Art. 2253 Conferimenti
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell`oggetto sociale.
MASSIMA DELLA CASSAZIONE
Sez. 1, Sentenza n. 9471 del 19/07/2000
(Rigetta, App. Milano, 8 settembre 1998).
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - CONFERIMENTI - IN GENERE - Versamenti del socio alla società - Natura - Diritto alla restituzione - Configurabilità - Condizioni - Interpretazione della reale intenzione dei soggetti del relativo rapporto da parte del giudice di merito - Necessità - Attribuzione di valore preminente alla qualificazione emergente dalla registrazione contabile della relativa operazione .
Al fine di accertare se il versamento del socio alla società possa ritenersi effettuato per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell'ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti (socio e società) tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando, secondo le regole interpretative della volontà negoziale, se tra le parti sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo, o se sia intervenuto un contratto atipico di conferimento di capitale (inteso come capitale di rischio, in senso economico, e non come capitale nominale, in senso giuridico); in tale attività ermeneutica il giudice di merito può attribuire valore prevalente alla classificazione contabile con cui l'operazione è stata registrata nei libri della società, giacché la considerazione di una pluralità di elementi ermeneuticamente rilevanti non esclude la selezione di essi in base alla rispettiva valenza e quindi la collocazione di uno o alcuni di essi in posizione di preminenza nell'iter formativo del convincimento del giudice, con la conseguenza che deve ritenersi corretta la prevalenza accordata al dato letterale emergente dalla classificazione contabile, ove esso sia esente da lacune o ambiguità. (Fattispecie relativa a società di persone).
|