Art. 2255 Conferimento di crediti
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall`art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sul ricorso proposto da: BANCA _____ _____ SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO CALTABIANO, giusta procura speciale per Notaio Mario Liguori di Roma rep. n.98531 del 28.5.1996; - ricorrente - contro FALLIMENTO _____ _____ di _____ MARCO & C., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA A. IMPERATORE 22, presso l'avvocato G. POTTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato LAERTE BRANDOLI, giusta mandato in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 361/96 della Corte d'Appello di _____, depositata il 09/03/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/98 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO; udito per il ricorrente, l'Avvocato Caltabiano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo e rigetto di tutti gli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 9 maggio 1990, il fallimento della _____ _____ di _____ Marco & c. s.n.c. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di _____ la Banca _____ _____ ed esponeva che la società, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, pronunciata il 23-26 ottobre 1988, aveva usufruito di linee di credito presso la filiale di _____ della convenuta mediante affidamento in conto corrente ordinario e anticipazioni su crediti verso alcune Unità sanitarie locali, relativi a servizi di autoambulanza effettuati dalla società. Pochi mesi prima del fallimento la B.N.L. otteneva il ripianamento di gran parte delle proprie esposizioni creditorie mediante la riscossione di crediti della società fallita verso la U.S.L. n. 29 di Badia Polesine, utilizzando a tal fine sei mandati all'incasso in rem propriam, rilasciati dalla _____ _____ dal 15 marzo al 6 luglio 1988 a ministero notar Magnani di _____, in base ai quali otteneva il pagamento della somma complessiva di L. 315.471.000. Tanto premesso e ritenendo che gli atti sopra indicati avessero funzione solutoria quali mezzi anormali di pagamento, chiedeva che il Tribunale revocasse e dichiarasse inefficaci, ai sensi dell'art. 67 comma I^ n.2 o, in subordine, del comma 2^ della Legge fallimentare i mandati in rem propriam rilasciati dalla società fallita alla banca, nonché gli atti di riscossione realizzati in virtù dei predetti mandati. La B.N.L. contestava le affermazioni attoree ed esponeva che i mandati all'incasso si inserivano in una operazione più complessa, in quanto le anticipazioni oggetto di causa erano state effettuate anche in forza di contratti di finanziamento e di costituzioni in pegno delle somme riscosse dalle U. S. L.. Contestava quindi la natura estintiva del mandati, sia perché il debito non era preesistente, ma contestualmente creato, sia perché l'effetto satisfattivo si realizzava non al momento del rilascio del mandato, ma solamente allorquando il debitore avesse provveduto ai saldo delle fatture. Con sentenza pubblicata in data 24.2.1994, il Tribunale di _____, premesso che attraverso il meccanismo negoziale delineato dal fallimento le parti avevano inteso conseguire effetti solutori, risolvendosi lo stesso nella precostituzione di un mezzo sicuro per il mandante-creditore di conseguire il pagamento dei finanziamenti concessi al mandante-debitore e che per la giurisprudenza unanime si versava in ipotesi di pagamento avvenuto con mezzi anormali, ai sensi dell'art. 67 comma I^ n. 2 Legge Fallimentare , accoglieva la domanda svolta dal fallimento e dichiarava l'inefficacia dei mandati irrevocabili all'incasso de quo e dei relativi atti di riscossione, condannando la B.N.L. al pagamento della somma di L. 315.349.500, oltre rivalutazione ed interessi con decorrenza dalle date dei pagamenti e sui singoli importi fino al saldo. Con sentenza in data 9 febbraio - 9 marzo 1996, la Corte di appello di _____ rigettava l'appello principale proposto dalla B.N.L. e l'appello incidentale del fallimento, osservando: a) che nella specie, i sei mandati irrevocabili all'incasso riguardavano quasi tutti crediti sorti dopo il rilascio dei mandati stessi, essendo le anticipazioni della banca avvenute successivamente ai singoli mandati sulla base delle richieste della società, poi fallita, anch'esse posteriori ai mandati; b) che per definire la normalità o meno del mezzo di pagamento non deve farsi riferimento alla conformità agli usi commerciali vigenti in un determinato periodo, introducendo tale criterio incertezza e soggettività nell'ambito della transazioni commerciali, con la conseguenza che sono da considerarsi mezzi normali di pagamento solamente quelli che vengono comunemente accettati come sostitutivi del danaro contante, quali assegni, cambiali, vaglia cambiari ed equiparati; c) che, in tale ottica, erano da ritenersi mezzi anormali di pagamento anche quelli in cui il danaro non assolve ad una immediata funzione solutoria, ma entra unicamente in via mediata ed indiretta quale effetto finale di altri negozi, quali le cessioni di credito e quegli strumenti contrattuali che conducono al medesimo risultato; d) che in questa categoria rientra il conferimento al creditore di un mandato a riscuotere crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi, con il quale le parti indirettamente perseguono il medesimo scopo solutorio della cessione di credito, realizzando un mezzo anormale di pagamento; e) che per comprendere la portata dell'intera operazione, occorre procedere ad una considerazione unitaria e complessiva del rapporto; f) che il tempo delle anticipazioni non conferiva ai mandati (antecedenti alla concessione del credito) funzione di mera garanzia, atteso che, qualora le parti abbiano precostituito un modo atipico e non usuale di ottenere la soddisfazione di ogni futuro credito, lo scopo garantistico non altera la natura della convenzione, che è essenzialmente solutoria, e come tale rientra nella previsione dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.; g) che nella specie non era mai avvenuto che parte dei crediti riscossi dalla banca, in tempi assai vicini al conferimento dei mandati ed in epoca a ridosso del fallimento, non fossero stati utilizzati ad immediata estinzione dei credito della banca (la costituzione di pegno, pure prevista dai contratti, non era stata di fatto mai utilizzata); h) che la ritenuta anormalità del pagamento assorbiva la questione dell'applicabilità del secondo comma dell'art. 67 legge fall.; i) che, per quanto riguardava la contestata corrispondenza tra le somme incassate dalla banca e quelle oggetto di revoca, il Tribunale di _____, su conforme indicazione della difesa del fallimento e senza che nulla obiettasse la banca, aveva eliminato dal computo complessivo l'importo di lire 38.000.500, corrispondente a prestazioni contestate dalla U.S.L. 29 di Badia Polesine, sicché l'unica fattura da esaminare perché se ne era escluso il pagamento solo in sede di gravame era la n. 40/88 per lire 15.468.300, avente per destinataria la stessa U.S.L.; l) che il pagamento di tale fattura trovava conferma nel tenore di una lettera in data 31 gennaio 1990 del legale della U.S.L. al curatore del fallimento; m) che la prova per testi al riguardo dedotta in sede di precisazione delle conclusioni era irrilevante poiché la Corte aveva già conseguito un appagante convincimento dal richiamato documento e che tale convincimento, pure in caso di esito positivo della prova orale dedotta (anche in considerazione della qualità di dipendente della banca del teste indicato) non potrebbe per ciò solo essere posto nel nulla; n) che, perseguendo l'azione revocatoria lo scopo di rimuovere gli effetti negativi di un atto compiuto in pregiudizio della par condicio creditorum, si verte in materia di obbligazioni derivanti da atto illecito, destinato ad essere posto nel nulla sin dal suo insorgere per effetto della pronuncia giudiziale, con la conseguenza che la sentenza che pronunci l'inefficacia non può che avere efficacia dichiarativa della reale esistenza dell'illecito ed inoltre che le somme oggetto della revocatoria, attesa la funzione indennitaria assolta, costituiscono esse stesse un debito di valore, come tale soggetto a rivalutazione monetaria; o) che doveva quindi essere confermato anche il capo della sentenza di primo grado relativo alla rivalutazione ed agli interessi. Avverso la sentenza d'appello la Banca _____ _____ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Fallimento ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE l. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 67 legge fall. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che il conferimento al creditore di un mandato a riscuotere crediti vantati dal debitore verso terzi realizzasse un mezzo anormale di pagamento e che fosse irrilevante distinguere se il mandato fosse stato conferito prima o dopo il sorgere del credito del mandatario verso in mandante. Il mandato non è di per sè un mezzo satisfattorio e non può essere assimilato ad un pagamento, realizzandosi il soddisfacimento del creditore-mandatario solo con l'eventuale e successiva esecuzione del mandato. L'eventuale revoca del mandato non toglie che il terzo debitore si sarebbe liberato, avendo pagato nelle mani di che appariva, sulla base del mandato, perfettamente legittimato a ricevere il pagamento. La revoca del mandato, dunque, non farebbe altro che mutare il titolo del debito del mandatario che ha riscosso, prima riconducibile allo stesso mandato e, dopo la revoca, alla ripetizione di indebito. In entrambi i casi, l'istituto mediante il quale il mandatario consegue il proprio soddisfacimento non è un "atto di riscossione" o un "pagamento", ma deve essere individuato nella compensazione, sicuramente ammissibile in sede di fallimento, in quanto tra debiti sorti entrambi prima del fallimento. L'attribuzione (indiretta) ricevuta dal mandatario potrebbe essere (essa, non il mandato) sottoposta a revocatoria, ma ciò costituirebbe altro problema, non sollevabile dal curatore, che non aveva mai esercitato azione revocatoria contro pagamenti indiretti ricevuti dalla banca. Nella specie, i patti contrattuali confermavano che il mezzo estintivo posto a disposizione della banca era stato la compensazione: immediata, se la banca avesse accreditato subito, come aveva fatto in concreto, tutte le somme riscosse sui conti debitori della _____ _____; differita, sino a quanto fosse stata eccepita, se la banca avesse voluto tenere le somme in pegno. Doveva anche escludersi che le parti avessero voluto nella specie una cessione di credito, comunque non prospettata dal curatore. In ogni caso doveva escludersi che gli atti avessero natura solutoria, in quanto la cessione di credito in favore di chi sia creditore verso il cedente può essere valutata come cessione in pagamento soltanto se il cessionario fosse da prima creditore del cedente. Se, viceversa, il cessionario fa credito al cedente contestualmente alla cessione, come era indiscutibilmente avvenuto nella specie, la cessione assolve esclusivamente una funzione di garanzia. Di conseguenza, secondo la ricorrente, i mandati della _____ _____ (se fossero stati revocabili) o le (ipotetiche) cessioni erano sottratti al più grave regime revocatorio previsto dal primo comma dell'art. 67 l.f. e restavano revocabili ai sensi del suo secondo comma, a condizione che il curatore fosse riuscito a provare la conoscenza, da parte della banca, al tempo della loro stipulazione, dello stato di insolvenza della _____ _____. 1.1. Il motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, allorquando il denaro non è strumento di immediata e diretta soluzione, ma solo un mezzo indiretto di adempimento in quanto effetto terminale di altri negozi, deve ravvisarsi un'anormalità di pagamento presupposto per la revoca di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall. È, perciò, necessario, per escludere la revoca, non solo constatare che l'estinzione del debito pecuniario scaduto ed esigibile si sia realizzata con danaro, ma che questo non sia stato corrisposto al compimento di un processo satisfattorio non usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali (Cass. 8 marzo 1995 n. 2706; 22 novembre 1996 n. 10347). Ora, secondo quanto rilevato in fatto dalla sentenza impugnata, i mandati all'incasso riguardavano quasi tutti con le sole eccezioni delle tre anticipazioni per lire 16.100.000, 23.500.000 e 24.000.000 effettuate rispettivamente, le prime due in data 22.1.1988, ed il giorno 8.2.1988 la terza crediti sorti dopo il rilascio dei mandati stessi, essendo le altre anticipazioni avvenute successivamente ai singoli mandati sulla base delle richieste della società poi fallita, anch'esse posteriori ai mandati. Con la complessa operazioni di cui trattasi, attuata attraverso il rilascio dei mandati ed il successivo adempimento da parte del terzo, la Banca ha sostanzialmente ottenuto la restituzione sia di somme anticipate alla società _____ _____ prima del rilascio dei mandati sia di somme erogate dalla banca alla società successivamente ai mandati. Già il fatto che l'operazione servisse a restituire alla banca alcune somme già anticipate la qualificava come un mezzo di pagamento non normale. Invero, questa Corte ha affermato che, ai fini della revocatoria fallimentare ex art. 67, comma primo, n. 2 legge fall., lo scopo di estinguere una precedente passività, come motivo ulteriore rispetto alla causa dei singoli negozi, conferisce all'intera operazione, formata dai negozi collegati, carattere anormale e qualifica anche l'atto terminale di estinzione del debito, comportando la presunzione "juris tantum" di conoscenza dello stato di insolvenza (Cass. 13 luglio 1994 n. 6569; cfr. pure Cass. 5 luglio 1997 n. 6047 e 25 febbraio 1993 n. 2330). Ma anche per le anticipazioni effettuate dalla banca successivamente al rilascio dei mandati l'anormalità del mezzo di pagamento emergeva dalla valutazione dell'operazione nella sua globalità, secondo l'apprezzamento dal giudice di merito. La Corte di appello - dopo aver riportato letteralmente i termini nei quali una delle anticipazioni si era verificata ("In relazione agli accordi ... vi rimettiamo, accluse alla presente, le sotto elencate copie fatt. per il complessivo importo di lire 79.158.500 e Vi preghiamo di volerci accordare su di esse un anticipo di lire 64.000.000...") ed aver sottolineato che lo stesso sistema era stato seguito per le altre anticipazioni è pervenuta alla conclusione, tenuto conto del fine perseguito dai contraenti e la loro comune volontà che i mandati irrevocabili conferiti non avessero una mera funzione di garanzia, bensì una funzione prevalentemente solutoria, e che le parti avessero precostituito un modo atipico e non usuale di ottenere la soddisfazione di ogni futuro credito. In tale prospettiva, il giudice di appello ha evidenziato come i mandati erano stati rilasciati in funzione esclusiva di tutte le anticipazioni che la banca i avrebbe accordato a brevissimo tempo di distanza ed in considerazione dell'ammontare di queste, senza che fosse mai accaduto che una parte dei crediti, riscossi dalla banca, anch'essi in tempi assai vicini al conferimento dei mandati ed in epoca a ridosso del fallimento, non fosse stata utilizzata ad immediata estinzione del credito della banca (la costituzione di pegno pure prevista da due contratti non era stata di fatto mai utilizzata). L'accertato carattere anormale del mezzo di pagamento comportava, quindi, l'applicazione dell'art. 67, primo comma n. 2 legge fall. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di documenti decisivi. Secondo la Corte di merito, sarebbero state anteriori al relativo mandato le anticipazioni da 16,1 e da 23,5 milioni concesse il 22 gennaio 1988 e quella da 24 milioni concessa l'8 febbraio 1988. Se così fosse, si sarebbe trattato di garanzia concessa per un debito preesistente, con conseguente applicabilità del regime revocatorio di cui al primo comma (n. 3 o 4) dell'art. 67 l.f. La Corte bolognese. però, aveva preso in considerazione soltanto i mandati conferiti con gli atti pubblici prodotti in primo grado dalla banca, omettendo di considerare che con atti del 18 marzo 1987 (doc. II grado n. 2) e del 25 marzo 1988 (doc. II grado n.3), in relazione alle operazioni di anticipazione su fatture che la banca si era obbligata ad eseguire in favore della _____ _____, quest'ultima aveva espressamente conferito alla banca il mandato ad incassare. Gli atti pubblici costituivano quindi soltanto una rinnovazione o una conferma di mandati a riscuotere già precedentemente conferiti, esprimendo di nuovo soltanto la procura ad incassare. Se la Corte avesse preso in considerazione gli atti suddetti, avrebbe dovuto concludere che tutti i mandati a riscuotere erano precedenti alle singole erogazioni di credito. 2.1. Il motivo non merita accoglimento. La ricorrente non specifica in quale suo atto difensivo avrebbe sostenuto la tesi che i mandati a riscuotere i crediti della società _____ _____ nei confronti della USL trovassero la loro fonte in atti diversi e precedenti agli atti pubblici sopra menzionati. Nessuna censura pertanto può essere mossa alla Corte di appello per aver considerato i mandati conferiti con gli atti pubblici in questione. Comunque, l'anormalità del mezzo di pagamento è stata riscontrata anche in relazione alle anticipazioni effettuate successivamente al rilascio dei mandati. 3. Il terzo motivo di ricorso esprime una doglianza di violazione e falsa applicazione degli articoli 2702 e 2721 ss. cod. civ. e 116 cod. proc. civ. , nonché vizio di motivazione. La Corte di appello, con erronee argomentazioni, non aveva ammesso prova per testi sul seguente capitolo "Vero che la Banca _____ _____ non ha mai incassato le fatture emesse dalla _____ _____ s.n.c. n. 3/88 di lire 18.000.500 e n. 40/88 di lire 15.468.300 e che quella n. 23/88 è stata incassata soltanto nella misura di lire 10.570.300". Era illogico rilevare che per uno dei mancati incassi la banca aveva dato prova documentale e che per gli altri offriva solo una prova testimoniale, essendo improprio pretendere prova documentale di un fatto negativo, quale è il mancato incasso di un credito. Pure censurabile era l'affermazione che la prova dell'ammontare degli incassi fosse stata raggiunta sulla base delle dichiarazioni di un terzo, quale era il rappresentante legale della U.S.L., potendo a tali dichiarazioni essere attribuito solo un valore indiziario. In ogni caso, la prova testimoniale è ammissibile per contrastare le risultanze di un'altra prova. Errata, poi, era la considerazione finale secondo cui nemmeno il successo della prova testimoniale avrebbe consentito di superare la prova contraria tratta dalla dichiarazione del legale rappresentante della U.S.L., avendo i mezzi di prova pari dignità e dovendo essere comparativamente valutati secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.). 3.1. Nemmeno questo motivo è fondato. La ricorrente lamenta la mancata ammissione di una prova volta a dimostrare che essa non aveva incassato due fatture (n. 3/88 e n. 40/88) e che un'altra (n. 23/88) era stata incassata in misura ridotta. La sentenza impugnata - premesso che già il Tribunale, su conforme indicazione della difesa del fallimento e senza che nulla obiettasse l'appellante, aveva eliminato dal computo complessivo di lire 353.349.500 l'importo di lire 38.000.500, corrispondente a prestazioni contestate dalla U.S.L. 29 di Badia Polesine - ha ritenuto che l'unica fattura di cui occorreva occuparsi, perché se ne era escluso il pagamento solamente in sede di gravame, era la n. 40/88. Tuttavia la stessa Corte di appello ha ritenuto che l'avvenuto pagamento di tale ultima fattura fosse confermato dalla lettera in data 31.1.1990 del legale della USL, diretta al curatore del fallimento, nella quale si affermava esplicitamente che tutte le fatture erano state pagate, con l'unica eccezione di quelle recanti i numeri 3 e 34 del 1988. Per quanto riguarda la fattura n. 3/88, quindi, la prova è irrilevante, perché il pagamento della medesima è stato già escluso dalla sentenza impugnata. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per il pagamento in misura ridotta della fattura n. 23/88, perché delle prestazioni contestate dalla USL, secondo la sentenza impugnata, non censurata specificamente sul punto, si era già tenuto conto eliminando l'importo di lire 38.000.500 da quello di lire 353.349.500. Restava, quindi, come esattamente rilevato dalla Corte di merito, la fattura n. 40/88. Per essa va però esclusa la denunciata insufficienza di motivazione della decisione impugnata, nella parte relativa alla mancata ammissione della prova dedotta dalla banca, atteso che tale prova appariva superflua alla luce della valutazione - rimessa al giudice di merito - degli elementi già acquisiti agli atti, il cui valore indiziario non escludeva la possibilità di ritenere provati i fatti cui essi si riferivano. 4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 67 legge fall. per avere la sentenza impugnata accordato al curatore la rivalutazione della somma e fatto decorrere gli interessi dalla data delle singole riscossioni. In caso di revocatoria fallimentare di pagamenti, il soccombente deve restituire la somma effettivamente ricevuta, senza alcuna rivalutazione della medesima, e gli interessi da lui dovuti possono decorrere soltanto dalla notificazione della domanda. 4.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, con una decisione condivisa dal Collegio, ha recentemente affermato che sulle somme dovute in base all'accoglimento di un'azione revocatoria fallimentare (avente per oggetto un pagamento) spettano gli interessi dalla data della domanda giudiziale, data la natura costitutiva dell'azione, senza esclusione, ove ne sussistano i presupposti, del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., ugualmente a partire da tale costituzione in mora (Cass. 23 gennaio 1997 n. 699, che in motivazione, sul punto della natura costitutiva della pronunzia, sottolinea come la pronunzia di accoglimento della revocatoria fallimentare sia diretta a privare di efficacia, con riguardo alle finalità di ricostruire la garanzia patrimoniale del debitore, un atto perfettamente valido tra le parti; sulla natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare vedi Cass. Sez. Un. 13 giugno 1996 n. 5443). La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di _____ che la riesaminerà alla luce dei principi enunciati in relazione al quarto motivo di ricorso. Il giudice di rinvio provvederà, altresi in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso; in accoglimento del quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di _____, anche per le spese dei giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 marzo 1998. Depositata in Cancelleria il 12 settembre 1998.
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