoluta regolarità della notificazione del ricorso in riassunzione, come di fatto eseguita pressola vecchia sede napoletana della società, e sia pure dopo il trasferimento della sede legale dell'A.V.I.R. da Napoli a Milano - trasferimento che sarebbe stato inopponibile al Menzano per difetto della prescritta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, a sensi del combinato disposto degli artt. 2328, primo comma n. 2, 2436 e 2457 ter cod. civ. (cfr. Cass., 5 dicembre 1985, n. 6095) -. Soggiunge che, in ogni modo, ammesso e non concesso il visio della notificazione, trattavasi al più non già di vizio d'inesistenza bensì di mera nullità, e dunque passibile di sanatoria. Del problema concernente l'ottemperanza della società al dettato dell'art. 2457 ter cod. civ. non si occupa minimamente la sentenza impugnata. Trattasi di questione nuova, che il Menzano avrebbe dovuto sollevare dinanzi al Tribunale nel corso della discussione orale, onde non precludere all'A.V.I.R. di esporre in quella sede le sue difese, e di formulare, se del caso, istanze probatorie in ordine all'avvenuta pubblicazione del trasferimento della sede sul menzionato Bollettino, oppure, alternativamente, in ordine alla conoscenza del trasferimento della sede sociale avuta dal Menzano prima di dar corso alla contestata notificazione (cfr. Cass., 11 agosto 1990, n. 8230 Cass., 17 aprile 1987, n. 3789). Altrettanto dicasi per l'affermazione del Menzano, secondo cui la sede napoletana dell'A.V.I.R., al momento della notificazione, era da considerare quella "effettiva" (a sensi dell'art. 46, secondo comma, cod. civ.); affermazione peraltro non confortata dal benché minimo elemento di supporto. Orbene, la soluzione del quesito, se la notificazione eseguita dal Menzano fosse oppure no viziata, non è, a ben vedere, indispensabile ai fini dell'accoglimento del ricorso. Appare invero sufficiente considerare che a torto il Tribunale di Roma ha definito "radicalmente nulla" (idest giuridicamente inesistente) la notificazione eseguita (in supposta violazione dell'art. 145 c.p.c.) presso la vecchia anziché presso la nuova sede della società dopo il trasferimento della sede stessa (in ipotesi, reso opponibile ai terzi oppure conosciuto dal Menzano). Siffatta notificazione - essendo stata operata in luogo nel quale l'A.V.I.R. a mani del portiere ivi addetto -, come pure l'altra notificazione eseguita presso lo stabilimento A.V.I.R. di Aprilia, dovevano ritenersi semplicemente nulle, come tali suscettibili di sanatoria a sensi dell'art. 291 c.p.c. (disposizione MOTIVI DELLA DECISIONE di valenza generale, che trova applicazione anche nel processo del lavoro in grado d'appello e nel giudizio di rinvio). Ed infatti il vizio di nullità radicale, rectius di giuridica inesistenza, è ravvisabile "sol quando l'atto processuale manchi totalmente dei requisiti essenziali per consentire la sua qualificazione come atto di un certo tipo o figura, e sia inidoneo non solamente a produrre gli effetti propri degli atti riconducibili a detto tipo o figura, ma persino ad essere preso in qualunque considerazione sotto il profilo giuridico" (così testualmente Cass., 6 dicembre 1979, n. 6344). In particolare, si dice giuridicamente inesistente la notificazione allorché l'atto posto in essere appare del tutto estraneo allo schema delineato dall'art. 137 c.p.c., ossia quando fanno totalmente difetto gli elementi fondamentali che permettono di individuare l'atto come sussumibile nel modello legale dell'istituto (cfr. Cass., 3 agosto 1988, n. 4806). È affetta, per converso, da mera nullità la notificazione che si compie in sito e a mani di persona diversi da quelli prescritti dalla legge, non privi tuttavia di qualche nesso o riferimento con il destinatario dell'atto (Cass., 16 maggio 1986, n. 3260). E, pertanto, la notificazione a società per azioni che abbia trasferito la sede legale (quand' anche la stessa abbia reso opponibile ai terzi il trasferimento), se effettuata presso la sede legale antecedente, ove persista una , o presso altro luogo o stabilimento di pertinenza della società, non è giuridicamente inesistente, atteso che l'atto pur viziato si conforma al modello delineato dalla legge, ma semplicemente nulla. La nullità è sanata dalla costituzione dell'intimato, pur se costui deduca di volersi costituire all'unico fine di far valere la nullità (cfr. Cass., 21 novembre 1984, n. 5963). In mancanza di tale costituzione, la sanatoria si produce mediante valido rinnovo della notificazione nel termine doverosamente fissato dal giudice (cfr. Cass., 17 gennaio 1987, n. 389; Cass., 26 settembre 1991, n. 10052). Nella fattispecie, il vizio (eventuale) di nullità era da ritenere - a seguito della costituzione nel giudizio di rinvio della società A.V.I.R. - in ogni modo sanato a sensi degli artt. 156, terzo comma, e 291, primo comma, c.p.c.. Per quanto precede la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa dovrà essere riassunta dinanzi a nuovo Giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Velletri (il quale ovviamente dovrà uniformarsi al principio di diritto a suo tempo enunciato da Cass., 20 giugno 1989, n. 2932). Il Giudice di rinvio come sopra designato provvederà sulle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385 ult. comma c.p.c.). P.Q.M. LA CORTE accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia - anche per la statuizione in ordine alle spese del presente giudizio - al Tribunale di Velletri. Deciso in Roma il 28 ottobre 1993.
|